Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 2886 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2886 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2023
Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE -Circolazione stradale -Risarcimento danni -F.G.V.S. -Veicolo non identificato.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2834/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in AVV_NOTAIO, presso il suo studio, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso, con domicilio eletto in AVV_NOTAIO, presso il suo studio, INDIRIZZO;
-resistente –
C.C. 15 novembre 2022
r.g.n. 2834/2022
Pres. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di AVV_NOTAIO n. 10838/2021, pubblicata il 22 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dalla Consigliera Relatrice NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di AVV_NOTAIO rigettò la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALEoggi RAGIONE_SOCIALE), quale Impresa Designata dal FRAGIONE_SOCIALE. ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, per ivi sentir accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità dell’autoveicolo rimasto sconosciuto nella produzione del sinistro stradale avvenuto in data 21.06.2008.
Il gravame proposto da COGNOME avverso la decisione di prime cure è stato respinto e la decisione è stata integralmente confermata dal Tribunale di AVV_NOTAIO in funzione di giudice di appello in ragione della ritenuta non a ttendibilità dell’unico testimone.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamen te al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Ha depositato memoria difensiva parte resistente.
RAGIONI DI DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto -omessa insufficiente o contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ‘ e in particolare , lamenta che il Tribunale di AVV_NOTAIO avrebbe ‘devalutato’ la deposizione resa dall’unico teste escusso in prime cure (NOME COGNOME), limitandosi ad essere ‘spettatore passivo’ dell’incombente istruttorio.
1.1. Il primo motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi ; invero, il giudice di merito ha correttamente valutato -come è in suo poterela prova testimoniale richiesta e ammessa dalla parte e l’ha ritenuta
C.C. 15 novembre 2022
r.g.n. 2834/2022
Pres. COGNOME
AVV_NOTAIO inattendibile e non ha in alcun modo negato alla parte di provare le circostanze di merito del fatto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto -violazione dell’art. 1 15 c.p.c. ‘ e lamenta come i Giudici di merito non abbiano riconosciuto alcun valore alle dichiarazioni rese dall ‘unica predetta teste.
2.1. Parimenti inammissibile il secondo motivo così come prospettato in quanto censura l’apprezzamento del le risultanze istruttorie ed inerisce alla valutazione dei criteri di riscontro dell’attendibilità del testimone: i l giudice di merito ha rilevato che la ricostruzione del sinistro è stata affidata alle deposizioni di una sola testimone, valutate come inattendibili in ordine alla precisione dei riferimenti spazio-temporali, con adeguata motivazione, statuendo sul difetto di assolvimento dell’onere probatorio da parte del danneggiato (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Con tutta evidenza, il motivo attiene a profili di fatto e censura l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenuto nella sentenza di prime cure e in quella gravata; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché integrante attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
C.C. 15 novembre 2022
r.g.n. 2834/2022
Pres. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile,