Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7351 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 7351 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16345/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME domiciliazione telematica come in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6065/2020 depositata il 02/12/2020.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale.
Udita la relazione svolta nella successiva camera di consiglio dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 6065 del 2020 della Corte di appello di Roma, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-aveva convenuto la s.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, poi fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME allegando di essere il gestore di una tabaccheria in locali, in parte locati dalle persone fisiche proprietarie citate, danneggiati dal crollo dei solai sovrastanti, in specie a causa delle opere eseguite negli spazi ubicati al piano superiore rispetto a quello dove si svolgeva la propria attività commerciale, e in ragione dei fenomeni di fessurazione provenienti dagli ambienti dov’era in essere l’attività alberghiera della RAGIONE_SOCIALE proprietaria dell’edificio;
-si erano costituite resistendo sia la RAGIONE_SOCIALE che NOME e NOME COGNOME nonché NOME COGNOME spiegando domande riconvenzionali rispettivamente imputando, la società, i danni occorsi alle opere modificative, in particolare dell’ingresso nei negozi, poste in essere dal deducente; e chiedendo, le altre, la condanna al pagamento di canoni di locazione insoluti;
-il Tribunale aveva disatteso tutte le domande con compensazione integrale delle spese di lite, osservando che sia l’attore che la società proprietaria dell’edificio avevano posto in essere condotte colpose nel realizzare interventi sull’immobile tali da contribuire, nel tempo, al crollo, senza che fosse risultata dimostrata l’esclusiva responsabilità dell’uno o dell’altro soggetto, e
aggiungendo che sulla domanda per i pretesi canoni già pendeva distinto giudizio presso la Corte di appello;
-la Corte di seconde cure, adita dal deducente NOME COGNOME e dinanzi alla quale, costituendosi, la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello incidentale, aveva rigettato per mancanza di prova l’appello incidentale di Villa Pinciana , e aveva dichiarato inammissibile quello principale dell’originario attore, osservando che quest’ultimo si era tradotto in una prolissa e affastellata disamina della consulenza tecnica officiosa esperita, senza individuare le specifiche ragioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della statuizione aggredita, al contempo sollecitando un rinnovo delle operazioni peritali di carattere meramente esplorativo;
hanno resistito con controricorso NOME ed NOME COGNOME anche quali eredi di NOME COGNOME deceduta nel corso del giudizio di secondo grado, le quali si erano costituite, anche nella detta qualità, in quel grado a séguito della riassunzione di quel giudizio dichiarato interrotto proprio per la morte della COGNOME;
la causa è stata rinviata come da ordinanza interlocutoria n. 9186 del 2024, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della intimata RAGIONE_SOCIALE Villa Pinciana, non risultando agli atti la prova della notifica del ricorso nei confronti della stessa;
la parte ricorrente ha adempiuto depositando la documentazione attestante le precedenti e già effettuate notificazioni;
la s.r.l. Villa INDIRIZZO è rimasta intimata;
il Sostituto Procuratore Generale ha formulato anche conclusioni scritte, alle quali si è riportato in pubblica udienza chiedendo l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo ;
rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nell’atto di appello, sebbene
con censura formulata unitariamente, erano state chiaramente dedotte le ragioni di riforma della decisione di prime cure, ricostruendo l’incongrua quanto immotivata valutazione dell’elaborato peritale nel suo complesso , alla luce delle critiche del consulente di parte, con conseguente mancata statuizione della misura delle eventuali concause individuate, pur ammettendo che fossero tali;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 112, 115, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulle critiche specifiche alla consulenza tecnica d’ufficio, peraltro dichiarata esplorativa in modo contraddittorio dopo aver statuito l’inammissibilità dell’appello per aspecificità;
considerato che
il primo motivo è fondato; questa Corte ha chiarito che:
-gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199; Cass., 13/12/2022, n. 36481);
ora, nel caso, la parte allora appellante, come dimostrato in ricorso nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., aveva all’evidenza specificato, seppure in una
diffusa formulazione unitaria, le ragioni di censura, dettagliando che:
-non era stata vagliata nel complesso la relazione peritale d’ufficio, dalla quale era comunque possibile evincere che le modeste opere del deducente, in specie individuate nell’apertura di un varco nel tramezzo divisorio dei due locali dell’esercizio di tabaccheria, erano state in realtà solo ipotizzate quale concausa, a differenza di quelle della proprietà che aveva inciso in modo massiccio per il rifacimento delle stanze dell’albergo ivi situato;
-le prove testimoniali avevano d’altro canto supportato la conclusione;
-non vi era stata spiegazione sul perché non si potesse
apprezzare quanto meno il diverso peso causale delle condotte; nel gravame qui in scrutinio si riporta l’atto di appello in cui, come del resto osservato dalla stessa Corte territoriale, si argomenta soprattutto in chiave di mirata confutazione tecnica della stessa relazione peritale ovvero di una lettura di essa, e ciò -come pure osservato dalla Procura generale -non può significare, a differenza di quanto ha concluso il Collegio di seconde cure, per ritenuta prolissità ovvero per tratti di sovrapposizione delle deduzioni, un’aspecificità dell’appello medesimo, proprio perché non si tratta di un’impugnazione a critica vincolata quale tipicamente quell a cassatoria, bensì di gravame con effetto devolutivo di pieno merito; le confutazioni in parola, difatti, sono state spiegate proprio per censurare le conclusioni del consulente d’ufficio sulle quali, o su parte delle quali, si era basato il Tribunale;
il secondo motivo è logicamente assorbito;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma
perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 07/11/2024.