Astensione del Giudice: Quando l’Imparzialità Impone un Passo Indietro
L’imparzialità del giudice è uno dei pilastri fondamentali di un sistema giudiziario equo e giusto. Ma cosa succede quando un giudice ritiene di non poter garantire questa imparzialità? La risposta si trova in un istituto chiamato astensione del giudice, un meccanismo cruciale che tutela le parti e l’integrità del processo. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come funziona questo principio e delle sue conseguenze dirette sul corso di una causa.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale nasce da un ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza della Corte di Appello. La controparte in giudizio è un condominio. Si tratta, quindi, di una controversia di natura civile, probabilmente legata a questioni immobiliari o condominiali, giunta fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte sull’Astensione del Giudice
La Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito della questione, ovvero non ha deciso chi avesse torto o ragione nella disputa tra la ricorrente e il condominio. Ha invece emesso un’ordinanza interlocutoria, che affronta una questione puramente procedurale. Il Presidente del Collegio giudicante, a seguito di una segnalazione, ha dichiarato di astenersi dal decidere la causa. Di conseguenza, la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché venga trattata da un Collegio in diversa composizione. Questo significa che il processo è stato momentaneamente sospeso per essere riassegnato a un nuovo gruppo di giudici.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su una ragione precisa e fondamentale: la dichiarazione di astensione del Presidente del Collegio. L’ordinanza menziona esplicitamente l’articolo 51 del Codice di Procedura Civile, che elenca i casi in cui un giudice ha l’obbligo di astenersi. Sebbene il provvedimento non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche, il richiamo a questa norma e a una segnalazione fatta ai sensi del codice di procedura penale indica la presenza di una situazione che potrebbe, anche solo potenzialmente, minare l’imparzialità del giudizio. La scelta di astenersi è un atto di responsabilità che previene ogni dubbio sulla neutralità del giudice e garantisce che la decisione finale sia, e appaia, totalmente imparziale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, è emblematica. Ci insegna che la tutela del giusto processo prevale sulla celerità. Sebbene il rinvio comporti un allungamento dei tempi processuali, è un passaggio necessario per salvaguardare un principio non negoziabile: ogni cittadino ha diritto a essere giudicato da un giudice terzo e imparziale. L’istituto dell’astensione del giudice non è un intoppo, ma una garanzia essenziale che rafforza la fiducia dei cittadini nella giustizia. La causa proseguirà il suo corso, ma lo farà su basi procedurali solide, con un nuovo collegio pronto a esaminare il caso senza alcuna ombra di potenziale parzialità.
Cosa significa che un giudice si astiene?
Significa che il giudice dichiara di non poter giudicare una specifica causa perché esistono circostanze che potrebbero compromettere la sua imparzialità, come previsto dall’art. 51 del codice di procedura civile.
Qual è stata la conseguenza diretta dell’astensione del Presidente in questo caso?
La conseguenza è stata il rinvio della causa a nuovo ruolo, ovvero la sua riprogrammazione affinché venga decisa da un Collegio giudicante con una composizione diversa, senza il giudice che si è astenuto.
Perché il provvedimento della Corte è definito ‘interlocutorio’?
Perché non decide la controversia nel merito (cioè non stabilisce chi ha ragione tra le parti), ma risolve una questione procedurale sorta durante il processo, in questo caso relativa alla composizione dell’organo giudicante.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8543 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8543 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
O R D I N A N Z A INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Ricorrente
contro
Condominio RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’amministratore sig. COGNOME Davide, rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al controricorso da ll’ Avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Controricorrente avverso la sentenza n. 731/2019 della Corte di appello di Bologna, depositata il 6.3.2019.
La Corte, visto il ricorso proposto da COGNOME Alba per la cassazione della sentenza n. 731 del 6.3.2019 della Corte di appello di Bologna;
visto il controricorso notificato dal condominio Centro degli Affari; viste le memorie depositate dalle parti;
rilevato che il Presidente del Collegio ha dichiarato di astenersi ai sensi dell’art.
51 c.p.c. a seguito di segnalazione fatta in data 20.12.2024 ex art. 331 cpp;
P.T.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per eventuale diversa composizione del Collegio. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 e, a seguito di