Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10583 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10583 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
R.G.N. 29674/20
C.C. 4/04/2025
Vendita
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29674/2020) proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto preso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto preso l’indirizzo PEC del difensore ;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1330/2020, pubblicata il 29 settembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Esperito il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696bis c.p.c. in periodo feriale, con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2007, la F.lli COGNOME di COGNOME RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Crotone, COGNOME Salvatore, chiedendo che fossero accertati i vizi occulti della motobarca ‘Valoroso Ada’, oggetto della vendita intervenuta tra le parti il 13 maggio 2006 per il prezzo di euro 37.000,00, esistenti al momento della consegna all’acquirente, con la condanna del venditore al risarcimento dei danni nella misura di euro 31.418,92, oltre interessi, corrispondente alla somma necessaria ad eliminare i vizi indicati nella consulenza tecnica d’ufficio esperita nel procedimento preventivamente avviato.
Si costituiva in giudizio COGNOME COGNOME il quale contestava la fondatezza delle domande avversarie, eccependo: -l’inammissibilità e la nullità del procedimento di consulenza tecnica preventiva esperito per inesistenza della notifica effettuata tramite messo di conciliazione e non tramite ufficiale giudiziario; l’indebito esperimento del procedimento di consulenza preventiva nel periodo feriale; – la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in tale procedimento, per l’insu fficienza del termine concesso ai fini della difesa di soli due giorni (quale distacco temporale tra la data di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo e quella della convocazione davanti
al giudice); -l’inammissibilità e la nullità della domanda introduttiva del giudizio di merito, con cui era stato chiesto il risarcimento dei danni, senza alcuna connessa richiesta di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo; -la conoscenza, a cura dell’acquirente, dei vizi della motobarca, acquistata nello stato di uso in cui si trovava.
A seguito dell’interruzione del giudizio disposta per la dichiarazione di morte del convenuto, la causa era riassunta nei confronti degli eredi NOME NOME, NOME NOME e NOME NOME
Era poi assunta la prova orale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1195/2014, depositata il 9 dicembre 2014, notificata a mezzo PEC il 16 dicembre 2014, accoglieva la domanda proposta da parte attrice e, per l’effetto, accertati i vizi occulti della motobarca al momento della consegna, condannava i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 31.418,92, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2. -Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2015, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) l’irregolarità della notifica effettuata a mezzo del messo conciliatore nel procedimento sommario di consulenza tecnica preventiva; 2) l’inammissibilità e la nullità del procedimento sommario di consulenza tecnica preventiva, in quanto fissato nel periodo di sospensione feriale dei termini; 3) l’inammissibilità e la nullità dell’atto di riassunzione per mancata indicazione degli
estremi della domanda; 4) l’inammissibilità e la nullità della prova testimoniale chiesta tardivamente e del giuramento decisorio disposto in violazione dell’art. 233 c.p.c.; 5) l’infondatezza della domanda risarcitoria, in ragione dell’erronea valutazione della prova documentale.
Si costituiva nel giudizio d’appello la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’appello fosse rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che l’istituto della consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. prescindeva dai presupposti del fumus e del periculum in mora , potendo senz’altro essere disposta anche laddove non vi fosse stata urgenza di verifica, poiché si iscriveva nel novero dei procedimenti sommari di istruzione preventiva di natura non cautelare, con la finalità di favorire la conciliazione della lite; b ) che, pertanto, il procedimento de quo rientrava tra quelli cui era applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della legge n. 742/1969, sicché la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti in tale periodo doveva ritenersi affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte nel processo; c ) che, nel caso di specie, inoltre, il convenuto non si era costituito, ma aveva inviato, tramite fax, al consulente d’ufficio l’indicazione di due nominativi, quali consulenti di parte, al fine di partecipare alle operazioni
peritali, nomina che, in quanto effettuata dalla parte non costituita, appariva irrituale e priva di qualsiasi fondamento, atteso che il procedimento in questione non rientrava tra quelli in cui la parte poteva stare in giudizio personalmente, sicché la consulenza tecnica preventiva risultava affetta da nullità insanabile; d ) che il giuramento decisorio chiesto dal difensore dell’attrice rientrava nell’ambito del mandato ricevuto, poiché la procura a margine della citazione prevedeva espressamente anche la facoltà di deferire tale giuramento; e ) che la prova testimoniale chiesa dall’attrice con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. era finalizzata a dimostrare la non veridicità, totale o parziale, dei fatti che già avevano formato oggetto del thema probandum , essendo stati introdotti da controparte, sicché essa era ammissibile; f ) che l’attività istruttoria espletata aveva consentito di accertare che, durante la navigazione dal porto di Crotone verso quello di Brucoli (Augusta), la motobarca ‘Valoroso –NOME aveva imbarcato acqua in quantitativo tale da rendere necessario l’utilizzo delle pompe di sentina e si era altresì tolta la cinghia dell’alternatore, sicché la barca non partiva, con l’effetto che appariva indubbia l’esistenza di vizi occulti, tali da rendere la barca inidonea alla navigazione.
-Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, l’intimata RAGIONE_SOCIALE, che -a sua volta -ha spiegato ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi.
La controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -In primis , occorre affrontare l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, in ragione della completa omissione, nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, della descrizione dell’oggetto, dello svolgimento del giudizio e delle ragioni giustificatrici del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, anche con riferimento agli esiti della stessa. Né i ricorrenti avrebbero indicato il concreto pregiudizio subito, in esito alla eccepita nullità del giudizio sommario.
1.1. -L’eccezione è infondata.
E tanto perché l’ excursus procedimentale relativo al giudizio ante causam ex art. 696bis c.p.c. è stato dettagliatamente descritto dal ricorso introduttivo, sia con riferimento all’indicazione della data di notifica avvenuta il 2 settembre 2006, sia quanto alla mancata costituzione della parte evocata all’udienza di comparizione fissata il 6 settembre 2006, sia con riguardo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio esperita.
Sono state altresì specificate le ragioni di nullità della consulenza in tale contesto espletata, appunto perché svolta in violazione del diritto di difesa nel periodo feriale.
2. -Tanto premesso, conviene affrontare anzitutto le censure di cui al ricorso incidentale, il cui tenore ha un rilievo
pregiudiziale, nonostante detto ricorso incidentale sia stato spiegato in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale, i cui primi due motivi si presentano prima facie fondati per le ragioni che a breve si esporranno.
3. -Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la controricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 742/1969 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12/1941, per avere la Corte d’appello ritenuto affetta da nullità insanabile la consulenza tecnica d’ufficio esperita nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in quanto tale procedimento era stato svolto nel periodo di sospensione feriale, benché il procedimento di specie si collocasse all’interno della cornice dei procedimenti cautelari, come tali esperibili durante il periodo di sospensione feriale, essendo in esso espressamente rappresentate le ragioni di urgenza: precisamente sarebbe stato addotto che la motobarca si trovava alloggiata presso il cantiere navale Tringali di Augusta, da dove -come da dichiarazione rilasciata che si allegava -non poteva intraprendere alcun viaggio, sia per i vizi alla poppa e alla prora, sia per i vizi al motore, con la conseguenza che la sosta della motobarca presso il cantiere causava ingenti danni economici alla ricorrente, sia perché tenerla a lungo fuori dall’acqua avrebbe determinato danni alla struttura, sia per l’impossibilità di adibirla all’uso per cui era stata acquistata, ossia per la pesca, con il correlato mancato guadagno.
Sicché rileva la ricorrente incidentale che la sentenza di primo grado avrebbe correttamente riconosciuto la natura cautelare del ricorso per ‘ A.T.P. ‘ espletato e l’appellante non avrebbe mai sollevato alcuna censura sulla qualificazione della natura cautelare del ricorso, come acclarata dalla sentenza di primo grado, con l’effetto che il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere che il procedimento rientrasse tra quelli soggetti alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, avendo esso non solo una finalità conciliativa, ma anche quella volta a permettere, già in via cautelare e immediata, l’acquisizione di elementi tecnici non prorogabili.
3.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, il procedimento di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa, il quale non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi e non pregiudica il diritto alla prova, è connotato dall’assenza del presupposto dell’urgenza, estraneo all’art. 696 -bis c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12386 del 21/05/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 5698 del 07/03/2013).
Segnatamente tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell’accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall’intraprendere una lite (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29643 del 18/11/2024).
Ne consegue che la sua trattazione non poteva essere fissata nel periodo feriale, con relativo pregiudizio al diritto di difesa.
Né risulta, contrariamente all’assunto della controricorrente, che vi sia stata una specifica dichiarazione di ammissione della
trattazione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, tale da giustificare la fissazione dell’udienza di comparizione nel periodo feriale.
Ossia che, a fronte della deduzione della circostanza che la ritardata trattazione avrebbe potuto produrre grave pregiudizio alle parti, vi sia stata la dichiarazione di urgenza fatta dal presidente del Tribunale in calce al ricorso introduttivo del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite, con decreto non impugnabile.
D’altro canto, nonostante la debita convocazione della controparte, quest’ultima non si è costituita in tale procedimento e ha debitamente contestato tale irritualità nel giudizio di merito.
In conseguenza, la fissazione di una causa, non dichiarata urgente, nel periodo feriale, determina la nullità dell’attività svolta, laddove, come nella fattispecie, in conseguenza di quella trattazione, risultino pregiudicati i diritti di difesa delle parti, siccome tutelati da specifiche disposizioni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13487 del 16/09/2002; Sez. 1, Sentenza n. 2978 del 26/03/1994).
Cosicché la controparte non si è costituita in giudizio, né l’indicazione dei consulenti valeva a sanare tale mancata costituzione, atteso che la loro attività tecnica era a monte preclusa in difetto di costituzione della parte assistita.
4. -Il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 101 e 157, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte d’appello accolto il motivo con cui era stata contestata l’inammissibilità e la nullità del procedimento
sommario ex art. 696bis c.p.c., in quanto fissato nel periodo di sospensione feriale dei termini, non sussistendone i presupposti e violando i principi del diritto di difesa e del contraddittorio, con il conseguente impedimento derivatone alla partecipazione al giudizio della controparte, benché -quand’anche avesse potuto ritenersi che il procedimento in questione non poteva essere intrapreso nel periodo feriale -comunque non si sarebbe configurato alcun vizio di nullità o comunque di nullità insanabile o di lesione del contraddittorio, vizi che avrebbero presupposto lo svolgimento delle attività del consulente tecnico d’ufficio senza alcun coinvolgimento delle parti, in ragione della mancanza di qualunque comunicazione, sia del giorno, dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia quanto alla relativa prosecuzione.
Assume l’istante che, nella fattispecie, NOME Salvatore avrebbe regolarmente ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del procedimento di consulenza preventiva, cui sarebbe seguita la regolare convocazione per lo svolgimento delle operazioni peritali, e avrebbe fattivamente partecipato alle stesse attraverso i suoi consulenti, sicché il contraddittorio sarebbe stato regolarmente integrato sul piano formale, senza che, dopo la notifica del ricorso introduttivo di tale procedimento, il resistente avesse eccepito alcuna nullità del ricorso.
Per l’effetto, ad avviso della controricorrente, in ogni caso, la controparte sarebbe decaduta da tale eccezione, né mai sarebbe stato addotto alcun concreto pregiudizio del diritto di difesa arrecato dall’instaurazione del procedimento ante causam nel periodo suddetto, tanto è vero che il resistente avrebbe
regolarmente ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, inviando al consulente tecnico d’ufficio un telegramma, con cui chiedeva di posticipare l’inizio delle operazioni stabilito inizialmente alla data del 12 settembre 2006, con la conseguente fissazione delle operazioni per la data del 15 settembre 2006, momento in cui partecipavano ben due consulenti nominati dal resistente, i quali avrebbero ammesso le insoddisfacenti condizioni generali del motore.
Tale partecipazione avrebbe comportato la sanatoria dell’attività processuale nulla.
4.1. -Il motivo è infondato.
Come già illustrato affrontando il primo motivo del ricorso incidentale, la nullità del procedimento trattato in periodo feriale, senza che ricorresse l’urgenza, ha avuto ripercussioni sulla regolare costituzione del contraddittorio, posto che la parte contro cui il procedimento di consulenza preventiva è stato attivato, anche in ragione del breve lasso di tempo intercorso tra la data di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo e la fissazione dell’udienza di comparizione (notifica ricevuta il 2 settembre 2006 e fissazione dell’udienza di comparizione al 6 settembre 2006), non si è difesa.
Pertanto, il mancato esercizio delle facoltà difensive, all’esito della trattazione in periodo feriale, ha implicato delle concrete conseguenze pregiudizievoli sulla posizione processuale della parte.
Né -secondo la corretta prospettazione della sentenza impugnata -il fatto che il convenuto non costituito avesse inviato, tramite fax, al consulente d’ufficio l’indicazione di due
nominativi, quali consulenti di parte, al fine di partecipare alle operazioni peritali, avrebbe sanato la rilevata carenza del contraddittorio, giustappunto perché detta nomina era stata effettuata dalla parte non costituita e, dunque, era irrituale e priva di effetti.
5. -Quindi, passando al ricorso principale, con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 159 e 161 c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato l’appello, pur avendo ritenuto fondato il secondo motivo in ordine all’acclarata violazione della necessaria sospensione del procedimento nel periodo feriale, con la conseguente lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Obiettano gli istanti che la sentenza impugnata, pur avendo rilevato la nullità insanabile della consulenza tecnica preventiva esperita, all’esito dell’accoglimento del motivo all’uopo spiegato, avrebbe ingiustificatamente omesso di estendere tale nullità anche alla collegata sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone, sulla scorta della valutazione dell’indispensabilità ed incidenza delle risultanze della consulenza tecnica preventiva sull’esito della lite.
6. -Con il secondo motivo i ricorrenti principali prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione, con violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale -dopo aver rilevato la fondatezza del motivo di inammissibilità, nullità ed
inutilizzabilità della consulenza tecnica preventiva -rigettato l’appello, senza indicare l’ iter logico-giuridico seguito per la formazione del suo convincimento quanto al disposto rigetto.
Osservano gli istanti che, nei termini anzidetti, il percorso argomentativo seguito sarebbe stato obiettivamente incomprensibile per anomalia motivazionale.
6.1. -I due motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono, come già anticipato, fondati nei termini che seguono.
Infatti, contraddittoriamente la sentenza impugnata, dopo avere dichiarato la nullità del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite ex art. 696bis c.p.c., e della conseguente consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso di detto procedimento, in quanto trattato nel periodo feriale, ne ha però utilizzato le risultanze, confermando la pronuncia di primo grado -che, appunto, aveva quantificato il danno conseguente ai vizi rilevati nella motobarca sulla scorta degli esiti peritali, nella misura di euro 31.418,92 -, senza svolgere alcun accertamento surrogatorio atto ad ottenere la quantificazione di siffatto nocumento.
La nullità della consulenza avrebbe postulato che il giudice di secondo grado avesse ricavato aliunde la dimostrazione del quantum del risarcimento invocato.
Si rende pertanto necessaria la cassazione della sentenza in relazione a tali motivi.
7. -Con il terzo motivo i ricorrenti principali contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della
sentenza o del procedimento per inammissibilità e nullità della prova testimoniale utilizzata per la decisione, in violazione dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. vigente ratione temporis , nonché del giuramento decisorio, per violazione dell’art. 233 c.p.c., per avere la Corte distrettuale utilizzato le deposizioni testimoniali rese, benché si trattasse di prova diretta richiesta con la terza memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., con la palese decadenza di controparte da tale prova per tardività della sua formulazione, con il disposto rigetto del motivo al riguardo proposto contro la sentenza di primo grado.
Deducono, ancora, gli istanti che sarebbe stato altresì illegittimamente richiesto il giuramento decisorio di NOME NOME, avvalendosi dell’ordinaria procura di cui all’atto introduttivo del giudizio di prime cure, senza alcuna procura speciale, nonché sulla scorta di un capitolo del tutto generico, il che avrebbe dovuto indurre la Corte del gravame ad accogliere il motivo con cui era stata censurata tale indebita ammissione, motivo che invece sarebbe stato disatteso senza una congrua argomentazione.
7.1. -Il motivo è in parte qua infondato e in parte qua inammissibile.
Infatti, la prova testimoniale chiesta dall’attrice è stata ammessa, essendo stata articolata, ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. vigente ratione temporis , quale prova testimoniale contraria diretta o controprova, ossia come prova vertente sui capitoli chiesti da controparte a prova diretta, ma con i testi indicati nella memoria istruttoria di replica all’uopo
depositata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 04/02/1994; Sez. 3, Sentenza n. 422 del 28/01/1978).
Quanto al giuramento decisorio deferito, la critica è inammissibile, poiché non risulta che esso abbia avuto un ruolo dirimente nella decisione della lite, piuttosto basata sulle prove documentali, sulla prova testimoniale e sugli esiti della consulenza tecnica d’uffici o (nonostante la dichiarazione della sua nullità).
In proposito, risulta che solo l’attività istruttoria espletata con i testi escussi ha consentito l’accertamento del fatto che, durante la navigazione dal porto di Crotone verso quello di Brucoli (Augusta), la motobarca ‘NOME NOME‘ aveva imbarcato acqua in quantitativo tale da rendere necessario l’utilizzo delle pompe di sentina e da determinare il distacco della cinghia dell’alternatore, sicché la barca non partiva.
8. -In definitiva, il primo e il secondo motivo del ricorso principale devono essere accolti, mentre il rimanente motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale vanno respinti.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il restante motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda