Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16765 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6416-2023 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE“, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
COMUNE DI POTENZA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 39/2022 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 14/09/2022 R.G.N. 307/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Potenza aveva dichiarato inammissibile l’appello principale proposto da COGNOME NOME avverso la decisione con cui il tribunale pur avendo parzialmente accolto la sua domanda relativa al suo diritto ad essere assunto da RAGIONE_SOCIALE, quale società subentrante nell’appalto a RAGIONE_SOCIALE, aveva invece rigettato la domanda relativa alle retribuzioni maturate dalla decorrenza dell’obbligo di assunzione da parte della RAGIONE_SOCIALE alla data dell’effettivo ripristino nel posto di lavoro. Tale ultima statuizione era stata l’oggetto dell’appello del lavoratore.
La corte di appello aveva ritenuto che l’appello proposto non fosse rispettoso delle disposizioni inerenti i requisiti richiesti per la corretta formulazione dell’atto di appello.
L’appello incidentale proposto dalla società avverso la decisione accertativa del diritto all’assunzione del COGNOME, era dichiarato inefficace, stante l’inammissibilità del ricorso principale.
NOME COGNOME proponeva ricorso avverso la decisione di inammissibilità dell’appello, cui ha resistito con controricorso sia RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con il primo motivo (art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132 co.2 c.p.c.,342 e 111 Cost. -Error in procedendo-Nullità della sentenza affetta da motivazione sostanzialmente apparente, perplessa, con omissione di pronuncia sui motivi di appello.
nonchè contro
Il ricorrente lamenta la errata valutazione della corte territoriale circa il contenuto dell’atto di appello, ritenuto non corrispondente allo ‘schema formale’ previsto dal legislatore nella nuova formulazione degli artt. 434 e 342 c.p.c, a seguito della e ntrata in vigore dell’art. 54 DL n. 83/29012, conv. In legge n. 134/2012.
In particolare, la corte di merito aveva ritenuto le censure ‘ confuse e vaghe…sostanzialmente ripetitive di quanto già eccepito in primo grado nella memoria di costituzione e risposta’ e tali da non essere in grado di aggredire in modo specifico e comprensibile la sentenza impugnata.
2)- Con la seconda censura è dedotta la violazione degli artt. 156, 342 e 434 c.p.c., art. 24 Cost. e art. 6 Cedu. Nullità sentenza (art 360 co.1 n. 4 c.p.c.)
per aver, la corte di merito, ritenuto non specificate le censure proposte avverso la statuizione del tribunale, pur a fronte di precise indicazioni nell’atto di appello con riguardo alla parte della sentenza impugnata.
3)- Con il terzo motivo (art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) è dedotta la nullità sentenza per la decisione assunta, in punto di inammissibilità dell’appello, in assenza di contraddittorio sul tema specifico.
4)L’ultimo motivo attiene alla violazione degli artt. 1217 e 2112 c.c., art 18 l.n. 300/70 per aver, il giudice d’appello, con l’assunta decisione, negato al lavoratore la tutela piena rispetto al diritto riconosciuto.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente.
La corte territoriale ha valutato inammissibile l’atto di appello poiché non redatto secondo lo schema richiesto dalle disposizioni contenute nell’art. 434 c.p.c., come novellato dalla legge n. 134/2012. In particolare, è stato ritenuto che l’appellante av esse sostanzialmente riproposto, in modo confuso e/o generico, le medesime questioni già proposte nelle allegazioni in primo grado, senza aggredire in modo specifico e comprensibile la sentenza di prime cure.
Questa Corte ha in più occasioni chiarito che ‘Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ‘ ( Cass.SU n. 27199/2017; . Cass 17712/2016).
Si è poi soggiunto che ‘L’art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all’appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere’ (Cass.n. 10916/2017 Cass n. 36481/2022)
I principi enunciati chiariscono che non occorrano particolari forme per manifestare il dissenso da parte dell’appellante rispetto alla decisione impugnata, occorrendo invece che tale dissenso sia articolato in ragioni che individuino chiaramente la parte di motivazione non condivisa e offrano argomentazioni utili a confutare il decisum.
Nel caso in esame, attesa la denuncia di ‘errores in procedendo”, per i quali la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali ( Cass.n. 24258/2020; Cass.n. 7499/2019), deve osservarsi che la
lettura dell’atto di appello, espressamente contenuto nel ricorso dinanzi alla corte di legittimità, consente di valutare come sia stato adeguatamente articolato il percorso redazionale seguito, contraddistinto da una prima parte indicativa della decisione del primo giudice, seguita dalla specifica indicazione della parte della sentenza oggetto di impugnazione e poi dalle modifiche decisorie richieste.
Le censure proposte risultano pertanto fondate perché la sentenza impugnata ha espresso una valutazione di inammissibilità dell’atto di appello non coerente con i principi enunciati, solo evidenziando genericità e confusione delle censure proposte, vizi, questi, non riscontrati nell’odierno esame.
Il quarto motivo di censura risulta assorbito dall’accoglimento dei primi tre motivi.
La sentenza deve pertanto essere cassata, in riferimento ai motivi accolti e rinviata la causa dinanzi alla medesima corte di appello in diversa composizione perché, alla luce dei principi espressi, proceda alla valutazione dell’atto di appello e delle cen sure ivi proposte anche provvedendo alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza sui motivi accolti e rimette la causa dinanzi alla corte di appello di Potenza, in diversa composizione, perché decida sulla base dei principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Cosi’ deciso in Roma il 13 marzo 2024
La Presidente
NOME COGNOME