Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8318 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 314/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, apparentemente rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso sentenza dell’11 ottobre 2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
La Corte d’ A ppello di Napoli, con sentenza dell’11 ottobre 2022, riformando la sentenza del 27 marzo 2020 pronunciata dal Tribunale di Avellino rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo reso da quest’ultimo a favore di RAGIONE_SOCIALE – nelle more fallita – proposta da RAGIONE_SOCIALE, condannando quindi RAGIONE_SOCIALE.CA. a pagare all’appellante RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 127.030,30, oltre a interessi moratori e spese processuali di entrambi i gradi.
Ha presentato apparentemente ricorso CI.CA., sulla base di quattro motivi. Si è difeso il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che
Il ricorso è inammissibile – assorbendo ciò ogni altro profilo -, in quanto non include o comunque non offre alcuna procura.
Nella sua intestazione, infatti, si dichiara che agisce RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ‘rappresentata e difesa da se medesimo’.
La società a responsabilità limitata è una persona giuridica, la quale, per presentare ricorso per cassazione, deve rilasciare procura speciale come previsto dall’articolo 365 c.p.c., a pena di inammissibilità.
Una procura speciale, nel caso in esame, non sussiste neppure materialmente, in quanto il legale rappresentante della società ha ritenuto di poter fruire della sua qualità di AVV_NOTAIO cassazionista e quindi adottare una autodifesa, come emerge dall’inciso sopra riportato. Tuttavia, l’autodifesa può essere soltanto ad opera dello stesso soggetto, che quindi sia al contempo parte e difensore. Nel caso in esame, però, parte non è difensore, in quanto è una persona giuridica, distinta quindi dalla persona fisica del difensore.
Che poi l’AVV_NOTAIO sia anche legale rappresentante non è certo sufficiente per ‘fondere’ in un unico soggetto la persona giuridica con la persona fisica ai fini della difesa in processo, la legale rappresentanza valendo per le attività proprie della persona giuridica come da legge e statuto. Diversamente ragionando, si arriverebbe, in modo palesemente erroneo, persino ad ammettere l’esercizio di attività forense da parte di persone giuridiche, e anche per soggetti diversi da sé stesse.
2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
La conseguente condanna alla rifusione delle spese deve essere pronunciata a carico dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, e non a carico di RAGIONE_SOCIALE , in quanto S.U. 10 maggio 2006 n. 10706 (seguita, tra gli arresti massimati, da Cass. ord. 961/2009, Cass. 11551/2015, Cass. ord. 58/2016, Cass. ord. 27530/2017, Cass. ord. 13055/2018, Cass. ord. 16177/2018, Cass. ord. 14474/2019 e Cass. ord. 34638/2021) insegna che, qualora sia proposta azione o impugnazione da un difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome dichiara di agire (come nelle ipotesi di inesistenza della procura alle liti o di procura falsa o di procura rilasciata dal soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato), ” l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il professionista legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio “.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’AVV_NOTAIO al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del COGNOME, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2024