Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36397 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23788/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in proprio e quale Società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore Delegato Legale Rappresentante pro tempore, rappresentatata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex Dpcm 20/2/2014 e 1/12/2017, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge;
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME; avverso la sentenza n. 2249/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione in riassunzione ex art 38 comma 2 cpc, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la società RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE (già Commissario strao rdinario per l’emergenza rifiuti – Capo Missione MIAF ex OPCM 3756/09), la RAGIONE_SOCIALE nonché il RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento della domanda deduceva che:
– nel 2001 aveva concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE, per la durata di 1 anno decorrente dal 01/05/2001, il fondo sito in Paolisi (BN) censito al catasto terreni al foglio 2 p.lle nn. 165, 73, 259, 260, 261, 81, 219, 220, 74 e 174 esteso complessivamente 23.400 mq, affinché la conduttrice realizzasse e gestisse un impianto di triturazione, vagliatura e roto-imballatura di rifiuti;
-la RAGIONE_SOCIALE si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione, sicché essa società le aveva intimato sfratto per morosità ingiungendole il pagamento dell’importo di euro 7.746,85, per canoni maturati e non corrisposti per le mensilità relative al periodo novembre 2006- febbraio 2007;
-l’immobile era stato successivamente liberato in data 05/06/07 a mezzo di Ufficiale Giudiziario, come da verbale di rilascio, nel quale fu evidenziato che il fondo era occupato in gran parte da rifiuti, anche speciali, mentre l’impianto di pesatura era in servibile perché privo del pezzo terminale;
-all’esito della procedura di rilascio, aveva introdotto il presente giudizio (innanzi al Tribunale di Benevento sezione distaccata di Airola, di seguito riassunto presso il Tribunale di Napoli), onde ottenere la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno patito a causa del rilascio dell’immobile oltre il termine contrattuale ed occupato da rifiuti anche speciali, chiedendo altresì il rimborso delle spese resesi necessarie per la bonifica del terreno, per l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, per il recupero della macchina pesatrice, tenendo altresì conto del mancato guadagno relativo a tutto il periodo di bonifica del sito.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, la quale:
-in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione attiva, atteso che essa, quale affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Commissariato per il Governo per l’emergenza rifiuti in RAGIONE_SOCIALE, su richiesta del la Prefettura di Benevento, del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, aveva provveduto esclusivamente a progettare e realizzare, sul fondo per cui è causa, l’impianto di triturazione e vagliatura dei rifiuti ivi installato, dai quali, in subordine, previa autorizzazione a chiamarli in giudizio, pretendeva di essere mallevata nel caso di accoglimento della domanda attorea;
in via riconvenzionale, spiegava domanda per ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto di locazione oltre agli interessi nel frattempo maturati.
Si costituiva altresì l’RAGIONE_SOCIALE, già Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti – Capo Missione MIAF ex OPCM 3756/09, che, tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccepiva:
-in via preliminare: il difetto di giurisdizione del G.O;
-nel merito, l’assenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile al Commissario Straordinario per l’Emergenza rifiuti atteso che, per la normativa in materia, la competenza per lo smaltimento dei rifiuti competeva esclusivamente alle società risultate affidatarie del servizio nonché agli enti locali preposti (unici soggetti legittimati passivi nel caso di controversie insorte nell’espletamento del servizio), mentre le amministrazioni e gli organi Statali avevano una funzione meramente suppletiva, di garanzia in favore dei privati.
Si costituiva infine l’RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepiva di avere intrattenuto rapporti soltanto col Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti in RAGIONE_SOCIALE e comunque di essere del tutto estranea ai fatti per cui è causa avendo espletato esclusivamente il compito di guardiania e vigilanza dei siti soggetti allo stoccaggio dei rifiuti, tra cui il terreno di proprietà della RAGIONE_SOCIALE.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10762/14, qualificata la domanda come risarcimento danni da inadempimento contrattuale (e, nella specie, per violazione dell’art 1590 cc), dichiarava la giurisdizione del G.O. e, decidendo nel merito, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda della RAGIONE_SOCIALE, condannando la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 77.708,79; rigettava la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE, condannando la convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di parte
attorea; rigettava la domanda di manleva della RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi chiamati in causa compensando integralmente le spese di lite nei rapporti tra la convenuta ed i terzi chiamati in garanzia.
Avverso la sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, formulando due di motivi di censura e concludendo affinché fosse:
-in via preliminare: accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito: fosse rigettata ogni avversa domanda formulata in suo danno; fosse condannata la RAGIONE_SOCIALE a restituire le somme che essa RAGIONE_SOCIALE avesse dovuto versare in esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del giudizio di appello; fosse condannata la RAGIONE_SOCIALE a restituirle il deposito cauzionale pari ad € 15.943,71 oltre interessi;
-in via subordinata, fosse accolta la domanda di malleva formulata nei confronti dei terzi chiamati in causa in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado veniva proposto appello incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE che -dopo aver preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art 342 cpc -nel merito chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale aveva omesso di riconoscere gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma liquidatale a titolo di risarcimento danni.
Si costituiva nel giudizio di appello il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione RAGIONE_SOCIALE delegato ex OPCM n. 3341 del 27/02/04, ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art 11 OPCM n. 3920/11 in persona del l.r.p.t., si costituiva l’Avvocatura dello Stato, la quale, nel chiedere il rigetto dell’appello con vittoria delle spese, insisteva per il rigetto della domanda formulata in suo danno riproponendo le difese già sollevate
in primo grado (e, in particolare, insisteva affinché venissero dichiarato: a) il difetto di giurisdizione del G.O.; b) la carenza di legittimazione passiva dell’Ex RAGIONE_SOCIALE Stralcio; c) l’infondatezza della pretesa nel merito).
Si costituiva altresì: l’RAGIONE_SOCIALE la quale riproponeva le difese svolte in primo grado e chiedeva che l’appello fosse respinto.
Non si costituiva invece il RAGIONE_SOCIALE, contumace anche in primo grado.
La Corte di Appello di Napoli con sentenza 2249/2021, rigettava l’appello principale, ma , in accoglimento per quanto di ragione dell’appello incidentale (e, quindi, in riforma della sentenza impugnata), condannava la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere gli interessi legali maturati sull’importo di € 77.708,79 , già liquidato dal Tribunale, dalla pronuncia di primo grado al soddisfo, per quindi provvedere alla regolamentazione delle spese processuali.
3.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE
Hanno resistito con controricorso: sia la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE tecnica amministrativa, tramite l’Avvocatura dello Stato; sia la società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione.
Per l’odierna udienza il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La RAGIONE_SOCIALE in ricorso articola un unico motivo con il quale, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonché della normativa di riferimento (costituita dall’art. 1 D.L. 245/2005 conv. con mod. nella L. 21/2006, che pone a carico dell’A mministrazione statale gli oneri e costi sostenuti dall’ex affidataria a decorrere dal 15.12.2005 e fino al luglio 2008,
data, quest’ultima, del subentro delle Province; nonché dall’O.P.C.M. n. 3479/2005 e dagli artt. 6 bis e 12 D.L. n. 90 del 23.5.2008 conv. con mod. nella L. 123/2008) nella parte in cui la corte territoriale ha respinto il motivo di appello con il quale aveva chiesto in via gradata, in riforma della sentenza di I grado, l’accoglimento della domanda subordinata nei confronti della P.C.M. e dell’UTA, di manleva, mediante rimborso, delle somme corrisposte alla ditta RAGIONE_SOCIALE per la locazione dell’immobile oggetto del giudizio.
Il motivo si articola in tre censure.
1.1. Con la prima censura la ricorrente, come precisato in memoria, non intende contestare la qualificazione, operata dalla Corte di Appello, del rapporto e della conseguente responsabilità contrattuale che la stessa, quale conduttrice, aveva assunto nei rapporti con la locatrice RAGIONE_SOCIALE, ma intende censurare la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale non ha giuridicamente qualificato come illecito, ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di indennizzo in capo alla PCM ed in suo favore, il comportamento, quanto meno colposo, dell’RAGIONE_SOCIALE statale, che le aveva impedito di adempiere i propri obblighi contrattuali verso la locatrice RAGIONE_SOCIALE.
Sottolinea che il Commissario di Governo, oggi PCM, soltanto nel 2007 (con le ordinanze n. 228 del 30.5.2007 e n. 250 del 4.6.2007) aveva provveduto a rimuovere dal sito (e, in definitiva, dall’area locata da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE), i beni di sua proprietà, nonostante fosse stata a tal fine da essa richiesta e sollecitata con due lettere inviate nei primi mesi del 2003.
Aggiunge che il comportamento illecito della RAGIONE_SOCIALE (che descrive alle pp. 21-24) aveva determinato la sua impossibilità giuridica e di fatto di adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti della
locatrice RAGIONE_SOCIALE, con la tempestiva restituzione degli immobili locati alla scadenza del contratto del 30.4.2003.
Deduce che tra la colpevole inerzia ed il ritardo dell’RAGIONE_SOCIALE statale nella rimozione dal sito dei beni di sua titolarità ed il ritardo di oltre 4 anni (scadenza 30.4.2003 -rilascio 5.6.2007) nella restituzione degli immobili locati vi è stato un nesso causale; e che detto ritardo ha a sua volta determinato lo stato di degrado eccedente il normale uso rapportato alla durata prevista dal contratto di locazione del 5.4.2001 (01.05.2001 -30.4.2003).
In definitiva, secondo RAGIONE_SOCIALE, se essa è tenuta a risarcire la locatrice RAGIONE_SOCIALE, P.C.M. dovrebbe essere tenuto a ristorare essa RAGIONE_SOCIALE di quanto corrisposto alla proprietaria a causa del comportamento colpevolmente inerte dell’RAGIONE_SOCIALE statale, con la co nseguenza che la somma da essa corrisposta alla RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza di primo grado dovrebbe esserle rimborsata dalla P.C.M. (già Commissario di Governo).
1.2. Con la seconda censura denuncia violazione e falsa applicazione della disciplina di riferimento nella parte in cui la corte territoriale ha illegittimamente respinto la domanda di manleva, che essa RAGIONE_SOCIALE aveva formulato in via subordinata nei confronti della P.C.M. e che era basata sull’obbligo di quest’ultima di rimborsare alla ex affidataria, i costi sostenuti per garantire transitoriamente la prosecuzione del servizio di smaltimento rifiuto fino all’affidamento ad altri soggetti, durante il periodo successivo al 15.12.2005 (data della risoluzione dei contratti di affidamento disposta dall’art. 1 D.L. 245/2005) e fino al luglio 2008 (data del subentro delle Province della RAGIONE_SOCIALE nella titolarità del servizio e di tutti i beni e rapporti ad esso connessi).
Osserva che il legislatore con l’art. 1 del D.L. 245/2005 non soltanto ha disposto (al comma 1) dal 15.12.2005 la risoluzione dei contratti di affidamento con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma (al comma 7), da un lato ha imposto alla ex affidataria RAGIONE_SOCIALE di garantire la prosecuzione del servizio, quale mera esecutrice della P.A., sotto la sua stretta direzione e senza alcuna remunerazione, dall’altro ha comunque previsto che i costi sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE per tale servizio obbligatorio, transitorio e gratuito, restassero a carico dello Stato, divenuto unico titolare e beneficiario del servizio stesso, con l’obbligo di quest’ultimo di rimborsare la RAGIONE_SOCIALE degli oneri sostenuti.
Sostiene che nel caso di specie è pacifico che l’area oggetto di locazione, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, fosse funzionale e connessa allo svolgimento ed alla prosecuzione del servizio del smaltimento rifiuti sia prima che dopo la risoluzione dei contratti di affidamento, disposta dall’art. 1 D.L. 245/2005, dunque anche nel regime post 15.12.2005 nel quale la ex affidataria RAGIONE_SOCIALE agiva quale mera esecutrice, senza remunerazione, ma con la copertura dei costi da parte della P.A.; e che solo nel maggio 2008 (quando cioè la vicenda per cui è causa si era già conclusa nel giugno 2007, con la riconsegna delle aree locate alla proprietaria RAGIONE_SOCIALE), il legislatore ha previsto il subentro delle Province della RAGIONE_SOCIALE nella titolarità e disponibilità degli impianti, avvenuto poi con d. l. n. 90/2008.
Richiama il tenore dei decreti del Commissario Delegato n. 228 del 30.5.2007 e n. 250 del 4.6.2007 (nei quali è la stessa Struttura commissariale a confermare che i beni, le attrezzature ed i macchinari insistenti sull’area, in essi descritti, erano di sua proprietà e dei quali aveva disposto il trasferimento solo in data 4.6.2007) e sottolinea che, poiché il suolo era stato riconsegnato alla proprietaria RAGIONE_SOCIALE il 5 giugno 2007, la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che fino a tale data,
l’area locata, di proprietà RAGIONE_SOCIALE, era stata considerata dall’RAGIONE_SOCIALE statale in qualche modo utile per la prosecuzione del servizio.
Sottolinea che alla data della riconsegna, avvenuta il 5.6.2007 (data cui è riferito il danno liquidato in sentenza e della cui manleva si discute), le Province non erano ancora subentrate ed unico titolare e beneficiario del servizio di smaltimento rifiuti, era il Commissario di Governo (oggi P.C.M.) tenuto ex art. 1, comma 7 D.L. 245/2005, a rimborsare alla mera esecutrice RAGIONE_SOCIALE i costi sostenuti per garantire la prosecuzione del servizio, nel regime post risoluzione del 15.12.2005. Richiama Cass. n. 11605/2020 che ha confermato la sentenza n. 1884/2018 della Corte di Appello di Napoli, che in altro processo aveva accolto la domanda, da essa proposta nei confronti della P.C.RAGIONE_SOCIALE., di rimborso di tutte le somme corrisposte al terzo fornitore per prestazioni rese al fine di garantire la prosecuzione del servizio in regime post risoluzione del contratto di affidamento di cui al D.L. 245/2005; ed ha anche chiarito che l’accertamento compiuto in sede giudiziale da parte del giudice ordinario ben può sostituire il procedimento di rendicontazione da parte della Pubblica RAGIONE_SOCIALE.
Richiama altresì la sentenza n. 4076/15 della stessa corte territoriale, nelle more passata in giudicato, con la quale, in accoglimento dell’appello da essa formulato dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva accolto la domanda di manleva ed aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE a rimborsarle le somme, da essa corrisposte, per canoni di locazione fino al giugno 2008, in favore della ditta proprietaria/locatrice, in relazione ad altra area locata da essa locata, trattandosi di costi legati al servizio di smaltimento rifiuti e riferiti al regime transitorio.
Osserva che, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Napoli, sentenza n. 3430/2015, che richiama giurisprudenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato), anche i siti ormai esauriti e non funzionanti, finché comunque ospitanti gli impianti o beni utilizzati per il servizio, rientrano a pieno tiolo nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE del ciclo dei rifiuti; e che la Corte di Appello di Bologna, recependo i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 520/2021 ha confermato la sentenza di primo grado avverso la pronuncia di I grado che aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE a rimborsare ad essa RAGIONE_SOCIALE gli oneri locativi da sostenuti per garantire la prosecuzione del servizio nel regime post risoluzione dal 15.12.2005 ex art. 1 D.L. 245/05.
1.3. Con la terza censura denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui (p. 12) la corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha affermato: <>.
Osserva che la corte territoriale, tanto affermando, ha operato un improprio richiamo alla sentenza n. 23962/2018 di questa Corte, in quanto in quella fattispecie era stata dedotta la questione della
legittimazione passiva dell’ex affidataria nei rapporti con i terzi soggetti privati con i quali aveva sottoscritto il contratto di locazione, mentre il caso di specie aveva ad oggetto la questione del diritto della ex affidataria RAGIONE_SOCIALE ad ottenere dalla P. C.M. il rimborso, in virtù dell’art. 1 co. 7 del D.L. 245/2005 e dell’art. 12 D.L. 90/2008 conv. in L. 123/2008, proprio degli oneri sostenuti nei rapporti con il terzo (e, segnatamente, di quanto corrisposto alla locatrice RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza di I grado n. 10762/2014 del Tribunale di Napoli). Questione quest’ultima già risolta favorevolmente, oltre che dalle sentenze della Corte di Appello di Napoli n. 4076/2015 e n. 1884/2018, anche dalla citata Ordinanza n. 11605/2020 di questa Corte.
Preliminarmente va dato atto che la società ricorrente censura la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato la domanda di manleva, da essa formulata, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, relative ai rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non avendo formato oggetto di ricorso, sono da intendersi coperte dal giudicato.
Tanto premesso il ricorso è inammissibile.
Queste le ragioni.
L’attività dimostrativa delle censure svolte con il motivo inizia nella sostanza alla pagina 15, dove si assume, dopo avere riportato la motivazione criticanda per sette righe, che <>. Dopo di che si svolge l’attiv ità di contestazione di tale assunto indicando su che cosa era stata basata la domanda di manleva e lo si dice, ma senza fornire l’indicazione specifica, ai sensi dell’art. 366 n. 6
dell’atto dal quale l’assunto sarebbe giustificato. Quindi, rimandando alla precedente riproduzione dell’atto di appello, fatta dalla pag. 9 alla pag. 14, si assume che essa evidenzierebbe <>. Si passa di seguito a riprodurre, dicendolo significativo, il contenuto della conclusionale di appello (dalla pag. 16 sino alla metà della pag. 20) e, quindi, si richiamano vari documenti, svolgendo argomenti sulla vicenda in fatto. Ancora di seguito si svolgono ulteriori considerazioni evocative di precedenti, fra cui uno di questa Corte.
Orbene, la struttura dell’illustrazione, sopra in sintesi riassunta, non ha la dignità di motivo di ricorso per cassazione ed anzi in generale di un motivo di impugnazione.
Non solo l’indicazione delle ragioni della domanda di manleva che sarebbero state erroneamente individuate è fatta senza rispettare l’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., ma ciò che si espone successivamente si presenta di assoluta oscurità, sia quando si riproduce la conclusionale, sia quando si evocano risultanze fattuali di cui si sollecita la valutazione.
Ciò che si deduce non evidenzia in alcun modo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e quella delle altre norme evocate, non cogliendosi alcuna attività idonea in tale senso, restando la prospettazione del tutto oscura ed assolutamente priva di chiarezza.
Si deve, poi, aggiungere, che le sette righe di motivazione evocate, se si passa a leggere la sentenza sono seguite da altre due proposizioni alla pag. 12, le quali vengono completamente ignorate, sicché il motivo, se si confronta con la sentenza, risulta inidoneo a svolgere critica dell’effettiva motivazione, della quale le sette righe sono solo la premessa.
Da tanto ulteriore inammissibilità.
Comunque, se mai il ricorso fosse ammissibile, dando seguito a quanto precisato da questa Corte nel decidere altri ricorsi della RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n. 18152/2022, ma cfr. anche Cass. n. 23962/2018), pur nella specificità delle fattispecie trattate, occorre considerare che:
il d.l. 245/2005, nel disporre (all’art. 1 comma 1), la risoluzione ex lege dei contratti con gli affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione RAGIONE_SOCIALE (art. 1, comma 1): ha effettivamente inteso assicurare (all’art. 1, comma 7), nelle more della sua assegnazione ai nuovi affidatari, la continuità del servizio per mezzo della sua prosecuzione da parte delle imprese già affidatarie di esso (e, quindi, anche da parte dell’odierna ricorrente, stabilendo) in particolare che gli oneri conseguenti facessero capo alla struttura di governo investita della RAGIONE_SOCIALE emergenziale; ma non ha affatto comportato l’ulteriore effetto di ridurre le imprese già affidatarie a mere esecutrici del servizio per conto della struttura governativa: deve quindi escludersi che le obbligazioni, assunte da dette imprese, per disimpegnare il servizio si possano intendere contratte in nome e per conto della struttura governativa, sì da ritenere che sia appunto quest’ultima ad obbligarsi direttamente nei confronti delle imprese fornitrici delle imprese affidatarie e che, nell’ipotesi di inadempimento di queste, sia la struttura a dover fronteggiare gli obblighi di pagamento corrispondenti e fosse appunto la struttura a doverli contrastare processualmente;
l’O.P.C.M. 3479/2005, destinato a dare attuazione alle disposizioni del d.l. 245/2005, nell’inquadrare il rapporto tra struttura di governo ed imprese ex affidatarie, prevede che <>. Dunque, il pagamento delle prestazioni è erogato in favore dell’impresa ex affidataria -e non nei confronti della fornitrice di questa -e puà aver luogo solo a presentazione della fattura e a rendicontazione avvenuta ovvero in buona sostanza a pagamento effettuato da parte dell’ex affidatarie;
c) l’art. 12, comma 1, d.l. 98/2008 – nel prefigurare un modello alternativo di estinzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, rimettendo alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante un pagamento diretto – si allinea al quadro sistematico, sopra tracciato, poiché la locuzione che figura nel suo incipit (“fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di RAGIONE_SOCIALE dei rifiuti, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21″), va intesa nel senso che le imprese ex affidatarie sono tenute a dare continuità al servizio di smaltimento e che, seppur gli oneri conseguenti fanno capo alla struttura governativa, sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e a dover rispondere dei pagamenti dovuti.
Occorre aggiungere che – come ha già notato il RAGIONE_SOCIALE di Stato, in un precedente riguardante proprio l’odierna ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 3/04/2014, n. 1586) – il preteso subentro della struttura di governo, delegata alla RAGIONE_SOCIALE dell’emergenza rifiuti nella Regione RAGIONE_SOCIALE, nei contratti stipulati dalle imprese affidatarie per l’espletamento del servizio «non ha mai avuto riconoscimento da una compiuta disciplina attuativa»; e, d’altra parte, pur essendo vero che
la struttura governativa è individuata quale organo investito del compito di guidare l’azione di coordinamento delle iniziative dispiegabili per fronteggiare detta emergenza, l’attività in tale veste espletata è da intendersi esplicazione di potestà autoritativa, il che esclude alla radice che detto organo possa aver fatto ricorso allo strumento privatistico e che di conseguenza esso possa essere succeduto nei rapporti negoziali instaurati dalle imprese già affidatarie della RAGIONE_SOCIALE emergenziale.
In questa cornice ermeneutica, occorre qui ribadire che l’utilizzo del termine “esecutrici”, a cui fa riferimento la società ricorrente nell’illustrazione dell’unico motivo di ricorso , si spiega e deve essere inteso soltanto nel senso che le ex affidatarie del servizio -partecipando, anche in questa fase, all’attuazione degli indirizzi operativi indicati dall’autorità di governo -sono state strettamente assoggettate alla stringente azione di coordinamento dell’autorità pubblica.
Orbene, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi al caso di specie, nel quale: a) RAGIONE_SOCIALE, quale affidataria, ha gestito il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti in RAGIONE_SOCIALE: dapprima, in forza di contratti di concessione, poi in virtù di disposizioni normative (quali l’art. 1 comma 7 del d. l. n. 245/2005) ed infine su mandato commissariale o in forza di singole ordinanze; b) RAGIONE_SOCIALE ha concluso il contratto 5 aprile 2001 (pur funzionalmente collegato per l’adempimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in RAGIONE_SOCIALE, del quale RAGIONE_SOCIALE era affidataria) <>; b) RAGIONE_SOCIALE , nell’introdurre il giudizio di primo grado, ha lamentato la violazione da parte della RAGIONE_SOCIALE delle disposizioni contenute nell’art. 1590 c.c. (che, come è noto, impone al conduttore l’obbligo di restituire l’immobile locato nelle stesse condizioni in cui gli è stato
consegnato, fatto salvo il normale deterioramento o il consumo risultante dall’uso della stessa in conformità al contratto) .
Invero, la corte ha correttamente ritenuto che il legislatore, durante l’emergenza dei rifiuti in RAGIONE_SOCIALE (ufficialmente chiusa il 31 dicembre 2009), pur prevedendo un rapporto funzionale tra le imprese affidatarie del servizio ed il Commissario di Governo, non ha privato dette imprese della loro autonomia negoziale e neppure ha precluso che dette imprese potessero continuare a costituire il centro di imputazione di rapporti giuridici di matrice privatistica, per poi concludere -con giudizio di fatto, insindacabile nella presente sede che gli obblighi contrattualmente assunti in piena autonomia da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della locataria RAGIONE_SOCIALE erano estranei alla sfera di attribuzioni e competenze dell’RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, la corte territoriale, nella impugnata sentenza, ben lungi dall’essere incorsa in alcuna delle violazioni contestate, anzi, al contrario, ha dato puntuale applicazione dei principi di diritto già affermati in materia.
All’inammissibilità del ricorso, comunque infondato, consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, per ciascuna delle controparti, in euro 5.600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; con distrazione di dette
spese a favore del difensore antistatario della resistente società RAGIONE_SOCIALE e con prenotazione a debito quanto a quelle spettanti alla Presidente del AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2023, nella camera di