Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17326 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17326 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16342/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo, in persona del legale rappresentante e liquidatore sociale NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 4344 del 15/6/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE:
-l ‘ avv. NOME COGNOME creditore per prestazioni professionali rese a favore di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. in bonis , in data 1/10/2013, in forza di ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28/05/2013, notificava alla debitrice un atto di precetto intimando il pagamento della somma di € 12.906,89, oltre a interessi e spese successive;
-con ricorso del 9/3/2012 la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (così trasformatasi da RAGIONE_SOCIALE aveva presentato proposta di concordato preventivo con cessione dei beni e il concordato era poi stato omologato dal Tribunale di Roma con decreto n. 86 del 1° marzo 2013;
–RAGIONE_SOCIALE proponeva, innanzi al Tribunale di Roma, opposizione al menzionato precetto, che veniva rigettata con la sentenza n. 13504/2015; l ‘ appello avverso la decisione era poi dichiarato inammissibile dalla Corte d ‘ appello di Roma;
-al giudizio ora menzionato non aveva preso parte l ‘ avv. NOME COGNOME nominata dal Tribunale di Roma liquidatore giudiziale con il predetto decreto del 1° marzo 2013, di omologa del concordato preventivo;
-in seguito, l ‘ avv. COGNOME notificava, in data 19/2/2016, un secondo atto di precetto, col quale intimava il pagamento della somma di € 19.351,27, in forza della citata ordinanza del Tribunale di Catanzaro, nonché della sentenza del Tribunale di Roma n. 13504/2015;
RAGIONE_SOCIALEin persona del liquidatore volontario, NOME COGNOME) proponeva opposizione, deducendo la nullità dell ‘ azione esecutiva ex artt. 168 e 184 L.F., la litispendenza con la prima opposizione a precetto (all ‘ epoca in fase di appello) o almeno il rapporto di continenza tra le due cause, considerato il parziale pagamento del credito (€ 1.806,42, al netto della ritenuta d ‘ acconto, in data 8.3.2016), nell ‘ ambito dell ‘ esecuzione del concordato; in corso di causa, inoltre, in data 16/11/2016, aveva luogo sempre nell ‘ ambito dell ‘ esecuzione del concordato il pagamento
dell ‘ulteriore somma di € 6.815,46 (al netto della ritenuta d’ acconto), del quale COGNOME dava atto;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18126 del 27/9/2017, rigettava l ‘ opposizione a precetto, in forza del principio del ne bis in idem , muovendo dal presupposto che il Tribunale si era già pronunciato sul diritto di parte opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell ‘ ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28/5/2013;
RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore volontario, proponeva appello deducendo i seguenti motivi: a) omessa motivazione; b) violazione ed errata applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. considerato che la pronuncia sulla prima opposizione era in rito ed aveva ad oggetto le eccezioni all ‘ esecuzione minacciata con il primo atto di precetto per complessivi € 12.906,89 (divenuto inefficace ai sensi dell’ art. 481 c.p.c.) e non anche il generale diritto di procedere ad esecuzione sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall ‘ ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 28.05.2013; c) omessa decisione su un fatto decisivo della controversia per non avere considerato, come rilevato da RAGIONE_SOCIALE che il precetto opposto era fondato, oltre che sulla ordinanza del Tribunale di Catanzaro anche sulla sentenza che aveva respinto la prima opposizione a precetto, condannando l ‘ opponente al rimborso delle spese di lite;
-con la sentenza n. 4344 del 15/6/2023, la Corte d ‘ appello di Roma rigettava l ‘ appello, osservando che: a) il Tribunale aveva fatto esatta applicazione del principio del ne bis in idem , considerato che era stata rigettata la prima opposizione della RAGIONE_SOCIALE avverso il precetto notificato dall ‘ avv. COGNOME sulla base dell ‘ ordinanza del Tribunale di Catanzaro; b) la pronunzia del Tribunale di Roma sull ‘ opposizione al primo precetto era da qualificarsi come pronunzia di merito con efficacia di giudicato; in ogni caso, l ‘ eccezione di parziale pagamento era infondata in quanto i pagamenti erano successivi alla data di notifica del secondo precetto;
-avverso detta sentenza, la RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo nella persona del legale rappresentante e liquidatore sociale ex art. 2487 c.c. (NOME COGNOME) – proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME
-le parti depositavano memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 21/5/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente, va respinta, in assenza dei presupposti ex art. 335 c.p.c., l ‘ istanza di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 3149/2023 r.g.;
-col primo motivo la società ricorrente deduce «Violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., 182 e 184 l. fall., in relazione all ‘ art. 360, comma 1 n. 4, cod. proc. civ. per non avere distinto la legittimazione del liquidatore volontario di società in concordato preventivo dalla legittimazione del liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale, ai sensi dell ‘ art. 182 l. fall., in caso di concordato con cessione dei beni e per non avere conseguentemente rilevato la pretermissione, tanto in primo grado quanto in appello, del liquidatore giudiziale, parte necessaria nel giudizio di opposizione a un precetto preliminare all ‘ esecuzione sui beni ceduti ai creditori.»;
-il motivo è infondato;
-la censura presuppone la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra il liquidatore giudiziale e la società in concordato preventivo nella causa de qua , in quanto attinente al diritto di agire in executivis sul patrimonio di quest ‘ ultima e, dunque, idonea «ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato»;
-in base ad un orientamento risalente e anteriore alla riforma della legge fallimentare del 2006, «A seguito dell ‘ omologazione del concordato preventivo con cessione pro solvendo dei beni, si determina, rispetto ai crediti concordatari, la scissione fra titolarità del debito, che resta all ‘ imprenditore, e legittimazione all ‘ adempimento, che compete al liquidatore. Pertanto, nella controversia promossa dal creditore, per sentir accertare il carattere concordatario delle proprie ragioni, i predetti soggetti assumono la qualità di litisconsorti necessari, anche agli effetti dell ‘ art. 102, comma 2, c.p.c.» (Cass. Sez. U., 28/05/1987, n. 4779, Rv. 453432-01);
-si inseriscono nel predetto indirizzo ermeneutico altre pronunce di questa Corte, secondo cui, «in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell ‘ imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario.» (Cass. Sez. 1, 29/04/1999, n. 4301, Rv. 525879-01; analogamente, Cass. Sez. L., 15/01/1997, n. 363, Rv. 50177301), sicché di regola «è necessario provvedere all ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, onde evitare che la sentenza sia inutiliter data ; tale adempimento non è tuttavia necessario nella particolare ipotesi in cui la sentenza di omologazione nomini liquidatore dei beni non un nuovo soggetto, ma il medesimo imprenditore già convenuto in giudizio.» (Cass. Sez. L., 26/07/2001, n. 10250, Rv. 548529-01; è conforme Cass. Sez. L., 19/07/2007, n. 16015, Rv. 598371-01);
-più recentemente, con orientamento uniforme formatosi successivamente alla citata riforma delle procedure concorsuali e alla sua ratio ispiratrice, si è statuito che «In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle
di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario.» (Cass. Sez. 2, 04/09/2015, n. 17606, Rv. 636286-01; è conforme Cass. Sez. 1, 19/10/2017, n. 24683, Rv. 645548-01);
-difatti, l ‘ accesso alla procedura di concordato preventivo e la sua omologa non determinano lo spossessamento dell ‘ imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio: «In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere. Ove, pertanto, l ‘ omologazione del concordato e la nomina del liquidatore siano intervenute dopo che l ‘ imprenditore è stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, non è necessario provvedere all ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore.» (Cass. Sez. 2, 17/12/2019, n. 33422, Rv. 656317-01; in motivazione: «La Corte, quindi, pur consapevole dell ‘esistenza di un difforme indirizzo … (Cass. SU n. 4779 del 1987; in senso conf., Cass. n. 10250 del 2001…; Cass. n. 16015 del 2007), ritiene di aderire al principio, di recente affermato da questa Sezione, secondo il quale la legittimazione processuale del liquidatore del concordato non è connessa alla circostanza per cui la controversia abbia ad oggetto l ‘ accertamento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, ancorché idonee ad influire sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, ma è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che
nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere (cfr. Cass. n. 17606 del 2015; in senso conf., Cass. n. 14683 del 2017). Nel caso in esame, quindi, deve escludersi che l ‘ intervenuta omologazione del concordato preventivo proposto dalla società convenuta nel corso del giudizio d ‘ appello abbia posto la necessità d ‘ integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale ivi nominato.» (nello stesso senso, anche Cass. Sez. 1, 20/01/2023, n. 1867, e Cass. Sez. 2, 12/07/2024, n. 19308);
-il contrasto di cui si è dato atto è diacronico e discende da sopravvenute modifiche legislative: perciò, non occorre rimettere la sua soluzione alle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell ‘ art. 374, comma 3, c.p.c. per aderire all ‘ orientamento giurisprudenziale più recente;
-rispetto ad esso non è distonica l ‘ ordinanza interlocutoria Cass. Sez. 3, 22/10/2024, n. 27381, che ha ravvisato, evidentemente in base alla alterità soggettiva dell’imprenditore in bonis e degli organi della procedura concorsuale in esame, un litisconsorzio necessario tra l’uno e gli altri, ma in quanto derivante dalla natura di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. di quella controversia (in proposito, ex plurimis , Cass. Sez. 3, 18/11/2024, n. 29629) , dispiegata dai secondi in ordine ad un’espropriazion e già intrapresa ai danni del primo: e, comunque, ai soli fini della verifica preliminare di integrità del contraddittorio nel giudizio di legittimità, restando – allo stato – ancora impregiudicato il merito della relativa questione;
-col secondo motivo la società ricorrente deduce «Violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ. perché alla decisione sul primo precetto notificato dall ‘ Avv. Zimatore la sentenza impugnata ha attribuito efficacia preclusiva non solo con riferimento al titolo esecutivo rappresentato dall ‘ ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 28.05.2013, ma anche con riferimento al nuovo titolo, rappresentato dalla sentenza n. 13504/2015 del Tribunale di Roma, che con il secondo precetto veniva fatto valere per la prima volta dall ‘ Avv. COGNOME e perché, quindi, ha omesso, in relazione al nuovo titolo, di esaminare le
ragioni di inammissibilità dell ‘ esecuzione individuale, ai sensi degli artt. 168 e 184 l. fall., dedotte con i motivi dell ‘ atto di opposizione e riproposte con i motivi di appello.»;
-secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte d ‘ appello, «Con il secondo motivo si sostiene che il Giudice ha erroneamente ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma del 19/6/2015 avesse precluso l ‘ esame dell ‘ opposizione proposta. Secondo l ‘ appellante detta sentenza, in quanto aveva esaminato l ‘ eccezione di agire in via esecutiva nei confronti di società in concordato preventivo, rigettandola, doveva considerarsi una pronuncia in rito, non suscettibile di esplicare efficacia di giudicato. Anche detto motivo va rigettato. In primo luogo perché le argomentazioni poste a fondamento della seconda opposizione sono identiche e perché tale pronuncia deve essere qualificata una pronuncia di merito, laddove riconosce che il creditore procedente ha correttamente intimato il precetto sulla base di un valido titolo esecutivo. In ogni caso anche a voler ritenere che detta pronuncia non abbia efficacia di giudicato, l ‘ eccezione del parziale pagamento dei crediti spettanti all ‘ appellato è priva di efficacia essendo i pagamenti intervenuti in data successiva alla notificazione del precetto azionato.»;
-si osserva che quest ‘ ultima autonoma ratio decidendi -secondo cui il pagamento parziale intervenuto successivamente alla notificazione del precetto non può comunque consentire l ‘ accoglimento dell ‘ opposizione -non è stata impugnata col ricorso per cassazione;
-«qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,
stante l ‘ intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» ( ex multis , Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188-01);
-il motivo, dunque, va dichiarato inammissibile (ciò che preclude la disamina della fondatezza o meno della ratio decidendi addotta dalla Corte di merito, divenuta irretrattabile, ma solo perché non attinta da censura);
-al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente -con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario -le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, come in dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente -con distrazione a favore dell ‘ avv. NOME COGNOME ex art. 93 c.p.c. -le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,