Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27303 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
Con sentenza del 22.6.2005, il TAR RAGIONE_SOCIALE, ritenuta la propria giurisdizione, ha rilevato che nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura per la copertura di un posto da ‘coadiutore amministrativo’, l’RAGIONE_SOCIALE aveva illegittimamente effettuato una valutazione comparativa, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del D.P.R. n. 487/1994 ed ha ritenuto il diritto di NOME COGNOME all’assunzione ed ha annullato la graduatoria.
In riforma di tale sentenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, volte ad ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva espletata, la disapplicazione degli atti amministrativi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 68/1999 in data 15.10.2004 tra l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE e del provvedimento di assunzione RAGIONE_SOCIALEa controinteressata, nonché l’accertamento del suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato dalla data di espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura o da quella di assunzione di NOME COGNOME, e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ad effettuare la procedura secondo i criteri di legge.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla richiesta di avviamento di un disabile con chiamata nominativa del 29.10.2004 ed in attuazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 68/1999 in data 15.10.2004 tra l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva correttamente invitato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a trasmettere l’elenco dei candidati selezionati, per consentire all’Agenzia di procedere alla verifica documentale dei requisiti professionali richiesti e alla valutazione dei soggetti segnalati.
Secondo il giudice di appello, anche a voler ritenere applicabile l’art. 32 del D.P.R. n. 487/1994 (che non prevedeva la chiamata nominativa prevista dalle convenzioni ex art.11 legge 68/1999, entrata in vigore successivamente), la selezione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE non era stata effettuata in contrasto con tale disposizione.
La Corte territoriale, condividendo il rilievo del primo giudice, ha ad ogni buon fine evidenziato che la NOME era risultata inidonea ed ha osservato che la medesima non aveva pertanto conseguito il diritto ad essere avviata al RAGIONE_SOCIALE; ha sul punto rilevato l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione del TAR RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui aveva fatto riferimento al giudizio di idoneità RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Ha altresì condiviso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e la Provincia RAGIONE_SOCIALE, in quanto era inidonea ad incidere su un diritto soggettivo.
Ha aggiunto che il parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ex art. 6 del d. lgs. n. 469/1997 era stato espresso sullo schema di convenzione tipo di cui all’art. 11 legge n. 68/1999, il quale aveva previsto che le mansioni attribuite al lavoratore disabile dovessero essere specificate solo nelle convenzioni integrative, mentre l’indicazione dei criteri in base ai quali si sarebbe dovuto procedere per chiamata numerica o nominativa non era richiesta dalla legge.
Ha infine evidenziato che la prima richiesta di avviamento proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, con chiamata numerica, aveva riguardato la copertura di un posto da autista, figura professionale maggiormente compatibile con la chiamata numerica.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
La Provincia di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimaste intimate.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge 68/1999, RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 d. lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALEe normative generali in materia di espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 legge n. 300/1970, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3, comma primo, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la procedura espletata dall’RAGIONE_SOCIALE per l’avviamento al RAGIONE_SOCIALE del lavoratore invalido, nonché la convenzione stipulata in data 15.10.2004 tra l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che la regola generale per le assunzioni obbligatorie da parte RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni pubbliche è quella RAGIONE_SOCIALEa chiamata numerica e deduce la genericità RAGIONE_SOCIALEa convenzione del 15.10.2004 stipulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge n. 68/1999 tra l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’avviamento di due disabili; evidenzia che tale convenzione aveva previsto l’assunzione con chiamata nominativa per il 50% dei posti messi a concorso e la chiamata numerica per il restante 50%, senza tuttavia stabilire alcun criterio per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe suddette modalità.
Lamenta la mancata motivazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge 68/1999, nonché degli artt. 3 e 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990.
Critica la sentenza impugnata per avere apoditticamente assunto che la chiamata numerica presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva riguardato il diverso profilo professionale di autista, senza alcun riscontro negli atti di causa.
Sostiene che il successivo comportamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione non poteva avere alcun effetto sanante, a fronte RAGIONE_SOCIALEa carenza strutturale RAGIONE_SOCIALEa convenzione e dei criteri discriminatori indicati nella medesima convenzione.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che la specificazione RAGIONE_SOCIALEe mansioni dovesse essere contenuta solo nelle convenzioni
integrative, di avere ravvisato la sussistenza del parere (obbligatorio) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ex art. 6 del d.lgs. n. 469/1997, espresso solo sullo schema di convenzione tipo, e di avere omesso di motivare sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa discriminazione denunciata, consistita nell’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa chiamata numerica del disabile presso l’Agenzia di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa chiamata nominativa per l’avviamento del disabile presso l’Agenzia di RAGIONE_SOCIALE, in assenza di qualunque motivazione.
Lamenta la mancata disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge n. 68/1999, dei D.P.R. nn. 487/1994 e 333/2000, nonché del DPCM 27 dicembre 1988, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3, comma primo, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa NOME era stata ritenuta all’esito di una valutazione comparativa e per avere ritenuto la legittimità RAGIONE_SOCIALEa valutazione comparativa, ove effettuata.
Sostiene che la NOME era stata sottoposta ad una valutazione comparativa; richiama la nota n. 11 del 3.1.2005, i verbali RAGIONE_SOCIALEa commissione esaminatrice e la graduatoria (da cui si desumeva che non era stato effettuato un mero giudizio sull’idoneità dei candidati, cui erano stati attribuiti punteggi ai candidati, in violazione RAGIONE_SOCIALEe citate disposizioni), nonché il nullaosta per l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia che l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa NOME era risultata all’esito RAGIONE_SOCIALEa valutazione comparativa e sollecita la disapplicazione di tutti gli atti RAGIONE_SOCIALEa procedura.
Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.27 DPR n. 487/1994, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del DPCM 27 dicembre 1988 e dei principi generali di diritto amministrativo sui concorsi e sulle procedure selettive, per avere la Corte territoriale omesso di valutare i profili di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura risultanti dagli atti di causa, e per avere omesso di disapplicare gli atti RAGIONE_SOCIALEa procedura.
Evidenzia l’assenza di un avviso di selezione o di un bando di gara contenente i criteri di espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura; lamenta che l’adozione di tutti i parametri concorsuali (natura e oggetto RAGIONE_SOCIALEe prove, attribuzione del punteggio
ad ogni singola prova e punteggio complessivo minimo) da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era avvenuta solo nella seconda seduta (7.3.2005), che aveva coinciso con la data di svolgimento del colloquio, e che in quella sede era stata introdotta una materia di prova ulteriore, che aveva determinato l’inidoneità di tutti i candidati, ad eccezione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, e senza la quale tutti i candidati sarebbero risultati inidonei.
Con il quarto motivo, il ricorso denuncia motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine al punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, rappresentato dalla sussistenza dei vizi di legittimità RAGIONE_SOCIALEa convenzione stipulata in data 15.10.2004 tra l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla supposta superfluità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione, alla supposta superfluità RAGIONE_SOCIALEa specificazione RAGIONE_SOCIALEe mansioni attribuite al lavoratore disabile, alle modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEe medesime e all’assenza del parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché in ordine all’effetto discriminatorio derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione.
Lamenta altresì la mancanza di motivazione in ordine all’effetto discriminatorio derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione.
Con il quinto motivo, il ricorso denuncia motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine al punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, rappresentato dall’espletamento di una procedura comparativa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Lamenta in particolare l’omissione, l’insufficienza e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine all’espletamento di una procedura comparativa e alle conseguenze RAGIONE_SOCIALEa medesima, nonché al giudizio di idoneità all’esito RAGIONE_SOCIALEa procedura di valutazione comparativa.
Con il sesto motivo il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria in ordine al punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, per avere la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla sussistenza dei molteplici vizi del procedimento selettivo espletato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente denunciati fin dal ricorso introduttivo.
7. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che per ragioni di connessione logica vanno trattati congiuntamente per primi, sono inammissibili.
In particolare, le censure relative all’insufficienza ed alla contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica RAGIONE_SOCIALEa violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza- di “mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Ciò premesso, non è configurabile il vizio di omessa motivazione denunciato nel quarto e nel quinto motivo.
La Corte territoriale ha infatti osservato che l’indicazione dei criteri in forza dei quali l’Amministrazione debba optare per la chiamata nominativa o per la chiamata numerica non è richiesta dalla legge; ha inoltre rilevato che la richiesta con chiamata numerica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso la sede di RAGIONE_SOCIALE aveva riguardato l’avviamento al RAGIONE_SOCIALE di un autista, figura professionale maggiormente compatibile con la richiesta numerica, e con tale motivazione ha escluso ogni ingiustificata disparità di trattamento tra le modalità di reclutamento RAGIONE_SOCIALE‘autista presso la sede di RAGIONE_SOCIALE rispetto al coadiutore amministrativo presso la sede di RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre il giudice di appello non ha affatto appurato la natura comparativa RAGIONE_SOCIALEa procedura di selezione, ma ha escluso che l’RAGIONE_SOCIALE abbia effettuato una comparazione tra candidati ed ha esplicitato le ragioni del proprio
convincimento; ha in particolare evidenziato che i candidati sono stati esaminati singolarmente con colloqui orali tesi a verificare il possesso di conoscenze di base inerenti all’attività di pertinenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e la figura professionale del coadiutore amministrativo.
La censura relativa all’omessa motivazione contenuta nel sesto motivo è del tutto generica, in quanto si limita a lamentare che la motivazione difetta di qualsiasi riferimento alla questione relativa alle ‘molteplici e gravi carenze del procedimento di selezione per cui è causa’, senza rispettare pienamente gli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 c od. proc. civ., in quanto non localizza gli atti introduttivi dei gradi di merito.
8. Il primo motivo è inammissibile.
La censura, nel riconoscere che il diritto soggettivo all’assunzione può essere legittimamente compresso dalla stipula di convenzioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 legge n. 68/1999, lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto legittima la convenzione e non ha riconosciuto il suo diritto soggettivo all’assunzione con chiamata numerica.
La censura non è decisiva, in quanto l ‘idoneità va appurata anche in caso di avviamento numerico (come riconosciuto a pag. 46 del ricorso) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 del DPR n. 487/1994, e la Corte territoriale ha accertato in fatto l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa COGNOME , escludendo che tale inidoneità sia risultata all’esito di una procedura comparativa.
Inoltre il motivo, nel prospettare la genericità, l’incompletezza e la discriminatorietà RAGIONE_SOCIALEa convenzione, fa leva su contenuti specifici RAGIONE_SOCIALEa convenzione stessa, senza tuttavia rispettare i requisiti di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non la localizza, e nel sostenere che non trova riscontro negli atti di causa l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il profilo di autista assunto con chiamata numerica avrebbe offerto una motivazione a tale scelta, non indica i suddetti atti, non ne specifica il contenuto, e non li localizza.
La censura non prospetta comunque alcun effettivo profilo discriminatorio, in quanto non lamenta una disparità di trattamento in ragione di un fattore di rischio.
9. Anche il secondo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata non ha affatto affermato che se vi fosse stata una selezione comparativa, la medesima sarebbe stata legittima, ma con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha escluso senza riserve che l’RAGIONE_SOCIALE abbia posto in essere una selezione comparativa.
La censura non si confronta con le statuizioni del giudice di appello, che alla comparazione tra candidati evocata nella documentazione versata in atti ha contrapposto le effettive modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa procedura e le ha ritenute dirimenti, in quanto i candidati sono stati esaminati singolarmente con colloqui orali tesi a verificare il possesso di conoscenze di base inerenti all’attività di pertinenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e la figura professionale del coadiutore amministrativo.
Il motivo tende inoltre alla rivisitazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata sul carattere non comparativo RAGIONE_SOCIALEa procedura, attraverso il riferimento a specifici contenuti documentali che non risultano dalla sentenza impugnata.
Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Nel caso di specie trova inoltre applicazione il disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c., dal momento che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
Inoltre la censura fa leva su circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata, in quanto deduce l’illegittima revoca del nulla osta di assunzione emesso dal RAGIONE_SOCIALE e riproduce il contenuto RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, da cui risultano il numero dei partecipanti alla procedura, i punteggi attribuiti a ciascuno e la valutazione di idoneità riportata da ciascuno; tuttavia il motivo non lamenta l’omessa pronuncia e non localizza gli atti dei gradi di merito in cui avrebbe formulato tali deduzioni.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (vedi: Cass. SU n. 19874/2018: Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto non rispetta pienamente gli oneri di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non coglie il decisum e sollecita un giudizio di merito.
Al di là RAGIONE_SOCIALEe modalità di formulazione, il motivo prospetta l’omessa valutazione di una questione non menzionata nella sentenza impugnata (mancata adozione e pubblicazione di un avviso di selezione o di un bando di
gara contenente i criteri generali di espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura), senza localizzare gli atti introduttivi dei gradi di merito.
Inoltre la censura non rileva che la Corte territoriale ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado secondo cui la NOME sarebbe in ogni caso risultata inidonea anche eliminando la prova n. 3.
Nel ribadire il carattere comparativo RAGIONE_SOCIALEa procedura, sollecita un giudizio di merito facendo leva anche su documenti non indicati nella sentenza impugnata (richiesta di accesso del 10.3.2005, nota del 18.2.2005).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2024.
La Presidente
NOME COGNOME