Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9074 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8559/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME DI COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di TRIBUNALE LAGONEGRO n. 30/2022 depositata il 17/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30 gennaio 2015, NOME COGNOME esponeva di essersi recata in data 21 gennaio 2014 presso l’Atelier della Sposa di Praia a Mare con l’intento di acquistare il proprio abito da matrimonio. Nell’occasione era stato concordato il prez zo di euro 3500 con versamento di un acconto, a titolo di caparra confirmatoria, di euro 1000. Lamentava che il giorno 13 agosto 2021 recatasi presso l’Atelier per ritirare l’ambito lo stesso risultava eccessivamente stretto. La titolare le assicurava che avrebbe risolto il problema per il giorno del matrimonio fissato il 16 agosto 2014. Tuttavia, il giorno del matrimonio, nell’indossare l’abito, aveva notato l’esistenza di un buco in prossimità della cerniera di chiusura posta sulla schiena. Problematica risolta dopo la fine della cerimonia religiosa mediante l’applicazione di una fascia non prevista nelle modifiche richieste ad opera della sarta messa a disposizione del ristorante. A causa dello stress l’attrice aveva avuto anche un malore. Nei giorni successivi aveva avanzato richiesta di restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni. Ciò premesso evocava in giudizio davanti al giudice di pace di Lagonegro, l’Atelier della Sposa NOME di NOME COGNOME per sentirla condannare alla riduzione e restituzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva l’Atelier della RAGIONE_SOCIALE contestando quanto dedotto dall’attrice ed eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, la intervenuta decadenza ai sensi dell’articolo 1495 c.c., la infondatezza della domanda e la prescrizione del diritto.
Con sentenza del 6 ottobre 2015, il Giudice di pace di Lagonegro accoglieva parzialmente la domanda e condannava l’Atelier al pagamento della somma di euro 2800 a titolo di riduzione e la restituzione del prezzo versato, senza riconoscimento di alcun risarcimento di ulteriori danni.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Atelier RAGIONE_SOCIALE in data 4 aprile 2016 insistendo per l’eccezione di incompetenza territoriale, per la decadenza dall’azione e la tardività della denunzia del vizio, e per la erronea valutazione del compendio probatorio. Si costituiva NOME insistendo per il rigetto della impugnazione.
Il Tribunale di Lagonegro con sentenza del 17 gennaio 2022 rigettava l’appello condannando l’Atelier della Sposa al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Atelier della Sposa NOME di NOME COGNOME affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso NOME COGNOME che deposita memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 82 e 182 c.p.c., in relazione all’articolo 41 della legge n. 247 del 2012.
Si censura la sentenza impugnata perché avrebbe omesso di prendere in considerazione l’eccezione di nullità del procedimento, attesa l’inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio. Infatti, l’atto di citazione era stato sottoscritto da NOME COGNOME cui era stata conferita procura in quanto praticante avvocato. La legge 247 del 2012 non consente al praticante abilitato di svolgere attività processuale per cause proprie, ma soltanto di agire in sostituzione del dominus. Da ciò discenderebbe la nullità de ll’atto di citazione, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. La questione era stata posta all’attenzione del giudice con le memorie conclusionali del 7 gennaio 2022.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Va pregiudizialmente osservato che alla fattispecie in esame non si applica la vigente formulazione dell’art. 182, 2° co., c.p.c. (introdotta dal d.lgs. n. 149/2022), atteso che ai sensi dell’art. 35 del detto d.lgs. n. 149/2022 essa disciplina i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023. Normativa che, diversamente dal precedente testo dell’art. 182 c.p.c., consente oggi di sanare anche l’inesistenza o la mancanza in atti della procura (Cass., Sez. Un., 21/12/2022, n. 37434, e, conformemente, Cass., 9/10/2023, n. 28251).
Nella specie trova “ratione temporis” applicazione la previgente disciplina, in base alla quale l’atto sottoscritto da praticante non ancora iscritto all’albo professionale è affetto da nullità assoluta e insanabile sicché non può farsi nemmeno luogo ad applicazione della disciplina di sanatoria con assegnazione di un termine per provvedere.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 18047/2019), l’iscrizione all’albo professionale di cui agli artt. 24 r.d.l. n. 1578 del 1933 ha natura costitutiva ai fini dell’esercizio della libera professione forense davanti ai tribunali o alle corti di appello, con la conseguenza che nella vigenza della citata normativa l’atto sottoscritto da un praticante non ancora iscritto all’albo professionale degli avvocati è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass., 19/12/2014, n. 26898), attesa la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale (si veda, con riferimento a praticante abilitato a svolgere soltanto l’attività indicata all’art. 8 r.d.l. n. 1578 del 1933, Cass., 23/9/2009, n. 20436).
Conseguentemente, difettano i presupposti per l’applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale l’art. 182, 2° co., c.p.c. (come modificato dall’art. 46, 2° co., L. n. 69 del 2009,
ma anche nel testo anteriore alle introdotte modifiche: v. Cass., 20/6/2017, n. 15156, e, conformemente, Cass. 14/11/2017, n. 26948) deve essere interpretato nel senso che ove rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc , senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass., 20/6/2017, n. 15156, e, conformemente, Cass. 14/11/2017, n. 26948).
Al contrario, sulla base di un costante orientamento di legittimità (Cass. n. 18047 del 2019) -affermato anche a Sezioni Unite- all’atto giudiziale di avvocato privo di ” ius postulandi ” non è applicabile l’art. 182, 2° co., c.p.c. (come modificato dall’art. 46, 2° co., L. n. 69 del 2009) giacché la sanatoria ivi prevista non si riferisce alle ipotesi di nullità assoluta ed insanabile dell’atto (Cass., 19/12/2014, n. 26898; Cass., 23/9/2009, n. 20436).
Questa corte (S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434) ha chiarito che nella vigenza del testo anteriore alla riforma e, dunque qui applicabile, qualora la procura sia inesistente, la stessa non potrà essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell’atto pro cessuale di avvio del giudizio.
La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento ribadendo che ‘l’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28251 del 09/10/2023).
Sulla base delle considerazioni che precedono l’ipotesi ricorrente nel caso di specie di nullità assoluta della procura non è sanabile alla luce della disciplina applicabile al caso di specie.
Da ciò discende che le sentenze di primo grado e quella d’appello devono essere cassate senza rinvio ai sensi dell’art. 383 ultimo comma c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta, con condanna dell’odierna controricorrente NOME COGNOME a rifonder e all’Atelier della Sposa NOME le spese del giudizio di primo grado (pari ad euro 1.260,00) e d’appello (pari ad euro 1.620,00), liquidate in un totale di euro 2.880,00, oltre a spese generali e accessori di legge.
Consegue la condanna della controricorrente al pagamento altresì delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dell’odierna ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa senza rinvio la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro del 6.10.15 e quella del Tribunale di Lagonegro del 17.01.2022. Condanna la Flora al pagamento in favore dell’odierna ricorrente delle spese del giudizio di primo grado e d’appello, che liquida in complessivi euro 2.880,00, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte