Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33383 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19631-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 356/2022 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 09/02/2022 R.G.N. 2771/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza del giorno 9.2.2022 n. 356, il tribunale di Bari accoglieva parzialmente l’opposizione propost a da COGNOME
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/11/2025
CC
NOME NOME avverso l’atto di pignoramento di crediti verso terzi, ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/73, riferito a due avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi previdenziali, per la somma complessiva di euro 4.145,98.
Il tribunale accoglieva la parte dell’opposizione riferita al pignoramento presso terzi, non avendo il creditore procedente, cioè l’RAGIONE_SOCIALE, diritto a procedere al pignoramento, essendo stati i titoli, cioè gli avvisi di addebito, sospesi con ordinanza del giudice dell’esecuzione, mentre rigettava le ulteriori richieste risarcitorie, sia perché l’opponente non aveva dato prova della notifica al concessionario RAGIONE_SOCIALE ordinanze di sospensione degli avvisi di addebito, ai sensi dell’art. 24 comma 7 del d.lgs. n. 46/99 e sia perché le rivendicazioni di natura risarcitoria conseguenti ai danni asseritamente sofferti (danno all’immagine e alla dignità professionale per un’azione esecutiva illegittima e per avere compromesso il rapporto lavorativo dell’istante) non erano provate, anche in riferimento al nesso di causalità.
Avverso la sentenza del tribunale, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE riscossione non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 113, comma 1 c.p.c. e dell’art. 7 della legge n. 212/00 e dell’art. 19 della legge n. 546/92 nonché dell’art. 6 del DM n. 321/99 e dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/90, in relazione all’art. 360 primo comma
n. 3 c.p.c., perché il tribunale, erroneamente, non aveva ritenuto che l’atto di pignoramento non rispetta sse i requisiti minimi imposti dalla legge, di cui alle norme in rubrica, non avendo indicato l’Autorità competente, i termini per impugnare e le modalità e le forme dell’impugnazione.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 113 comma 1 c.p.c. e dell’art. 7 comma 1 e dell’art. 17 della legge n. 212/00 nonché dell’art. 6 del DM n. 321/99 e dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il tribunale, erroneamente, non aveva dato rilievo al fatto che nell’atto di pignoramento non c i fosse alcun riferimento all’oggetto della pretesa ed anche all’importo vantato per singola cartella, trattandosi di pretesa vantata cumulativamente, distinta solo per sorte capitale, interesse e compensi di riscossione, mentre, invece, l’atto di pignoramento avrebbe dovuto contenere una sintetica illustrazione della pretesa.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, perché non sono stati prospettati elementi concreti e attuali sull’interesse ad agire, essendo volti a censurare la motivazione dell’atto di pignoramento, quando il tribunale aveva già annullato il suddetto pignoramento, perché il creditore procedente, cioè l’RAGIONE_SOCIALE, non aveva più un titolo efficace, ma sospeso nel distinto giudizio sull’avviso di addebito (cfr. Cass. n. 15355/2010, sulla necessità che la parte pro spetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice) . In tale giudizio, il tribunale aveva
rigettato anche le richieste risarcitorie ulteriori, per danno all’immagine e per danno professionale, in ragione dell’illegittima esecuzione, che dovevano essere riproposte davanti alla Corte d’appello , essendo state qualificate come opposizione agli atti esecutivi.
In ogni caso, nel merito i motivi sono, comunque, infondati.
In particolare, la mancata indicazione della competente Autorità giudiziaria presso cui presentare l’impugnazione così come la mancata indicazione del termine per impugnare potrebbe giustificare, al più, la rimessione in termini del contribuente che vi abbia fatto affidamento, ma tale omissione non inficia la validità dell’atto (cfr. , fra tante, Cass. n. 301/2018). Inoltre, l’atto di pignoramento non deve riproporre gli estremi dei due avvisi di addebiti sottostanti, con l ‘ analitica specificazione degli addebiti già conosciuti dal debitore perché a lui già notificati ed oggetto di un distinto giudizio (cfr. Cass. n. 15580/2017), ma deve semplicemente richiamarli, per relationem, indicando la complessiva pretesa distinta per sorte capitale, interessi e oneri di riscossione.
Non si fa luogo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE spiegato difese scritte.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME