Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 386 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 386 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12123/2017, proposto da:
NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrenti –
nonché
COGNOME NOME;
-intimato – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA n. 429/2017, depositata il 22/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto la proprietà e la restituzione di titoli cambiari già oggetto di sequestro preventivo nel l’ambito di un procedimento penale per usura, definito da una pronuncia del 2003 di non luogo a procedere per prescrizione del reato. In tale provvedimento era stata negata la restituzione dei titoli a ll’imputato, NOME COGNOME, sul presupposto -secondo la tesi del Tribunale del riesame riferita nella sentenza in epigrafe -che il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto i delitti sussistenti, altrimenti avrebbe pronunciato sentenza di proscioglimento nel merito. Pertanto ne aveva disposto la consegna alle vittime del reato, i fratelli NOME e NOME COGNOME.
COGNOME agisce in sede civile per la restituzione dei titoli, ne ottiene il sequestro giudiziario, ma in primo grado si vede dichiarare inammissibile la domanda nel merito, sulla base del provvedimento del gip non impugnato con il quale era stata disposta la restituzione delle cambiali alle vittime del reato.
In riforma della sentenza di primo grado, la sentenza di appello: (a) dichiara che il COGNOME è «legittimo possessore» dei titoli cambiari; (b) ordina al custode giudiziario la restituzione dei titoli a COGNOME.
Ricorrono in cassazione le ex vittime del reato con due motivi. Resistono con controricorso gli eredi COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione del principio del ne bis in idem per avere la Corte di
appello omesso di ritenere che la pronuncia del giudice penale spieghi effetti di giudicato nel giudizio civile.
Il primo motivo di ricorso è infondato. In tema, punto di riferimento è Cass. SU 1768/2011. Secondo le Sezioni Unite, tra i giudizi penale e civile vale il principio dell’autonomia e della separazione, rispetto al quale costituiscono eccezioni gli artt. 651, 652, 653, 654 c.p.p. (ai quali si può aggiungere dal 2015 l’art. 651 -bis c.p.c.), per cui -limitando il riferimento all’aspetto rilevante nel caso de quo – non hanno alcuna efficacia extra-penale le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione.
La Corte d’appello fonda la propria d ecisione sul principio di diritto enunciato dalla predetta pronuncia, mentre le argomentazioni del ricorso non ne scalfiscono la persuasività.
In conclusione, il primo motivo di ricorso è rigettato.
– Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello omesso di motivare sulla restituzione dei titoli cambiari al COGNOME.
Il motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, sfugge quale sia il fatto decisivo di cui sarebbe mancato l’esame. In secondo luogo, la parte ricorrente non si confronta con i criteri cui Cass. SU 8053/2014 – seguita dalla giurisprudenza successiva – subordina l’ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
In terzo luogo, ad abundandiam, le argomentazioni del ricorso non scalfiscono la ratio decidendi , sintetizzata nel seguente passo finale del capo di sentenza de quo : «nella suddetta situazione, non vi è dubbio pertanto che il COGNOME abbia ricevuto i titoli in oggetto in assenza di cause di illiceità, sicché, accertato il legittimo possesso in suo capo, va ordinato al custode giudiziario di effettuare in favore del predetto la consegna dei titoli» (cfr. sentenza, p. 9).
In conclusione, il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3. -L’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo determinano l’infondatezza del ricorso nel suo complesso. Pertanto, esso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 5.600,00 Euro, oltre a 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/09/2022.