Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19165 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18882/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME di Patti (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME Giulio (CODICE_FISCALE, ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, -controricorrente-
Avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n.cron. 3250/2019 depositato il 13/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 13/5/2019, rigettava l’opposizione, proposta da RAGIONE_SOCIALE al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE che aveva ammesso in via chirografaria, escludendo la prededuzione, il credito di € 100.000 ed aveva escluso l’ulteriore credito di € 53.002 la cui ammissione era stata da RAGIONE_SOCIALE chiesta in prededuzione.
1.1 Il Tribunale vicentino confermava il mancato riconoscimento della prededuzione con riferimento al credito ammesso il cui fatto costitutivo era dato dal pagamento eseguito da RAGIONE_SOCIALE, società appaltante su incarico della impresa appaltatrice RAGIONE_SOCIALE in favore della subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE, incaricata di effettuare lavori di impianto elettrico. Tale pagamento, secondo il Tribunale, integrava gli estremi dell’atto di straordinaria amministrazione che necessitava, per far sorgere il diritto alla prededuzione, dell’autorizzazione, ai sensi dell’art 161, comma 7 l.fall, del Tribunale mai concessa.
1.2 Con riferimento al credito di € 53.002, nascente da un accordo intercorso dalle parti in base al quale RAGIONE_SOCIALE avrebbe sostenuto i costi per la rimessione in pristino dei danni causati da una frana, portati a deconto della trattenuta cauzionale di € 500.000, il Tribunale riteneva provati i fatti costitutivi del credito da ammettere in chirografo per le stesse ragioni poste a base della esclusione della prededuzione per il credito di € 100.000 ; tuttavia il credito andava compensato con il maggior controcredito vantato dalla curatela per la restituzione del deposito cauzionale trattenuto dalla società appaltante.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a otto motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo : violazione dell’art.99, comma 10, l.fall. e 51 e 52 c.p.c. in quanto il decreto è stato pronunciato da un collegio il cui presidente si era astenuto dalla trattazione del procedimento, in quanto aveva rivestito la funzione di giudice delegato nelle operazioni di verifica dello stato passivo;
secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art 95, comma 3 l.fall., 101 c.p.c. e 3 e 24 Cost.: si contesta la correttezza della decisione dell’impugnato decreto per non aver dichiarato la nullità del decreto di esecuzione dello stato passivo in quanto il giudice delegato aveva assunto un provvedimento diverso da quello reso nel corso dell’udienza in assenza della parte costituita;
terzo motivo e quarto motivo : omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, c.p.c. costituito dall’insorgenza successivamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte di Steda del debito di quest’ultima nei confronti RAGIONE_SOCIALE per il pagamento delle fattura n. 178/2013 emessa da RAGIONE_SOCIALE che aveva effettuato i lavori all’impianto elettrico nelle more della procedura di concordato preventivo. La ricorrente lamenta inoltre che il Tribunale avrebbe ignorato che la fattura era stata emessa prima che i lavori fossero stati realizzati ed i contratti non erano mai stati sospesi;
quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 161, comma 7, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c.: la ricorrente contesta la natura straordinaria del pagamento della
fattura nr 178/2013 emessa da RAGIONE_SOCIALE effettuato nell’interesse della procedura ed in esecuzione di un fisiologico incasso da parte di Steda del credito vantato nei confronti della propria controparte contrattuale che dipendeva anche dal completamento dei lavori all’impianto elettrico;
sesto motivo : omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. costituito dalla pendenza al momento della presentazione della domanda di concordato dei contratti di appalto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e di subappalto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE che non erano stati mai sospesi o sciolti ma sono proseguiti anche in corso di procedura;
settimo motivo : omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. costituito dalla circostanza che la fonte del credito di € 53.002 per gli esborsi sostenuti dalla ricorrente per riparare i danni verificatisi a seguito di una frana non era la scrittura privata ma la responsabilità della società fallita per non aver messo in sicurezza l’area soprastante il centro commerciale di sua proprietà e dalla quale erano derivati i danni;
ottavo motivo : violazione e falsa applicazione degli artt. 56, comma 2, l.fall., 1242, 1243 c.c. per avere il decreto posto in compensazione il credito di RAGIONE_SOCIALE di € 93.002 portato in fattura nr. 1005003798/2013 e il controcredito di RAGIONE_SOCIALE di € 500.000 a titolo di deposito cauzionale in quanto il credito opposto in compensazione dalla curatela non era esigibile.
2 Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento porta all’annullamento della decisione con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi.
2.1 L’art. 99, comma 10, l. fall stabilisce che « il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio » che decide sull’opposizione allo stato passivo, mentre l’art 51 c.p.c. prevede, quale ipotesi obbligatoria di astensione del giudice, la sua
conoscenza della causa « come magistrato di un altro grado del processo ».
2.2 L’assegnazione del giudice delegato che ha proceduto alla verifica dello stato passivo al Collegio decidente della causa di opposizione allo stato passivo integra una causa di astensione obbligatoria la cui efficacia si determina per effetto immediato della dichiarazione di astensione.
2.3 Il ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza ha riportato nel corpo del ricorso i fatti che rilevano. Emerge in particolare che il dr. NOME COGNOME, giudice delegato del fallimento COGNOME che aveva emesso il decreto di esecutività dello stato passivo ex art 96 l.fall. ed era stato designato a far parte, quale presidente, del Collegio al quale era stata demandata la trattazione del giudizio di opposizione, all’udienza del 12/3/2017 dichiarava che « lo stato passivo è stato reso esecutivo da sé stesso, e che perciò sussiste incompatibilità, nomina quale coordinatore, in sostituzione il dr. NOME COGNOME e fissa udienza davanti a lui ».
Tale la circostanza peraltro non è contestata dalla controricorrente. La dichiarazione sopra riportata esprime in maniera inequivoca, anche se non in formula sacramentale, oltre che la presa d’atto di una situazione di incompatibilità obbligatoria, anche la volontà di astenersi. Altrimenti non troverebbe giustificazione alcuna l’immediata nomina del sostituto e il rinvio della causa ad altra udienza.
2.4 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il giudice che abbia chiesto ed ottenuto dal capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi o, come nel caso di specie, abbia dichiarato la propria astensione nei casi di obbligatorietà, difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante, ex art. 51 in relazione all’art. 158 cod. proc. civ., senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione, ove sia stata resa
da un collegio cui partecipi il predetto giudice, è affetta da nullità. (cfr. Cass nr. 29428/2024, 29206/2024, 4768/2022, 10545/2008, 1566/2000 e 14676/1999).
Tale principio deve essere in questa sede confermato.
3 In accoglimento del primo motivo l’impugnato decreto va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, oltre che per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti tutti gli altri motivi, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025.