Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31378 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31378 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13463/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME anche difensore di sé medesimo;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4378/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME propose innanzi al Tribunale di Napoli opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di NOME COGNOME per l’importo di Euro 6.476,88, a titolo di canoni relativi a sublocazione e di spese condominiali. Osservò l’opponente che l’opposto, in relazione alla locazione stipulata in qualità di conduttore di immobile per uso studio legale per la durata di sei anni a decorrere dal 4 ottobre 1996, locazione suscettibile di rinnovazione per la stessa durata ai sensi dell’art. 28 l. n. 392 del 1978, aveva stipulato con l’opponente la sublocazione di un vano dell’unità immobiliare di identica durata della locazione. Aggiunse che in data 26 febbraio 2008, prima della scadenza della locazione (3 ottobre 2008), era stata conclusa una nuova locazione e che la subconduttrice non aveva aderito con raccomandata del 15 aprile 2010 alla richiesta di nuova sublocazione. Il Tribunale adito accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la COGNOME al pagamento della somma di Euro 1.537,72 per le mensilità di aprile e maggio 2010. Avverso detta sentenza propose appello NOME COGNOME. La Corte d’appello di Napoli accolse l’appello, rigettando l’opposizione al decreto. Affermò la corte territoriale che l’accordo del 26 febbraio 2008 non costituiva una novazione, che non aveva alcuna incidenza la raccomandata del 15 aprile 2010 e che inapplicabile era l’art. 1595, comma 3, cod. civ., trattandosi di norma a tutela del locatore.
Proposto ricorso per cassazione dalla COGNOME, questa Corte, con sentenza n. 6390 del 15 marzo 2018, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassò la sentenza impugnata rinviando alla corte territoriale. Osservò la Corte che la sublocazione, pur avvinta dal collegamento di dipendenza unilaterale dalla locazione, restava un’entità negoziale autonoma. Precisò al riguardo quanto segue: « la legge non prevede che il locatore e sublocatore possano con accordi
stipulati esclusivamente tra di loro modificare il contenuto di un contratto di sublocazione che ha per oggetto lo stesso immobile, essendo l’effetto del contratto locatizio sul subconduttore circoscritto dall’art. 1595 c.c., che in nessuno dei suoi commi conferisce al contratto principale un globale effetto di “governo” del contratto collegato, tale da attribuire alle parti del contratto principale un’autonomia negoziale relativa anche al contratto collegato, autonomia che venga così “sottratta” al subconduttore, l’unico dei tre soggetti che, non accordandosi nell’ambito del rapporto principale cui è estraneo, potrebbe infatti ricevere “pregiudizio” da un accordo locatore-sublocatore attinente al contenuto del contratto di sublocazione: e ciò pure nel caso in cui tale contenuto non possa definirsi novativo, perché comunque verrebbe lesa la sua autonomia negoziale. Quel che rileva, invero, non è il contenuto del regolamento negoziale, bensì la titolarità dell’autonomia negoziale: titolarità che, come si è appena visto, al di fuori di quanto è riconducibile all’identificazione normativa dell’ambito del collegamento -qui concentrata nell’art. 1595 c.c. -, permane in capo alle parti di quello che è un vero e proprio contratto, pur se collegato ad un altro». Concluse quindi enunciando il seguente principio di diritto: nel caso in cui ad un contratto di locazione sia collegato come contratto derivato un contratto di sublocazione avente in quanto tale ad oggetto, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l’autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato.
Riassunto il giudizio, con sentenza di data 15 ottobre 2019 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo. Reputò la corte territoriale che «la volontà di sublocatore e subconduttore fosse nel senso di legare la durata e la sorte del loro rapporto alle vicende
della locazione principale, nel senso che il primo sarebbe durato fintantoché fosse durato il secondo. Come la risoluzione o il recesso di una delle parti del rapporto principale avrebbe significato la cessazione del rapporto derivato, così la rinnovazione tacita del primo avrebbe comportato il prolungamento del secondo: è tanto è avvenuto, posto che alla rinnovazione tacita della locazione per il secondo sessennio -dal 4 ottobre 2002 al 3 ottobre 2008 -è pacificamente corrisposta la rinnovazione pure essa tacita della sublocazione, per la medesima durata sessennale». Osservò che con il contratto del 26 febbraio 2008 non era stato novato l’originario rapporto, essendo stata modificata, oltre il corrispettivo, la durata dell’eventuale successiva proroga, fissata in quattro anni, ma da intendersi per sei anni stante la nullità della proroga limitata a quattro anni ai sensi dell’art. 27 l. n. 392, senza incidere sulla sublocazione, rinnovatasi automaticamente sulla base degli artt. 27 e 28 l. n. 392. Aggiunse che quindi il regolamento della sublocazione era rimasto immutato, con la durata rinnovabile per altri sei anni, come per il contratto principale, tant’è che la RAGIONE_SOCIALE era rimasta nel godimento della cosa locata anche oltre la scadenza del 3 ottobre 200 8, manifestando l’intenzione di svincolarsi dal rapporto solo il 15 aprile 2010.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394 cod. proc. civ., 1593, 1595 e 1596 cod. civ., 27 e 28 l. n. 392 del 1978, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Afferma la ricorrente che la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi enunciati dalla sentenza cassatoria. Osserva in particolare che
la corte territoriale ha reinserito il profilo della novazione che invece per la sentenza di legittimità doveva essere escluso e che, alla luce di tale sentenza, il nuovo accordo non era idoneo ad imporre la proroga della locazione in mancanza di adesione della subconduttrice, la quale aveva anzi manifestato la volontà contraria con la raccomandata del 15 aprile 2010. Aggiunge che ad ottobre 2008 il contratto principale era scaduto, e di conseguenza era scaduta anche la sublocazione senza necessità di disde tta, e che l’eventuale proroga doveva essere accettata dalla subconduttrice.
Il motivo è infondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nel seguente passaggio motivazionale: «la volontà di sublocatore e subconduttore fosse nel senso di legare la durata e la sorte del loro rapporto alle vicende della locazione principale, nel senso che il primo sarebbe durato fintantoché fosse durato il secondo. Come la risoluzione o il recesso di una delle parti del rapporto principale avrebbe significato la cessazione del rapporto derivato, così la rinnovazione tacita del primo avrebbe comportato il prolungamento del secondo: è tanto è avvenuto, posto che alla rinnovazione tacita della locazione per il secondo sessennio -dal 4 ottobre 2002 al 3 ottobre 2008 -è pacificamente corrisposta la rinnovazione pure essa tacita della sublocazione, per la medesima durata sessennale». Tale ratio decidendi non contraddice il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui nel caso in cui ad un contratto di locazione sia collegato come contratto derivato un contratto di sublocazione avente in quanto tale ad oggetto, totalmente o parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto principale, l’autonomia negoziale delle parti del contratto locatizio non si estende a disciplinare il regolamento negoziale del contratto derivato.
La sentenza non nega tale principio, ma afferma che è stata proprio la volontà di sublocatore e subconduttore a vincolare la durata e la
sorte del loro rapporto alle vicende della locazione principale e che, dunque, tale vincolo di dipendenza è il risultato dell’autonomia che si è manifestata nella sublocazione. Deve rammentarsi, a questo proposito, che la vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente – sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio presuppone l’omogeneità delle situazioni devolute al giudizio di legittimità e non opera con riguardo a un “thema decidendum” non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente (Cass. n. 26521 del 2018; n. 11716 del 2014). La sentenza rescindente aveva per presupposto, quale ratio decidendi della prima sentenza di appello, il carattere non novativo del l’accordo del 26 febbraio 2008, e non la volontà, manifestata in sede di sublocazione, di legare le vicende di quest’ultima a quelle del contratto principale, volontà che pertanto può essere accertata in sede di rinvio senza preclusioni. Il richiamo che ancora viene fatto al carattere non novativo del nuovo accordo, nonché alla raccomandata del 15 aprile 2010, non mira a fondare la decisione su queste due circostanze, le quali integrano solo due circostanze di fatto, ormai acquisite al processo, ed in tali limiti richiamate.
Il cuore della decisione è, in conclusione, nell’instaurazione del legame fra i due contratti per volontà delle parti della sublocazione, per cui, sulla base di tale volontà, la rinnovazione ex lege per sei anni del contratto principale si ripercuote su quello derivato. Tale giudizio di fatto rispetta il principio di diritto della salvaguardia della sfera di autonomia negoziale della subconduttrice.
Non può comunque sfuggire che, alla base dell’intera vicenda, vi è la circostanza che la subconduttrice non si avvalse della facoltà di disdettare tempestivamente il rapporto, manifestando l’intenzione di svincolarsi dal rapporto, come rilevato dal giudice del merito, soltanto il 15 aprile 2010.
A questo proposito, mette conto di precisare che la previsione del contratto di sublocazione circa la durata identica a quella della locazione era pleonastica, in quanto, stante l’identica efficacia della locazione e della sublocazione dal 4 ottobre 1996 e considerata la sogge zione dell’una e dell’altra, in ragione della destinazione ad uso professionale, la durata dei due contratti, essendo l’uno e l’altro soggetti alla disciplina imperativa di cui alla l. n. 392 del 1978 (cioè sei anni più sei, con previsione alla scadenza del primo sessennio del diniego motivato ed alla seconda della disdetta immotivata) risultava identica per legge. La previsione dell’incidenza della causa di recesso o risoluzione del contratto locativo sulla sublocazione invece valeva ad escludere che nel rapporto fra sublocatore e conduttrice l’uno e l’altra -opponibili sempre ex art. 1595 dal locatore alla sublocatrice -non lo fossero, se provenienti da fatto del conduttore-sublocatore nel rapporto fra lui e la suboconduttrice.
Il sublocatore non si avvalse della possibilità di disdettare il contratto locativo alla seconda scadenza e detto contratto, quando intervenne la stipulazione del cui carattere novativo si discusse, si rinnovò fino al 3 ottobre 2014. La sorte della sublocazione in relazione alla seconda scadenza del 3 ottobre 2008 a sua volta dipese nel rapporto fra sublocatore e subconduttrice dal mancato esercizio della disdetta per la data del 3 ottobre 2008 e la sublocazione si rinnovò per questo a quella data.
Se pure il nuovo contratto fosse stato novativo fra locatore e sublocatore, esso sarebbe stato ininfluente sulla durata della sublocazione, che avrebbe continuato ad essere regolata nel rapporto fe le sue parti dal contratto originario tacitamente rinnovato. La pretesa della subconduttrice di valersi della cessazione della scadenza della locazione al 3 ottobre 2008, data di scadenza del suo secondo sessennio, era priva di fondamento per essere la previsione di quella
scadenza res inter alios . Rilevante era, nel rapporto fra le odierne parti, che la subconduttrice non avesse disdettato alla scadenza de qua .
In pratica, in ragione della natura di contratto dipendente della sublocazione, l’art. 1595 c.c. ne condiziona la sorte a quella del contratto di locazione, ma questo concerne la posizione delle parti della sublocazione nei confronti del locatore. Non riguarda la posizione delle parti del contratto di sublocazione. Nel caso di contratto di locazione ad uso diverso, in cui rileva la disciplina imperativa quoad durata della l. n. 392 del 1978, la durata del contrato e le modalità della sua cessazione sono quelle di cui alla legge. Nel caso di specie la continuazione della sublocazione dopo la verificazione della seconda scadenza è dipesa dalla mancata disdetta di una delle due parti e la sublocatrice vi soggiace per questo e non per il fatto che il contratto locativo -stante il carattere per ipotesi non novativo dell’accordo fra locatore e conduttore sublocatore – è continuato. Fermo che tale accordo, se fosse stato inviata la disdetta dalla ricorrente, sarebbe stato ininfluente sulla cessazione della sublocazione, nella specie la continuazione di questa è dipesa dalla mancata disdetta di entrambe le parti e, dunque dalla tacita rinnovazione per un terzo seiennio. L’odierna sentenza impugnata pur con qualche ambiguità – risolve correttamente la vicenda con la penultima proposizione della pag. 9.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 4 ottobre 2023 nella camera di