Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2182 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 2182 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
Oggetto
QUALIFICA TRAFSERIMENTO
MANSIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/01/2026
CC
ORDINANZA
sul ricorso 11893-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/03/2022 R.G.N. 391/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 10 marzo 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e
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limitava l’accoglimento parziale della domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto le differenze retributive maturate dall’istante in relazione all’adibizione a decorrere dal 1998 alle mansioni di responsabile del magazzino riferibili al superiore inquadramento nel livello C del CCNL per il RAGIONE_SOCIALE Sanità, ai crediti non estinti per prescrizione intervenuta nel 2005 per doversi ritenere risalire al 12.2.2010 il primo valido atto interruttivo della prescrizione. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto operante, con riferimento alle differenze retributive la prescrizione quinquennale e non quella decennale relativa viceversa al distinto diritto alla qualifica, non potendo pertanto tenersi conto della pretesa relativa a tutti i crediti retributivi maturati dal 1998 ma neppure di quella alternativamente prospettata limitata ai crediti maturati dal 2000, per non potersi considerare quale valido atto interruttivo della prescrizione la no ta dell’8.7.2005, non recante una manifestazione volitiva volta alla rivendicazione del credito ed insuscettibile quindi di qualificazione come atto di messa in mora interruttivo della prescrizione viceversa da ricondursi all’atto del 12.2.2010.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., imputa alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del
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convincimento dalla stessa espresso circa l’impossibilità di qualificare come atto interruttivo della prescrizione la nota dell’8.7.2005, invocando al riguardo passi di sentenze di questa Corte che escludono a tali fini l’uso di formule solenni o l’osserva nza di particolari adempimenti.
Con il secondo motivo denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in uno con la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. di concerto con l’art. 2943 c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale di essersi pronunciata in contrasto con la riconosciuta identità di contenuto dell’atto dell’8.7.2005, ritenuto inidoneo a fungere da atto interruttivo della prescrizione, rispetto a quello del 12.2.2010, di contro valutato atto con tale valenza e di essere incorsa nell’ error in procedendo, dato dalla mancata ammissione dell’integrazione della CTU contabile ai fini della quantificazione del dovuto a decorrere dal 2000 ovvero dal quinquennio anteriore all’atto dell’8.7.2005 riconosciuto interruttivo della prescrizione.
Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili risolvendosi le censure mosse nella mera confutazione della valutazione dell’idoneità degli atti prodotti a determinare l’eff etto interruttivo della prescrizione la Corte territoriale ha operato nell’esercizio del proprio discrezionale apprezzamento, come tale insindacabile in questa sede alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 11416/2018, Cass. n. 11579/2014 e Cass. n. 7524/2006) secondo cui l’accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva -chiara indicazione del soggetto obbligato, esplicitazione di una pretesa, intimazione o richiesta scritta di
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adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, onde identificare e qualificare l’atto interruttivo e quindi l’attività interpretativa dell’atto di costituzione in mora nel suo comples so, finalizzata, non alla ricerca dell’intento perseguito dal suo autore, bensì all’oggettiva riconoscibilità dell’atto medesimo da parte del destinatario, si traduce in un’indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione -tale cioè da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per giungere all’attribuzione di un certo contenuto e significato all’atto ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
È stato, altresì, ribadito che la Suprema Corte non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo soltanto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra da vizi logico giuridici (cfr. Cass. n. 20753/2021), atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 gennaio 2026
La Presidente (NOME COGNOME)