SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 1415 2025 – N. R.G. 00000110 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 24 12 2025
RG. n. 110/25
(C.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d’appello contro la sentenza n. 2215/2024 pubblicata in data 30/07/2024 dal Tribunale di Genova, promossa da:
(C.F.:
,
(C.F.:
C.F.
C.F.
e
(C.F.:
, rappresentati e
C.F.
difesi, in forza di procura allegata all’atto di appello, dall’AVV_NOTAIO, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, INDIRIZZO
APPELLANTI PRINCIPALI
contro
C.F.
),
(C.F.
C.F.
) e
(C.F.
), rappresentati e
C.F.
difesi, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dall’AVV_NOTAIO, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, INDIRIZZO, e disgiuntamente da ll’AVV_NOTAIO
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
(C.F. ), in persona dell’amministratore pro tempore , Geom. (C.F. ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata all’atto di intervento in primo grado, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, INDIRIZZO
2/48
e contro
CONDOMINIO SITO IN GENOVA, INDIRIZZO
(C.F.
APPELLATI CONTUMACI
(C.F.
e contro
C.F.
C.F.
),
C.F.
, rappresentati e
C.F.
difesi dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, INDIRIZZO APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI PRINCIPALI
‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza n. 2215/2024, emessa dal Tribunale Civile di Genova nel proc. n. r.g. 1547/2021, per i motivi sopra riportati,
Dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace in assoluto o quantomeno nei confronti delle esponenti l’atto di abbandono in oggetto datato 02.08.12 a rogito del AVV_NOTAIO (rep. N. 61595 Rac. N. 22944), registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1 l’08.08.12 al n. NUMERO_DOCUMENTO, trascritto presso la Conservatoria dei RAGIONE_SOCIALE Immobiliari di Genova il 09.08.12 Reg. Gen. n. NUMERO_DOCUMENTO e Reg. Part. N. NUMERO_DOCUMENTO.
Dichiarare in ogni caso insussistente la proprietà delle esponenti sui beni oggetto di abbandono in forza di quanto indicato in atti e/o per mancata accettazione della titolarità in esame da parte delle medesime e/o per loro rinuncia in merito.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’AVV_NOTAIOmo Giudice debba ritenere valido ed efficace l’atto di abbandono, dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace l’attribuzione della proprietà ai Sigg. (al tempo proprietari del civ. 4 6) nella misura di 1/3 rispetto al totale, eventualmente quantificando la quota in base ai parametri di legge secondo la fruizione reale e/o potenziale.
Con ordine al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE Immobiliari di Genova di cancellare la trascrizione di cui all’atto di abbandono, operata nel RAGIONE_SOCIALE Immobiliare medesimo, manlevandolo da ogni responsabilità.
Rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dai convenuti (in primo grado e in secondo grado) nei confronti delle esponenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e/o comunque non provate.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio. Sentenza esecutiva ai sensi di legge. Pertanto con condanna nei confronti dei convenuti in primo grado a restituire alla Sig.ra le seguenti somme: euro 2.535,83 quanto al Sig. , euro
1.267,92 quanto al Sig. euro 1.267,92 quanto alla Sig.ra pagate a loro dalla Sig.ra a titolo di refusione degli oneri di lite di primo grado. ‘
PER GLI APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
‘ ‘Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, accogliere l’appello proposto dai Signori e e comunque, in riforma dell’impugnata sentenza n. 2215/2024 resa dal Tribunale di Genova il 29-30.7.2024, non notificata, in accoglimento dei motivi di appello di cui alla narrativa della comparsa di costituzione del 28.5.25:
in via istruttoria ammettere tutte le istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183 VI co cpc di primo grado e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, ed in particolare:
ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
Cap. 1): ‘Vero che le spese di manutenzione della parte inziale rettilinea di sono suddivise tra il INDIRIZZO e il INDIRIZZO, come da regolamento di condominio prodotto sub doc. n. 3 (del fascicolo di primo grado) e come da richieste di contribuzioni prodotte sub docc. nn. 6-15 del fascicolo di primo grado che si rammostrano;
Cap. 2): ‘Vero che il tratto di strada che dalla conduce al INDIRIZZO, presenta un tratto rettilineo iniziale fino al civico stesso, come da fotografia prodotta sub. doc. n. 17 (fascicolo di primo grado) che si rammostra;
Cap. 3): ‘Vero che la strada che dalla onduce al INDIRIZZO, subito dopo detto civico è delimitata e chiusa da una sbarra, come da fotografia prodotta sub. doc. n. 16 (fascicolo di primo grado) che si rammostra’.
Su tutti i capitoli si indicano a testi la Signora residente in Genova e l’amministratore pro tempore del Genova, se del caso anche per interpello;
ammettere CTU volta ad accertare la consistenza dei fondi oggetto di abbondono e l’eccedenza degli stessi rispetto al primo tratto rettilineo di strada della di cui al Regolamento condominiale del Civico 50.
nel merito accertata, per le ragioni meglio esposte in narrativa, l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 1070 c.c. dichiarare la nullità e/o l’inefficacia o comunque l’inesistenza dell’atto di abbandono del 2.8.2012 a rogito del AVV_NOTAIO Rep . n. 61595 Rac. n. 22944) registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1 l’8.8.2012 al n. NUMERO_DOCUMENTO trascritto presso la Conservatoria dei RAGIONE_SOCIALE Immobiliari di Genova il 9.8.2012 Reg. Gen. n. NUMERO_DOCUMENTO e Reg. Part. n. NUMERO_DOCUMENTO, ordinandone al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE
Immobiliari di Genova la cancellazione della trascrizione dal RAGIONE_SOCIALE Immobiliare di Genova, manlevandolo da ogni responsabilità.
In ogni caso, ridurre le spese di lite liquidate in primo grado.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. ‘
PER L’APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
‘ Piaccia a codesto Ecc.mo Collegio, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità e/o l’inefficacia dell’atto di abbandono di cui è causa, ordinando al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE Immobiliari di Genova la cancellazione della trascrizione di detto atto dal RAGIONE_SOCIALE Immobiliare di Genova, manlevandolo da ogni responsabilità.
Con vittoria delle spese di lite.
Quanto alle richieste, contenute nelle conclusioni di cui alla I memoria dei convenuti in I grado, di ‘respingere le domande delle parti … intervenute perché inammissibili’, quella formulata ‘in via subordinata’ e le ulteriori due formulate ‘in via ulteriormente subordinata’, si dichiara di non accettare il contraddittorio perché nuove e tardive; si domanda quindi che venga dichiarata tale novità, con le consequenziali pronunce del caso; in subordine, senza che ciò costituisca accettazione del contraddittorio (Cass. 14581/04), si chiede di rigettare le domande perché infondate.
Con vittoria delle spese di lite.
In ogni caso, ridurre la liquidazione delle spese del I grado di giudizio.
Con vittoria delle spese di questo grado di giudizio ‘.
PER GLI APPELLATI
,
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l’appello principale proposto dalle signore e , nonché gli appelli incidentali proposti dai signori ,
e dal
, avverso la sentenza n. 2215/2024,
emessa dal Tribunale Civile di Genova, in quanto integralmente infondati in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti negli atti difensivi depositati. Piaccia altresì in via incidentale, condizionata, subordinata, relativamente a quanto indicato nella motivazione delle decisione impugnata, ove ritenuto trattarsi di enunicazione non meramente persuasiva, ma
suscettibile di passare in giudicato, riformare parzialmente la decisione de qua nella parte in cui afferma che un’eventuale valida rinunica all’acqusito da parte dei siggetti destinatari dell’atto di abbandono comportrebbe il trasferimento del bene al sooggetto originariamente proprietario anzicche’ allo Stato. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi I gradi di giudizio , oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 09/02/2021 e , comproprietari pro indiviso dell’immobile sito in INDIRIZZO, convenivano in giudizio , e chiedendo l’accertamento della nullità e/o inefficacia dell’atto di abbandono del 2/8/2012 a rogito del AVV_NOTAIO (repertorio n. 61595, raccolta n. 22944). Con tale atto di abbandono, i convenuti o i loro danti causa ( madre di e , eredi del sig. avevano abbandonato, ai sensi dell’art. 1070 c.c., il diritto di proprietà su di un fondo, asseritamente gravato da una servitù di passaggio a favore dell’immobile, sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO, di proprietà degli attori.
A tal proposito, gli attori rappresentavano di aver ricevuto il diritto di proprietà sulla suddetta abitazione di INDIRIZZO, per successione da deceduto in data 12/02/2015.
Circa l’origine del diritto di servitù di cui si tratta, gli attori precisavano che in data 05/11/1971, quando l’immobile di INDIRIZZO era di proprietà di e il signor
aveva costituito con scrittura privata, a favore di tale fabbricato, una servitù pedonale e carrabile su una strada ancora da costruire (‘ costruenda strada come da progetto approvato n. 398/70 e successive varianti ‘, cfr. doc. n. 2 allegato all’atto di citazione).
Secondo la prospettazione degli attori, l’oggetto della servitù di cui si tratta era stato indicato anche nel regolamento condominiale dei Condominii siti nei nn. 50 e 52 della stessa
predisposto dal medesimo costruttore in par ticolare, l’art. 6 del regolamento precisava quanto segue: ‘ limitatamente al viale di accesso posto a valle dell’edificio (parte bassa di e per la sola parte iniziale rettilinea, questa è gravata di servitù perpetua di transito sia pedonale che veicolare a favore della proprietà contraddistinta col civ. n. 46 di (doc. n. 3 allegato all’atto di citazione).
Tuttavia, in data 02/08/2012, , nel frattempo deceduta ed a cui è succeduto ) e (del pari deceduta ed a cui sono succeduti , eredi di avevano effettuato un atto di abbandono del fondo servente ai sensi dell’art. 1070 c.c., cedendo a favore di una serie di immobili, tra cui il INDIRIZZO di un fondo comprensivo, non solo del breve tratto di strada su cui secondo gli attori si estendeva la servitù a favore del proprio immobile, ma anche di aree ulteriori. Gli eredi di avevano motivato l’abbandono con la necessità di sopportare gli oneri conseguenti al fondo, in assenza di alcun proprio interesse al mantenimento di tale terreno.
In particolare, gli attori indicavano i seguenti fondi, menzionati nell’atto di abbandono, come eccedenti rispetto all’area sottoposta a servitù a favore del proprio immobile:
Fondi di cui alla Sez. STA Foglio 24, particella 115, subalterni 118, 171, 132, 166, 148, 2 e 120, relativi ad aree distanti e poste a monte rispetto al tratto rettilineo di strada oggetto della servitù;
Fondi di cui alla Sez. STA Foglio 24, particella 831, sub 9, che erano solo parzialmente gravati dalla servitù a favore del INDIRIZZO e comprendevano un’area ben più ampia, in cui erano incluse anche aree verdi.
Secondo gli attori, l’inesistenza di un diritto di servitù rispetto alle aree in eccesso comportava la nullità e/o inefficacia dell’atto di abbandono.
Inoltre, anche rispetto alle aree effettivamente gravate dal diritto di servitù, secondo gli attori era comunque carente il secondo requisito previsto dall’art. 1070 c.c., in quanto i proprietari del civico 46 si erano sempre fatti carico delle spese di conservazione della servitù con riferimento al tratto di strada effettivamente gravato dalla propria servitù di passaggio, come previsto anche dall’art. 6 del citato regolamento condominiale dei civici 50 -52. Secondo gli attori, la mancanza di tale secondo r equisito comportava che l’atto fosse privo di causa. Anche sotto tale profilo, pertanto, gli attori chiedevano l’accertamento della nullità dell’atto e l’ordine di cancellazione della relativa trascrizione.
In punto di interesse, gli attori sottolineavano che, attraverso l’atto posto in essere dagli eredi di erano stati gravati da oneri di manutenzione e responsabilità ex art. 2050 c.c. con riferimento a tutta la vasta area oggetto di abbandono.
Si costituivano in giudizio , e resistendo alle domande degli attori.
Preliminarmente, i convenuti eccepivano l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e il difetto di contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, in quanto non erano stati citati in giudizio gli altri destinatari dell’atto di abbandono, né gli ulteriori proprietari degli immobili siti nel INDIRIZZO di né il successivo acquirente dell’immobile sito all’interno nINDIRIZZO del INDIRIZZO di alienato dagli attori poco dopo la notifica dell’att o di citazione.
Nel merito, i convenuti sostenevano che il territorio abbandonato coincidesse sostanzialmente con le aree sottoposte a servitù o, addirittura, già di proprietà del INDIRIZZO. L’interesse all’estensione della servitù su tutto il sedime oggetto di abbandono veniva giustificato con l’impossibilità di transito su parte della strada da parte di veicoli di stazza superiore a 60 quintali lordi e con la presenza di due varchi, uno inferiore e l’altro superiore, per accedere a Sotto tale profilo, i convenuti ritenevano irrilevante il contenuto dei regolamenti condominiali.
Inoltre, secondo i convenuti, quanto affermato dagli attori a proposito delle spese sostenute era irrilevante e comunque infondato: da una parte, infatti, anche l’eventuale pagamento delle spese da parte dei proprietari del fondo dominante non escludeva che, in forza di legge, i proprietari del fondo servente potessero essere tenuti ad oneri conseguenti dalla servitù, visto l’art. 1069 c.c.; dall’altra, il dante causa aveva comunque nel tempo sostenuto spese per la manutenzione della strada.
Ancora, i convenuti ritenevano che fosse carente l’interesse ad agire degli attori, avendo questi ultimi affermato di essere comunque tenuti al pagamento di tutte le spese per la conservazione della servitù ed essendo possibile per gli stessi, anche qualora la loro servitù non si fosse estesa su tutto il territorio poi abbandonato, ripartire le spese con gli altri proprietari del territorio abbandonato o a propria volta abbandonare le aree non gradite.
A proposito dell’atto di abbandono, i convenuti si esprimevano per l’immediata produzione dell’effetto traslativo attraverso la notifica dell’atto recettizio di abbandono ai danti causa degli attori. Qualora si fosse ritenuto che gli attori avessero in qualche modo espresso un valido rifiuto rispetto all’acquisizione della proprietà del sedime, secondo i convenuti la proprietà sarebbe comunque passata allo Stato ex art. 827 c.c.
Infine, i convenuti ritenevano che, anche qualora fosse risultata la sussistenza della servitù a favore degli attori nella sola prima parte rettilinea della strada, ciò non avrebbe potuto comportare la nullità dell’intero atto di abbandono, dovendosi conservare l’atto attraverso l’interpretazione soggettiva dello stesso, ossia intendendo che gli abbandonanti avessero espresso la volontà di abbandonare la proprietà ai soggetti che godono della servitù di
passaggio, nei limiti oggettivi e soggettivi di spettanza della loro servitù. A tal proposito, consideravano che la proprietà del sedime abbandonato dovesse intendersi attribuita per quote paritarie ai tre soggetti destinatari solo in via presuntiva, ben potendosi ricavare in chiave interpretativa una comproprietà per quote diverse o su tratti diversi. In questo senso, i convenuti proponevano anche una ripartizione delle aree basata sulla situazione di fatto, sostenendo che i soggetti destinatari dell’abban dono avessero accettato, quanto meno per fatti concludenti, il diritto di proprietà in quote e porzioni definite o facilmente identificabili. I convenuti chiedevano inoltre la condanna degli attori ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
All’udienza del 05/11/2021 il giudizio veniva rinviato all’udienza del 22/02/2022, poi differita d’ufficio al 23/02/2022, per consentire l’esperimento di un procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
In data 08/06/2022 interveniva volontariamente in giudizio il . […
In via pregiudiziale, il osservava che erano ancora assenti nella causa alcuni dei destinatari dell’atto di abbandono, ossia altri proprietari del civico 46 ( , e e i proprietari dei civici 224B, 226 e 228. Si rimetteva dunque al giudice quanto alla valutazione di integrazione del contraddittorio.
Nel merito, il sosteneva, in primo luogo, che l’atto di abbandono fosse nullo o inefficace, essendo stato notificato a tre Condominii, nonostante che la servitù non fosse riconducibile alla titolarità dei Condominii, ma a quella delle singole unità immobiliari che componevano ciascun Condominio: secondo l’intervenuto, infatti, il diritto di servitù poteva fare capo solo ai singoli immobili dominanti, beneficiari dell’utilità derivante dalla servitù, e non ad un Condominio, ente di gestione. Tra l ‘altro, poiché il diritto di servitù è per sua natura indivisibile, sarebbe allo stesso inapplicabile la disciplina della comunione.
Inoltre, il Condominio intervenuto sosteneva che per l’acquisto della proprietà dell’immobile abbandonato fosse necessario un atto di accettazione, il quale non era mai stata espresso né da parte dell’amministratore del Condominio né da parte dei singoli c ondomini.
Ancora, l’intervenuto dichiarava che gli immobili componenti il utilizzavano solo una minima parte della zona abbandonata, la quale non poteva dunque essere loro data in proprietà nella quota di 1/3.
In data 23/06/2022 intervenivano volontariamente in giudizio , e
altri proprietari di immobili siti nel INDIRIZZO di In particolare, gli intervenuti erano proprietari degli interni nn. 2 e A del INDIRIZZO ed avevano acquistato tale proprietà in quanto eredi del defunto
Gli intervenuti aderivano a quanto sostenuto dagli attori. In particolare, gli stessi sostenevano che l’atto di abbandono fosse invalido e/o inefficace per carenza dei presupposti richiesti dall’art. 1070 c.c., ossia l’esistenza della servitù, poiché gli i mmobili del INDIRIZZO godevano di servitù su un tratto di strada minore, e la sussistenza di oneri a carico del proprietario del fondo servente; che l’abbandono non potesse attribuire in modo indistinto 1/3 dell’intera proprietà abbandonata agli immobili INDIRIZZO el INDIRIZZO; che la titolarità della servitù non potesse essere attribuita ai Condominii, ma alle singole unità immobiliari; che il trasferimento della proprietà avrebbe richiesto un’accettazione da parte dei proprietari dei fondi dominanti.
Gli intervenuti chiedevano pertanto che l’atto di abbandono fosse dichiarato nullo e/o invalido e/o inefficace e, in subordine, qualora il giudice avesse ritenuto valido ed efficace tale atto, che venisse comunque dichiarata invalida e/o inefficace l’attri buzione della proprietà dell’area nella misura di 1/3, con quantificazione della quota secondo la fruizione reale e/o potenziale.
All’udienza del 21/07/2022, il giudice di primo grado ordinava la chiamata in causa del sito nei civici 224B, 226 e 228 di il quale è stato citato dagli attori e . Tale non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace all’udienza del 15/12/2022.
All’udienza del 04/05/2023, il giudice di primo grado ha concesso i termini di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., invitando le parti a prendere posizione circa la struttura unilaterale o bilaterale della fattispecie di abbandono, e successivamente, in data 07/11/2023, ha proceduto all’ispezione dello stato dei luoghi. Infine, trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., il Tribunale di Genova ha deciso la causa con la sentenza n. 2215 pubblicata in data 30/07/2024, rigettando le domande degli attori e degli intervenuti e condannando gli stessi alla rifusione delle spese a favore dei convenuti.
Il giudice di primo grado premetteva alla decisione sul caso concreto una ricostruzione dell’istituto di cui all’art. 1070 c.c., esprimendosi nel senso che l’abbandono del fondo servente rappresenti un atto unilaterale e recettizio con immediato effetto traslativo, a
prescindere dall’accettazione del proprietario del fondo dominante. Rispetto a tale atto liberatorio, il proprietario del fondo dominante rimarrebbe libero di rinunciare alla proprietà, con atto unilaterale e recettizio espresso in forma scritta, nel qual caso si produrrebbe un effetto risolutivo del precedente abbandono ed il conseguente ritorno del diritto di proprietà in capo all’abbandonante.
A proposito della vicenda oggetto del giudizio, il Tribunale osservava che attori e intervenuti erano titolari di diritti di servitù diversi per titolo ed estensione, in parte derivati da scrittura privata ed in parte da destinazione del padre di famiglia, e che l’atto di abbandono si configurava quindi come atto plurimo indirizzato ai titolari delle diverse servitù. Il Tribunale sottolineava, inoltre, che, nonostante l’invito del giudice di primo grado, nessuno degli attori ed intervenuti aveva proposto do manda di nullità parziale dell’atto di abbandono.
Circa la domanda di nullità dell’atto, il Tribunale rilevava che l’ispezione giudiziale aveva consentito di verificare che tra i terreni abbandonati erano inclusi anche dei mappali distanti dalla strada e non funzionali al suo uso. Tuttavia, l’eccedenza de i terreni abbandonati rispetto a quelli oggetto di servitù non era sufficiente a giustificare una dichiarazione di nullità totale dell’atto di abbandono, essendo possibile dichiarare la nullità parziale dell’atto e riconoscere validità all’abbandono quanto ai terreni effettivamente sottoposti alla servitù di passaggio. Poiché, tuttavia, attori e intervenuti non avevano richiesto la dichiarazione di nullità parziale, ma solo la dichiarazione di nullità totale, il giudice non poteva che rigettare la relativa domanda.
Inoltre, secondo il Tribunale la domanda non poteva essere accolta neanche per assenza del requisito relativo al fatto che l’abbandonante fosse onerato di spese. I regolamenti di Condominio che ponevano le spese a carico dei proprietari dei fondi dominanti, infatti, non potevano escludere che i proprietari dei fondi serventi fossero tenuti al pagamento di spese derivanti dalla legge, come nel caso di cui all’art. 1069, co. 3, c.c.
Il Tribunale rigettava anche la domanda di accertamento dell’inefficacia dell’atto di abbandono, sostenuta dagli attori nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sulla base della tesi contrattualistica dell’atto di abbandono, secondo cui l’efficacia dell’abbandono richiederebbe l’accettazione del proprietario del fondo dominante. A tal proposito, il Tribunale ribadiva che all’atto di abbandono doveva riconoscersi natura di atto unilaterale, produttivo di effetti a prescindere dall’accettazione del dest inatario, salva la possibilità di una rinuncia, che tuttavia nel caso di specie non era stata effettuata.
Con riferimento alle domande del , il Tribunale precisava che un Condominio può essere titolare di una servitù; che il non aveva provato la
titolarità della servitù in capo ai singoli proprietari degli immobili, i quali non erano neanche stati identificati; che l’impossibilità per il diritto di servitù di essere oggetto di comunione non implicava che tale diritto non potesse essere di titolarità del Condominio, trattandosi di istituti diversi. Il Tribunale ribadiva, inoltre, che non era stata espressa dal Condominio una rinuncia alla proprietà abbandonata e che l’abbandono non richiedeva l’accettazione del Condominio ai fini della produzione dei propri effetti. Infine, il Tribunale riteneva infondato anche quanto rappresentato dal rispetto al fatto che il ridotto uso della strada avrebbe reso eccessiva l’attribuzione di 1/3 di proprietà dei fondi abbandonati: secondo il Tribunale, inf atti, l’errata ripartizione della comproprietà non inficiava la validità o efficacia dell’atto di abbandono, riguardando un momento successivo, ossia la ripartizione delle spese, da determinarsi da parte dei Condominii sulla base dell’uso.
Con riferimento alle domande degli intervenuti , e il Tribunale ribadiva quanto già espresso con riferimento agli altri attori o intervenuti, aggiungendo: quanto all’assenza di una valida rinuncia da parte degli inte rvenuti, che la rinuncia contenuta nell’atto processuale di intervento non poteva costituire una valida rinuncia, trattandosi di atto proveniente dal difensore in assenza di poteri sostanziali e non sottoscritto dalle parti; quanto alla ripartizione della proprietà dell’area abbandonata, che tale ripartizione esulava dall’oggetto del giudizio e riguardava i consorzi aventi ad oggetto la gestione delle strade.
Avverso la sentenza hanno interposto appello , e sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la ricostruzione dell’abbandono di cui all’art. 1070 c.c. effettuata dal giudice di primo grado, sostenendo che la produzione dell’effetto traslativo richieda l’accettazione o il consenso del propri etario del fondo dominante. Inoltre, anche ad aderire all’ipotesi della sentenza, l’appellante sostiene di aver comunque espresso una valida rinuncia e lamenta che il Tribunale abbia attribuito all’atto di rinuncia requisiti formali in realtà non necessari.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza con riferimento a quanto affermato circa la nullità totale o parziale dell’atto. A tal proposito, ribadiscono che l’abbandono ha avuto ad oggetto territori perlopiù eccedenti rispetto all’area sottoposta alla servitù del civico 46 di e sostengono che i convenuti non avrebbero mai proceduto all’abbandono, se avessero dovuto limitarlo alla piccola area oggetto di servitù a favore del civico 46. Di conseguenza, una volta accertata la nullità dell’atto quanto all’abbandono delle
aree eccedenti rispetto ai fondi serventi del INDIRIZZO, il giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 1419, co. 1, c.c., dichiarando la nullità totale dell’atto.
Inoltre, secondo gli appellanti, anche in assenza di una domanda di dichiarazione della nullità parziale, il Tribunale avrebbe potuto comunque rilevarla, essendo possibile per il giudice rilevare la nullità di un negozio in ogni stato e grado del giudizio, purché i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio ed il rilievo sia prodromico all’accoglimento o al rigetto di una domanda proposta in giudizio. Al riguardo, osservano anche che l’eventuale dichiarazione della nullità parziale avre bbe rappresentato un accoglimento parziale della domanda e che tale pronuncia doveva ritenersi ammissibile alla luce dello stesso contenuto dell’atto di abbandono, il quale si riferiva a più porzioni di territorio catastalmente distinte, includendo più abbandoni nello stesso atto.
Ancora, gli appellanti sostengono che il Tribunale abbia errato nel ritenere integrati i requisiti di cui all’art. 1070 c.c. anche quanto alle spese, considerando che i regolamenti dei Condominii escludono i proprietari della strada dalle spese relative alla manutenzione.
Gli appellanti ritengono poi che la mancata equa ripartizione della proprietà dell’area abbandonata, ed in particolare l’attribuzione della titolarità nella misura di 1/3, sia un’ulteriore causa di nullità e/o inefficacia dell’atto e che il Tribunale abbia errato nel considerare la questione estranea al thema decidendum . A tal proposito, gli appellanti osservano che tale questione è stata fatta oggetto di una loro espressa domanda e che, di conseguenza, richiedeva una corrispondente pronuncia da parte del giudice. Inoltre, contestano la ricostruzione del Tribunale, affermando che la ripartizione della titolarità del bene doveva essere effettuata a monte della successiva determinazione delle tabelle millesimali e della ripartizione delle spese.
Gli appellanti sostengono, altresì, che la titolarità dell’area avrebbe dovuto essere attribuita non agli edifici condominiali, ma ai singoli proprietari delle unità immobiliari appartenenti agli stabili. Di conseguenza, l’abbandono sarebbe nullo per la su a genericità ed indeterminatezza, avendo mancato di indicare i proprietari dei beni immobili costituenti i fondi asseritamente dominanti. Gli stessi Condominii erano indicati senza menzione del codice fiscale e dell’amministratore di , ma soltant o tramite i numeri civici.
Infine, con un terzo motivo di appello, gli appellanti impugnano la sentenza con riferimento a quanto disposto in punto di spese di lite.
Gli appellanti chiedono anche la condanna dei convenuti in primo grado alla restituzione delle somme pagate da in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è costituito in giudizio il , condividendo alcune delle posizioni degli appellanti principali e proponendo a propria volta appello incidentale sulla base di sette motivi.
Con il primo motivo di appello, il sostiene di non essere titolare di alcuna servitù. Secondo l’appellante incidentale, infatti, esistevano tanti diversi diritti di servitù, riconducibili alle singole unità immobiliari componenti il Condominio e sorti per destinazione del padre di famiglia. Non essendo titolare di fondi asserviti per destinazione del padre di famiglia, il Condominio non può dunque essere destinatario dell’atto di abbandono. Tra l’altro, secondo la prospettazione dell’appellante i ncidentale, la mancata produzione degli atti di vendita degli immobili ed il mancato chiarimento dei contorni delle diverse servitù era dipeso proprio da questo, ossia dal fatto che l’atto di abbandono non era stato rogato e notificato ai proprietari dei s ingoli immobili. Poiché l’atto di abbandono era unico, secondo l’appellante incidentale gli errori contenuti nell’atto erano tali da viziarlo in modo assoluto, anche quanto alle parti relative agli altri destinatari dell’abbandono.
Con il secondo motivo di appello, il ribadisce che soltanto i singoli immobili potevano essere titolari del diritto di servitù e non il , mero ente di gestione.
Con il terzo motivo di appello, il torna ad affermare che, poiché le servitù erano riconducibili ai singoli immobili, non sarebbe stato possibile per il produrre gli atti di vendita degli immobili e chiarire i confini delle servitù.
Con il quarto motivo di appello, il sostiene che l’impossibilità per la servitù di essere oggetto di comunione implichi l’impossibilità per il di essere titolare di servitù.
Con il quinto motivo di appello, il contesta la ricostruzione operata dal Tribunale quanto all’istituto di cui all’art. 1070 c.c., ritenendo che al fine della produzione degli effetti sia necessaria un’accettazione da parte del destinatario dell’abbandono.
Con il sesto motivo di appello, il lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere che la ripartizione della proprietà del bene abbandonato tra i diversi destinatari non riguardi la validità ed efficacia dell’atto, ma il successivo momento de lla ripartizione delle spese. Al contrario, secondo il , il mancato rispetto dei parametri da valutare per stabilire la quota di partecipazione di ciascuno comporta l’invalidità dell’atto. Al riguardo, ribadisce che era eccessivo attribuire al la quota di 1/3 dell’intera proprietà.
Con il settimo motivo di appello, il contesta la determinazione delle spese di lite operata dal Tribunale.
Si sono costituiti in giudizio , e con comparsa di costituzione datata 26 maggio 2025, resistendo all’appello principale e all’appello incidentale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità degli appelli avversari per mancato rispetto dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In via subordinata, gli appellati insistono sulle domande ritenute assorbite dal Tribunale (inefficacia relativa dell’atto, accrescimento della quota degli altri comproprietari o trasferimento della proprietà in capo allo Stato ex art. 827 c.c. in caso di rinuncia da parte dei proprietari dei fondi dominanti, istanze istruttorie).
Si sono costituiti in giudizio e , aderendo ai motivi di appello proposti dagli appellanti principali e proponendo anche appello incidentale.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti incidentali lamentano l’erroneità della ricostruzione del Tribunale quanto all’istituto di cui all’art. 1070 c.c., affermando che il trasferimento della proprietà del fondo servente richiede l’accettazione da parte del proprietario del fondo dominante.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti incidentali sostengono che la sentenza sia caduta in contraddizione, aderendo al principio per cui gli atti negoziali richiedono sempre una manifestazione del consenso delle parti coinvolte, ma traendo da tale principio la necessità della rinuncia anziché dell’accettazione. Inoltre, contestano l’esattezza della ricostruzione del Tribunale quanto alla conseguente affermazione circa la sussistenza di un effetto risolutivo retroattivo della rinuncia.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti incidentali affermano che la proposizione della domanda per l’accertamento della nullità/inefficacia dell’atto di abbandono ha integrato una valida rinuncia alla proprietà del bene abbandonato.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti incidentali sostengono che il giudice si sia contraddetto, ritenendo impossibile accertare atto di costituzione ed estensione delle diverse servitù, ma precisando poi che le parti erano titolari di servitù diverse per titolo ed estensione e così mostrando di avere conoscenza dei titoli delle servitù. Il Tribunale avrebbe pertanto errato nel ritenere impossibile individuare l’atto di costituzione e di estensione della servitù a favore del INDIRIZZO.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti incidentali affermano che non poteva essere dichiarata la nullità parziale dell’atto, essendo necessario dichiarare la nullità totale ai sensi dell’art. 1419 c.c., in quanto gli appellati non avrebbero effettuato l’abbandono in mancanza
della parte da dichiararsi nulla. L’area asservita e l’area abbandonata coincidevano infatti solo in una minima parte, in quanto gli appellati avevano posto in essere un atto unico, avente ad oggetto tutta l’area di loro proprietà e contenente una disposiz ione formulata in modo inscindibile nei confronti del INDIRIZZO. Poiché la volontà degli appellati era quella di abbandonare tutta l’area, non poteva ritenersi che gli stessi avrebbero posto in essere l’atto anche qualora tale atto avesse consentito di abbandonare esclusivamente la parte di terreno effettivamente asservita al INDIRIZZO.
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti incidentali chiedono la riforma della sentenza, ritenendo che la mancata coincidenza tra beni asserviti e beni abbandonati implichi la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1070 c.c. ai fini della validità dell’atto.
Con il settimo motivo di appello, gli appellanti lamentano che il giudice non abbia ammesso la prova testimoniale relativa a quanto rappresentato dagli stessi circa l’inaccessibilità ed il mancato utilizzo di parte della strada e la CTU relativa all’effett iva estensione delle diverse servitù.
Con l’ottavo motivo di appello, gli appellanti incidentali richiedono l’accertamento dell’insussistenza del secondo dei requisiti previsti dall’art. 1070 c.c., considerando che le spese per il mantenimento dell’area sottoposta a servitù a favore del INDIRIZZO erano a carico dei fondi dominanti.
Con il nono motivo di appello, gli appellanti incidentali contestano la determinazione delle spese di lite operata dal Tribunale.
Con ordinanza del 03/07/2025 il , 226 e di è stato dichiarato contumace. È stata inoltre fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione di termini per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica. Cont
In data 26/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono i profili di inammissibilità degli appelli denunciati dagli appellati ex art.342 c.p.c, alla luce delle argomentazioni svolte nell’atto d’appello che consentono di individuare i capi della pronunzia impugnata oggetto di censura, di percepire con sufficiente chiarezza il contenuto delle censure, di enucleare le ragioni secondo le quali il Giudice sarebbe caduto in errori di fatto e di diritto, di comprendere la diversa soluzione pretesa. Ciò è quanto basta per poter procedere all’esame di merito dell’appello. Nel merito.
Devono essere preliminarmente esaminati i motivi di appello che intendono sostenere la nullità totale dell’atto di abbandono, ossia: il sesto motivo dell’appello principale promosso da , e avente ad oggetto la nullit à totale dell’atto di abbandono, alla luce, tra l’altro, della difformità tra area abbandonata ed area asservita e dell’indeterminatezza del contenuto dell’atto di abbandono; il secondo motivo dell’appello incidentale proposto dal , relativo alla nullità totale dell’atto per la mancata determinazione della corretta ripartizione della proprietà del bene abbandonato tra i diversi destinatari; il sesto motivo dell’appello incidentale di e , secondo cui la mancata coincidenza tra beni asserviti e beni abbandonati avrebbe comportato la nullità dell’atto.
Tali motivi meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L’atto di abbandono posto in essere dagli eredi di ha indicato l’area abbandonata tramite un riferimento ai terreni censiti al catasto fabbricati del Comune di Genova alla Sez. STA Foglio 24, particella 115, subalterni 118, 171, 132, 166, 148, 2 e 120, e particella 831, sub 9.
Quanto ai destinatari dell’atto di abbandono, sono stati menzionati cumulativamente il caseggiato di e , il caseggiato di nn. 224B, 226 e e la casa di INDIRIZZO. Co Cont
Secondo quanto descritto nell’atto, le zone abbandonate corrispondevano all’area ‘ costituita dalla strada pedonale e carrabile che congiunge due tratti della costeggiando appunto i sopra indicati civici nonché delle aree verdi (e cortilizie) limitrofe a detti caseggiati civici ‘.
Sebbene l’atto contenga tale complessiva elencazione di fondi dominanti e fondi serventi, il Tribunale ha accertato che sull’area di interesse esistevano diversi diritti di servitù, riconducibili in modo separato ad una pluralità di fondi e costituiti in momenti e con titoli diversi: in particolare, alcune delle servitù, ossia quelle delle unità immobiliari di INDIRIZZO, erano state costituite con una scrittura privata del 1971, mentre le altre servitù erano sorte in forza di destinazione del padre di famiglia.
Tale ricostruzione viene confermata dal contenuto dello stesso atto di abbandono, che dà conto di tale eterogeneità di titoli costitutivi, esponendo che
aveva realizzato la strada carrabile che congiunge ai caseggiati di cui sopra (nell’atto di abbandono viene indicato che tale strada è attualmente censita al C.F.
alla Sez. STA, foglio 24 particella 115 sub 118, 171, 120, 132, 166, 148 e 3 particella 831 sub 9);
era originariamente proprietario dei caseggiati di cui ai civici 50-52 e 224B, 226 e ed aveva posto la strada e le limitrofe aree verdi a servizio dei suddetti caseggiati, costituendo così una servitù per destinazione del padre di famiglia; Cont
aveva riconosciuto un’analoga servitù a favore del INDIRIZZO, come risulterebbe, secondo quanto prospettato dall’atto, anche dai regolamenti di Condominio dei civici 50-52 e 224B, 226 e , predisposti dallo stesso Cont
aveva progressivamente alienato gli immobili di sua proprietà.
Già esaminando il contenuto dell’atto di abbandono, pertanto, è possibile venire a conoscenza della genesi variegata dei diversi diritti di servitù di ciascuno degli immobili.
Ferma tale constatazione, si deve tuttavia rilevare che, per il resto, la formulazione dell’atto di abbandono non contiene alcuna specificazione rispetto alla titolarità, al contenuto e all’estensione dei diversi diritti di servitù: al contrario, la situazione prospettata dall’atto è quella di un generale asservimento di tutti i fondi serventi a tutti i fondi dominanti, con un conseguente abbandono indistinto di tutti i mappali elencati nell’atto a tutti i destinatari dello stesso.
All’esito dell’esame dei documenti agli atti della presente causa, tuttavia, deve affermarsi che i diversi diritti di servitù non risultano tra di loro identici e che l’asservimento dell’intera area abbandonata a tutti i destinatari non trova riscontro nei reali rapporti tra gli immobili coinvolti.
Ciò vale, in primo luogo, per gli immobili di INDIRIZZO: a proposito di tali fondi, risulta chiaro che l’area abbandonata dagli eredi di con l’atto di abbandono sia più vasta di quella effettivamente sottoposta a servitù.
Infatti, la scrittura privata istitutiva della servitù a favore del civico INDIRIZZO, intercorsa nel 1971 fra e gli originari proprietari del fondo dominante e , si riferisce in modo inequivocabile ad una servitù che ‘ permetta il transito delle autovetture sulla costruenda strada come da progetto approvato n° 398/70 e successive varianti ‘, mentre le aree elencate dall’atto di abbandono coprono un’area più vasta, che include anche terreni eccedenti rispetto alla strada: al riguardo, si osserva che l’ispezione giudiziale effettuata in primo grado ha dato conto dell’indicazione nell’atto di abbandono di mappali distanti dalla strada e non strumentali al passaggio attraverso la stessa. Del resto, lo stesso atto di abbandono menziona, tra le zone abbandonate, anche aree verdi limitrofe ai
caseggiati, di cui però non si trova traccia nella scrittura privata costitutiva della servitù a favore del INDIRIZZO.
Oltretutto, anche con riferimento alla strada che collega i diversi civici di l’esame degli atti induce a ritenere che al civico 46 sia stato attribuito un diritto di servitù limitato ad una sola parte della strada. Si osserva, infatti, che la scrittura privata del 1971 utilizza come parametro per la delimitazione dell’oggetto della servitù il progetto n° 398/NUMERO_DOCUMENTO, che è stato depositato agli atti (cfr. doc. n. 4 in allegato alla comparsa di costituzione dei convenuti in primo grado). Esaminando tal e progetto, si rileva che l’immagine ritrae una strada che, in base al confronto operabile con la planimetria allegata all’atto di abbandono, risulta collocata tra l’edificio del civico INDIRIZZO e l’edificio dei civici 50 -52, senza includere percorsi che proseguono verso i civici 224B, 226 e . Tale perimetrazione della servitù sulla strada trova conferma nel regolamento del dei civici 50-52, valorizzabile quale ulteriore elemento di prova: l’art. 6 di tale regolamento, infatti, limita la servitù del civico 46 ‘ al viale di accesso posto a valle dell’edificio (parte bassa di e per la sola parte iniziale rettilinea ‘. Si ricorda che lo stesso atto di abbandono ha dato conto del fatto che il regolamento del sia stato elaborato da il che rende tale regolamento un significativo strumento di prova rispetto al modo in cui lo stesso aveva inteso disciplinare i rapporti tra i diversi fondi. Al riguardo, risulta errato quanto scritto nell’atto di abbandono, secondo cui i regolamenti dei Condominii dimostrerebbero che al civico 46 è stata riconosciuta una servitù analoga a quella degli altri civici: proprio leggendo il regolamento a cui l’atto di abbandono fa rinvio, si prende contezza della diversità dei rispettivi diritti. Cont
Divergenze nell’estensione delle servitù si riscontrano anche rispetto al Condominio dei civici nn. 50-52 ed a quello dei civici nn. 224B, 226 e . Cont
Rispetto a tali Condominii, come già evidenziato, il Tribunale ha potuto accertare che i i titolari dei fondi dominanti erano titolari di distinti diritti di servitù, costituiti per destinazione del padre di famiglia attraverso la progressiva vendita degli immobili da parte di
. Tale informazione, che non viene contestata da alcuna delle parti, deve essere posta in evidenza, consentendo di affermare ancora una volta che non esiste un atto di asservimento complessivo dell’area abbandonata ad un insieme di fondi dominanti, ma una molteplicità di diversi atti costitutivi delle servitù.
Il regolamento del Condominio sito nei civici nn. 50-52, redatto dal medesimo
costruttore della strada, all’art. 6, lett. b), prevede: ‘ L’impresa costruttrice si riserva
quanto segue: b) La proprietà esclusiva dei viali di accesso al dalla sia dalla parte bassa che da quella alta. Su detti viali i Condomini avranno diritto di passo pedonale e con autoveicoli ‘.
Sebbene il suddetto regolamento non rappresenti il titolo costitutivo delle servitù di cui si tratta, tale atto può essere valorizzato quale elemento di prova confermativo del fatto che i diritti di servitù avevano ad oggetto i terreni strumentali all’acce sso agli immobili da e non altri terreni inutili all’accesso. Pertanto, anche con riferimento ai civici dei nn. 50 -52, nessun atto consente di ritenere che fossero state asservite ai fondi dominanti delle aree non strumentali all’accesso all’immo bile, quali sono per esempio i mappali distanti rilevati in sede di ispezione giudiziale.
Ulteriori considerazioni possono essere effettuate rispetto al sito nei civici nn. 224B, 226 e . Cont
Da una parte, infatti, anche il regolamento di tale (documento NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado) limita la servitù alla sola strada di accesso ai civici, esprimendosi all’art. 6 nei seguenti termini: ‘ La strada di accesso dei caseggiati civ. 224 B -226 -dalla non sarà di proprietà dei condomini. Su detta strada, i condomini avranno solo diritto di passaggio pedonale meccanico ma non di sosta, posteggiando nei limiti consentiti. (posti macchina tracciati) Per quanto riguarda il tratto di strada rettilineo a sud del caseggiato gli autoveicoli non potranno essere superiori a q.li 60 lordi ‘. Cont
Dall’altra, risulta che vesse reso una dichiarazione scritta nel 21/12/2005, sostenendo che tale avesse acquisito la proprietà di una non meglio specificata area verde, non in virtù di un qualche abbandono liberatorio, ma per usucapione (cfr. documento n. 12 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado) e che nell’assemblea ordinaria del giorno 11/07/2008 i i fossero resi disponibili a concedere a tale sia la strada condominiale sia le aree verdi (cfr. documento n. 26 allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado).
Tra l’altro, la servitù di cui si tratta è stata oggetto di un precedente giudizio tra il e gli eredi di terminato con sentenza del Tribunale di Genova, datata 31/05/2017 (cfr. documento n. 11, allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta in primo grado), la quale ha accertato l’esistenza della servitù in capo ai condomini, sulla base di atti di compravendita. Dalla lettura di tale sentenza emerge che la servitù aveva ad oggetto la strada, mentre non vengono menzionate aree verdi.
In definitiva, anche esaminando gli elementi di prova relativi al dei nn. 224 B -226 -228, risulta che i confini dei diritti di proprietà e dei diritti di servitù riconducibili a tale Condominio siano divergenti rispetto a quanto rappresentato nell’atto di abbandono.
Infine, si rileva che anche la lettura dei rendiconti delle spese condominiali prodotti dai diversi Condomini consegna l’immagine di una situazione variegata, in cui mutano, non solo la proporzione delle spese, ma anche gli stessi titoli di spesa, con ciò inducendo a ritenere che i confini di proprietà e servitù siano di natura difforme.
Così ricostruite le informazioni a disposizione del presente giudizio, si rileva che i dimostrati profili di divergenza tra area abbandonata ed area asservita comportano, ad avviso della Corte, la nullità integrale dell’atto.
Poiché i diversi proprietari dei fondi dominanti sono titolari di servitù diverse per atto costitutivo ed estensione, gli abbandonanti avrebbero dovuto determinare in modo chiaro, per ciascuno dei fondi serventi, l’estensione della servitù ed il corrispond ente fondo dominante, consentendo così l’attuazione del proprio negozio unilaterale.
Nella parte narrativa dell’atto di abbandono, gli abbandonanti non hanno posto in luce alcuna distinzione circa il contenuto delle diverse servitù, sostenendo anzi che
abbia sottoposto agli immobili dei civici nn. 50-52 e nn. 224B, 226 e tutta la strada e tutte le aree verdi limitrofe ai caseggiati e che abbia poi riconosciuto la medesima servitù a favore del civico 46, come se il contenuto dei diritti dei diversi immobili fosse del tutto sovrapponibile, il che è sconfessato da quanto agli atti e da quanto visionato dal primo giudice nel corso della ispezione giudiziale e di cui ha dato atto in sentenza. Il mero riferimento contenuto nell’atto ai titoli costitutivi delle servitù non si traduce in una effettiva individuazione e delineazione dei tratti della strada oggetto delle singole e diverse servitù di passaggio, e del tutto generico e privo di collegamento a detti titoli è il riferimento alle aree verdi oggetto di abbandono, per le quali non si ravvisa alcun titolo costitutivo dell’asservimento. Gli stessi destinatari dell’atto sono stati individuati in modo generico e per blocchi, sulla base del numero civico degli immobili, senza alcuna specificazione. Cont
L’atto di abbandono, così come qualsiasi contratto o negozio unilaterale, ai fini della validità deve contenere precisi riferimenti ai fini dell’identificazione del tratto asservito e del fondo dominante, in ossequio ai principi di determinatezza o determi nabilità dell’oggetto del contratto. Così come ai fini della costituzione della servitù è necessaria la precisa individuazione del peso e dell’ utilitas , della relativa estensione del fondo e del titolare dei fondi dominante e servente, così ai fini della validità dell’atto di abbandono è necessaria
l’individuazione dell’estensione della servitù in relazione a ciascun atto e/o istituto costitutivo.
Nel caso di specie tali necessarie informazioni non sono indicate né sono ricostruibili sulla base dell’atto. L’atto di abbandono deve pertanto essere dichiarato nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, avendo lo stesso previsto un abb andono totalizzate e indistinto dell’area in capo a tutti i proprietari, considerati solo complessivamente e neanche chiaramente specificati.
L’effetto dell’atto di abbandono ipotizzato dal Tribunale è quello di una comunione indistinta in capo a ciascuno dell’intera area, di cui si è già rilevata l’eccedenza rispetto al tratto asservito, così da generare, in assenza di una precisa determinazion e dell’estensione dei singoli tratti asserviti, l’effetto di un indebito accrescimento dell’area acquisita in proprietà in capo ai destinatari dell’atto. Tale effetto indebito non può essere risolto con una mera ripartizione successiva delle spese in base all’uso o con altri criteri: infatti, in assenza di una precisa identificazione dell’asservimento di un fondo a favore di un altro, il trasferimento ex art. 1070 c.c. non può operare, generando una inammissibile contitolarità indistinta di tutta l’area in capo ai destinatari, evidenziando, quindi, l’indeterminatezza dell’oggetto dell’atto di abbandono. La mera ripartizione successiva delle spese non potrebbe risolvere neanche il problema di dover individuare, di volta in volta, il titolare o i titolari del diritto di proprietà su ciascuna area, qualora tale titolarità dovesse assumere rilievo per profili diversi dalle spese (es., alienazione dei beni, sfruttamento o trasformazione degli stessi, edificazione, ecc.).
L’atto di abbandono non potrebbe neppure essere conservato attraverso parziali dichiarazioni di nullità. Si ribadisce, al riguardo, che l’atto di abbandono contiene una formulazione indistinta e che l’area risulta sottoposta a diritti di servitù di contenu to eterogeneo, i cui confini sono rimasti perlopiù incerti ed i cui titolari sono in parte non specificati: non essendo determinati né determinabili, in base ai documenti a disposizione, i confini e la titolarità delle diverse servitù, anche un parziale trasferimento di proprietà a favore di una parte soltanto degli immobili realizzerebbe un effetto potenzialmente non aderente ai reali rapporti tra fondi.
Ad avviso della Corte neppure l’atto potrebbe essere preservato dalla dichiarazione di nullità totale facendo ricorso al principio di conservazione dell’atto. Il Tribunale ha fatto riferimento a tale principio al fine di ricercare un’interpretazione dell’a tto che consentisse la produzione di qualche effetto, ritenendo in ipotesi realizzabile l’abbandono quanto meno per i mappali su cui passa la strada. Tuttavia, sotto un primo profilo, alla luce di quanto sopra esposto, la stessa strada risulta coinvolta in modo diverso dai diritti di servitù dei vari immobili e perfino
i titolari dei diritti di servitù sono rimasti in parte indeterminati: in tali condizioni, non è effettuabile alcuna chiara selezione degli effetti che l’atto potrebbe validamente produrre, in quanto un qualsiasi anche parziale trasferimento di proprietà potrebbe pregiudicare i diritti di alcuni dei numerosi proprietari coinvolti. Sotto un secondo profilo, il principio di conservazione opera allorchè dall’interpretazione della volontà negoziale sia possibile desumere chiaramente l’intento delle parti in relazione all’ipotesi che una parte del negozio sia colpito da nullità, nel senso della possibilità di preservare il contratto senza la parte colpita da nullità. La lettura dell’atto di abbandono di cui è causa riferita, giova ribadire, a tutta un’area eccede nte seppur comprensiva del sedime della strada, non consente di individuare una volontà abdicativa riferita ad una parte solo di detta area (ed in ipotesi alla sola strada), non potendosi prescindere dall’osservare che se è pur vero che il principio di con servazione dell’atto può trovare applicazione anche agli atti unilaterali, nel caso in esame detto principio non può che essere oggetto di un’interpretazione restrittiva alla luce degli effetti negativi che esso indubitabilmente produce nella sfera giuridica dei destinatari, rimasti estranei al negozio.
In definitiva, l’atto di abbandono datato 02/08/12 a rogito del AVV_NOTAIO (repertorio n. 61595, raccolta n. 22944) ad avviso della Corte è da considerarsi totalmente nullo ai sensi degli artt. 1324, 1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, non essendo possibile comprendere né ricostruire quale terreno sia stato abbandonato a quale destinatario.
L’accertata nullità dell’atto rende irrilevanti ai fini del decidere le ulteriori questioni fatte oggetto del giudizio e le domande subordinate (ricostruzione del funzionamento dell’istituto di cui all’art. 1070 c.c., necessità dell’accettazione o della ri nuncia e rispettivi requisiti, possibilità per un Condominio di essere titolare di una servitù, accertamento del requisito relativo alle spese, accertamento della titolarità delle servitù o rideterminazione delle quote di appartenenza dell’area, istanze is truttorie ecc.), che sono assorbite.
Deve conseguentemente essere ordinata ex art. 2655 c.c. al RAGIONE_SOCIALE dei registri immobiliari di Genova la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione dell’atto di abbandono datato 02/08/12 a rogito del AVV_NOTAIO (repertorio n. NUMERO_DOCUMENTO, raccolta n. 22944), registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1 l’8.8.2012 al n. 4 NUMERO_DOCUMENTO trascritto presso la Conservatoria dei RAGIONE_SOCIALE Immobiliari di Genova il 9.8.2012 Reg. Gen. n. NUMERO_DOCUMENTO e Reg. Part. n. NUMERO_DOCUMENTO.
In ordine alle spese di lite, la Corte ravvisa le ragioni per una parziale compensazione delle stesse per entrambi i gradi del giudizio fra gli appellati , e
da un lato, e tutti i restanti appellanti ed appellanti incidentali dall’altra parte. Detta misura si ritiene congrua nella misura del 50%, considerata la peculiarità della materia del presente giudizio, avente ad oggetto un istituto di scarsa applicazione e raramente trattato dalla giurisprudenza, con conseguenti incertezze in punto di corretta attuazione e maggior esposizione ad errori e dubbi applicativi. La restante frazione del 50% delle spese di lite, sempre relativamente ad entrambi i gradi del giudizio, segue la soccombenza.
Esse si determinano sulla base del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e prendendo come riferimento lo scaglione di valore già indicato anche dal giudice di primo grado, non oggetto di specifica doglianza, ossia quello d a € 26.000,01 a € 52.000,00.
Gli appellati , e devono altresì essere condannati alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di spese legali, dall’appellante . Quest’ultima ha deposit ato copie di bonifici di pagamento aventi ad oggetto: un pagamento di €1.267,42 a favore di (esborso comprensivo di spese pari ad €1.268,42), un pagamento di €1.267,92 a favore di (esborso comprensivo di commissioni pari ad €1.269,92) ed un pagamento di €2535,83 a favore di (esborso comprensivo di commissioni pari ad €2536,83). Pertanto, secondo quanto richiesto da , deve essere condannato alla restituzione di € 2.535,83, alla restituzione di € 1.267,92 e alla restituzione di € 1.267,92 a favore di , oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d’appello contro la sentenza n. 2215/2024 del Tribunale di Genova pubblicata in data 30/07/2024, accogliendo l’appello principale e gli appelli incidentali nei limiti di quanto indicato in motivazione, così decide:
-Dichiara la nullità dell’atto di abbandono datato 02/08/12 a rogito del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO repertorio n. 61595, raccolta n. 22944), registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1 l’8.8.2012 al n. NUMERO_DOCUMENTO trascritto presso la Conservatoria dei RAGIONE_SOCIALE Immobiliari di Genova il 9/8/2012 Reg. Gen. n. 24075 e Reg. Part. n. NUMERO_DOCUMENTO, ed ordina la cancellazione della relativa trascrizione dai registri immobiliari al RAGIONE_SOCIALE dei registri immobiliari di Genova;
-Compensa le spese di lite fino alla misura del 50% fra gli appellati
e
, da un lato, e tutti i restanti appellanti ed appellanti
incidentali dall’altra parte, e condanna gli appellati , e in solido tra loro, al pagamento della residua frazione del 50% che liquida, già nella ridotta misura, in : € 3.477,00 per il primo grado ed € 3.890 per il grado di appello complessivamente in favore di e per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge, ed € 549,95 per rimborso di spese sostenute in primo grado; € 3.477,00 per il primo grado ed € 3.890 p er il grado di appello complessivamente in favore di e per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge; -€ 3.477,00 per il primo grado ed € 3.890,00 per il grado di appello in favore del sito in , in persona del legale rappresentante pro tempore , per compensi, oltre spese generali ed oneri di legge;
-Condanna , e a restituire a le somme da quest’ultima pagate nei loro confronti in esecuzione della sentenza di primo grido ed in particolare: condanna al pagamento di €2535,83, al pagamento di €1.267,92 e al pagamento di €1.267,92, oltre a interessi legali dal pagamento al saldo, a favore di , oltre interessi legali su ciascuna somma dal pagamento al saldo.
Genova, 27/11/2025 Il Consigliere estensore AVV_NOTAIOssa NOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Minuta redatta dal AVV_NOTAIO.O.T. AVV_NOTAIO NOME COGNOME