Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2582 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2582 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9663/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 70/2025, depositata in data 07/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME evocavano in giudizio NOME COGNOME, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni all’immobile di loro proprietà confinante con quello del convenuto accertati in sede di A.T.P. e asseritamente causati dalle infiltrazioni derivanti da scarichi illeciti di acqua attraverso condutture non correttamente incanalate poste nella proprietà del COGNOME, nonché all’esecuzione delle opere e dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni.
Il Massimi, costituitosi in giudizio, eccepiva l’improponibilità dell’azione per intervenuta transazione sottoscritta in data 10/06/2015, e imputava la responsabilità delle infiltrazioni accertate in sede di A.T.P. svolta nel 2006 agli attori, i quali, essendo gli unici proprietari del muro di confine, erano tenuti ad occuparsi della sua manutenzione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5075/2022, rigettava le domande della COGNOME e del COGNOME per mancata prova del nesso causale tra i danni lamentati e le opere eseguite dal COGNOME sull’immobile di sua proprietà e li condannava a rifondere al convenuto le spese di lite.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 70/2025, depositata in data 07/01/2025, ha rigettato l’eccezione di intervenuta transazione riproposta dal COGNOME, ha accolto in parte l’impugnazione della COGNOME e del COGNOME e, per l’effetto, ha riformato la pronuncia di primo grado, condannando il COGNOME al «ripristino, status quo ante, della fascia esterna a contatto con il muro o, in alternativa, alla realizzazione di un insieme di opere che riportino la fascia a monte del muro nelle stesse condizioni esistenti al momento dell’acquisto dell’area di monte», avendo giudicato l’appellato responsabile non di avere cagionato le infiltrazioni, bensì di avere, con le opere realizzate, modificato lo stato dei luoghi, e accentuato il problema dell’umidità del muro di confine.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, basato su sei motivi.
Il COGNOME ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, fondato su quattro motivi.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorso principale
1. Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4), cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360, co. 1, nn. 4) e 3), cod. proc. civ., per avere il giudice a quo , dopo averlo ritenuto, sulla scorta della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, «responsabile delle opere che ha realizzato dopo l’acquisto del terreno e che, secondo la CTU, hanno avuto un’influenza … sulla causazione delle infiltrazioni» e tenuto «ad eseguire le opere indicate dal CTU come L.1, ossia il ripristino dello stato dei luoghi ante 1981 nella fascia immediatamente a ridosso del muro divisorio di cinta … (… pagg. 166-167)», condannato il COGNOME «al ripristino, status quo ante, della fascia esterna a contatto con il muro o, in alternativa, la realizzazione di un insieme di opere che riportino la fascia a monte del muro nelle stesse condizioni esistenti al momento dell’acquisto dell’area di monte».
Di qui la denuncia di un contrasto tra la motivazione e il dispositivo e di violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., per l’assoluta ed insanabile contraddittorietà ed incomprensibilità dell’ iter logico-giuridico della statuizione di condanna dell’appellato ad un facere alternativo.
Aggiungono che, avendo chiesto sia in primo grado che in appello la condanna del COGNOME alla realizzazione delle opere indicate dal C.T.U. come ‘L.2’ e in subordine come ‘L.1.’, sarebbe stato violato il principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunziato (art. 112 cod. proc. civ. ); in detta violazione la corte territoriale sarebbe incorsa anche per
non essersi pronunziata sulla domanda -strettamente correlata -di condanna, ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ. , al pagamento di quella somma ritenuta equa e giusta per ogni giorno di inosservanza o di ritardo nell’esecuzione della condanna. Non avendo il COGNOME, dal 2015 data della statuizione condannatoria -realizzato alcuno dei lavori ivi indicati ed anzi procrastinando intenzionalmente la situazione illecita, causalmente determinativa dei danni, si dolgono di non avere potuto ottenere, per l’omissione del giudice a quo , alcun ristoro per i pregiudizi subiti.
1.1. Il motivo contiene più ordini di censure che è opportuno scrutinare separatamente.
Il primo -quello relativo alla asserita contraddittorietà della motivazione e alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. dedotta sotto il primo profilo -è infondato.
La Corte territoriale ha confermato, rifacendosi agli esiti della C.T.U., che i lavori eseguiti dal COGNOME – e in particolare la modifica dello stato dei luoghi a lui riconducibile non erano né l’origine né la causa dei danni da infiltrazione -individuata nella natura del muro preesistente, fatto in cls e tufo -ha ritenuto, tuttavia, il COGNOME responsabile di avere accentuato, modificando lo stato dei luoghi, gli effetti sfavorevoli di una configurazione dei luoghi e delle opere preesistente, di avere compromesso la perfetta funzionalità degli scarichi di sua proprietà e uso, e per l’effetto lo ha condannato ad eseguire le opere indicate al C.T.U. come L.1, ossia «al ripristino dello stato dei luoghi ante 1981 la fascia immediatamente a ridosso del muto divisorio di cinta ovvero alla realizzazione di un insieme di opere idonee a riportare detta fascia nelle condizioni esistenti al momento dell’acquisto».
Non vi è dunque alcuna contraddizione tra la motivazione della sentenza impugnata e il dispositivo condannatorio: il COGNOME è stato ritenuto responsabile di aver accentuato il problema della umidità preesistente del muro di cinta ed è stato condannato ad eseguire le opere che il C.T.U. ha
indicato come idonee a contenere le infiltrazioni naturali accentuate dalla modifica dello stato dei luoghi a lui riconducibile.
Né ricorre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nello stesso giudizio ben possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste anche tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l’onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l’attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum (Cass. 26/01/2022, n.2331 che argomenta da Cass. 19/07/2010, n. 16876; Cass. 11/08/1980, n. 4921; Cass. Sez. 1, 18/04/1978, n. 1835, ma anche da Cass. Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310).
È fondato invece l’altro ordine di censure, quello con cui i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essersi il giudice a quo pronunciato sulla domanda volta a ottenere la condanna del COGNOME ai sensi dell’art. 614 -bis cod. proc. civ., il quale, in tema di coercizione indiretta, prevede che con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissi, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di obblighi di facere , è ammissibile l’azione volta ad ottenere la pronuncia di condanna, dovendosi ritenere irrilevante il loro carattere infungibile, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell’eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla
produzione di ulteriori conseguenze giuridiche, che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un facere infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento (Cass. 05/09/2014, n. 18779; Cass. 23/09/2011, n. 1945; Cass. 01/12/2000, n. 15349; Cass. 17/07/1992, n. 8721).
Avendo i ricorrenti dimostrato di avere proposto la domanda di condanna all’ astreinte ex art. 614 bis cod. proc. civ. sia nel giudizio di primo grado sia in quello di appello, la corte territoriale, accolta sia pure parzialmente la domanda di condanna del COGNOME ad un facere , era tenuta a pronunciarsi anche sulla correlata domanda di coercizione indiretta.
Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, co. 1 e 2, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in riferimento all’art. 360, co. 1, nn. 4) e 3), cod. proc. civ.
Attinta da censura è la seguente statuizione dell’impugnata sentenza: «(…) si legge nella CTU che ‘quanto ai lavori B.1, il costo è riferibile in misura paritetica ad ambedue le componenti (provenienza infiltrazioni da monte / utilizzo del muro aderente al terreno come parete e sostegno per il solaio; …), pertanto va equamente suddiviso in ugual misura fra le due Parti (50% cad.)’. Tuttavia, non vi è prova che tali danni si siano manifestati dopo la stipula della conciliazione e pertanto la relativa domanda non può essere accolta».
Essa conterrebbe due errori: a ) aver ritenuto inesistente la prova che i danni materiali all’immobile si fossero verificati in epoca successiva alla conciliazione del giugno 2015, nonostante: i ) le risultanze dell’A.T.P. e della C.T.U. percipiente espletata nel giudizio di primo grado; ii ) il fatto che il COGNOME si fosse difeso sul punto eccependo l’intervenuta transazione e la sua assenza di responsabilità, per non essere tenuto alla manutenzione del muro divisorio; iii ) nonostante il rigetto delle istanze istruttorie proposte; b) aver limitato la cognizione ai danni materiali
all’immobile (il cui ripristino era stato indicato dal C.T.U. sotto la voce ‘lavori B.1’ della sua relazione), senza accertare né pronunziare sugli altri danni, patrimoniali e non patrimoniali, pure dedotti in lite e oggetto della domanda risarcitoria, tutti documentati come successivi alla conciliazione di giugno 2015.
2.1) Il motivo non merita accoglimento.
Il vizio di cui alla lett. a ) è denunciato in termini di travisamento della prova, ma secondo parametri ben diversi da quelli che, nel nostro ordinamento, identificano un tale vizio e ne consentono la censura.
Secondo pacifica acquisizione, infatti, un tale vizio può configurarsi quando l’errore ricada sul momento della «percezione» del contenuto oggettivo della prova ( demonstratum ) e non riguardi, invece, la «valutazione» della prova stessa, ossia l’informazione probatoria che da quel contenuto oggettivo il giudice ritiene di dover trarre; non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.
È errore sul significante, non sul significato della prova; errore che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e dunque sull’affermazione (o negazione) di un fatto invece inesistente (o esistente). Manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione. Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative.
Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento della prova solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova
considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice.
Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è, dunque, quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve, cioè, trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio.
Hanno in tal senso stabilito le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 05/03/2024, n. 5792) che «il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, e trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».
Nella specie, come detto un siffatto vizio è inammissibilmente evocato in ricorso, la censura risolvendosi in una generica contestazione della lettura degli elementi traibili dalla C.T.U .
Deve, poi, rilevarsi che la denuncia del principio di non contestazione non rispetta le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod. proc. civ. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata
circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (da ultimo Cass. 22/05/2017, n. 12840). L’onere processuale in discorso non risulta assolto.
Né corrisponde al vero che le difese del COGNOME non avessero riguardato il fatto che i danni lamentati erano gli stessi su cui era intervenuta la transazione del 2015. Dalla sentenza impugnata (v. § 8.) si evince che il COGNOME aveva dedotto che «le lamentele oggi avanzate sono quindi le stesse dedotte e deducibili nel giudizio cautelare del 2010 e nella prima atp oggetto della transazione sottoscritta il 16/01/2015 e del successivo verbale di conciliazione del 10/06/2015».
In merito al rigetto delle istanze istruttorie, non può che ribadirsi che esse erano volte a dimostrare la presenza di danni derivanti da infiltrazioni, ma non anche che detti danni si fossero manifestati successivamente ai fatti su cui era intervenuta la transazione. Il che esclude la sussistenza del vizio denunciato per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova, il quale sussiste soltanto nel caso in cui la prova non ammessa investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 12/09/2023, n. 26323).
Non è fondata nemmeno l’attribuzione alla corte d’appello dell’errore di cui alla lettera b ); non vi è ragione di ritenere, infatti, che il giudice a quo , ritenendo non dimostrato che i danni oggetto della pretesa fossero diversi da quelli oggetto della transazione, abbia inteso riferirsi solo ai danni patrimoniali all’immobile; peraltro, i danni non patrimoniali lamentati –
«dovuti sia al disagio patito dagli attori a causa della mancata fruizione completa e serena dell’immobile, sia al pregiudizio al decoro dei luoghi e quindi alla professione dell’AVV_NOTAIO» – sono tutti conseguenti ai fenomeni infiltrativi; è da ritenere, perciò, che onde ottenere il risarcimento di detti danni i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare non già la persistenza delle infiltrazioni, ma che i danni da esse cagionati fossero nuovi rispetto a quelli coperti dall’accordo transattivo intercorso tra le parti. La parte che dopo una transazione agisce in giudizio per chiedere il risarcimento del danno ha l’onere di dimostrare, infatti, che oggetto della pretesa è un danno nuovo, cioè manifestatosi successivamente rispetto a quello oggetto dell’accordo o un danno all’epoca dell’accordo imprevedibile; questa Corte è costante nel ritenere (v. Cass. 12/10/2011, n. 20981) che il danneggiato che abbia transatto la lite può sempre chiedere il risarcimento dei danni manifestatisi successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand’anche le parti abbiano fatto riferimento in transazione ai danni futuri ma appunto deve trattarsi di danni successivi e imprevedibili e non dello stesso danno o di un suo aggravamento, salvo che si tratti di eventuali aggravamenti successivi del medesimo danno di cui era obiettivamente impossibile accertare, al momento della prima liquidazione, i fattori attuali capaci, nell’ambito di una ragionevole previsione, di determinare l’aggravamento futuro o di cui era impossibile, al tempo della transazione, prevedere gli effetti ulteriori, o di danni che trovino la loro causa in un evento successivo avente efficacia concausale dell’aggravamento.
Quanto alle spese sopportate per l’accertamento tecnico preventivo, va osservato che esse sono da porre provvisoriamente a carico del richiedente, salva la liquidazione a carico del soccombente nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali (cfr., tra le tante, Cass. 01/08/2024, n. 21674). Il fatto che il giudice di merito non le abbia poste
a carico del COGNOME, ma abbia deciso di compensarle totalmente è stato frutto di scelta, giustificata dalla reciproca soccombenza e dalla complessità delle vicende processuali (v. § 11).
Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., 872, 2043 e 2051 cod. civ., in riferimento all’art. 360, co. 1, nn. 4 e 3 cod. proc. civ.
I ricorrenti ravvisano un’insanabile contraddizione tra il riconoscimento della responsabilità del COGNOME, condannato a realizzare le opere indicate dal C.T.U. al punto L.1., e il rigetto del motivo d’appello con cui avevano denunciato la violazione da parte del tribunale degli artt. 872, 2043 e 2051 cod. civ., per avere escluso la sussistenza di un nesso causale «tra le cose nella disponibilità ed in proprietà del COGNOME ed i suoi comportamenti, da un lato, e i danni lamentati dagli attori», che il giudice a quo ha giustificato, ravvisando la causa delle infiltrazioni nella realizzazione da parte loro di «manufatti direttamente a contatto con un muro di contenimento, per sua natura drenante, e pertanto destinato a trasmettere l’umidità ai manufatti realizzati a suo contatto».
Deducono anche la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello ritenuto inesistente la prova del nesso causale invece a loro avviso inconfutabilmente esistente ed anzi chiaramente individuata dal C.T.U. a pag. 149 della sua relazione, là dove aveva ritenuto che i danni fossero stati causati in pari misura dalle parti in contesa; il che li induce a imputare alla corte territoriale di avere travisto la C.T.U. e di aver violato gli agli artt. 872, 2043 e 2051 cod. civ., per avere negato la responsabilità – almeno al 50% – del COGNOME, non considerando il suo potere di fatto esclusivo -rilevante ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. esercitato sulle sue fioriere, sulle sue griglie, sui suoi pozzetti, sulle sue utenze idriche e su tutta la striscia di terreno nel lato monte del muro divisorio di cinta, su cui aveva poggiato il piano di calpestio dell’area esterna al suo edificio, né il suo comportamento -rilevante ai sensi
dell’art. 2043 cod. civ. cioè, il «riempimento del cuneo a monte» con conseguente ostruzione, danneggiamento e distruzione delle canalette di scolo originariamente poste sul lato monte del muro divisorio a sua protezione, come accertato dal C.T.U.
Con il quarto motivo parte ricorrente ascrive al giudice a quo la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2051 cod. civ., in riferimento all’art. 360, co. 1, nn. 4 e 3 cod. proc. civ., per avere individuato nel muro divisorio, come originariamente realizzato, la causa delle infiltrazioni ed avere attribuito al COGNOME solo la responsabilità di avere aggravato lo stato dei luoghi, sebbene il COGNOME avesse utilizzato per più di vent’anni il muro e avesse con le sue opere privato il muro stesso delle protezioni preesistenti.
Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115, 132, co. 2, n. 4), e 34 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4, per avere la corte territoriale ritenuto che «… l’eccezione di usucapione può essere sollevata solo da chi ritiene di aver acquistato la proprietà non certo per far accertare la proprietà di un bene in capo ad un terzo che neghi tale acquisto», senza pronunciarsi sulla prima parte del motivo di gravame, con cui era stata censurata l’omessa pronunzia del Tribunale sulla domanda di accertamento incidentale della proprietà del muro divisorio avanzata dal COGNOME, non accertando neppure incidenter tantum la comproprietà del muro divisorio in capo al COGNOME e di conseguenza escludendo l’ulteriore titolo di responsabilità risarcitoria esclusiva del COGNOME, ai sensi degli artt. 2942 e 2051 cod. civ.
I motivi terzo, quarto e quinto che possono essere esaminati congiuntamente, perché attengono alla medesima questione e cioè al mancato riconoscimento della responsabilità, meglio della corresponsabilità del COGNOME, per la mancata impermeabilizzazione del muro di cinta, sono inammissibili.
Hanno torto i ricorrenti a dolersi del rigetto dell’eccezione di usucapione, atteso che nessuno può essere dichiarato proprietario per usucapione contro la sua volontà, occorrendo ai fini dell’acquisto del diritto per usucapione l’intenzione di possedere uti dominus , né colgono nel segno quando si dolgono del fatto che la corte d’appello abbia negato che il COGNOME potesse essere considerato custode del bene, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., e quindi abbia disatteso la domanda di risarcimento dei danni causati dall’omessa manutenzione di detto muro, ponendo l’obbligo di manutenzione del muro di cinta a loro carico per l’intero, per il solo fatto di avere realizzato il muro e di esserne gli esclusivi proprietari.
La corte territoriale, infatti, non ha affatto affermato, come ipotizzano i ricorrenti, che il potere di fatto sulla cosa non comporti la ricorrenza degli obblighi di custodia in capo a chi eserciti detto potere, ma si è limitata a rigettare l’eccezione per non essere gli attori legittimati a chiederne l’accertamento in capo alla controparte. Nessun accertamento emerge da tale parte della motivazione, né da altra parte, circa l’esistenza in capo all’appellato di un potere di fatto sul muro in questione. Né un tale accertamento può ritenersi desumibile dai passaggi della sentenza di primo grado riportati testualmente in quella d’appello, dal momento che: a) tali affermazioni non hanno poi costituito oggetto di alcun accertamento giudiziale neppure da parte del primo giudice, che aveva rigettato la domanda degli attori per difetto di nesso causale; b) esse non sono state poi fatte proprie dalla Corte d’appello, né hanno costituito passaggio logico necessario di alcuna statuizione in appello. La denuncia, dunque, in ricorso, della violazione dell’art. 2051 cod. civ. muove dalla postulazione di un accertamento di fatto (quello dell’esistenza di un ruolo di custodia del muro in capo al Massimino) che non trova alcun riscontro in sentenza.
Tanto implica che i ricorrenti, pur avendo formalmente dedotto una serie di violazioni di legge, mirano nella sostanza a ottenere una rinnovata valutazione del nesso causale, della ripartizione percentuale delle
responsabilità, del possesso del muro di cinta -sia in funzione del riconoscimento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà/comproprietà dello stesso da parte del COGNOME sia in funzione dell’accertamento della violazione di un obbligo di custodia, rilevante ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. -; ciò attiene al merito e si colloca fuori dell’ambito del controllo ex art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., il quale non consente una rivalutazione del giudizio di fatto adeguatamente motivato. Tantomeno, per le ragioni esposte, può dirsi sussistente il vizio di omessa pronuncia pure denunciato.
Non diversa valutazione deve farsi in merito al pure prospettato vizio di omessa pronuncia sulla domanda di accertamento incidentale della proprietà del muro proposta dal COGNOME, anzitutto perché inosservante dell’onere di specifica indicazione degli atti da cui tale domanda doveva desumersi e comunque per difetto di interesse, non potendo certo una parte dolersi della mancata pronuncia su domanda avanzata dalla controparte.
Analogamente deve dirsi del pure lamentato omesso accertamento (anche solo incidenter tantum ) della comproprietà del muro, in mancanza di alcuna specificazione indicazione, tanto meno osservante degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., circa l’atto in cui tale domanda fu avanzata, i termini in cui lo fu, lo scrutinio che ne fu eventualmente fatto oppure no primo grado, il se e il come la questione fu poi eventualmente riproposta in appello.
Con il sesto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 887 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 3) cod. proc. civ.
La loro tesi è che la corte d’appello, ritenendo inesistente la prova dei due presupposti di applicazione dell’art. 887 cod. civ. (comproprietà del muro divisorio tra i fondi a dislivello; carattere naturale del dislivello tra i due fondi), abbia travisato la C.T.U. percipiente.
7.1) Il motivo è inammissibile, poiché la denunciata violazione dell’art. 887 cod. civ. non investe l’interpretazione della norma, ma presuppone una diversa ricostruzione del fatto (natura del dislivello, funzione del muro, presupposti del muro di sostegno ‘necessitato’), di nuovo sollecitando un riesame del merito che non è consentito in sede di legittimità.
Ricorso incidentale
8) Con il primo motivo il COGNOME lamenta «difetto di motivazione e errore di fatto nel ritenere che la transazione non copra anche le richieste avanzate con l’odierno giudizio Falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. per avere la corte d’appello ritenuto che l’accordo di conciliazione si riferisse ai danni subiti fino a quella data e non anche agli eventuali danni successivi derivanti dallo stato dei luoghi come sussistente al momento della transazione. eccezione di intervenuta transazione -improponibilità dell’azione. violazione degli artt. 1350, 1362, 1366, e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3».
La corte d’appello avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di giudicato in base ai verbali di conciliazione del 16/01/2015 e del 10/06/2015, atteso che le richieste avanzate nel giudizio di primo grado e nel successivo appello erano già state transatte dalle parti e «la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria nei confronti del Sig. COGNOME NOME PER I FATTI FINO AD OGGI OCCORSI» doveva intendersi riferita alla modifica dello stato dei luoghi avvenuta fino al 2015 e non con riferimento ai danni come erroneamente interpretato dalla Corte di appello.
9) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., «difetto ed illogicità manifesta di motivazione nel condannare al ripristino della situazione ante 1981 a fronte della premessa che la conciliazione sia limitata ai fatti accaduti in precedenza alla transazione del 2015 -falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. Violazione degli artt. 1350, 1362, 1366, e 2697 cod. civ. in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Manifesta la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), cod. proc. civ. per l’assoluta ed insanabile contraddittorietà ed incomprensibilità dell’iter logico -giuridico che ha portato alla condanna del COGNOME», per avere la corte d’appello sostenuto che oggetto dell’accordo conciliativo erano i fatti avvenuti fino al 2015 e poi ordinato, con evidente illogicità, il ripristino dello stato dei luoghi come ipotizzato esistente al 1981.
10) Con il terzo motivo sono denunciati la «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per totale travisamento del fatto e della prova per avere la corte d’appello fondato la propria decisione travisando i risultati della ctu – art. 360 cod. proc. civ. , comma 1, n. 4. Omesso esame di un fatto decisivo quale la riduzione della superfice di infiltrazione indicata in ctu che compensa l’eventuale accentuazione di altri fattori sfavorevoli. travisamento della prova. erronea valutazione delle circostanze nella parte di sentenza in cui il giudice, si discosta dalle valutazioni del c.t.u. -violazione dell’art. 2697 cod. civ. – motivo ex. art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e n. 5 – ingiusta ed illogica motivazione, violazione e nella parte di sentenza in cui la corte, discostandosi dalle valutazioni del c.t.u. ritiene sussistente una qualche responsabilità del COGNOME».
La corte d’appello avrebbe travisato e disatteso le risultanze della C.T.U. che aveva accertato la responsabilità della COGNOME e del COGNOME per le infiltrazioni e ciò senza alcuna logica motivazione. Avrebbe inoltre totalmente disatteso il ragionamento del C.T.U. che aveva compensato il suo minimo apporto al verificarsi dei danni con la riduzione delle superfici di infiltrazioni dovuta alle opere da lui realizzate.
Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo «omesso esame delle risultanze della ctu -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione tra le parti ingiusta ed illogica motivazione, nonché erronea valutazione delle circostanze nella parte di
sentenza in cui il giudice, si discosta dalle valutazioni del C.T.U -violazione dell’art. 2697 cod. civ. – motivo ex. art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e n. 5 – ingiusta ed illogica motivazione, violazione nella parte di sentenza in cui la corte, discostandosi dalle valutazioni del C.T.U. ritiene sussistente una qualche responsabilità del COGNOME».
Inspiegabilmente la corte d’appello avrebbe affermato, da una parte, che «Come rilevato in precedenza le cause delle infiltrazioni sono addebitabili agli appellanti che hanno realizzato il loro manufatti direttamente a contatto con un muro di contenimento, per sua natura drenante, e pertanto destinato a trasmettere l’umidità ai manufatti realizzati a suo contatto» e, dall’altra, lo avrebbe condannato al ripristino dello stato dei luoghi ante 1981.
Tutti i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Sotto l’apparente deduzione di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in ordine all’accordo conciliativo del giugno 2015, di erronea esclusione dell’efficacia preclusiva dell’accordo transattivo e dei vizi motivazionali sulla C.T.U. e sul riparto di responsabilità, il COGNOME si limita a contrapporre una propria lettura dei fatti e del contenuto dell’intesa, nonché una diversa valutazione del materiale istruttorio, rispetto a quella fornita dalla corte territoriale.
In tal modo le censure si traducono in doglianze di merito, dirette a ottenere un nuovo apprezzamento del significato della conciliazione, dell’estensione soggettiva e oggettiva della rinuncia ivi contenuta e dell’incidenza causale delle opere realizzate: tutte attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorrette ─ come lo sono nella specie ─ da congrua motivazione.
Per quanto esposto va accolto il primo motivo del ricorso principale, limitatamente alla denunciata omessa pronuncia sulla domanda ex art. 614 bis cod. proc. civ. va rigettato il secondo, vanno dichiarati inammissibili i motivi restanti; va dichiarato inammissibile il ricorso
incidentale. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo, dichiara inammissibili i restanti motivi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalla Terza sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME