Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3546 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3546  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1322-2020 proposto da
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso,  in  virtù  di  procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME  COGNOME,  ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona  del  legale  rappresentante pro  tempore ,  rappresentato  e difeso,  in  virtù  di  procura  rilasciata  in  calce  al  controricorso,  dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per  la  cassazione  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  n.  261  del  2019  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA, depositata il 21 giugno 2019 (R.G.N. 173/2017).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G.N. 1322/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 15/11/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione. Automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 261 del 2019, depositata il 21 giugno 2019, la Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto parzialmente il gravame del signor NOME COGNOME e , per l’effetto, nel dispositivo ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, dichiarando irripetibili le spese del grado d’appello.
1.1. -In primo luogo, la Corte territoriale ha evidenziato che «il ricorrente sembra aver soddisfatto il carico probatorio posto a suo carico, avendo egli prodotto in giudizio, nella non opposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, documentazione dalla quale sembra evincersi la sua qualità di mero lavoratore comune RAGIONE_SOCIALEa cooperativa, nulla autorizzando a desumere da essa la sua qualità di socio lavoratore» (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello). Ad ogni modo, «non era sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che poteva e doveva gravare l’onere di offrire la prov a contraria -ossia che il COGNOME rivestiva il ruolo non di lavoratore comune ma di socio lavoratore RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ gravando essa unicamente in capo al soggetto che disponeva degli elementi per potere contraddire, ossia alla stessa parte datoriale» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Nel caso di specie, inoltre, la domanda «non può prescindere dal corretto adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo posto a carico RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale» e non merita d’essere accolta «a causa del mancato versamento RAGIONE_SOCIALEa ‘provvista’ da parte RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘ » (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Il lavoratore avrebbe dovuto dapprima radicare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro e ottenerne la condanna al versamento dei contributi. S olo all’esito di una sentenza favore vole, il lavoratore avrebbe potuto «chiamare in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al fine RAGIONE_SOCIALEa sua condanna al versamento RAGIONE_SOCIALEa chiesta indennità di disoccupazione» (pagina 6).
1.2. -La Corte d’appello di Caltanissetta puntualizza, infine, che la sentenza  del  Tribunale  dev’essere  confermata,  seppure  con  diversa motivazione, «salvo che nelle statuizioni concernenti la
regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che andavano dichiarate irripetibili stante la dichiarazione reddituale di cui al ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite. Anche  le  spese  del  presente  grado  del  giudizio  vanno  dichiarate irripetibili» (pagina 6 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
-Il  signor  NOME  COGNOME  ricorre  per  cassazione,  con  due motivi , contro la sentenza d’appello.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.),  il  ricorrente  denuncia  la  nullità  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  per  violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sarebbe insanabilmente contraddittoria per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto, i  giudici  d’appello,  pur  avendo  accertato  la  natura subordinata del rapporto intercorso con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa qualità di socio, hanno precisato che solo il datore di  lavoro,  tenuto  all’adempimento  RAGIONE_SOCIALE‘obbligo  contributivo ,  avrebbe potuto  offrire  la  prova  contraria,  inerente  alla  qualità  di  socio.  Tale prova, per contro, non potrebbe gravare sull’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si coglierebbe anche sotto un distinto profilo:  benché abbia accolto il motivo  di gravame relativo all’irripetibilità RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di prim o grado, la Corte di merito, nel dispositivo, ha confermato la pronuncia appellata e ha dichiarato irripetibili  soltanto  le  spese  del  grado  d’appello,  senza far menzione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale.
-Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.),  il  ricorrente  lamenta  la  violazione  e  la  falsa  applicazione  degli artt. 2116 e 2697 cod. civ.
Avrebbe  errato  la  Corte  di  merito  nell’applicare  i  princìpi  che presiedono  alla  distribuzione  degli  oneri  probatori  e  nel  dispensare l’RAGIONE_SOCIALE dalla prova contraria rispetto alle risultanze documentali, che attesterebbero  in modo  incontrovertibile la qualità  «di  semplice dipendente e non anche di socio-lavoratore» (pagina 12 del ricorso per cassazione).
Inoltre, nel disconoscere il diritto alla prestazione previdenziale per omesso  versamento  contributivo,  la  sentenza  impugnata  avrebbe violato  «il  principio  di  automaticità  codificato  nell’art.  2116  c.c.» (pagina 13 del ricorso per cassazione).
-Occorre prender le mosse dall’esame del secondo mezzo, che censura  la ratio  decidendi RAGIONE_SOCIALEa  pronuncia  d’appello,  in  entrambe  le premesse  argomentative  che  sorreggono  il  rigetto  RAGIONE_SOCIALEa  domanda d’indennità di disoccupazione .
-Dev’essere disattesa, in via preliminare, l’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso.
Le critiche del ricorrente  non  contravvengono  al  canone  di specificità , invocato a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘eccezione .
Le  argomentazioni  addotte  dal  ricorrente  consentono  a  questa Corte d’inquadrare i profili controversi, senza attingere a fonti estranee al  ricorso,  e  prospettano  in  modo  intelligibile  ed  esaustivo  una questione d’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente , con rilievi idonei a confutare l’ iter logico RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
-Le doglianze colgono nel segno.
-La  Corte  d’appello  di  Caltanissetta  perviene  al  rigetto  RAGIONE_SOCIALEa domanda  e  alla  conferma  RAGIONE_SOCIALEa  pronuncia  di  primo  grado,  pur integrandone la motivazione, all’esito di un ragionamento che s ‘incardina, nella sua essenza, su due presupposti .
6.1. -In  primo  luogo,  i  giudici  d’appello  puntualizzano  che  sono stati acquisiti elementi probatori sul vincolo di subordinazione e sulla carenza  RAGIONE_SOCIALEa  qualità  di  socio  e  che  tali  elementi  non  sono  stati debitamente scalfiti dall’RAGIONE_SOCIALE (pagine 4 e 5 del la sentenza).
Tuttavia,  tale  accertamento  non  giova  all’odierno  ricorrente,  in quanto  solo  il  datore  di  lavoro  avrebbe  potuto  indicare  elementi  di segno contrario.
6.2. -A tali considerazioni si affianca il rilievo, egualmente decisivo, che  sia legittimo  il  diniego  opposto  dall’RAGIONE_SOCIALE :  il  riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione postula la «disponibilità RAGIONE_SOCIALEa relativa provvista, ossia dei contributi versati dalla parte datoriale» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
È dunque  indefettibile il «corretto adempimento  RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo» (la richiamata pagina 5) e, nell’ipotesi d’inadempimento, il  lavoratore  dovrebbe,  in  prima  battuta, intentare  un’azione  nei confronti del proprio datore di lavoro, allo scopo di sentirlo condannare al versamento dei contributi (pagina 6).
-Entrambe  le  affermazioni  prestano  il  fianco  alle  censure formulate dal ricorrente.
7.1. -I presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione , anche con riferimento alla sussistenza e alle caratteristiche del rapporto di lavoro, devono essere accertati nel contraddittorio con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , chiamato a erogare la prestazione previdenziale.
La ripartizione degli oneri probatori, inscindibilmente correlata alla struttura RAGIONE_SOCIALEa fattispecie dedotta in causa, interessa il lavoratore che rivendica l’indennità e l’RAGIONE_SOCIALE che , al ricorrere dei requisiti di legge, è tenuto a corrisponderla.
La Corte d’appello, per contro, ha fatto gravare sul datore di lavoro, estraneo al giudizio, l’onere d’infirmare le allegazioni e le risultanze probatorie  introdotte  dal  ricorrente  e  ha  così  ritenuto  irrilevante  la mancata deduzione di elementi di segno contrario da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
I giudici  d’appello ,  dopo  aver  così  analizzato  i  profili  processuali RAGIONE_SOCIALEa disciplina sull’indennità di disoccupazione, hanno tratto conseguenze sfavorevoli al ricorrente, che pure ha sottoposto al vaglio del giudice molteplici dati di fatto, nel contraddittorio con l’unica parte legittimata a disputare sulla pretesa.
Così operando, la Corte di merito ha violato la regola enunciata dall ‘art. 2697 cod. civ., che modula l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, in tutte le sue implicazioni, in relazione alle parti che siano legittimate a contraddire su un determinato bene RAGIONE_SOCIALEa vita.
7.2. -Egualmente censurabile è l’affermazione  che  l’indennità  di disoccupazione presupponga la regolarità RAGIONE_SOCIALEa provvista contributiva.
L ‘art. 27, primo comma, del regio decreto -legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, con specifico riguardo alle prestazioni RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione per la disoccupazione, ha stabilito che il requisito di contribuzione «si intende verificato  anche  quando  i  contributi  non  siano  stati  effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto».
L’art. 2116, primo comma, cod. civ. , nel portare a compimento la disciplina racchiusa nella legislazione di settore, ha quindi sancito una regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti (Cass., sez. lav., 1° dicembre 2020, n. 27427, e, di recente, Cass., sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31303, punto 3 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ): le prestazioni riconducibili alla previdenza obbligatoria «sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l ‘ imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali»
La  sentenza  impugnata,  nel  condizionare  il  riconoscimento  RAGIONE_SOCIALEa prestazione al versamento dei contributi o a una preventiva azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente, trascura di ponderare  l’incidenza del  principio  di  automaticità  RAGIONE_SOCIALEe  prestazioni
previdenziali, caposaldo RAGIONE_SOCIALEa tutela che l’ordinamento appresta e che oggi  configura attuazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  38  Cost. (Corte  costituzionale, sentenza n. 374 del 1997).
8. -Resta assorbito l’esame del primo mezzo.
L’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa seconda critica impo ne di rivalutare i profili che,  a  dire  del  ricorrente,  la  Corte  di  merito  ha  approfondito  con motivazione affetta da contraddizioni insanabili, in conseguenza degli errores in iudicando censurati con il secondo mezzo.
L’accoglimento in parte qua del ricorso rende ineludibile anche una nuova  regolamentazione  RAGIONE_SOCIALEe  spese  di  lite, alla  stregua  RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo  del  giudizio,  e  rende  così  ininfluenti  le  discrasie  tra dispositivo e motivazione, denunciate nel primo motivo come causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
-Il ricorso è accolto, nei termini precisati, e dev’essere cassata la sentenza d’appello.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta, che deciderà in diversa composizione.
Nel rinnovare l’esame RAGIONE_SOCIALEe domande e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni proposte, il giudice di rinvio valuterà la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta dal ricorrente, uniformandosi ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.
-Il giudice di rinvio provvederà sulle spese RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  secondo  motivo  di  ricorso;  dichiara  assorbito  il primo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte  e  rinvia  la  causa,  anche  per  la  pronuncia  sulle  spese  del presente  giudizio,  alla  Corte  d’appello  di  Caltanissetta,  in  d iversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione