Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6051 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2   Num. 6051  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8185/2021 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende con procura in atti.
RICORRENTE- contro
NOME, in persona del Sindaco p.t..
–
INTIMATA – avverso  la  sentenza  del  TRIBUNALE  di  NOME  n.  12779/2020, depositata il 23/09/2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.
Udit o l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha impugnato dinanzi al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE il verbale di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui era stato sanzionato per aver circolato in ZTL senza autorizzazione ai sensi degli artt. 7, comma nono, e 14 del d.lgs. 285/1992. L’opponente aveva sostenuto che non occorresse alcuna autorizzazione comunale per accedere alla ZTL, avendo utilizzato un veicolo ad integrale trazione elettrica, e di non essere tenuto a comunicare preventivamente il proprio numero di targa dell’auto, non essendo tale condotta sanzionabile, anche perché con delibera n. 58/2011 il RAGIONE_SOCIALE aveva disposto che i veicoli elettrici potessero liberamente circolare senza dover esporre alcun contrassegno, essendo la comunicazione della targa, cui aveva comunque provve duto dopo l’accertamento della violazione, volta solo ad agevolare i controlli. Aveva invocato l’esimente della buona fede , sostenendo che la delibera comunale che disciplinava le ZTL non era stata adeguatamente pubblicizzata.
In contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE il giudice di pace ha respinto l’oppos izione; la sentenza di primo grado è stata confermata in appello, osservando che la delibera n. 58/2011, che regolava il transito in ZTL, risaliva a ben cinque anni prima della contestazione e che l’onere di comunicazione della targa rispondeva ad esigenze legittime di organizzazione e di controllo della regolarità della circolazione . Non era invocabile neppure l’esimente della buona fede, non avendo il sanzionato dimostrato di aver fatto il possibile per non incorrere nella violazione.
Per  la  cassazione  della  sentenza  NOME  COGNOME  ha  proposto ricorso affidato a tre  motivi, illustrati con memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria n. 34641 la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
Il AVV_NOTAIO generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione de ll’art. artt. 381 del DPR 495/1992 e l’assenza dei presupposti oggettivi per l’applicazion e della sanzione, affermando che, avendo il ricorrente impiegato un veicolo a completa trazione elettrica, non era sanzionabile ai sensi dell’art. 7 del codice strada, che punisce esclusivamente la circolazione non autorizzata. Assume che con la delibera n. 58/2011 il RAGIONE_SOCIALE aveva consentito l’accesso delle auto elettriche nelle ZTL senza esposizione del contrassegno e a titolo gratuito, richiedendo la preventiva comunicazione della targa solo per esigenze di controllo sulla regolarità degli accessi.
Il motivo è infondato.
La violazione è stata contestata con verbale del 14.9.2016.
La circolazione in ZTL era all’epoca regolata dall’art. 7 , comma nono, CDS che autorizzava i Comuni, con deliberazione della giunta, a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, potendo subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma.
Il comma 14° sanziona tuttora la violazione del divieto di circolazione non autorizzata nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato.
Successivamente l’art. 1,  comma  103,  della  L.  145/2018,  ha introdotto il comma nono bis dell’art. 7 che prevede,  con effetto dal 1  gennaio  2019,  che  nel  delimitare  le  zone  di  cui  al  comma  9  i
Comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.
Alla data della contestazione l’accesso alle ZTL non era libero per le auto elettriche, ma soggetto ad autorizzazione.
La delibera 58/2011 nel disporre, testualmente, che la circolazione dei  veicoli  a  trazione  elettrica  nelle  ZTL era  autorizzata senza contrassegno  e  a  titolo  gratuito,  richiedeva  per un’inderogabile necessità  di  controllo,  la  comunicazione  della  targa,  avvenuta  da parte del ricorrente solo dopo l’acc e rtamento dell’infrazione.
Per il suo stesso tenore letterale, detta delibera non aveva affatto soppresso la necessità dell’autorizzazione ma aveva reso sufficiente non più un provvedimento ad hoc, ma la semplice comunicazione della targa, semplificando le procedure di rilascio.
Potevano  considerarsi  autorizzati  solo  i  veicoli  elettrici  per  i  quali l’interessato avesse comunicato preventivamente la targa; in mancanza,  la  circolazione,  anche  delle  auto  elettriche,    restava legittimamente sanzionabile ai sensi dall’art. 7, comma 14, CDS).
2. Il secondo motivo denuncia la mancata rilevazione del giudicato esterno, sostenendo  che il ricorrente era stato ritenuto  non responsabile per identiche violazioni con sentenza del Tribunale e del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE passate in giudicato, pronunce  alle quali il giudice di appello avrebbe dovuto conformarsi.
Il motivo è inammissibile.
La censura non spiega, con un puntuale aggancio agli atti di causa (non essendo sufficiente l’aver affermato che il giudicato emergeva dagli atti, come si legge a pag. 17 del ricorso), dove e quando le pronunce  passate  in  giudicato  siano  state  portate all’esame del giudice di merito, che non ha fatto alcuna menzione, trattandosi di decisioni adottate nella pendenza dei precedenti gradi di causa.
Tali specificazioni si rendevano necessarie per ritenere ammissibile il ricorso, dato che  in caso di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata
eccepita dalla parte interessata, la sentenza d’appello pronunciata in difformità è impugnabile con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione, mentre, nelle ipotesi in cui l’esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza d’appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (cfr. Cass. su 21493/2010).
3.  Il  terzo  motivo  denuncia  la  violazione dell’art.  3  L.  689/1981 , lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto che il ricorrente aveva  comunicato  il  proprio  numero  di  targa  appena  saputo dell’esistenza della delibera di giunta 58/2011, essendo irril evante che detta delibera fosse stata pubblicata da tempo.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha stabilito che, dato il lungo tempo  trascorso dall’adozione della delibera n. 58/2011 ,  che disciplinava il transito nelle ZTL dei veicoli elettrici, il ricorrente era a conoscenza o avrebbe potuto  conoscere  le  prescrizioni  della  delibera  58/2011,  adottata cinque anni prima della consumazione dell’ infrazione,  non essendovi elementi per ritenere che avesse fatto il possibile per ottemperare alle limitazioni per l’accesso .
La comunicazione della targa dopo la consumazione dell’infrazione non poteva limitare o escludere la responsabilità del ricorrente, non essendo l’infrazione scusabile.
Anche in materia di sanzioni prevista dal codice della strada  opera l’art. 3 della l. n. 689 del 1981.
Per  integrare  l’elemento  soggettivo  dell’illecito  è  sufficiente  la semplice  colpa,  per  cui  l’erronea  convinzione  della  liceità  della condotta  può  rilevare  in  termini  di  esclusione  della  responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, purché risulti inevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione e idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità del comportamento.
È richiesto all’autore di dimostrare di aver fatto tutto il possibile e che nessun rimprovero possa essergli mosso poiché solo in tal caso l’errore  può  ritenersi  incolpevole,  ossia  tale  da  non  poter  essere impedito  con  l’ordinaria  diligenza  (Cass.  Cass.  8588/2024;  Cass. 26864/2023; Cass. 17882/2021; Cass. 4830/2021).
Il ricorso è respinto.
Nulla sulle spese, non avendo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proposto difese. Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  del  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Seconda sezione