Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10320 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10320 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 20327/2016
promosso da
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ NOME COGNOME, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a mar del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, press l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 205/2016 del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 28/01/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/ dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 205/2016, depositata il 28/01/2016, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riuniti gli appelli proposti dal Sena dalla RAGIONE_SOCIALE contro la decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione contenziosa de RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Commissione aggiudicatrice, che – ritenend l’offerta non affidabile – aveva escluso quest’ultima dalla gara indet l’affidamento in appalto del servizio di ricezione, distribuzione e consult dei notiziari delle agenzie di stampa per il RAGIONE_SOCIALE
In particolare, il RAGIONE_SOCIALE, dopo aver definito il perimet sindacato giurisdizionale sulla valutazione di anomalia delle offerte, ha ri il giudizio compiuto dalla Commissione di gara scrupoloso e attento alla tu del contraddittorio, oltre che coerente, logico e puntuale e, quindi, pr aspetti di manifesta irrazionalità o di evidente travisamento dei fatti.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la decisione con ricorso straordi per cassazione affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria il 18/03/2022.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato in data 25/07/2022 le proprie conclusio chiedendo che questa Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso e, in ip previa sospensione del giudizio, sollevi conflitto di attribuzione tra pote RAGIONE_SOCIALE, chiedendo alla Corte costituzionale che dichiari non spettante al Sen ma alla giurisdizione comune la decisione RAGIONE_SOCIALE presente controversia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha preliminarmente argomentato in ordine alla ritenut ammissibilità del ricorso per cassazione, nella specie proposto ex art. 111 Co in assenza di una espressa disposizione normativa di segno contrario
evidenziando la necessità di limitare l’ambito operativo RAGIONE_SOCIALE “statu garanzia” RAGIONE_SOCIALE Camere.
La stessa parte ha aggiunto che, qualora dovesse escludersi l’ammissibilit RAGIONE_SOCIALE menzionata impugnazione, sarebbe suscettibile di sindacato di legittim costituzionale la Deliberazione del RAGIONE_SOCIALE di Presidenza del RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE n. 180 del 5 dicembre 2005 – nella parte in cui prevede che “Per i ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adot RAGIONE_SOCIALE, non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento d personale, sono competenti gli Organi di autodichia…” sia per violazione dell’art. 24, comma 1, Cost. (in quanto sottrarrebbe le controversie avent oggetto i rapporti in questione al giudice ordinario), sia per violazione d 111, comma 7, Cost. (perché violerebbe le prerogative RAGIONE_SOCIALE Corte Cassazione). L’autodichia risulterebbe, inoltre, costituzionalmente illegitti violazione dell’art. 3 Cost. (poiché qualsiasi appaltatore in lite c Amministrazione avrebbe accesso a tale tutela), oltre che dell’art. 102 Cost. ( vieta l’istituzione di giudici speciali), dell’art. 111, comma 2, Cost. (in r alla terzietà e imparzialità del giudice) e dell’art. 108 Cost. (che gar l’indipendenza dei giudici speciali).
La stessa ricorrente ha pure evidenziato che, comunque, questa Corte potrebbe sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (come g con l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 26943 del 19/12/2014, in riferime all’estensione dell’autodichia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai rapporti di lavor i dipendenti), poiché la giurisdizione domestica del RAGIONE_SOCIALE dovrebbe considerar legittima soltanto se concepita quale sistema a tutela di tale or costituzionale dall’interferenza di altri poteri, in rapporto alle funzioni costituzionale che detto organo è istituzionalmente chiamato a svolgere, e n con riferimento ai rapporti di tali organi con i terzi.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto la violaz e falsa applicazione dell’art. 86 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei co
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., perché, contrariamente a quanto ritenuto dal RAGIONE_SOCIALE di Garan il giudizio di anomalia dell’offerta deve riguardare la complessità RAGIONE_SOCIALE st non le singole voci.
Con il secondo motivo, la stessa parte ha prospettato la violazione dell’ 88 d.lgs. n. 104 del 2010 (delega la Governo per la riforma del proces amministrativo) e dell’art. 132 c.p.c., applicabile in virtù dell’art. 39 d in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il RAGIONE_SOCIALE di Ga omesso di specificare adeguatamente le motivazioni in base alle quali ha ritenu coerente, logico e puntuale, nonché privo di aspetti di manifesta irrazional di evidente travisamento dei fatti, il giudizio sull’anomalia dell’offerta dalla Commissione di gara.
Con il terzo motivo, la medesima parte ha lamentato la violazione dell’ar 112 c.p.c., applicabile in virtù dell’art. 39 d.lgs. cit., in relazione a comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il RAGIONE_SOCIALE omesso di pronunciar sull’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse dell’appello prop dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prima di illustrare le ragioni RAGIONE_SOCIALE rit infondatezza del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stesso per di assoluto di giurisdizione, a fronte del regime di autodichia vigente, evidenzia anche l’insussistenza dei presupposti per sollevare il conflitto di attribuzio
Il ricorso è inammissibile.
Com’è noto, con le ordinanze del 19 dicembre 2014 n. 26934 e n. 740 del 19 gennaio 2015, le Sezioni Unite Civili di questa Corte hanno sollevato confl di attribuzione tra poteri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente nei confronti del S RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione alle rispet disposizioni regolamentari che disciplinavano la tutela giurisdizionale n controversie di lavoro dei propri dipendenti.
È così intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 262 de 2017, ha respinto entrambi i conflitti di attribuzione sollevati dalle Sezion di questa Corte con le ordinanze innanzi richiamate, affermando che l’autodichi costituisce manifestazione tradizionale RAGIONE_SOCIALE sfera di autonomia riconosciuta a organi costituzionali, a quest’ultima strettamente legata nella conc esperienza costituzionale per il libero ed efficiente svolgimento delle funzioni.
Come già rilevato da questa Corte (Cass., Sez. U, n. 25211/2020; Cass., Sez. U, n. 7220/2020; Cass., Sez. U, n. 1720/2020, Cass. Sez. U, n. 18265/2019; Cass. Sez. U, n. 18266/2019, Cass., Sez. U, n. 10775/2018), nella citata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale sono altresì contenute le segue significative precisazioni:
i collegi dell’autodichia, benché siano “interni” all’organo costituzion appartenenza, e quindi estranei all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, s comunque tenuti al rispetto RAGIONE_SOCIALE “grande regola” del diritto ad avere un giu e a fruire di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, essendo que scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, che può conoscere eccezioni;
i suddetti collegi oggi, in seguito alle ultime modifiche, risultano co secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed imparzialità e so quindi chiamati a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali per la decis delle controversie loro attribuite, come del resto impongono i prin costituzionali ricavabili dagli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost. e come ha richie Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare nella sentenza 28 aprile 2 Savino e altri contro RAGIONE_SOCIALE;
c) presso la RAGIONE_SOCIALE dei Deputati e presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le controversie in argomento si svolgono, in primo e in secondo grado, secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio;
d) è da escludere, quindi, che tali collegi siano configurabili quali giudici s ex art. 102 Cost., sicché avverso le loro decisioni non è ipotizzabile il ricor ex art. 111, comma 7, Cost., essendo la sottrazione delle decisioni stesse controllo RAGIONE_SOCIALE giurisdizione comune, in definitiva, un riflesso dell’auto degli organi costituzionali in cui sono inseriti;
il carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività degli org autodichia, posti in posizione d’indipendenza, li rende giudici ai fini del legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle nor legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio;
f) la normativa di base applicata dai suindicati collegi, regolamenti parlament “maggiori” e “minori”, integrati da atti ad essi equiparati (come le del dell’Ufficio di Presidenza) è sottratta al sindacato incidentale di legi costituzionale e le decisioni ivi assunte sono del pari immuni rispetto al sinda di legittimità previsto dall’art. 111, comma 7, Cost.
Sulla base di tali principi, affermati dalla Corte Costituzionale, questa ha escluso che le decisioni degli organi di autodichia possano essere sottopost al controllo del giudice ordinario, da ritenersi privo di giurisdizione, eviden che eventuali dubbi di legittimità costituzionale delle norme di legge, regolamenti parlamentari e le fonti di autonomia in genere fanno rinvio, posson essere prospettati davanti agli organi dell’autodichia stessa (Cass., Sez. U 18266/2019; Cass., Sez. U, n. 18265/2019, Cass., Sez. U, n. 7220/2020; Cass., Sez. U, n. 7210/2020; Cass., Sez. U, n. 12570/2018, Cass. Sez. U, n. 10775/2018; v. da ultimo in motivazione Cass., Sez. 1, n. 21415/2022 e Cass., Sez. L, n. 85/2021).
Non è, dunque, ammissibile il ricorso proposto contro la decisione adottat in grado di appello dal RAGIONE_SOCIALE, qual organo di giurisdizione domestica RAGIONE_SOCIALE menzionata RAGIONE_SOCIALE.
In base a quanto appena evidenziato, non possono ritenersi ammissibili neppure le censure di legittimità costituzionale, riferite alla Deliberazio
RAGIONE_SOCIALE di Presidenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 180 del 5 dicembre 2005, nella parte in cui ha attratto alla giurisdizione domestica i ricorsi pre avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal RAGIONE_SOCIALE, anche non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 262 del 2017, i singoli atti applicativi RAGIONE_SOCIALE fonte di autonomia non sono conseguenza RAGIONE_SOCIALE previsione contenuta in quella fonte, che non è sindacabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, ma può dar luog conflitto tra poteri se lede la sfera di attribuzione di un altro organo costitu (v. anche Corte cost., sentenze n. 120 del 2014 e n. 154 del 1985).
Nella specie, tuttavia, non sussistono neppure i presupposti pe sollevare il conflitto positivo di attribuzione tra giurisdizione comune e S RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nessuna questione di giurisdizione, infatti, è stata prospettata nel co dei due gradi dei procedimenti avviati davanti agli organi di autodichia, ov materia del contendere si è incentrata esclusivamente sul merito dell controversia, inerente alla legittimità dell’esclusione dalla gara, sicché a s RAGIONE_SOCIALE esecutività RAGIONE_SOCIALE decisione adottata dal RAGIONE_SOCIALE di garanzia, tale decis è divenuta definitiva e non più censurabile, per le ragioni illustrate dalla costituzionale e appena riportate.
D’altronde, i motivi di ricorso per cassazione attengono a questioni inere la correttezza o meno RAGIONE_SOCIALE statuizione adottata in ordine alla legitt dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE ricorrente dalla gara, e cioè al merito RAGIONE_SOCIALE vertenz questa sede insindacabile.
Manca, dunque, la stessa possibilità di configurare un conflitto tra po RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché le censure mosse con il ricorso per cassazione non richiedono al giudice di legittimità una pronuncia sulla giurisdizione, che, anzi, non pu essere adottata.
Diverso sarebbe stato se anche il giudice comune (nella specie, il amministrativo) fosse stato investito RAGIONE_SOCIALE cognizione RAGIONE_SOCIALE controve coinvolgendo anche solo implicitamente il tema RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ( esempio Cass. Sez U, n. 15236/2022 e Cass. Sez. U, n. 1720/2020).
Nella specie, tuttavia, ciò non è avvenuto, sicché nessun con ipotizzabile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ragione RAGIONE_SOCIALE novità RAGIONE_SOCIALE questione ai tempi RAGIONE_SOCIALE proposizi ricorso per cassazione, considerato in particolare che la sentenza d costituzionale n. 162 del 2017, sopra richiamata, è intervenuta in pend presente grado di giudizio, le spese di lite devono essere in compensate.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il v da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribut pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione civi Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2022.