Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
Oggetto
Responsabilità civile -Danni da inquinamento terreno
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15308/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL), dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL), dall’AVV_NOTAIO COGNOME (p.e.c.: EMAIL) e
dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio degli AVV_NOTAIOti COGNOMERAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 2385/2022 depositata in data 11 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Roma ha confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per i danni da inquinamento causati, all’area su cui insiste la centrale termoelettrica di Augusta, dalla confinante raffineria di proprietà della convenuta;
la Corte capitolina ha infatti ritenuto preclusa tale domanda dal giudicato formatosi sulla sentenza resa in precedente giudizio tra le stesse parti in cui era stata avanzata e accolta domanda risarcitoria in relazione allo stesso fatto dannoso;
ha in subordine ritenuto che la proposizione di domanda risarcitoria per gli ulteriori danni in separato giudizio costituisse, come ritenuto dal primo giudice, illegittimo frazionamento del credito;
per la cassazione di tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a sei motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie;
considerato che:
con il primo motivo la ricorrente denuncia « nullità della sentenza ai sensi dell’art. 158 c.p.c. per vizio relativo alla costituzione del giudice, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. » per essere stata la sentenza impugnata emessa da Collegio decidente composto anche da magistrato (AVV_NOTAIO) in precedenza autorizzato ad astenersi dal capo dell’ufficio;
il motivo è fondato e deve portare all’annullamento della sentenza, con conseguente assorbimento degli altri motivi di cui è dunque ultroneo dar conto;
risulta, invero, dalla documentazione ritualmente acquisita e indicata in ricorso, con pi eno assolvimento degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., che, con decreto datato 24 novembre 2016, il Presidente della Terza Sezione Civile della Corte d’appello di Roma, con riferimento al procedimento iscritto al n. 2421/2016 R.G. (dunque esattamente quello definito con la sentenza in questa sede impugnata), ha così testualmente provveduto: « Lette le dichiarazioni di astensione dei Consiglieri COGNOME e COGNOME, entrambe autorizzate dal Presidente della Corte; visti i criteri tabellari; Nomina in sostituzione del Consigliere COGNOME il Consigliere COGNOME ed in sostituzione del Consigliere COGNOME il Consigliere COGNOME. Fissa per pc l’udienza del 13/12/2016 ore 10, relatore Presidente COGNOME. … »;
se ne trae indiretta, ma chiara e attendibile conferma, del fatto che in effetti la AVV_NOTAIOssa COGNOME chiese ed ottenne di essere autorizzata ad astenersi dal giudizio in questione;
si è peraltro rinvenuta, nel fascicolo d’ufficio , anche copia del provvedimento autorizzativo, acquisita agli atti tramite cancelleria;
la circostanza, del resto, non è in sé contestata dalla controricorrente;
secondo pacifico indirizzo, il giudice che abbia chiesto ed ottenuto dal capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante, ex art. 51 in relazione all’art. 158 cod. proc. civ., senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione, ove sia stata resa da un collegio cui partecipi il predetto giudice, è affetta da nullità (Cass. 14/02/2022, n. 4768; 23/04/2008, n. 10545; 12/02/2000, n. 1566; 29/12/1999, n. NUMERO_DOCUMENTO);
al riguardo certamente destituita di fondamento deve ritenersi l’obiezione della controricorrente secondo cui l’esistenza di una ragione di astensione deve ritenersi implicitamente esclusa, con vincolo di giudicato in mancanza di impugnazione, per essere stata, in sentenza, espressamente negata (sia pure al fine di rigettare una istanza di ricusazione del c.t.u.) l’ identità tra la precedente causa nella quale il c.t.u. aveva già espletato analogo incarico (la stessa decisa da collegio composto dalla AVV_NOTAIO COGNOME che per tal motivo -si diceaveva presentato l’accolta istanza di astensione) ;
è al riguardo appena il caso di evidenziare che, in disparte la palese diversità per oggetto e per effetti della questione esaminata dalla Corte d’appello , si tratta comunque di statuizione contenuta nella sentenza cui è riferito la dedotta causa di nullità ex art. 158 cod. proc. civ.;
anche a voler con qualche forzatura ricavare da quella affermazione, indirettamente e per implicito, una revoca, da parte della AVV_NOTAIO COGNOME, della precedente dichiarazione di astensione, essa non basterebbe comunque a far riacquistare alla stessa la capacità di compiere ulteriori atti processuali in mancanza di espresso provvedimento del capo dell’ufficio di revoca dell’autorizzazione in precedenza concessa, previa valutazione del venir meno delle gravi ragioni di convenienza che erano alla base dell’autorizzazione revocata (Cass. n. 4768 del 14/02/2022, Rv. 663875);
la sentenza impugnata deve essere dunque cassata e la causa rinviata, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa