Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10184 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10184 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22758-2021 proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 399/2021 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, pubblicata il 23/07/2021 R.G. n. 152/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/1/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che :
1. con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 618 del 2018, la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione n. 362 del 2018, con la quale il Tribunale di Patti aveva ritenuto
improcedibile la domanda di impugnativa del licenziamento proposta da NOME COGNOME, dipendRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, per essere decorso il termine di 180 giorni previsto dall’art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, non rilevando, ai fini dell’interruzione del termine decadenziale, l’avvenuto esperimento, da parte del dipendRAGIONE_SOCIALE, del ricorso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ.;
avverso tale pronuncia il lavoratore ricorreva innanzi a questo giudice di legittimità che, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 3818 del 2021, accoglieva il ricorso proposto, argomentando sulla base della nuova qualificazione che deve essere data al ricorso c.d. d’urgenza all’esito dell’intervento della Corte costituzionale con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 212 del 2020, e rinviava alla medesima Corte d’appello in diversa composizione;
a seguito della riassunzione, con decisione n. 399 del 2021, la Corte d’ appello di Messina rigettava il reclamo proposto dallo COGNOME con il quale quest’ultimo aveva dedotto: la nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado per violazione dell’art. 429 cod. proc. civ. e per non essere stato il dispositivo letto in udienza; – la nullità del licenziamento impugnato per essere stato, lo stesso, intimato senza la sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo e comunque senza la comunicazione dei motivi posti a suo fondamento, oltre che in conseguenza di una discriminazione politica e sindacale (essendosi, lo COGNOME, impegnato nella campagna elettorale del Comune di Mirto a sostegno di una coalizione di centrosinistra ed avendo, il medesimo, svolto attività sindacale di contestazione, in qualità di rappresentante della segreteria regionale del RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dei vertici politici ed amministrativi dell’RAGIONE_SOCIALE) ed aveva, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE chiesto, la reintegra nel proprio posto di lavoro con le medesime mansioni e qualifica e la corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori maturati dal recesso illegittimo, a far data dal licenziamento sino all’effettiva reintegrazione;
riteneva la Corte territoriale non applicabile al caso de quo l’art. 429 cod. proc. civ., in quanto il processo era stato incardinato ed era proseguito secondo le forme ed i modi previsti dal c.d. rito Fornero, il quale essendo speciale e derogatorio rispetto all’ordinario rito di lavoro previsto dal codice di procedura civile prevale su quest’ultimo;
rile vava che, a termini dell’art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012, l’unico obbligo è quello del deposito della sRAGIONE_SOCIALEnza entro 10 giorni dall’udienza di discussione e riteneva che, stante l’ordinarietà (e non perentorietà) di tale termine, non rilevasse, a i fini della nullità, l’avvenuto deposito dopo circa 9 mesi dalla data dell’ultima udienza di discussione avendo, il termine di 10 giorni previsto dal sopra citato comma 57, natura ordinatoria e non perentoria;
sosteneva la piena legittimità del licenziamento rilevando che la fattispecie in esame potesse agevolmRAGIONE_SOCIALE sussumersi in un’ipotesi classica di nullità del contratto di assunzione per violazione delle norme imperative che impongono la regola del concorso pubblico per l’accesso alle dipendenze delle P ubbliche Amministrazione;
la vicenda traeva origine dall’essere stato il sig. COGNOME immesso nei ruoli dell’RAGIONE_SOCIALE, con deliberazione n. 450 del 2005, dopo aver lavorato presso il medesimo RAGIONE_SOCIALE in posizione di comando dall’RAGIONE_SOCIALE sin dal 28 marzo 2003;
successivamRAGIONE_SOCIALE, con le delibere n. 452 del 2010 e n. 7 del 2011, l’RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto all’inquadramento economico del dipendRAGIONE_SOCIALE;
tale ultima deliberazione, però, era stata sospesa dall’Assessorato Regionale, il 26 aprile 2011;
con no ta n. 9339 del 2012 l’Assessorato aveva espresso parere favorevole al trasferimento del lavoratore presso l’RAGIONE_SOCIALE, a condizione che venisse confermata la natura di p.a. dell’RAGIONE_SOCIALE, precedRAGIONE_SOCIALE datore di lavoro, e che l’assunzione presso quest’ul timo fosse avvenuta mediante procedura concorsuale;
acclarato che, invece, tale ultima assunzione era avvenuta per chiamata diretta e non attraverso il superamento di un concorso pubblico, con delibera n. 41 del 2015, l’RAGIONE_SOCIALE aveva revocato i precedenti atti di immissione del ricorrRAGIONE_SOCIALE nei ruoli dell’RAGIONE_SOCIALE e, con nota n. 20902 del 2015, gli aveva notificato la cessazione del rapporto di lavoro richiamando, appunto, la delibera n. 41;
così ricostruita la vicenda storica, la Corte di merito riteneva nullo il rapporto di lavoro del ricorrRAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE e qualificava l’attività lavorativa fino a quel momento prestata come prestazione di fatto ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.;
da ciò derivava l’impossibilità di applicare le tutele – in modo particolare la reintegrazione previste dall’art. 18 della l. n. 300 del 1970;
conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE riteneva l’irrilevanza, oltreché infondatezza nel merito, delle doglianze prospettate dal lavoratore, incombendo sull’Amministrazione l’obbligo di rimuovere la situazione di illegittimità;
evidenziava che a conclusioni diverse non potesse portare l’invocato art. 7 L.R. 76 del 1995 in quanto anch’esso si riferisce al transito di personale regolarmRAGIONE_SOCIALE assunto mediante concorso;
inoltre, secondo l’indirizzo dettato dalla sRAGIONE_SOCIALEnza di questa Corte a sezioni unite, n. 10244 del 2021, l’RAGIONE_SOCIALE, pur se titolare di compiti di natura tendenzialmRAGIONE_SOCIALE amministrativa, non poteva essere annoverato tra le p.a. indicate nell’art. 1 d.lgs. n. 165 del 2001;
l’applicazione di detto principio di diritto al caso in esame confermava l’illegittimità dell’immissione dello COGNOME nei ruoli dell’RAGIONE_SOCIALE e, dunque, il carattere giustificato del licenziamento;
nei confronti di tale sRAGIONE_SOCIALEnza NOME COGNOME ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, successivamRAGIONE_SOCIALE illustrati da memoria;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
con il primo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione norme di diritto;
censura la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per avere disatteso l’eccezione di nullità della decisione di prime cure proposta dal ricorrRAGIONE_SOCIALE sul presupposto dell’erronea applicazione dei commi dal 48 al 68 della l. n. 92 del 2012 nel procedimento in esame;
ribadisce che le modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 all’art. 18 della l. n. 300 del 1970 non si applicano all’impiego pubblico privatizzato;
richiama Cass. 4 aprile 2017, n. 8722 secondo cui la tutela del dipendRAGIONE_SOCIALE pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata l. n. 92 del 2012, resta quella prevista dall’art. 18 St. lav. nel testo antecedRAGIONE_SOCIALE la riforma;
2. il motivo è infondato;
una cosa è il regime di cui all’ art. 18 della l. n. 300 del 1970, altra cosa è il rito previsto dalla legge Fornero;
come da questa Corte già chiarito (v. Cass. 2 marzo 2021, n. 5701) il rito previsto dalla l. n. 92 del 2012 è pacificamRAGIONE_SOCIALE applicabile alle controversie in materia di pub blico impiego contrattualizzato, stante l’immediata applicazione alle impugnative dei licenziamenti adottati dalle pubbliche amministrazioni del nuovo rito, in primo grado e in sede di impugnazione, quale disciplinato dalle norme in disamina, nulla ostando né le previsioni della l. n. 92 del 2012 (art. 1, comma 48 e seguenti), né il corpo normativo di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e, anzi, militando per la generale applicazione ad ogni impugnativa di licenziamento ai sensi dell’art. 18 St. lav. l’espressa previsione dell’art. 1, comma 47, della medesima l. n. 92 del 2012 (v. anche Cass. 9 giugno 2016, n. 11868);
la qualificazione dell’atto come reclamo è, di conseguenza, corretta;
costituisce interpretazione consolidata di questa Corte quella secondo la quale il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dall’esattezza della relativa valutazione;
la ratio di tale interpretazione risiede nell’esigenza di sottrarre il regime dei termini per impugnare, per i quali è necessario il massimo grado di certezza, alle dispute circa
la natura della controversia, oggetto del giudizio di merito, privilegiando l’affidamento del cittadino nelle forme del processo, e ciò in conformità al consolidato principio di ultrattività del rito che privilegia il principio dell’apparenza, sicché la qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal Giudice costituisce criterio di riferimento per le parti, in assonanza con il principio secondo cui il mutamento del rito in un processo erroneamRAGIONE_SOCIALE iniziato compete esclusivamRAGIONE_SOCIALE al Giudice (così Cass. 9 novembre 2010, n. 22738; Cass. 9 agosto 2018, n. 20705; Cass. 11 luglio 2014, n. 15897; Cass. 8 luglio 2020, n. 14139);
3. con il secondo rilievo il ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte d’appello, sezione Lavoro, n. 399/2021 (R.G. n. 152/2021), per mancato accoglimento dell’eccezione di nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di Patti, sezione Lavoro, del 17.03.2018 (R.G. n. 3016/2016) senza lettura del dispositivo in aula, pubblicata 9 mesi dopo, il 22.03.2018, per violazione dell’art. 429 cod. proc. civ., per applicazione art. 18 l. n. 300 del 1970 tramite rito del lavoro ex art. 409 e ss. cod. proc. civ.;
4. il motivo è infondato;
premesso quanto osservato con riguardo al motivo precedRAGIONE_SOCIALE sulla scelta del rito, va richiamato il principio affermato da questa Corte (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5649) secondo cui nel rito c.d. Forne ro, di cui all’art. 1, commi 47 e ss., della l. n. 92 del 2012, non è prevista la lettura del dispositivo in udienza e l’eventuale pronuncia, che comunque vi sia stata, costituisce una mera anticipazione della pubblicazione del dispositivo rispetto alla motivazione, di tal che non è ravvisabile alcuna nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza depositata, successivamRAGIONE_SOCIALE, entro il termine di dieci giorni dalla data dell’udienza di discussione, di cui al comma 57 del citato art. 1, essendo fatta salva la finalità acceleratoria del rito speciale e non configurandosi alcun pregiudizio del diritto di difesa ai fini dell’impugnazione, i cui termini decorrono dal deposito della motivazione (si veda anche, nel medesimo senso, Cass. 16 agosto 2018, n. 20749);
5. con la terza censura il ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza, con riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per mancata rilevazione ex-officio della nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado per superamento del termine dei 10 giorni dal deposito, così come previsto da ll’art. 1, comma 57, della Legge Fornero; stante la natura perentoria e non ordinatoria del termine in questione;
6. il motivo è infondato;
secondo i principi generali il termine in questione, non essendo qualificato come perentorio, non può essere conside rato tale in spregio alla regola fissata dall’art. 152 cod. proc. civ., secondo cui i termini perentori sono fissati dalla legge (cfr. Cass., n. 8685 del 2012 in motivazione);
7. infine, con l’ultimo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 36 0 n. 5 cod. proc. civ., l’omessa e/o insufficiRAGIONE_SOCIALE motivazione della sRAGIONE_SOCIALEnza sull’eccezione della mancata indicazione nella comunicazione di recesso dei motivi di licenziamento;
rileva che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata sia incorsa in una omissione o, comunque, in una palese insufficiRAGIONE_SOCIALE valutazione delle ragioni a base del provvedimento di recesso, non avendo tenuto conto della eccezione in diritto proposta dall’odierno ricorrRAGIONE_SOCIALE, secondo la quale tali ragioni non erano state indicate e formalizzate per iscritto;
il motivo è infondato;
non è affatto vero che la Corte territoriale non abbia esaminato la relativa eccezione;
ed infatti, come si evince dal contenuto della sRAGIONE_SOCIALEnza (pag. 7), le doglianze relative alla ‘presunta inefficacia del licenziamento in oggetto per omessa esternazione della causa dello stesso e perché comunicato durate il periodo di malattia’ sono state, da un lato, ritenute irrilevanti discutendosi, nella specie, non di un licenziamento ma di un atto inteso a rimuovere u na situazione di illegittimità e, dall’altro, comunque ritenute infondate rilevando che l’atto predetto era stato adottato all’esito di un procedimento al quale il ricorrRAGIONE_SOCIALE aveva preso parte, ‘per cui l’asserita ignoranza di quest’ultimo circa le ragioni della sua estromissione è palesemRAGIONE_SOCIALE pretestuosa’ ed aggiungendo: ‘priva di pregio è poi la censura di presunta inefficacia del licenziamento per non coincidenza tra la causa dichiarata al ricorrRAGIONE_SOCIALE e quella comunicata al RAGIONE_SOCIALE posto che quest’ultima comunicazione ha una valenza meramRAGIONE_SOCIALE amministrativa, del tutto ininfluRAGIONE_SOCIALE sulla posizione del lavoratore e sull’efficacia del recesso nei confronti dello stesso’;
da quanto detto consegue che il ricorso deve essere rigettato;
la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di con tributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del controricorrRAGIONE_SOCIALE, delle spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso nella Adunanza camerale del 25 gennaio 2023.