Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1382 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1382 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 12734/20 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dei propri difensori, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Comune RAGIONE_SOCIALE Firenze, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato p INDIRIZZO> so l’indirizzo. PEC dei propri difensori, difeso dagli avvocati ntat o, cAtJ UT1 NOME COGNOME ) NOME dni in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
contro
ricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1825/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/09/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del dì 11/10/2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
AleL 1. Nel 2012 la società RAGIONE_SOCIALE (che in seguito muterà ragione sociale in RAGIONE_SOCIALE), nella veste di agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione per conto 2c’22
del Comune di Firenze, notificò alla società RAGIONE_SOCIALE una cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 41.321,94.
Tale credito scaturiva da sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice RAGIONE_SOCIALEa strada e commesse in diversi comuni italiani, tra cui il Comune di Firenze, da parte di conducenti di veicoli di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, società esercente l’attività di autonoleggio.
Avverso la suddetta cartella di pagamento la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Palermo.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione dedusse di esercitare l’attività di autonoleggio direttore senza conducente; che allorché le vennero notificati i verbali di contestazione RAGIONE_SOCIALEe infrazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada aveva sempre tempestivamente comunicato agli enti accertatori le generalità dei soggetti che, al momento RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, risultavano avere noleggiato i veicoli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; che di conseguenza essa era “carente di legittimazione passiva”, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 196, primo comma, codice RAGIONE_SOCIALEa strada.
Con sentenza 10 novembre 2014 n. 5437 il Tribunale di Palermo accolse l’opposizione ed annullò la cartella. Il Tribunale ritenne che in base al combinato disposto degli articoli 84 e 196 del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, nel caso di infrazioni commesse da conducenti di veicoli presi a noleggio, RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria conseguentemente irrogata dovessero rispondere in solido il conducente e il locatario.
La sentenza venne appellata dal Comune RAGIONE_SOCIALE Firenze.
Con sentenza 19 settembre 2019 n. 1825 la Corte d’appello di Palermo accolse il gravame e dichiarò inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE
Ritenne la Corte d’appello che l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada può essere proposta in un solo caso: quando l’opponente deduca che la cartella ha
R.G.N. 12734/20 Camera di consiglio del 11.10.2022
rappresentato il primo atto dal quale ha appreso RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto irrogazione di cassazione.
Negli altri casi, invece, l’opponente ha l’onere di avvalersi RAGIONE_SOCIALEo speciale procedimento di cui all’articolo 7 d.lgs. 150/11.
Nel caso di specie, ha concluso la Corte d’appello, i verbali di contestazione RAGIONE_SOCIALEe infrazioni erano stati tutti notificati alla RAGIONE_SOCIALE, e dunque la noti RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento non rappresentò il primo atto dal quale la RAGIONE_SOCIALE apprese RAGIONE_SOCIALEa contestazione. Di conseguenza, la cartella andava impugnata col rito speciale, e non già con l’opposizione ex articolo 615 c.p.c..
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su un solo motivo.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Firenze ha resistito con controricorso. aactt…4.4 ctA.W.42 <4..tfao
RAGIONI DELLA DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la società ricorrente prospetta sia il vizio di violazion di legge di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., sia quello di "insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione circa un fatto decisivo", formalmente richiamando l'art. 360 n. 5 c.p.c.. GLYPH
Sotto il primo profilo, denuncia nell’intitolazione del motivo la violazion RAGIONE_SOCIALE‘art. 615 c.p.c.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d. Igs. 150/11 e di sette diverse norme d codice RAGIONE_SOCIALEa strada.
Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, nella illustrazio motivo è sviluppato un sillogismo così riassumibile:
il rimedio RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ex 615 c.p.c. è doveroso quando l’opponente assume che il creditore procedente non è in possesso di un valido titolo esecutivo;
b) nel caso di specie il Comune di Firenze non aveva un valido titolo esecutivo per due ragioni:
b’) sia perché la RAGIONE_SOCIALE non era tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 196 codice RAGIONE_SOCIALEa strada;
b”) sia perché la comunicazione inviata da RAGIONE_SOCIALE al Comune di Firenze, contenente le generalità del trasgressore, “ha evitato che il verbale diventasse titolo esecutivo”.
Tale censura è reiterata nell’intero ricorso e supportata con vari argomenti.
1.1. Il ricorso è infondato.
Rispetto alle molteplici deduzioni svolte dalla società ricorrente è dirimente il rilievo che colui il quale si veda notificare un “verbale di accertamento violazione”, quali che siano i vizi da cui quell’atto possa in teoria essere affetto, ha sempre e comunque l’onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge. Allo stesso modo, ad esempio, di chi si veda notificare un decreto ingiuntivo che assume illegittimo, od un precetto che si vorrebbe nullo.
Nel presente giudizio, pertanto, lo stabilire chi debba rispondere RAGIONE_SOCIALEe infrazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada commesse dal conducente di un veicolo preso a nolo era questione che doveva essere fatta valere con la tempestiva impugnazione del verbale.
La circostanza che le norme sostanziali possano essere interpretate nel senso che esse escludano ogni responsabilità del proprietario del veicolo dato a nolo – al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente – non ha affatto impedito l’inoppugnabilità del verbale e la formazione del titolo esecutivo,
Quella eventuale violazione, piuttosto, costituiva un vizio di validità de verbale di accertamento, che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto far valere come motivo di impugnazione.
1.2 Le conclusioni che precedono non sono infirmate dalla giurisprudenza di legittimità invocata dalla ricorrente.
In particolare, per quanto riguarda il decisum di Sez. 1, Sentenza n. 16717 del 24/08/2004, a torto invocata dalla ricorrente, v’è da osservare che in quel caso questa Corte non accolse le pretese del noleggiatore, ma ne dichiarò inammissibile il ricorso, per difetto di specificità.
1.3. Non ignora tuttavia il Collegio che, in fattispecie analoga, la decision pronunciata da Sez. 3, Ordinanza n. 108:33 del 05/06/2020, pervenne a conclusioni differenti da quelle odierne, affermando che “i/ locatario risponde RAGIONE_SOCIALEe infrazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strada in via solidale con l’autore del
violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell’ipotesi in cui abbia ottemperato all’onere d comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo”.
1.4. Ritiene nondimeno il Collegio che tale (isolata) pronuncia non offra argomenti idonei a superare il consolidato orientamento di segno opposto, cui
il Collegio intende dare seguito (orientamento condiviso, ex multis, da Sez. 3, Ordinanza n. 8144 del 2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8143 del 2020; Sez. 2, Ordinanza n. 30249 del 2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15086 del 2019; Cass., ord., 31/10/2019, n. 28030; Cass., ord. 31/10/2019, n. 28209; Cass., ord., 19/02/2019, n. 4735; Cass., ord., 17/01/2019, n. 1238; Sez. 2, Ordinanza n. 1214 del 2019; Sez. 3, Ordinanza n. 9822 del 2018; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1845 del 2018).
Secondo questo maggioritario orientamento, se il noleggiatore riceve la notifica di un verbale di accertamento di violazione “non si può limitare a comunicare i nominativi dei locatari, ma deve proporre ricorso per impedire, in tesi, che i verbali di accertamento divenissero definitivi nei propri confron (così Sez. 3, Ordinanza n. 8144 del 2020).
1.5. Né è persuasivo il richiamo alla circolare interpretativa del 1994, emanata dal RAGIONE_SOCIALE per avallare l’interpretazione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada sostenuta dalla ricorrente.
Una circolare interpretativa, infatti, può avere l’unico effetto di vincolare comportamento degli interna corporis RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione che l’ha emanata, ma non i terzi, né l’Autorità giudiziaria.
Anche su tale questione la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (e cioè Sez. 5, Sentenza n. 3907 del 12.3.2012), non è pertinente, in quanto non solo avente ad oggetto in facto una fattispecie diversa da quella oggi in esame, ma soprattutto perché quella sentenza non ha affatto affermato che da una circolare possano sorgere diritti, od obblighi, per i soggetti estranei all’amministrazione.
Il caso deciso da Cass. 3907/12, infatti, aveva ad oggetto la domanda di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘IVA indebitamente versata da un agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione sui saggi esattoriali. Era discusso se la prescrizione del diritto al rimbors decorresse dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, o dalla successiva circolare con cui il RAGIONE_SOCIALE riconobbe, prendendo atto RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza consolidata, che quella imposta non era dovuta.
Questa Corte ha reputato corretta la seconda ipotesi, non già affermando che fu la Circolare ad attribuire il diritto al rimborso, ma sostenendo una cosa ben diversa: ovverfo che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, in quanto esso stesso organo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, era tenuto ad attenersi “alle istruzioni e circolari che fino a quel momento avevano negato il diritto al rimborso”, e dunque non poteva pretendere il rimborso di una imposta prima che l’amministrazione di cui il creditore era parte ne avesse riconosciuta l’illegittimità.
Né, infine, potrebbe rilevare qualsiasi mutamento RAGIONE_SOCIALEa disciplina positiva sulla identificazione dei responsabili RAGIONE_SOCIALEe infrazioni al codice RAGIONE_SOCIALEa strad , APJ> commesse da utilizzatori di veicoli in noleggio, siccome manifestamente non .4c1pr,11.>3rAtcl GLYPH j retroattiva e, comunque, inidonea a sovvertire l punto formatosi a seguito RAGIONE_SOCIALEa mancata adeguata reazione alla notificazione del verbale.
La particolarità RAGIONE_SOCIALEa questione e l’esistenza di una precedente decisione difforme nella giurisprudenza di questa Corte costituiscono gravi motivi che giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
P. q. m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo si:esso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 11 ottobre 2022.