Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31565 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31565 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11449/2020 R.G. proposto da :
Montenegro NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo Studio Legale COGNOME
-ricorrente-
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 958/2019 depositata il 18/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catania ha accolto il gravame proposto dall’ Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, medici di assistenza primaria, per
ottenere il compenso di cui all’art. 59, lett. b), comma 4, dell’accordo collettivo nazionale di medicina generale maturato negli anni 2006 e 2007 sul presupposto di aver svolto la propria attività in forma di medicina di gruppo dal 9 febbraio 2006.
Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto in via assorbente che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado -che aveva ritenuto pacificamente trasmesso l’atto costitutivo della forma associativa prescelta in data 9 febbraio 2006 – agli atti risultava unicamente una lettera, datata 9 febbraio 2006, che rappresentava solo la comunicazione del mutamento della forma associativa, sicché, pur non essendone stata contestata la ricezione in primo grado, essa non dava titolo al com penso, in quanto non era stato allegato l’atto costitutivo, richiesto ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. s) dell’A .C.N. del 2005, che statuisce che ‘ l’azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validità e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo ‘. La Corte ha, altresì, escluso che la lettera potesse integrare di per sé l’atto costitutivo, mancando una serie di prescrizioni previste dall’art. 54 dell’A .C.N., reputando che il secondo motivo d ell’ appello proposto dall’Azienda, relativo al difetto di prova in ordine alla trasmissione dell’atto costitutivo, rappresentasse una mera difesa e non già un’eccezione nuova, vietata in appello.
Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME articolando sei motivi, cui resiste l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. , in relazione all’eccezione, formulata dall’Azienda solo in grado di
appello, di non aver ricevuto l’atto costitutivo, circostanza peraltro ammessa in primo grado.
Con il secondo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 345 cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché, ancora, la violazione degli artt. 115 e 416, comma 3, cod. proc. civ., con riferimento all’accoglimento della tardiva eccezione formulata dall’Azienda, di cui al primo mezzo, che avrebbe comportato anche la violazione del diritto di difesa e del principio di non contestazione.
I mezzi, che vanno considerati congiuntamente in quanto complessivamente intesi a censurare la sentenza impugnata per aver -nella prospettiva dei ricorrenti -accolto un’eccezione inammissibile perché nuova e, comunque, perché in contrasto con l’ammissione resa in primo grado, sono infondati in quanto, come correttamente ritenuto dalla C orte d’appello, non viene in rilievo un’eccezione in senso stretto bensì una mera difesa, atteso che la trasmissione dell’atto costitutivo è prevista come requisito espresso per la valida insorgenza del diritto azionato nel giudizio, il cui onere ricade in capo ai medici. Quanto, invece, alla asserita non contestazione -nei limiti in qui la censura è direttamente apprezzabile dal contenuto della sentenza impugnata -la Corte territoriale ha precisato che la non contestazione dell’Azienda si appuntava sulla ricezione della lettera del 9 febbraio 2006, ritenuta dal primo giudice integrante l’atto costitutivo ed oggetto di interpretazione da parte del giudice di secondo grado; ne consegue che la doglianza è infondata (e si pone piuttosto al limite dell’inammissibilità ), in quanto la Corte d’appello ha perimetrato l’oggetto della non contestazione, con valutazione non ammissibilmente censurata nella presente sede di legittimità.
Con il terzo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 A.C.N. , sulla forma dell’atto costitutiv o per mera trasformazione, considerato che, nella specie, si trattava del mero passaggio da una precedente forma associativa a quella di ‘medicina di gruppo’ e non di una
costituzione ex novo di un’associazione, sicché l’atto del 9 febbraio 2006 ricevuto dall’Azienda integrava i requisiti richiesti .
Con il quarto motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 54 A.C.N. e degli artt. 1362 e ss. cod. civ., per avere il giudice d’appello erroneamente interpretato la normativa di riferimento, che non richiede alcun formalismo, e la nota del 9 febbraio 2006, avente i requisiti propri dell’atto costitutivo.
Anche tali censure possono essere valutate unitariamente, in quanto volte a contestare la sentenza impugnata laddove ha escluso che la nota del 9 febbraio 2006 potesse integrare gli estremi dell’atto costitutivo nei termini normativamente previsti. In questi termini le censure si rivelano inammissibili, in quanto, dietro lo schema della violazione di legge, mirano in effetti a sollecitare una diversa lettura degli atti (e, in particolare, della lettera del 9 febbraio 2006), senza prospettare la violazione di specifiche regole ermeneutiche (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319; Cass. Sez. 1, 09/04/2021, n. 9461), assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’atto poss edesse i requisiti richiesti.
Con il quinto motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 54, comma 15, A.C.N., per avere la Corte di merito richiamato la lett. C), invece che la fattispecie di cui alla lett. A).
8.1. Il motivo, nei termini proposti, si rivela inammissibile perché privo del requisito della decisività della violazione prospettata. Infatti, come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, la motivazione si incentra sul mancato invio dell’atto costitutivo, dal cui ricevimento decorrono gli effetti economici, come previsto dall’art. 54, comma 4, lett. s, saldandosi a tale valutazione la considerazione che tale atto risulta trasmesso solo in allegato all’istanza del 14 febbraio 2008, inviata tramite raccomandata il 22 febbraio 2008. Ne consegue che, ne ll’economia decisoria, l’asserito errato richiamo non inficia la ratio decidendi addotta.
Infine, con il sesto motivo, si deduce la nullità della sentenza, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ. , perché l’errato riferimento di cui al precedente motivo, avrebbe determinato la nullità della sentenza per motivazione apparente.
9.1. Il rilievo, per quanto osservato in ordine al quinto mezzo, è del tutto infondato, posto che l’asserito errato richiamo non inficia il nucleo decisorio addotto dalla Corte territoriale, incentrato sulla mancata trasmissione, fino alla data indicata in sentenza, dell’atto costitutivo.
Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/11/2024