Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12464/2023 R.G. proposto da:
O.FRAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARI R.G. n. 13165/2022 depositato il 15/05/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
Numero registro generale 12464,2023
Numero sezionale 716,2024
Numero di raccolta generale 16511/2024
Con decreto depositato in data 15/05/2023 nel procedimento i RAGIONE_SOCIALE one 13/06,2024 iscritto al n. 13165NUMERO_DOCUMENTO r.g. il Tribunale di Bari ha respi ricorso di NOME , cittadino della Nigeria – Edo Stat avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello statu rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanit all’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazio da parte della competente Commissione Territoriale. Il ricorren riferiva di aver lasciato il suo Paese per gli atti di persecuz natura religiosa subiti da un gruppo di persone dedite alla magi alla superstizione ed alle quali si era rivolto per cambiare vit finendo nelle mani dei trafficanti di esseri umani. Il Tribunal ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconosciment alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazio generale del Paese di origine del richiedente.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricors per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del AVV_NOTAIO dell’Interno, che è rimasto intimato.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consigl sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.11 ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all 360 comma 1 n. 3) e n. 4) c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 14 nonché della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ratificata dalla I. n. 722 del 1954, della direttiva 2004/83/CE attuata dal d.fgs. n. 251 del 2007 – omessa audizione del richiedente”; ii) con il secondo motivo la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. comma 1 n. 3) e n. 5) c.p.c. – violazione e falsa applicazione del
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decreto legislativo n. 251/2007- attuazione della direttiva Numero di raccolta generale 16511/ . 2024 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cithatoriicdione 13/06/2024 paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o dì person altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. – omesso riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale. Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. per difetto di motivazione”; iii) con il terzo motivo la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. – violazion e falsa applicazione dell’art. 19 comma 1.1 e comma 1.2 d. lgs. n. 286/1998 come modificato dal d. 1. n. 130 del 21 ottobre 2020. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 Cedu. Mancata valutazione dei fatti allegati e delle prove, omessa valutazione e motivazione delle domande attoree. Contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia. Motivazione apparente. Mancata e/o erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto. Travisamento degli stessi. Illogicità manifesta”; iv) con il quarto motivo la “violazione eio falsa applicazione degli artt. 13 e 136 del d.p.r. 115/2002 in relazione afrart.360 n.3 c.p.c. – omessa motivazione- violazione del diritto di difesa”.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio (Cass. 21584/2020), nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione de colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che : a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda ( sufficientemente distinti da quelli allegati nella f amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice riten
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necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze uar a pubblicazione 1106/2024 o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gl aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.
Il ricorrente deduce, con sufficiente specificità ex art.366 n.6 co proc. civ., di aver chiesto al giudice di merito l’audizione al fine chiarire gli aspetti della sua vicenda personale, risultati non credibi dalla Commissione Territoriale e posti a fondamento anche della decisione giudiziale, ossia, nello specifico, di essere stato costr a praticare riti magici e di seguito di essere rimasto vittima di trat per pagare il viaggio dalla Libia verso l’Italia. Deduce che, secondo una prassi tipica del suo Paese, i trafficanti di esseri umani assicurano, tramite il giuramento agli spiriti (Juju), la sottomissione e l’assoggettamento di donne, principalmente, ma anche di uomini, resi schiavi con il potere della superstizione esercitato dag stregoni locali, i cosiddetti native doctors. Deduce, inoltre, il ricorrente di avere chiesto l’audizione anche per fornire un approfondimento sulla sua effettiva integrazione sociale ed economica in Italia.
Il Tribunale ha rigettato l’istanza di audizione affermando che “Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto avanzata dal ricorrente in maniera estremamente generica (anche allorché è stata ribadita con istanza del 9.5.2023), senza indicazione specifica delle ragioni di tale istanza e dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere chiarimenti, né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda”, il che contrasta con quanto dedotto, con sufficiente specificità per quanto si è detto, dall’odierno ricorrente.
2.2. Occorre aggiungere che, nella specie, assume ulteriore, e
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dirimente, rilevanza, l’allegazione da parte del richg ata publlicazione 1106/2024 situazione di tratta, collegata alla pratica di riti magici e dedotta sottomissione al native doctor.
aremniiii3.acéritall’earale
Va ribadito che le garanzie procedurali specifiche per le vittime di tratta o presunte tali sono di primaria importanza con riguardo alle modalità di audizione del richiedente, ai fini non solo dell’emersione dei fatti e della loro completa ricostruzione, ma anche dell’adeguata informazione da fornire alla presunta vittima circa ogni profilo di rilevanza delle sue dichiarazioni e, soprattutto, circa l’eventualità adesione al programma di protezione anti-tratta (Cass. 24573/2020; RAGIONE_SOCIALE Cass. RAGIONE_SOCIALE 11497/2021; RAGIONE_SOCIALE Cass. RAGIONE_SOCIALE 41863/2021; Cass.23168/2023).
Alla stregua di detto contesto, il giudice del merito è tenuto anch a verificare con quali modalità e con quale contenuto si sia svolta l’audizione avanti alla Commissione Territoriale. Inoltre la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell’allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata d giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile al richiedente asilo, dall’altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazion rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito ne linee guida elaborate dall’U.N.H.C.R.. Infatti, ove sia allegata ne ricorso o nel corso del giudizio la situazione di tratta, la valutazi di credibilità presenta le connotazioni peculiari e speciali di cui s detto e pertanto l’attenzione del giudice dovrà concentrarsi sugli elementi sintomatici della tratta e attenuarsi sugli altri.
Il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, nonostante l’allegazione della situazione di tratta, effettuata dal ricorrente dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed invero di detta situazione neppure è dato rinvenire menzione nel decreto impugnato.
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3. In conclusione, Il primo motivo di ricorso va accolto, ilata p un icazione 1106/2024 assorbiti gli altri, che vedono sul diniego della protezion internazionale, censurata in ragione dell’appartenenza del ricorrente ad un particolare gruppo sociale dedito al culto della magia e della superstizione (secondo motivo), sul diniego della protezione speciale (terzo motivo) e sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato (quarto motivo). Il decreto impugnato va, dunque, cassato nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cass il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione omettere le generalità
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 febbraio 2024.