Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 611 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 611 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9824-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di UDINE ;
– intimata – avverso l’ordinanza n. 134/2022 del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata l’01/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
1.- NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, venne attinto da decreto di espulsione del 22 febbraio 2022 della UTG – Prefettura di Udine, avverso il quale propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Udine, che la rigettò con l’ordinanza n.134/2022.
Con l’unico mot ivo del ricorso, il ricorrente aveva dedotto la nullità del provvedimento impugnato perché notificato in una fotocopia dell’originale dichiarata conforme unicamente nell’ultima pagina da un funzionario della Questura Ufficio Immigrazione, in violazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000: la censura è stata disattesa dal Giudice di pace, il quale ha affermato che il provvedimento era legittimo in quanto firmato dal pubblico ufficiale di PG a ciò demandato, secondo i principi fissati in sede di legittimità.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi seguito da memoria . L’Amministrazione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
2.- Il ricorso è articolato in tre motivi:
violazione o falsa applicazione artt. 18 DPR 445/2000 perché -a parere del ricorrente – il provvedimento notificato al cittadino straniero da appartenente alla Polizia di Stato della Questura di Udine era costituito da una copia firmata digitalmente dal funzionario delegato dal AVV_NOTAIO di Udine e dichiarata conforme in calce dal primo che, tuttavia, non si firmava per esteso e non aveva provveduto, come previsto dall’art. 18 DPR 445/2000, ad apporre la propria sottoscrizione su ogni foglio che componeva il documento.
Secondo il ricorrente, al fine della validità ed efficacia della copia, non paiono soddisfatte le prescrizioni indicate nel co. 2
dell’art. 18 DPR 445/2000 tutte necessarie al fine della corretta autenticazione della copia, ossia il funzionario della Questura di Udine onerata de lla notifica dell’atto da parte della Prefettura, non ha apposto la sua sottoscrizione per esteso ma solo una sigla e non ha sottoscritto a margine ogni foglio che compone il documento, inoltre, pur avendo indicato il proprio grado (Ass.C.C.), non ha indicato la qualifica rivestita che gli consenta, perché a ciò demandato, di autenticare il documento in parola.
II) violazione dell’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente sulla contestazione in merito alla validità ed efficacia della attestazione di conformità;
III) violazione o falsa applicazione dell’art artt. 112 c.p.c. per aver omesso il Giudice di Pace di esaminare le contestazioni ritualmente formulate in ordine alla validità ed efficacia della copia dichiarata conforme del decreto di espulsione.
-I motivi vanno trattati congiuntamente per connessione.
4.Il Collegio, dissentendo dall’originaria proposta comunicata alle parti, ritiene che il ricorso sia da accogliere nei termini di seguito precisati.
5.- Posto che il primo motivo è, in parte, inammissibile perché tutte le questioni concernenti la attestazione di conformità che esorbitano da quella relativa alla circostanza che la firma sia stata apposta solo nell’ultima pagina, non risultano sottoposte al Giudice di pace, alla stregua del provvedimento impugnato e del ricorso, carente sul punto sul piano della specificità relativamente alla introduzione delle questioni già in fase di merito, per il resto le censure sono fondate.
6.L’art.18, comma 2, del d.P.R. n. 445/200 0 prevede che «2. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20» , quest’ultimo oggi abrogato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) che, per quanto interessa, all’art.23, comma 1, stabilisce «1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.»
Nel caso in esame il documento originale era un documento informatico, costituito da un unico file, riversato in una copia analogica formata da tre pagine, e solo nell’ultima è stata apposta la sigla dell’attestatore di conformità .
I precedenti di legittimità richiamati dal Giudice di pace, secondo i quali « In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria formalità di comunicazione, il decreto prefettizio comunicato all’espellendo in mera copia libera o informale priva dell’attestazione di conformità all’originale apposta dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato .» (Cass. n.24119/2019) non risultano,
pertanto pertinenti, afferendo alla diversa ipotesi della mancanza in toto dell’attestazione.
La motivazione risulta pertanto apparente, non essendo stata accertata ed esaminata la questione dedotta.
7.- In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi precisati, il provvedimento impugnato va cassato e la controversia va rinviata al Giudice di pace di Udine in diversa persona, per il riesame e le spese.
P.Q.M.
-accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Udine, in diversa persona, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2022.