Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4433 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 4433 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso n. 21832/2020 proposto da:
COGNOME Giuseppe , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-controricorrente-
nonché
NOME
-intimata – avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Potenza n. 230/2019 pubblicata il 6 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME orfano di caduto sul lavoro, con ricorso depositato l’8 giugno 2015, ha adito il TAR Basilicata e chiesto al giudice investito della controversia di pronunciarsi circa il silenzio-inadempimento di RAGIONE_SOCIALE avvenuto in seguito alle richieste di assunzione nominativa diretta ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68 del 1999 presentate il 30 giugno 2011, il 17 luglio 2012, il 16 maggio 2013 e il 20 febbraio 2015, con ordine a controparte di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e di risarcire il danno.
Il TAR Basilicata, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 655/2015, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Potenza, questo era deciso con sentenza n. 344/2018 di rigetto.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Potenza, nel contraddittorio con la sola società intimata e nella contumacia di NOME COGNOME con sentenza n. 230/2019, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 4, Cost., 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, 35,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, 3, comma 123, della legge n. 244 del 2007, 1 del d.lgs. n. 135 del 2001, 18 del d.l. n. 112 del 2008 e 19 del d.lgs. n. 175 del 2016.
Egli sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non applicabile alle società a totale partecipazione pubblica le disposizioni sulle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche che avvengono per chiamata diretta nominativa di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi tenere conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2016 con riferimento alla legislazione pugliese in tema di disciplina del collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata. In questa sentenza, sarebbe stato chiarito che le società a totale partecipazione pubblica erano una specificazione dell’ente Regione. Ciò avrebbe assunto rilievo, nella specie, a prescindere dall’assenza di una normativa regionale lucana di attuazione dell’art. 20 della legge n. 68 del 1999.
Innanzitutto, deve essere individuata la normativa della quale si discute, tenendo conto che le richieste di assunzione nominativa diretta ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68 del 1999, con riferimento alle quali il ricorrente chiede tutela, sono state presentate il 30 giugno 2011, il 17 luglio 2012, il 16 maggio 2013 e il 20 febbraio 2015.
L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che ‘ Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell ‘ ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell ‘ espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa ‘ .
L ‘art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, applicabile atteso che, come detto, le richieste del ricorrente si collocano fra il 30 giugno 2011 e il 20 febbraio 2015 e, dunque, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2016, stabilisce che ‘A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165’.
Infine, vi è l’art. 7 , commi 1 e 2, della legge n. 68 del 1999, nel testo ratione temporis rilevante (ossia quello antecedente le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 151 del 2015), che prescrive:
‘Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11. Le richieste sono nominative per:
le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salv a l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell ‘elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della presente
legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
(…)’.
Ciò premesso, si ritiene la censura infondata.
In primo luogo, si osserva, in risposta alle difese del ricorrente sul punto, che la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2016 stabilisce che, nel disporre che il diritto al collocamento obbligatorio sia attuato «dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali», la normativa regionale impugnata, ossia la legge Regione Puglia n. 12 del 2015, concernente il collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, non sconfina nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e non estende arbitrariamente la platea degli obbligati rispetto alle previsioni della legge statale.
Il giudice delle leggi ha chiarito che l ‘enumerazione degli enti, chiamati ad attuare il diritto al collocamento obbligatorio, deve essere letta in una prospettiva sistematica, che ponderi, da un lato, la normativa statale di riferimento, nella parte in cui identifica le amministrazioni pubbliche destinatarie dei precetti del d.lgs. n. 165 del 2001, e, dall’altro, le specificità dei soggetti enumerati nella legge regionale.
Quanto alle aziende e alle unità sanitarie locali, è la stessa normativa statale, dettata dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che include anche «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale». In ordine agli altri organismi indicati nella legge regionale (agenzie, enti istituiti o controllati o dipendenti dalla Regione), le prescrizioni della legge pugliese costituiscono specificazioni dell’ente Regione, indicato tra i destinatari della normativa statale di cui al predetto decreto legislativo.
L’espressione, adoperata dal legislatore pugliese, evoca una categoria di enti, legati alla Regione da un rapporto di strumentalità, che conferisce loro il rango di articolazione dell’amministrazione regionale. Si tratta di una vasta gamma di
figure soggettive (enti, agenzie, istituti e società), cui l’amministrazione affida parte dei propri compiti istituzionali, sorvegliando, controllando e impartendo direttive.
In tale moltitudine di enti, la Corte costituzionale precisa che si possono ricomprendere anche le società di capitale interamente partecipate dalla Regione: non si può disconoscere in capo alla Regione, titolare di poteri direttivi e di controllo in virtù della partecipazione totalitaria al capitale, il compito di attuare, anche in relazione a tali soggetti, le norme in questione.
Circoscritta entro queste precise coordinate, la normativa censurata coglie la complessità dell’apparato amministrativo della Regione Puglia, comprensivo di tutti i soggetti che perseguono le finalità istituzionali precipue dell’ente territoriale. La connessione con l’ente territoriale, che esercita la direzione e il controllo, si sostanzia in vincoli pregnanti di dipendenza.
Con l’indicazione dei soggetti chiamati ad attuare il diritto al collocamento obbligatorio, la disciplina impugnata non esorbita, ad avviso del giudice delle leggi, dalle previsioni di principio della legge n. 68 del 1999 (art. 20), che rimette alla Regione il compito di attuare le disposizioni dettate dal legislatore statale, e incide su materie che hanno una stretta attinenza con l’organizzazione amministrativa della Regione.
Pertanto, la disciplina in esame non invade la competenza esclusiva dello Stato, ma presidia la forza precettiva delle disposizioni generali della legge statale, tutelandone l’effettiva attuazione anche sul versante dell’amministrazione regionale e di tutt e le sue multiformi realtà.
Siffatte considerazioni, la cui validità non è messa in discussione da questo Collegio, non hanno attinenza, però, con il caso in discussione.
Infatti, la sentenza della Corte costituzionale citata concerne, comunque, una limitata categoria di beneficiari, la tutela dei quali era stata espressamente prevista dalla legge Regione Puglia n. 12 del 2015 (si evidenzia, altresì, che la Regione Basilicata non ha approvato una legge di analogo contenuto in materia).
Ciò non consente, però, di applicare, nella presente vicenda, come chiesto dal ricorrente, l’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale dispone che ‘ Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti
pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell ‘ ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell ‘ espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa ‘ .
Al contrario, occorre tenere conto che, in termini generali, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati (Cass., Sez. L, n. 35421 del 1° dicembre 2022).
Indubbiamente, una normativa speciale è quella introdotta dal disposto dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, con v., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, applicabile atteso che le richieste del ricorrente si collocano fra il 30 giugno 2011 e il 20 febbraio 2015 e, dunque, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2016, in base al quale ‘ A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ‘.
Ciò significa che per le società in house come quella de qua è obbligatorio, in tema di reclutamento del personale, il rispetto delle procedure selettive pubbliche per le assunzioni (Cass., Sez. L, n. 14751 del 27 maggio 2024).
Non è applicabile, però, diversamente da quanto chiesto dal ricorrente, l’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che, come evidenziato, riguarda le ‘ assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ‘ e dispone, in
particolare, che ‘Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa’.
Infatti, detto art. 35, comma 2, non è richiamato dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008 (né, in realtà, dal successivo art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016).
Ne consegue che non può ritenersi esistente un diritto del ricorrente all’assunzione con chiamata diretta nominativa, stante la sua condizione di orfano di caduto sul lavoro, ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001.
Pertanto, nella fattispecie deve essere applicata, come affermato dalla corte territoriale, la regolamentazione generale sul collocamento obbligatorio prevista dalla legge n. 68 del 1999 (sul punto, si veda il parere Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana, Sez. cons., n. 130 del 12 aprile 2021), che interessa, ai sensi dell’art. 3, ‘I datori di lavoro pubblici e privati’ e che, per quel che qui rileva, prescrive, all’art. 7, nel testo ratione temporis applicabile (ossia quello antecedente le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 151 del 2015), che:
‘ Ai fini dell ‘ adempimento dell ‘ obbligo previsto dall ‘ articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell ‘ articolo 11. Le richieste sono nominative per:
le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall ‘ articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dall ‘ articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l ‘ applicazione delle disposizioni di cui all ‘ articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all ‘ articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell ‘ elenco di cui all ‘ articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d ‘ obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
(…)’.
La Corte d’appello di Potenza, per altro, ha accertato (e, sul punto, non vi è contestazione del ricorrente) che la particolare procedura indicata dall’art. 7 della legge n. 68 del 1999, nel testo riportato, non è stata azionata, come si evince pure dal fatto che il medesimo NOME COGNOME ha prospettato che l’intera vicenda ha avuto inizio con sue autonome e specifiche richieste di assunzione nominativa diretta avanzate alla parte controricorrente.
Neppure potrebbe dubitarsi della rilevanza, nel caso in esame, di tale procedura, in quanto le dette richieste di assunzione sono state presentate, come rilevato nella sentenza impugnata a pagina 3, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68 del 1999, disposizione che richiama proprio il procedimento previsto dal citato art. 7.
Con i motivi secondo, terzo e quarto, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, il ricorrente contesta la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria della sentenza su un punto decisivo della controversia, atteso che avrebbe male interpretato la giurisprudenza citata e consentirebbe, con la sua decisione, l’adozione di comportamenti elusivi ad opera delle società in house .
Inoltre, egli lamenta che il giudice di secondo grado avrebbe errato a ritenere impossibile una pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. e a reputare non allegata una richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance .
Le doglianze sono infondate, in quanto la Corte d’appello di Potenza ha ben chiarito le ragioni del suo convincimento, fondato sull’assunto, condiviso da
questo Collegio per le ragioni di cui sopra , che l’ordinamento non riconosca la pretesa fatta valere del ricorrente nei termini dal medesimo prospettati.
A ciò consegue la totale infondatezza delle questioni attinenti alla violazione dell’art. 2932 c.c. e al risarcimento del danno.
Con il quinto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., poiché la novità e la peculiarità della questione non avrebbero giustificato né l’applicazione dei principi in tema di soccombenza né la quantificazione delle spese.
La censura è inammissibile, atteso che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 6-3, n. 24502 del 17 ottobre 2017).
Inoltre, si osserva che, in ordine alla liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass., Sez. 2, n. 14198 del 5 maggio 2022).
4) Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
‘ Alle società in house , per il periodo di vigenza dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, non si applica il disposto dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale le assunzioni obbligatorie, da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed
enti pubblici del coniuge superstite e dei figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 466 del 1980, e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono per chiamata diretta nominativa’ .
‘ In tema di assunzioni obbligatorie nel periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2015, alle società in house si applica il disposto dell’art. 7, comma 1, legge n. 68 del 1999, nel testo all’epoca vigente ‘.
Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 21