Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12715 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12715 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23803/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliato;
-ricorrente e controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti-
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
COGNOME NOME;
-intimato-
avverso la sentenza n. 860/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma, depositata in data 05.04.2019, N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.03.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro somministrato e ai contratti a tempo determinato stipulati tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché la nullità del termine apposto al contratto del 28.3.2012 e stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME; ha inoltre accertato che tra i ricorrenti e RAGIONE_SOCIALE era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha disposto il ripristino del rapporto, ha ordinato al RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) di provvedere alla riammissione in servizio ed ha condannato le parti convenute in solido al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 4 mensilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima retribuzione globale di fatto in favore di ciascun ricorrente; ha rigettato le altre domande dei lavoratori.
I ricorrenti avevano dedotto di avere lavorato in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato più volte prorogati in favore RAGIONE_SOCIALEa società utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE) e successivamente con contratti a tempo determinato stipulati direttamente con RAGIONE_SOCIALE come impiegati di categoria B e mansioni di assistenti tecnici; avevano inoltre evidenziato che in data 27.9.2012 RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato loro l’estinzione del rapporto di lavoro a seguito del trasferimento ex lege presso il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del solo personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE assunto a tempo indeterminato al 1.5.2012.
La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra NOME
nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio RAGIONE_SOCIALEa medesima in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrenti-
e contro
COGNOME e RAGIONE_SOCIALE e nella parte in cui ha ordinato al RAGIONE_SOCIALE di provvedere alla riammissione in servizio del COGNOME; ha rigettato nel resto gli appelli del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, nonché gli appelli incidentali proposti dai lavoratori.
La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata da RAGIONE_SOCIALE ed ha condiviso le statuizioni del primo giudice relative alla genericità RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale dei contratti di somministrazione.
Ha ritenuto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, comma 4 del d. lgs. n. 276/2003 e del protocollo d’Intesa tra l’RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE del 26.7.2007, in quanto i contratti di somministrazione non hanno avuto una durata iniziale inferiore a 120 giorni, sono stati stipulati per ragioni relative all’attività istituzionale del RAGIONE_SOCIALE sulla base di causali assolutamente generiche ed ha considerato indimostrata l’occasionalità e l’eccezionalità del lavoro svolto dagli appellati.
Il giudice di appello ha ritenuto sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’RAGIONE_SOCIALE e gli appellati, ad eccezione del COGNOME (ha ritenuto inapplicabile ratione temporis l’art. 18 del d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008, in quanto il comma 2 bis di tale norma è stato introdotto dall’art. 19 del d.l. n. 78/2009, entrato in vigore dal 1.7.2009, poi convertito dalla legge n. 102/2009).
Ha escluso che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME fossero incorsi nella decadenza ex art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010 ed ha ritenuto che fossero dipendenti di RAGIONE_SOCIALE già in epoca anteriore al transito al M.I.T. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011 e dall’art. 11, comma 5, del d.l. n. 216/2011.
Ha rilevato che le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado riguardanti la decadenza del COGNOME dall’impugnazione dei contratti stipulati in data antecedente al 2012 non erano state oggetto di impugnazione; in difetto di prova del mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa percentuale di cui alla clausola di contingentamento, ha confermato la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto stipulato dal COGNOME in data 28.3.2012, ma ha escluso il diritto del COGNOME alla conversione del rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avendo ritenuto applicabile ratione temporis l’art. 18 comma 2 bis del d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008, in quanto il comma 2 bis di tale norma è stato introdotto dall’art. 19 del d.l. n. 78/2009, entrato in vigore dal 1.7.2009, poi convertito dalla legge n. 102/2009.
Ha evidenziato che i rilievi del giudice di primo grado, secondo cui le attività svolte dai lavoratori rientravano nella categoria B quale assistente tecnico (figura equiparata a quella di tecnico professionale pure rientrante nella categoria B) avevano trovato specifica censura solo sotto il profilo di un diverso inquadramento, rimasto comunque indimostrato.
Ha ritenuto infondato l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME assumendo che l’attività svolta dagli stessi rientrasse nella categoria B e inammissibile l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto l’inquadramento nella categoria superiore era richiesto solo sotto il profilo
RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento presso il RAGIONE_SOCIALE.I.T. (che con riguardo alle corrispondenti mansioni di assistente tecnico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha figure professionali inferiori) ma ciò esulava dall’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso prospettando tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, illustrato da memoria.
NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno congiuntamente proposto controricorso, illustrato da memoria.
NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno congiuntamente proposto controricorso, illustrato da memoria.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo di ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 20, 21, 22 e 27 del d. lgs. n. 276/2003 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale si è limitata a richiamare il protocollo d’intesa del 26.7.2007 e che lo ha interpretato come un’impropria limitazione dei contratti di somministrazione; evidenzia che il ricorso alla somministrazione è stato determinato da ragioni organizzative connesse alla creazione RAGIONE_SOCIALEa nuova Sezione di Roma nell’ambito degli Uffici ispettivi, che aveva determinato l’esigenza di risorse aggiuntive per far fronte a punte temporanee di intensa attività.
Addebita alla Corte territoriale di avere solo parzialmente indicato le mansioni svolte dai lavoratori e di avere affermato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato sulla base RAGIONE_SOCIALE‘assunto indimostrato che i medesimi lavoratori avrebbero svolto le mansioni proprie dei dipendenti a tempo indeterminato.
Lamenta che i giudici di merito hanno considerato provate le attività meramente elencate nei ricorsi e le hanno qualificate come attività istituzionali, senza utilizzare alcun mezzo istruttorio.
Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 4, del d. lgs. n. 175/2016, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 138/2002, nonché degli artt. 35 e 36 del d. lgs. n. 165/2001.
Lamenta il mancato rilievo, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALEa regola del pubblico concorso, considerato che RAGIONE_SOCIALE è una società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, controllata dal RAGIONE_SOCIALE.
Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’assunzione nelle società partecipate è nulla laddove non siano applicate adeguate regole concorsuali.
Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ, 36, comma 5 del d.l. n.98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011 e s.m.i., RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 5 del d.l. n. 216/2011, conv. dalla legge n. 14/2012, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 d. lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 legge n. 83/2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 legge n. 604/66.
Lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva e di infondatezza del merito formulata dal M.I.T.; evidenzia che nessuna responsabilità può essere imputata al RAGIONE_SOCIALE riguardo ai provvedimenti adottati e ai danni asseritamente subiti.
Sostiene in subordine che il ripristino del rapporto di lavoro con gli interessati potrebbe produrre unicamente effetti giuridico-economici ex nunc , dalla data RAGIONE_SOCIALEa presa in servizio presso il M.I.T ., senza corresponsione di arretrati o importi a titolo risarcitorio a carico del RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma secondo, e comma 2 bis, del d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 4, del d. lgs. n. 175/2016.
Sostiene la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale e critica la sentenza impugnata per avere erroneamente applicato il comma 2 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 112/2008, essendo invece applicabile il comma secondo RAGIONE_SOCIALEa medesima norma; richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente rigettato l’eccezione di decadenza, avendo ritenuto che il termine di cui all’art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010 decorre dalla cessazione finale del rapporto, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità.
6. Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 20, 21, 22 e 27 del d. lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la genericità RAGIONE_SOCIALE causali ed il superamento del termine di durata previsto dal Protocollo per la somministrazione.
Sostiene la fondatezza del primo motivo del ricorso principale ed evidenzia che il ricorso alla somministrazione è stato determinato da ragioni organizzative effettivamente sussistenti, e connesse alla creazione RAGIONE_SOCIALE nuove Sezioni distaccate di Pescara (quanto a COGNOME), Genova (quanto a COGNOME) e Roma (quanto a COGNOME, COGNOME e COGNOME), nell’ambito degli Uffici ispettivi, che avevano determinato l’esigenza di risorse aggiuntive per far fronte a punte temporanee di intensa attività.
Argomenta che il Protocollo non ha previsto alcuna nullità in caso di superamento RAGIONE_SOCIALEa durata di 120 giorni.
Aggiunge che l’eventuale costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore non poteva comunque comportare la trasformazione del rapporto, pacificamente stipulato a tempo determinato, in rapporto a tempo indeterminato.
Il quarto motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 7, del d. lgs. n. 368/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto l’assenza di prova relativa al rispetto RAGIONE_SOCIALEa clausola di contingentamento; aggiunge che non era stata proposta una specifica domanda riguardante il superamento dei limiti percentuali relativi alla suddetta clausola e che il superamento era stato dedotto solo a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘illegittima apposizione del termine sotto il profilo causale.
Sostiene che il superamento RAGIONE_SOCIALE relative percentuali non comporta la conversione del rapporto.
Va premesso che nelle note finali l’AVV_NOTAIO ha dato atto del decesso di NOME COGNOME.
Deve in proposito rammentarsi che nel giudizio di cassazione, dopo l’instaurazione del rapporto processuale, in caso di morte o di perdita RAGIONE_SOCIALEa capacità RAGIONE_SOCIALEa parte o del difensore non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 299 ss. cod. proc. civ. (Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 7751/2020; Cass. n. 10824/2004).
Il secondo motivo del ricorso incidentale, che per ragioni logiche va trattato per primo, è infondato.
Questa Corte ha innanzitutto ritenuto che la decadenza non può verificarsi al di fuori di una espressa e specifica previsione legale mediante disposizioni di stretta interpretazione insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, date le conseguenze che ne derivano, che, in tempi brevi e tassativi, precludono al giudice ogni ulteriore indagine in ordine al merito dei rapporti controversi (v. Cass. n. 23494/2022 e Cass. n. 4960/2023).
In caso di azione promossa dal lavoratore per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘abuso risultante dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, si è dunque affermato che il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall’art. 32, comma 4, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall’ultimo ( ex latere actoris ) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l’ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integr are l’abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l’abusiva reiterazione.
Pertanto, la vicenda contrattuale può «rilevare fattualmente» (Cass., sentenza n. 22861/ 2022, par. 30.1., resa in materia di contratti a termine nell’ambito di rapporti di lavoro in somministrazione) «come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice» (citata Cass., n. 22861/2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70/CE, atteso che «quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti
garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa violazione del diritto comunitario» (CGUE, causa CC53/04, NOME COGNOME).
La sentenza impugnata, avendo escluso che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME fossero incorsi nella decadenza ex art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183/2010 per quanto attiene ai contratti stipulati in data antecedente al 1.7.2009, è dunque conforme a tali principi.
10. Il primo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, da trattarsi congiuntamente per ragioni logiche, sono inammissibili, in quanto tendono alla rivisitazione del fatto attraverso la rilettura dei contratti, del Protocollo di Intesa e degli ordini di servizio.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Inoltre il primo motivo del ricorso principale, nel contestare che i lavoratori abbiano svolto le mansioni proprie dei lavoratori a tempo indeterminato, non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la quale ha affermato che i lavoratori hanno svolto attività che rientrano nei compiti istituzionali del RAGIONE_SOCIALE
Il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, da trattarsi congiuntamente per ragioni logiche, sono fondati.
L’art. 18 del d.l. n. 112/2008, nel testo vigente alla data del 21.8.2008 così prevedeva: ‘ 1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16 5’; il l d.l. è stato convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, RAGIONE_SOCIALEta sulla GU il 21 agosto 2008.
Questa Corte ha già affermato il divieto di conversione per effetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di assunzione mediante procedura concorsuale vale a partire da sessanta giorni dopo il 21 agosto 2008, e cioè dal 21.10.2008 , in quanto concerne esclusivamente i contratti stipulati in data successiva all ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione, mentre fino al 21 ottobre 2008 per le società che gestiscono servizi pubblici locali non sussisteva il vincolo di assunzione con pubblico concorso (v. Cass. n. 6171/2023; Cass. n. 4571 del 2022; Cass. 20782 del 2019; Cass. n. 3621 del 2018).
L’art. 19 del d.l. n. 78/2009 del 1° luglio 2009, ha introdotto nell’art. 18 del d. l. n. 112/2008 il comma 2-bis, secondo cui: ‘ 2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico RAGIONE_SOCIALE
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società RAGIONE_SOCIALE o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne’ commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE amministrazione, come individuate dall’RAGIONE_SOCIALE) ai sensi del comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e RAGIONE_SOCIALE altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanze, di concerto con i Ministri RAGIONE_SOCIALE‘interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l’assoggettamento al patto di stabilità interno RAGIONE_SOCIALE società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne’ commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica ‘.
Va osservato che la più ampia disposizione aggiunta dal d. l. n. 78/2009, entrata in vigore il giorno successivo a quello RAGIONE_SOCIALEa sua RAGIONE_SOCIALEzione sulla Gazzetta Ufficiale (4.8.2009), e dunque dal 5.8.2009, è comunque riferita alle società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte ha comunque chiarito che l’RAGIONE_SOCIALE, quale società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rientra nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 2, del d. lgs. n. 112 del 2008, evidenziando che il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 112/2008, secondo cui ‘ 2. Le altre società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità ‘ (disposizione entrata in vigore in data 25.6.2008, nello stesso giorno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEzione sulla Gazzetta Ufficiale) era già ostativo alla conversione del rapporto (Cass. n. 19925/2019).
Nel risolvere una questione assimilabile a quella oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso, dopo avere rilevato il chiaro distinguo sotto il profilo soggettivo tra i commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 112/2008, questa Corte ha infatti evidenziato che sotto un profilo teleologico e funzionale tali disposizioni presentano un fondamento comune; dopo avere ribadito i principi affermati da Cass. n. 3662/2019, secondo cui per le società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il previo esperimento RAGIONE_SOCIALE procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, ha ritenuto
che operi il principio secondo cui anche per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 la regola RAGIONE_SOCIALEa concorsualità imposta dal legislatore, RAGIONE_SOCIALE o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità.
Diversamente opinando, si finirebbe infatti per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto RAGIONE_SOCIALEa particolare natura RAGIONE_SOCIALE società partecipate e RAGIONE_SOCIALEa necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l’attuazione dei precetti dettati dall’art. 97 Cost. ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l’applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale.
Non si è pertanto ravvisato nell’espletamento di un pubblico concorso, come disciplinato dal d.P.R. n. 487 del 1994, il discrimine tra primo e secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 e si è ritenuto che nonostante il mancato riferimento all’art. 35, il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, nel richiamare i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità rispetto al reclutamento del personale, richiede alle società di applicare i principi di buon andamento e imparzialità che in ragione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost. comunque sottendono non solo le procedure concorsuali ma anche le procedure selettive (cfr. Cass. n. 25728/2018); richiamata Corte cost., sentenza n. 293 del 2009, punto 3.1. del Considerato in diritto, si è inoltre precisato che non qualsiasi procedura selettiva, diretta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa professionalità dei candidati, possa dirsi di per sé compatibile con i principi che sottendono la regola del concorso pubblico, e che valgono anche per le procedure selettive, al cui espletamento è funzionale la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008.
E’ stato dunque affermato il seguente principio di diritto: ‘Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevede «Le altre società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità», le società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono procedere alle assunzioni mediante procedure selettive nel rispetto dei principi che sottendono la regola del concorso pubblico ex art. 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione ” .
In ordine alle conseguenze giuridiche RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 112/2009, questa Corte con sentenza n. 3621/2018 ha affermato, il principio, al quale si intende dare continuità, secondo cui non può dubitarsi del carattere imperativo RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame, e che pertanto l’omesso esperimento RAGIONE_SOCIALE procedure previste sia dal comma 1 che dal comma 2, disposizioni entrambe espressione dei principi di cui all’art. 97 Cost., determina la nullità del contratto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418, comma 1, cod. civ. perché la violazione attiene al momento genetico RAGIONE_SOCIALEa fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente.
Una volta affermato che per le società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il previo esperimento di procedure selettive nel rispetto dei principi di cui all’art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, riferibili all’art. 97 Cost., condiziona la validità del contratto di lavoro, si è dunque evidenziato che opera il principio secondo cui anche per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 la regola RAGIONE_SOCIALEa concorsualità imposta dal legislatore, RAGIONE_SOCIALE o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità.
Non si è dunque attenuta a tali principi la Corte territoriale, che ha confermato le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado relative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (con decorrenza dal 30.3.2009), NOME COGNOME (con decorrenza dal 9.2.2009), NOME COGNOME (con decorrenza dal 27.4.2009) e NOME COGNOME (con decorrenza dal 6.5.2009) ritenendo corretta la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa conversione dei suddetti contratti di lavoro da data successiva al 25.6.2008.
Il quarto motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto, nel sostenere che la violazione RAGIONE_SOCIALEa clausola di contingentamento non comporta la conversione del contratto, non considera che la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado relativa alla conversione del contratto tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE è stata riformata dalla Corte territoriale.
Infatti il motivo, che al di là RAGIONE_SOCIALEa sua formulazione deduce l’assenza di una specifica domanda sulla violazione RAGIONE_SOCIALEa clausola di contingentamento senza denunciare la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., riconosce che tale violazione è stata dedotta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda di nullità del termine apposto al contratto, e che ne costituisce dunque la causa petendi .
In ordine alla dedotta assenza di una precisa prova in ordine al superamento RAGIONE_SOCIALEa quota percentuale riservata ai contratti a tempo determinato, deve comunque rammentarsi che è il datore di lavoro, tenuto all’osservanza RAGIONE_SOCIALEa clausola di contingentamento, a dover provare il rispetto del previsto limite percentuale, id est il mancato superamento di tale limite (Cass. n. 8918/2019; Cass. n. 23704/2015; Cass. n. 4764/2015; Cass. n. 701/2013; Cass. n. 14283/2011; Cass. n. 839/2010).
È inoltre consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la violazione dei limiti quantitativi costituisce un’ipotesi di somministrazione irregolare che comporta la possibilità di costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore (v. Cass. n. 15610/2011 e Cass. n. 30273/2018).
In conclusione, vanno accolti il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, vanno dichiarati inammissibili il primo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, va rigettato il secondo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande di conversione del rapporto proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio vanno compensate, in ragione del diverso esito dei gradi di merito e RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione normativa che qui rileva.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, respinti tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta le domande di conversione del rapporto proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2024.