SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6362 2025 – N. R.G. 00000379 2019 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa NOME COGNOME Presidente
D.ssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO Giudice ausiliario estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 379NUMERO_DOCUMENTO R.G., riservata in decisione all’udienza in data 9 aprile 2025 e vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
C.F.
NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla INDIRIZZO, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, ( ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla INDIRIZZO, giusta procura in atti, P.
PARTE APPELLATA
E
), in persona del legale rapp.te p.t.,
P.
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli al INDIRIZZO, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
E
( ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla INDIRIZZO, giusta procura generale alle liti, P.
OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli n. 10427/2018 del 28 novembre 2018, pubblicata in data 30 novembre 2018, R.G. n. 24877/2016, notificata in data 17.12.2018, ad oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26 luglio 2016 citava in giudizio la società innanzi al Tribunale di Napoli per sentir così dichiarare e provvedere:
Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: a) nel merito, accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2.051 c.c., della in persona del legale rapp.te p.t. in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l’effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall’odierna attrice, danni che saranno quantificati in corso di causa anche all’esito della C.T.U. che sin d’ora si richiede, e comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute ovvero nella somma diversa minore o maggiore quantificata dall’Ecc.mo Tribunale in via equitativa, salvo gravame, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. b) in via gradata, accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., della in persona del legale rapp.te p.t., in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l’effetto condannarla, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall’odierna attrice, danni che saranno quantificati in corso di causa
anche all’esito della C.T.U. che sin d’ora si richiede, e comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nella somma diversa minore o maggiore quantificata dall’Ecc.mo Tribunale in via equitativa, salvo gravame, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. c) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
A sostegno della domanda deduceva che in data 22.02.2013 alle ore 10,00 circa in Napoli, all’interno della stazione della metropolitana di Scampia, inciampava sulla pavimentazione danneggiata e resa insidiosa dalla presenza di acqua piovana, riportando la ‘frattura bi -malleolare a sinistra’ come diagnosticato dall’Ospedale Cardarelli, raggiunto in pronto soccorso, e dove subiva operazione chirurgica; in data 4 luglio 2013 veniva dichiarata guarita con postumi. Precisava che in data 5 marzo 2014 la società a ll riceveva la richiesta di risarcimento del danno. Dichiarava che dal sinistro descritto erano a lei derivati esiti di carattere permanente, in particolare il danno biologico da ascriversi tra il 1011% d’invalidità, con una I.T.T. di gg. 50, una I.T.P. di gg. 30 da calcolarsi al 75% ed una I.T.P. di gg. 30 al 50% e di gg. 30 al 25%. (come da perizia del Dott. ), per una quantificazione in € 42.757,00 oltre alle spese sostenute.
Ascriveva la responsabilità dell’evento alla società per non aver provveduto alla manutenzione della pavimentazione della stazione metropolitana che in alcuni tratti era completamente mancante e, nella circostanza specifica, non era visibile per la presenza di acqua piovana.
1.1 Si costituiva la società che, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che il luogo descritto nel quale l’attrice dichiarava di essere caduta era gestito dalla società Chiedeva di chiamare in causa la società e chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, o subordinatamente ‘ condannare a manlevare da ogni pregiudizio economico ‘, con vittoria delle spese di lite nei confronti del la parte soccombente.
1.2 A seguito della chiamata in causa si costituiva la società che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società , quale proprio assicuratore per la responsabilità civile al momento del sinistro, chiedendo di rigettare la domanda proposta nei propri confronti, e subordinatamente dichiarare la compagnia ass icurativa chiamata a risarcire il danno subito dall’attrice.
1.3 Si costituiva la società , chiedendo: ‘ – in via preliminare dichiari nullo l’atto introduttivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163 n. 3 e 4 e 164 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa – gradatamente, dichiari la carenza di legittimazione passiva della società convenuta rispetto al petitum attoreo;- in ogni caso rigetti la domanda attorea siccome, inammissibile e comunque infondata e non provata;- nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della stessa contenga la prestazione della alla manleva dell’assicurato, nei limiti della condanna dello stesso e nei limiti del contratto entro il massimale ed al netto della franchigia di euro 10.000,00 ponendo in ogni caso le spese di chiamata in causa di questo assicuratore a carico della per violazione del patto di gestione della lite; ‘.
1.4 Nel corso della istruttoria veniva prodotta documentazione e venivano escussi i
testi
,
e
All’esito la causa veniva assegnata a sentenza.
Con la sentenza n. 10427/2018 il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda e condannato l’attrice al pagamento delle spese di lite che ha liquidato per ciascuna delle tre parti in euro 4000,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Il Giudice ha evidenziato che le dichiarazioni testimoniali sono state contraddittorie e lacunose sia sulle modalità della caduta e sia sull’individuazione del luogo dell’infortunio, pertanto ha ritenuto la domanda non provata.
ha proposto appello contro la sentenza n. 10427/2018 con due motivi relativi all’attendibilità dei testi ed alla liquidazione delle spese di lite.
Ha così concluso : 1) accertare e dichiarare, a seguito delle risultanze istruttorie, l’esclusiva responsabilità della in persona del l.r.p.t. ai sensi dell’art. 2051 c.c. in quanto ente custode del luogo del sinistro, senza che possa invocarsi il c.d.
‘caso fortuito’ per i motivi esposti in precedenza e per l’effetto condannarla al risarcimento dei danni in favore dell’attrice quantificati in €. 42.757,00 o in quella diversa somma che l’Ill.mo giudicante riterrà opportuna, oltre interessi legali e svalu tazione monetaria dal dì dell’evento all’effettivo soddisfo; · condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi giudizio, oltre, IVA, Cpa, e spese generali. · nella denegata ipotesi di rigetto voglia l’Ill.mo Giudice, ai fini della eventuale condanna alle spese, considerare che parte attrice inoltrato istanza per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, in allegato.
Si è costituita la società che ha confutato analiticamente gli argomenti posti a sostegno dei motivi di appello ed ha così concluso: · Rigettare integralmente l’appello proposto, per tutte le motivazioni espresse in narrativa; · Comunque, disporre in via preliminare l’estromissione dal presente giudizio di · In ogni caso, rigettare la domanda proposta nei confronti della in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
4.1 Si è costituita la società che, a sua volta, ha precisato che le deposizioni dei testi di parte attrice erano risultate poco attendibili perché discordanti sulla dinamica dell’incidente in relazione sia alla descrizione dello stato dei luoghi c he alle modalità del sinistro. Ha così concluso: – confermare integralmente la sentenza di primo grado con il conseguente rigetto dell’appello proposto; – in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare
tenuta al risarcimento del danno nei confronti di parte attrice con la condanna della stessa a tenere indenne e manlevata in virtù del dedotto contratto assicurativo. – il tutto con vittoria di diritti, onorari e spese di causa del doppio grado di giudizio.
4.2 Si è costituita la società che ha confutato le argomentazioni poste a sostegno dell’appello. Ha così concluso: si chiede che la Onorevolissima Corte di Appello adita: rigetti ex art. 348 bis c.p.c. il gravame proposto dall’appellante, siccome manifestamente inammissibile non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto; -gradatamente, rigetti l’impugn azione siccome sorretta da
motivazione del tutto priva di fondamento; condanni l’appellante alla refusione di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.
E’ stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All’udienza in data 9 aprile 2025, con provvedimento del 16 aprile 2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Preliminarmente occorre verificare d’ufficio se l’impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall’esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 30 novembre 2018; b) la sentenza risulta notificata in data 17 dicembre 2018; c) l’atto d’appello è stato notificato alle controparti in data 15 gennaio 2019.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall’art. 325 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
Con il primo motivo (della attendibilità dei testi escussi) la parte appellante ha sostenuto che la sentenza ha erroneamente ritenuto non attendibili i testi di parte attrice così da rigettare la domanda perché non provata.
In particolare ha evidenziato il seguente passaggio della sentenza: ‘… le due testi si sono contraddette tra di loro, su un punto decisivo, relativo a ciò che sarebbe accaduto dopo il sinistro: mentre la ha riferito che, ‘Chiamammo le guardie giurate, le quali a loro volta chiamarono un’ambulanza ma poiché dopo un qu arto d’ora ancora non era ancora arrivata, ci facemmo accompagnare tutte e tre al Cardarelli da una persona che era là’, la ha invece precisato che: ‘La sorella chiamò una sorella che lavorava là, ma poi chiamò il proprio figlio, che portò le due sorelle in ospedale, mentre io me ne andai a casa mia’. Ora, una cosa è che le due sorelle e la consuocera dell’attrice siano state portate tutte e tre all’ospedale INDIRIZZO da una persona che era sul posto, dopo che era stata chiamata l’ambulanza e questa non era arrivata dopo 15 minuti, altra cosa è che abbia chiamato prima
un’altra sorella, poi il figlio, e si sia recata con l’infortunata all’ospedale, mentre la se ne tornava a casa sua. Da un lato, la non può errare sul fatto di non essersi recata all’ospedale, dall’altro non p uò avere dimenticato di essere stata portata in ospedale dal figlio (dopo avere chiesto aiuto ad un’altra sorella) piuttosto che da uno sconosciuto (dopo avere chiamato l’ambulanza). Entrambe le testi hanno riferito con precisione eventi, successivi al dedotto incidente, che non possono essere contemporaneamente veri. E poiché ciascuna delle due ha riferito che l’altra era presente, ne deriva che nessuna delle due è attendibile, avendo riferito della presenza di un soggetto che ha descritto l’evento in modo incompatibile col suo.’ (pag. 3 atto di appello).
L’appellante ha poi continuato sostenendo che: Affermare che le dichiarazioni dei testi siano, in astratto compatibili tra loro, è, evidentemente impossibile. Ma ciò che lascia perplessi è la inappellabile valutazione di inattendibilità data dal Giudice. Invero, il fatto è avvenuto nel febbraio del 2013 ed i testimoni sono stati escussi 5 anni dopo. Dunque, è del tutto ragionevole supporre che i ricordi possano essere non nitidi. Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si osserva che la stessa parte appellante ha rilevato l’impossibilità di poter affermare che le dichiarazioni testimoniali siano tra loro compatibili.
Ha poi aggiunto la descrizione dei criteri per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali per poi affermare:
Orbene nella complessiva valutazione di tali criteri, appare del tutto sproporzionato ed abnorme affermare che le dichiarazioni testimoniali rese, del tutto univoche sull’evento principale ed effettivamente rilevante, siano da considerare come integralmente non attendibili per una lieve discrasia.
La teste , sorella della parte attrice, ha dichiarato di essersi recata, con la sorella e la sua consuocera , nel febbraio 2013, presso la metropolitana per recarsi al Vomero da Scampia; ha dichiarato che la sorella camminava davanti e, all’improvviso, cadeva sul fianco sinistro, nel tentativo di rialzarla con l’aiuto della , senza riuscirci, dichiarava di aver visto ‘ che
alcune mattonelle della pavimentazione non c’erano e gli spazi vuoti erano colmi d’acqua piovana ‘. La teste ha raccontato la medesima dinamica in relazione alla caduta (piede nello spazio vuoto pieno d’acqua e caduta sul fianco), con un’approssimativa descrizione del luogo, ma poi gli accadimenti successivi sono stati descritti in modo disomogeneo tra le due testimoni, sia in ordine alla tipologia di persone intervenute (figlio/nipote o estraneo), sia in ordine alla modalità di trasporto in Ospedale (ambulanza o autovettura privata) così da far ritenere al Giudice l’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni. Si aggiunga anche che dall’istruttoria di natura documentale -documentazione sanitaria -si rileva che nel referto di P.S. dell ‘Ospedale Cardarelli n.12354, redatto in data 22.2.2013 con ingresso alle ore 11,25 (all. 2 fascicolo di parte attrice) viene riportato che dichiarò, al medico del pronto soccorso, di essere scivolata per le scale della metropolitana di Scampia. Risulta evidente che tale ricostruzione risulta non compatibile con quanto dedotto in atto di citazione (caduta causata da una insidia nella pavimentazione). In definitiva l’inattendibilità dei testi di parte attrice, che hanno riferito che la sarebbe caduta in una buca colma d’acqua piovana all’interno della stazione ferroviaria, unitamente alla circostanza della mancata individuazione del luogo della caduta – (come ha rilevato il Giudice: parte attrice, nelle note integrative del 2/2/2018 ha precisato che la sarebbe caduta nell’ingresso principale della di Scampia, la teste ha riferito che la caduta sarebbe avvenuta nel piano s ottostante, dal quale ‘si sale a prendere la metro’ ) -non può essere superata con uno sforzo di interpretazione e valutazione delle rese dichiarazioni.
Il compito del Giudice, in tema di valutazione della prova testimoniale, è quello di verificare l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logica, coerenza e analiticità, in assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati (Cassazione penale n. 10600/2024). La Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 15270/2024 ha stabilito che: ‘ In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità
in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell’intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe. ‘.
Nel caso di specie il Giudice si è scrupolosamente attenuto ai criteri indicati, operando una comparazione tra le diverse componenti probatorie che non sono apparse congrue e convergenti, così da escludere la credibilità di entrambe le testimonianze. La motivazione adottata dal Giudice di primo grado viene condivisa in quanto ritenuta immune da vizi.
Con il secondo motivo la parte appellante ha lamentato che la liquidazione delle spese in favore delle parti convenute sia abnorme. La causa è stata introdotta con riferimento allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
Il motivo di appello è infondato.
La liquidazione delle spese di lite operata dal Giudice è assolutamente coerente con le tariffe forensi 2014/2018, contenute nel minimo per lo scaglione indicato.
In considerazione del rigetto dell’appello va condannata, in favore di ciascuna delle tre parti costituite, al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate nella misura minima per lo scaglione di riferimento (il medesimo del primo grado).
La parte appellante in quanto soccombente è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d’appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull’appello proposto da: contro la sentenza n. 10427/2018 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
-Rigetta l’appello.
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di ciascuna delle tre parti appellate e costituite, che vengono così liquidate: € 3.500,00 per compensi per il secondo grado oltre rimborso forfet tario ed IVA e CPA se dovuti.
Si dà atto che la parte appellante in quanto soccombente è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, in data 5 dicembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME