Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 10513 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 10513  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 22/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23639-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RIFIUTI ATO N. 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente  domiciliata  presso  l’indirizzo  PEC  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato, NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME  NOME,  elettivamente domiciliato in  INDIRIZZO,  INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato,  NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
Oggetto
COSTITUZIONE
RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.20/03/2025
CC
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– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso  la  sentenza  n.  205/2023  RAGIONE_SOCIALE  CORTE  D’APPELLO  di CALTANISSETTA, depositata il 09/10/2023 R.G.N. 51/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito ATO) dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto il 28.5.2020 innanzi all’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -Commissione RAGIONE_SOCIALEle RAGIONE_SOCIALE Conciliazione Vertenze Individuali di RAGIONE_SOCIALE tra le predette parti (in virtù del quale si stabiliva la risoluzione del rapporto lavorativo tra il COGNOME e la ATO in liquidazione, il passaggio del COGNOME alla subentrante RAGIONE_SOCIALE e la definizione RAGIONE_SOCIALE pretese economico-giuridiche del COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE ATO), eventualmente previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro Regione/OO.SS. del 6.8.2013;
che, a sostegno RAGIONE_SOCIALE propria domanda, la RAGIONE_SOCIALE evidenziava che ai  sensi  del  D.L.  112/2008,  del  D.L.  78/09,  del  D.Lgs.  n. 368/2001, del D.Lgs. n. 276/03 e degli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 165/2001  le assunzioni non potevano che avvenire con procedure ad evidenza RAGIONE_SOCIALE;
che  il  Tribunale,  nel  contraddittorio  con  le  parti  convenute, respingeva il ricorso escludendo che la RAGIONE_SOCIALE potesse ritenersi mera ‘spettatrice’ RAGIONE_SOCIALE‘accordo transattivo e ritenendo inapplicabili  le  norme  richiamate  poiché  entrate  in  vigore successivamente a ll’assunzione del COGNOME;
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che,  pronunciando  sulla  impugnazione  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  la  Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, riformava la decisione di prime cure limitatamente all’annullamento RAGIONE_SOCIALE condanna al risarcimento ex art.  96  c.p.c.,  aderendo,  per  il  resto,  alla  motivazione  del Tribunale;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende, in particolare, dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, di dover considerare la RAGIONE_SOCIALE parte attiva nell’intervenuta conciliazione, puntualmente sottoscritta ed irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALE validità di tale atto, la mancata conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE che l’assunzione del COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE fosse stata posta in essere in violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di assunzione del personale con procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE come del resto imposto dall’art. 19 L.R. n. 9/2010 che subordina il transito alle RAGIONE_SOCIALE di nuova istituzione del personale già adibito presso le soppresse RAGIONE_SOCIALE alla ‘condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 L.R. n. 2/2007 (secondo cui ‘le società e le autorità d’ambito assu mono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE‘) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 L.R. n. 6/2009 o in forza di pronunzia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sot toscritta entro il 31 dicembre 2009’; che, in ogni caso, la dedotta illegittimità non poteva considerarsi sussistente, atteso che le norme a tal fine invocate erano entrate in vigore successivamente all’assunzione del COGNOME, avvenuta nel marzo del 2004, allorché la normativa nazionale e RAGIONE_SOCIALE non prevedeva alcun vincolo di reclutamento mediante procedura concorsuale per le società, quali la ATO
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RAGIONE_SOCIALE,  aventi  natura  privatistica,  essendo  stato  il vincolo  in  questione  introdotto  per  le  società  ad  integrale partecipazione RAGIONE_SOCIALE solo con l’art. 18, d.l. n. 112/2008; che  per  la  cassazione  di  tale  decisione  ricorre  la  RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, sia il COGNOME sia la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; che  la  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  e  la  controRAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno poi presentato memoria
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione  e  falsa  applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  19,  L.R.  n.  9/2010  in combinato disposto con l’art. 45, comma 2, L.R. n. 2/2007 e con l’Accordo Quadro 6.8.2013, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE statuizione resa dalla Corte territoriale;
che, al riguardo, assume che essa RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta ad assumere il personale secondo procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE, in primo luogo, in quanto le società d’ambito create per la gestione del RAGIONE_SOCIALEo rifiuti dovevano considerarsi soggetti pubblici, risultando pertanto illegittima ab origine l’assunzione del COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE in quanto effettuata in violazione di tale obbligo ed, in secondo luogo, in quanto, ove anche fosse da considerarsi legittima quell’assunzione, comunque non poteva ammettersi il passaggio del COGNOME alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operando a carico RAGIONE_SOCIALE medesima, ai sensi RAGIONE_SOCIALE norme invocate -richiamate, non relativamente all’ambito di efficacia temporale RAGIONE_SOCIALE stesse, al fine cioè di escludere la loro applicabilità ai rapporti di lavoro instaurati in data antecedente, ma appunto al fine di sancire validità e operatività ai precetti ed ai vincoli ivi posti l’obbligo di assunzione sulla base di procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE;
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che la prospettata questione interpretativa riveste rilevanza nomofilattica, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte in relazione ai quali possa dirsi risolta l’alternativa posta ed in termini più generali superati i dubbi che soll eva l’esegesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, L.R. n. 9/2010 che, ai commi 6 e 7, così regola le modalità di costituzione RAGIONE_SOCIALE dotazione organica RAGIONE_SOCIALE nuove società di regolamentazione rifiuti ‘ Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, l’RAGIONE_SOCIALE, con la partecipazione RAGIONE_SOCIALE organizzazioni associative dei comuni e RAGIONE_SOCIALE province, individua il personale addetto fra quello già in RAGIONE_SOCIALEo presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione ‘ (comma 6) ‘ Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali , le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6, individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in RAGIONE_SOCIALEo al 31.12.2009 presso a) le società d’ambito, b) i consorzi d’ambito, c) le società utilizzate per la gestione del RAGIONE_SOCIALEo ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società ed i consorzi d’ambito per una percentuale inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al RAGIONE_SOCIALEo di gestione integrata dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto tra profili operativi destinati al RAGIONE_SOCIALEo di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per
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cento. L’assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 8 febbraio 2007, n. 2 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 14 maggio 2009, n. 6 o in forza di una pronunzia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale p urché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009′ (comma 7);
che appare opportuno rilevare come la norma sembri fare riferimento ai fini RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE dotazione organica dei nuovi soggetti investiti RAGIONE_SOCIALE gestione dei rifiuti, a due distinti contingenti di personale: il primo da individuarsi fra quello già in RAGIONE_SOCIALEo presso le società ed i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione (comma 6) e il secondo dato dal ‘personale rimanente’, evidentemente ai fini del completamento RAGIONE_SOCIALE‘organico, da individuarsi fra il personale a ddetto sempre a società e consorzi d’ambito e società partecipate da queste o da enti locali, il che sembra consentire una lettura RAGIONE_SOCIALE normativa in termini tali per cui il primo contingente sarebbe rappresentato dal personale già impiegato nell’ambito c orrispondente a quello trasferito alla competenza di ogni singola S.R.R. mentre il secondo individuerebbe il contingente da cui attingere per l’ulteriore fabbisogno di personale comprendente il personale già dipendente da analoghe strutture di RAGIONE_SOCIALEo operanti in ambiti diversi da quelli divenuti di competenza RAGIONE_SOCIALE S.R.R. interessata, di modo che per il primo contingente incomberebbe alla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. un obbligo di assunzione nei confronti di tutti gli appartenenti senza ulteriori requisiti, che opererebbero, viceversa, solo per gli inclusi nel secondo contingente;
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che una tale lettura sembra trovare l’avallo RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale laddove rileva (pag. 14 ultima proposizione del terz’ultimo capoverso RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza) come l’Accordo Quadro del 6.8.2013 interveniva a sancire gli effetti RAGIONE_SOCIALE successione nel tempo RAGIONE_SOCIALE diverse normative circa i vincoli posti alle strutture di RAGIONE_SOCIALEo in materia di assunzione, legittimando comunque quelle intervenute anteriormente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 L.R. n. 2/2007, ‘ in coerenza con l’obiettivo di garantire sta bilità dei livelli occupazionali talmente pressante da indurre il legislatore RAGIONE_SOCIALE a prevedere l’obbligo di assunzione in capo alle S.R.R. ‘;
che la lettura prospettata risulta, peraltro, inficiata dall’equivocità RAGIONE_SOCIALE formula di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, L.R. n. 6/2010 per la quale ‘ l’RAGIONE_SOCIALE,  con  la  partecipazione  RAGIONE_SOCIALE organizzazioni associative dei comuni e RAGIONE_SOCIALE province, individua il personale addetto fra quello già in RAGIONE_SOCIALEo presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione ‘;
che detta previsione, infatti, in alternativa all’obbligo di assunzione del personale già addetto all’ambito, sembra ammettere la possibilità di effettuare una selezione tra quegli addetti, escludendo pertanto l’obbligo di assunzione tout court ; che, ove prevalesse una tale lettura, il dubbio interpretativo investirebbe le alternative esegetiche poste dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le quali l’accordo conciliativo relativo al passaggio del COGNOME alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sarebbe valido, per l’illegittimità originaria RAGIONE_SOCIALE‘assunzione presso la RAGIONE_SOCIALE, effettuata senza il rispetto RAGIONE_SOCIALE procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE, dovuto per la natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE struttura di RAGIONE_SOCIALEo, ovvero – ferma restando la validità RAGIONE_SOCIALE ‘originaria assunzione in ragione RAGIONE_SOCIALE natura
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privatistica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, comunque, per non risultare a quella data posto dalla normativa nazionale e RAGIONE_SOCIALE alcun vincolo di reclutamento mediante procedura concorsuale per le società aventi natura privatistica introdotto solo dal l’art. 18 del d.l. n. 112/2008 per le società ad integrale partecipazione RAGIONE_SOCIALE per l’illegittimità del passaggio alla RAGIONE_SOCIALE ammettendo l’art. 19, comma 7, L.R. n. 9/2010 il costituirsi del rapporto con la RAGIONE_SOCIALE ‘ nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 8 febbraio 2007, n. 2′, da intendersi richiamato al solo fine di sancire la validità e l’operatività del vincolo ivi posto all’osservanza RAGIONE_SOCIALE procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE in materia di assunzioni e non con riferimento alla normativa ‘tempo per tempo’ vigente, così da escluder e l’applicabilità del vincolo ai rapporti di lavoro instaurati in data antecedente (per il COGNOME nel marzo del 2004);
che in relazione al testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 L.R. n. 2/2007 così formulato ‘le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE‘ la Corte territoriale ha ritenuto di dare rilievo alla locuzione ‘nuovo persona le’ considerando l’aggettivo ‘nuovo’, che – precisa potrebbe risultare superfluo, stante il principio generale di irretroattività RAGIONE_SOCIALE legge e l’assenza nella L.R. n. 2/2007 di un’espressa previsione in deroga a tale principio, espressivo di una chiara, seppur implicita, previsione di salvezza di tutte le pregresse assunzioni effettuate dalle società d’ambito senza l’attuazione di procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE, con ciò mostrando di voler qualificare il passaggio del COGNOME alla SRAGIONE_SOCIALE, non come nuova assunzione, nonostante la prevista risoluzione del rapporto di lavoro originario, ma come rapporto privo di soluzione di continuità in coerenza con quanto è desumibile dalla previsione di cui al comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 L.R.
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n. 9/2010, in base alla quale ‘ Per i dipendenti già inquadrati nei profili  operativi  destinati  al  RAGIONE_SOCIALEo  di  gestione  integrata  dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del  rapporto  di  lavoro,  a  parità  di  condizioni  giuridiche  ed economiche  applicate  a  tale  data  e  per  mansioni  coerenti  al profilo di inquadramento’ ;
che si ritiene pertanto opportuna la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in RAGIONE_SOCIALE udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in RAGIONE_SOCIALE udienza.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 marzo 2025