Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3546 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3546 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1322-2020 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 261 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA, depositata il 21 giugno 2019 (R.G.N. 173/2017).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G.N. 1322/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 15/11/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione. Automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 261 del 2019, depositata il 21 giugno 2019, la Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto parzialmente il gravame del signor NOME COGNOME e , per l’effetto, nel dispositivo ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, dichiarando irripetibili le spese del grado d’appello.
1.1. -In primo luogo, la Corte territoriale ha evidenziato che «il ricorrente sembra aver soddisfatto il carico probatorio posto a suo carico, avendo egli prodotto in giudizio, nella non opposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, documentazione dalla quale sembra evincersi la sua qualità di mero lavoratore comune RAGIONE_SOCIALEa cooperativa, nulla autorizzando a desumere da essa la sua qualità di socio lavoratore» (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello). Ad ogni modo, «non era sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che poteva e doveva gravare l’onere di offrire la prov a contraria -ossia che il COGNOME rivestiva il ruolo non di lavoratore comune ma di socio lavoratore RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ gravando essa unicamente in capo al soggetto che disponeva degli elementi per potere contraddire, ossia alla stessa parte datoriale» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Nel caso di specie, inoltre, la domanda «non può prescindere dal corretto adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo posto a carico RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale» e non merita d’essere accolta «a causa del mancato versamento RAGIONE_SOCIALEa ‘provvista’ da parte RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘ » (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Il lavoratore avrebbe dovuto dapprima radicare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro e ottenerne la condanna al versamento dei contributi. S olo all’esito di una sentenza favore vole, il lavoratore avrebbe potuto «chiamare in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al fine RAGIONE_SOCIALEa sua condanna al versamento RAGIONE_SOCIALEa chiesta indennità di disoccupazione» (pagina 6).
1.2. -La Corte d’appello di Caltanissetta puntualizza, infine, che la sentenza del Tribunale dev’essere confermata, seppure con diversa motivazione, «salvo che nelle statuizioni concernenti la
regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che andavano dichiarate irripetibili stante la dichiarazione reddituale di cui al ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite. Anche le spese del presente grado del giudizio vanno dichiarate irripetibili» (pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
-Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione, con due motivi , contro la sentenza d’appello.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sarebbe insanabilmente contraddittoria per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, i giudici d’appello, pur avendo accertato la natura subordinata del rapporto intercorso con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa qualità di socio, hanno precisato che solo il datore di lavoro, tenuto all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo , avrebbe potuto offrire la prova contraria, inerente alla qualità di socio. Tale prova, per contro, non potrebbe gravare sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si coglierebbe anche sotto un distinto profilo: benché abbia accolto il motivo di gravame relativo all’irripetibilità RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di prim o grado, la Corte di merito, nel dispositivo, ha confermato la pronuncia appellata e ha dichiarato irripetibili soltanto le spese del grado d’appello, senza far menzione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale.
-Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2116 e 2697 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’applicare i princìpi che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori e nel dispensare l’RAGIONE_SOCIALE dalla prova contraria rispetto alle risultanze documentali, che attesterebbero in modo incontrovertibile la qualità «di semplice dipendente e non anche di socio-lavoratore» (pagina 12 del ricorso per cassazione).
Inoltre, nel disconoscere il diritto alla prestazione previdenziale per omesso versamento contributivo, la sentenza impugnata avrebbe violato «il principio di automaticità codificato nell’art. 2116 c.c.» (pagina 13 del ricorso per cassazione).
-Occorre prender le mosse dall’esame del secondo mezzo, che censura la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello, in entrambe le premesse argomentative che sorreggono il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda d’indennità di disoccupazione .
-Dev’essere disattesa, in via preliminare, l’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso.
Le critiche del ricorrente non contravvengono al canone di specificità , invocato a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘eccezione .
Le argomentazioni addotte dal ricorrente consentono a questa Corte d’inquadrare i profili controversi, senza attingere a fonti estranee al ricorso, e prospettano in modo intelligibile ed esaustivo una questione d’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente , con rilievi idonei a confutare l’ iter logico RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-Le doglianze colgono nel segno.
-La Corte d’appello di Caltanissetta perviene al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda e alla conferma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, pur integrandone la motivazione, all’esito di un ragionamento che s ‘incardina, nella sua essenza, su due presupposti .
6.1. -In primo luogo, i giudici d’appello puntualizzano che sono stati acquisiti elementi probatori sul vincolo di subordinazione e sulla carenza RAGIONE_SOCIALEa qualità di socio e che tali elementi non sono stati debitamente scalfiti dall’RAGIONE_SOCIALE (pagine 4 e 5 del la sentenza).
Tuttavia, tale accertamento non giova all’odierno ricorrente, in quanto solo il datore di lavoro avrebbe potuto indicare elementi di segno contrario.
6.2. -A tali considerazioni si affianca il rilievo, egualmente decisivo, che sia legittimo il diniego opposto dall’RAGIONE_SOCIALE : il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione postula la «disponibilità RAGIONE_SOCIALEa relativa provvista, ossia dei contributi versati dalla parte datoriale» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
È dunque indefettibile il «corretto adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo» (la richiamata pagina 5) e, nell’ipotesi d’inadempimento, il lavoratore dovrebbe, in prima battuta, intentare un’azione nei confronti del proprio datore di lavoro, allo scopo di sentirlo condannare al versamento dei contributi (pagina 6).
-Entrambe le affermazioni prestano il fianco alle censure formulate dal ricorrente.
7.1. -I presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione , anche con riferimento alla sussistenza e alle caratteristiche del rapporto di lavoro, devono essere accertati nel contraddittorio con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , chiamato a erogare la prestazione previdenziale.
La ripartizione degli oneri probatori, inscindibilmente correlata alla struttura RAGIONE_SOCIALEa fattispecie dedotta in causa, interessa il lavoratore che rivendica l’indennità e l’RAGIONE_SOCIALE che , al ricorrere dei requisiti di legge, è tenuto a corrisponderla.
La Corte d’appello, per contro, ha fatto gravare sul datore di lavoro, estraneo al giudizio, l’onere d’infirmare le allegazioni e le risultanze probatorie introdotte dal ricorrente e ha così ritenuto irrilevante la mancata deduzione di elementi di segno contrario da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
I giudici d’appello , dopo aver così analizzato i profili processuali RAGIONE_SOCIALEa disciplina sull’indennità di disoccupazione, hanno tratto conseguenze sfavorevoli al ricorrente, che pure ha sottoposto al vaglio del giudice molteplici dati di fatto, nel contraddittorio con l’unica parte legittimata a disputare sulla pretesa.
Così operando, la Corte di merito ha violato la regola enunciata dall ‘art. 2697 cod. civ., che modula l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, in tutte le sue implicazioni, in relazione alle parti che siano legittimate a contraddire su un determinato bene RAGIONE_SOCIALEa vita.
7.2. -Egualmente censurabile è l’affermazione che l’indennità di disoccupazione presupponga la regolarità RAGIONE_SOCIALEa provvista contributiva.
L ‘art. 27, primo comma, del regio decreto -legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, con specifico riguardo alle prestazioni RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione per la disoccupazione, ha stabilito che il requisito di contribuzione «si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto».
L’art. 2116, primo comma, cod. civ. , nel portare a compimento la disciplina racchiusa nella legislazione di settore, ha quindi sancito una regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti (Cass., sez. lav., 1° dicembre 2020, n. 27427, e, di recente, Cass., sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31303, punto 3 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ): le prestazioni riconducibili alla previdenza obbligatoria «sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l ‘ imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali»
La sentenza impugnata, nel condizionare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione al versamento dei contributi o a una preventiva azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente, trascura di ponderare l’incidenza del principio di automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni
previdenziali, caposaldo RAGIONE_SOCIALEa tutela che l’ordinamento appresta e che oggi configura attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 374 del 1997).
8. -Resta assorbito l’esame del primo mezzo.
L’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa seconda critica impo ne di rivalutare i profili che, a dire del ricorrente, la Corte di merito ha approfondito con motivazione affetta da contraddizioni insanabili, in conseguenza degli errores in iudicando censurati con il secondo mezzo.
L’accoglimento in parte qua del ricorso rende ineludibile anche una nuova regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo del giudizio, e rende così ininfluenti le discrasie tra dispositivo e motivazione, denunciate nel primo motivo come causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
-Il ricorso è accolto, nei termini precisati, e dev’essere cassata la sentenza d’appello.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, che deciderà in diversa composizione.
Nel rinnovare l’esame RAGIONE_SOCIALEe domande e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni proposte, il giudice di rinvio valuterà la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta dal ricorrente, uniformandosi ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.
-Il giudice di rinvio provvederà sulle spese RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in d iversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione