Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11948 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 11948 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso 17847-2024 proposto da:
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE CASERTA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4438/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/02/2024 R.G.N. 640/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Oggetto
LICENZIAMENTO
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N. 17847/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 02/04/2025
PU
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udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 1^ febbraio 2024, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al COGNOME a seguito dell’avvio a suo carico di un procedimento penale per una pluralità di imputazioni derivanti dalla gestione illecita di decine di appalti pubblici per essere state le relative opere affidate a ditte ‘amiche’ in violazione della normativa di settore attraverso atti contrari ai doveri di ufficio;
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la ASL datrice, essendosi, in sede giudiziale, limitata a richiamare i capi di imputazione, rinviando genericamente alla lettura degli atti di indagine del procedimento penale e a produrre l’ordinanza di custodia cautelare, non avesse assolto all’onere posto a suo carico di allegazione e prova di ciascuna delle condotte contestate, non consentendo la valutazione delle stesse al fine di enuclearne gli aspetti disciplinarmente rilevanti;
Per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Caserta, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Sannino;
Il Procuratore Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 55 bis e 55 ter d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale il
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malgoverno delle regole legali sull’onere della prova assumendo che, a fronte della circostanziata descrizione degli illeciti risultanti dagli atti del procedimento penale, cui legittimamente la ASL ricorrente rinviava per relationem , generiche dovevano ritenersi le allegazioni dal Sannino addotte a confutazione degli addebiti.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.c., imputa alla Corte territoriale il disconoscimento della valenza probatoria e comunque della rilevanza quali presunzioni gravi, precise e concordanti degli elementi di fatto desumibili dagli atti del procedimento penale acquisiti in giudizio.
Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento, dovendo ritenersi aver la Corte territoriale omesso di valutare gli atti del procedimento penale, considerando il mero rinvio ad essi insufficiente, venendo meno al dovere di apprezzarne la rilevanza ai fini della dimostrazione o meno della fondatezza della contestazione disciplinare, connessa appunto a quelle imputazioni che avevano sorretto la misura cautelare e ciò in contrasto con l’orientamento accolto da questa Corte per cui, premessa la libera e autonoma valutabilità degli atti del processo penale da parte della pubblica amministrazione nel procedimento disciplinare, ai fini della contestazione di illeciti disciplinari ai propri dipendenti, nel conseguente procedimento giurisdizionale è comunque consentito alla pubblica amministrazione di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale (cfr. Cass. n. 5284/2017), che laddove presentino elementi di fatto valutabili dal giudice dell’impugnazione del licenziamento, vanno considerati
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anche alla stregua del mero richiamo effettuato dal datore di lavoro e anche laddove non sia proposta una specifica attività istruttoria.
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
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