Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10942 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17617/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTNOME della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 536/2020 depositata il 13/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME contro la sentenza del tribunale della stessa città che aveva accolto l’opposizione del Banco BPM avverso un precetto notificato in esito a un decreto ingiuntivo non opposto.
Con tale decreto (n. 8277/13) il tribunale di Brescia aveva ingiunto alla banca il pagamento di una somma giornaliera, ai sensi dell’art. 614 -bis cod. proc. civ., per il ritardo nella consegna di documenti bancari.
La corte d’appello ha rilevato che era intervenuto un altro giudicato ostativo alla persistenza dell’obbligazione presidiata dall’ astreinte in oggetto, in dipendenza della sentenza n. 2673/18 con la quale il tribunale di Milano, relativamente a un altro precetto tra le stesse parti, aveva accertato che l’obbligazione di cui al detto decreto ingiuntivo era estinta per impossibilità ad adempiere, essendosi trattato di documentazione risalente a oltre dieci anni, già distrutta (anche in sede informatica) dalla banca.
In ogni caso ha confermato l’esattezza di tale conclusione anche nel merito, essendosi dinanzi a un istituto -l’ astreinte ex art. 614-bis cod. proc. civ. -non risarcitorio ma di mera coerci zione all’esecuzione di una condotta; sicché essendo la condotta impossibile -come nella specie era risultato -la funzione deterrente doveva considerarsi definitivamente venuta meno, non essendo concepibile la persistenza in aeternum di un obbligo di consegna di cui sia accertata l’inesistenza dell’ oggetto.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati da memoria.
La banca ha replicato con controricorso.
Ragioni della decisione
I. Il ricorso denunzia nell’ordine:
(i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 132 cod. proc. civ. con riferimento all’affermazione di esistenza del giudicato ostativo di cui alla sentenza n. 2673/18 del tribunale di Milano, stante l’omessa considerazione di altra sentenza dello stesso tribunale (la n. 3289-16), a sua volta passata in giudicato, e atteso che la stessa decisione n. 2673/18 aveva dichiarato la non retroattività dei suoi effetti; inoltre un’altra sentenza (la n. 10902/18) av rebbe a sua volta confermato l’assenza del giudicato formatosi con quella citata quanto al pagamento dei ritardi per il periodo 1/8/2015-31/12/2016;
(ii) omessa considerazione degli effetti del giudicato delle sentenze n. 3289/16 e 2673/18 e omessa o apparente motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ.;
(iii) violazione o falsa applicazione degli artt. 1265 cod. civ. e 614bis cod. proc. civ., nonché degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello erroneamente statuito che l’impossibilità di adempiere potesse superare il giudicato conseguente alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.
II. – I primi due motivi sono inammissibili.
La corte d’appello ha ritenuto che al decreto non opposto fosse sopravvenuto un giudicato avente a oggetto l’accertamento dell’impossibilità originaria di adempiere l’obbligazione sottostante, attesa l’ inesistenza (conseguente alla distruzione dopo il decennio) della documentazione della quale era stata intimata la consegna.
Ha ritenuto che sul titolo ingiunzionale, al quale era collegato il precetto, dovesse prevalere il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2673-18 del tribunale di Milano, che, sebbene in relazione ad altro precetto, aveva statuito che l’obbligazione di cui al medesimo titolo (il
decreto ingiuntivo n. 8277/14 siccome contenente anche la condanna ex art. 614-bis cod. proc. civ.) era risultata fin dall’origine estinta per l’impossibilità di adempiere l’obbligazione di consegna.
III. – Riguardando il medesimo rapporto tra le stesse parti, non assume rilevanza in senso contrario alla preclusione da giudicato la circostanza che si fosse trattato di un altro precetto, perché l’accertamento compiuto attiene alla medesima situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune, costituente premessa logica della statuizione di condanna.
IV. – Nei riferiti motivi la ricorrente denunzia due vizi del ragionamento: da un lato dice che vi erano altre sentenze, passate in giudicato, contrastanti con le affermazioni della corte territoriale (la n. 3289-16 e la n. 10902/18) ; dall’altro assume che la stessa richiamata sentenza n. 2673/18 aveva avuto tenore diverso, avendo dichiarato la non retroattività dei suoi effetti quanto al pagamento della penale per il ritardo.
Tuttavia, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l’inesistenza del giudicato esterno invece affermato dal giudice del merito, ovvero che pretenda esistenti altre decisioni da considerare in contrasto con l’interpretazione di esso, ha l’onere di rendere il ricorso autosufficiente. E questo deve fare riproducendo il testo integrale dei provvedimenti posti a base della tesi, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a meri stralci di motivazione (v. Cass. Sez. 2 n. 17310-20, Cass. Sez. 1 n. 13988-18).
Diventa quindi decisivo constatare che neppure minimi stralci risultano riportati nel ricorso, in modo da rendere le censure intelligibili.
V. -Il terzo motivo è infondato.
L ‘art. 614 -bis cod. proc. civ. disciplina una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario finalizzata a incentivare l’adempimento spontaneo di un’obbligazione (di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro) da parte del soggetto a ciò condannato, mediante
prospettazione di una diminuzione del patrimonio per l’ipotesi di mancato o ritardato inadempimento.
Sul piano processuale la statuizione è accessoria a un provvedimento giurisdizionale di condanna, donde a tale statuizione il legislatore attribuisce l’idoneità all’attuazione coattiva, e quindi la natura di titolo esecutivo per la soddisfazione del credito pecuniario nascente dall’inadempimento dell’obbligo principale (v. già Cass. Sez. 3 n. 22714-23).
Ove però, come nel caso di specie, risulti irrevocabilmente accertata, in dipendenza di un giudicato formatosi successivamente al titolo, l ‘ impossibilità originaria di adempiere, il giudicato travolge la misura finalizzata alla coercizione indiretta (siccome implicante -appunto -la possibilità dell’ adempimento spontaneo), e conseguentemente determina l’inesistenza del diritto di procedere esecutivamente.
VI. -Devesi aggiungere che al fondo della tesi sostenuta nel terzo motivo di ricorso c’è un rilievo di contrasto di giudicati, visto che l’impossibilità di adempiere, accertata con la sentenza n. 2673/18, si dice non potesse superare il giudicato conseguente alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.
Ma la tesi non può essere condivisa, perché non considera che in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale debba prevalere, occorre fare leva sul criterio temporale; nel senso che il secondo giudicato prevale sempre sul primo, salvo che la sentenza contraria al giudicato precedente non sia stata sottoposta a revocazione (v. Cass. Sez. 3 n. 2462-24, Cass. Sez. 6-5 n. 13804-18, Cass. Sez. L n. 1062309).
VII. -In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsai,
oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione