Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12207 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12207 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13345-2024 proposto da:
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE FROSINONE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
DI NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4435/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2023 R.G.N. 763/2020;
Oggetto
ALTRE
IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 13345/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 20/02/2025
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
che, con sentenza del 4 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Frosinone, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’AUSL di Frosinone e di NOME COGNOME avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante all’assunzione a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze dell’AUSL di Frosinone presso l’Ospedale NOME COGNOME di Frosinone con qualifica di dirigente medico di I livello già da giugno 2016 in luogo della dott.ssa M oi destinataria dell’assunzione e la condanna dell’AUSL alla stipula del relativo contratto di lavoro ed al risarcimento del danno patrimoniale medio tempore subito commisurato all’importo delle retribuzioni non percepite ridotte del lucro altrimenti conseguito;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi ravvisare una responsabilità per colpa nel contegno dell’AUSL di Frosinone che, autorizzata dal Commissario ad Acta incaricato del rientro dal disavanzo sanitario regionale, a procedere alle assunzioni previste, valendosi della graduatoria approvata all’esito del concorso indetto dall’ASL di Rieti, che vedeva la dott.ssa COGNOME collocata in posizione prioritaria rispetto alla dott.ssa COGNOME, inviava alla COGNOME il telegramma di convocazione per la dichiarazione di disponibilità all’assunzione all’indirizzo errato comunicato dall’ASL di Rieti, non procedendo all’assunzione della COGNOME disposta nei confronti della COGNOME ovviamente non essendosi la prima presenta alla data della convocazione, il 27.6.2016, nonostante il successivo 30.6.2016 la AUSL di Rieti faceva pervenire la comunicazione di rettifica dell’indirizzo;
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che per la cassazione di tale decisione ricorre l’AUSL di Frosinone, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 115 c.p.c. e 4 d.P.R. n. 487/1994, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale avendo disatteso la prova, il cui onere gravava a suo carico, che assume essere stata offerta e conseguita, della mancata conoscenza della circostanza dell’invio del telegramma di convocazione per la dichiar azione di disponibilità all’assunzione da parte della Di Paolo ad un indirizzo errato, qualificato quale fatto impeditivo della pretesa risarcitoria fondata sull’inadempimento;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e 1223 c.c., la AUSL ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di documentazione attestante la percezione da parte della Di NOME di redditi ulteriori rispetto a quelli tenuti presenti dalla Corte territoriale ai fini della determinazione dell’ aliunde perceptum tali da comportare la detrazione a quei fini dalla posta risarcitoria di un importo più elevato;
che il primo motivo si rivela inammissibile non cogliendo la censura sollevata l’effettiva ratio decidendi sottesa alla pronunzia della Corte territoriale, intesa a dare rilievo al diritto all’assunzione predicabile in capo alla Di Paolo a motivo della prioritaria posizione in graduatoria, diritto che imponeva l’adempimento, a prescindere dalla scadenza del te rmine assegnato alla Di Paolo per la dichiarazione di disponibilità all’assunzione (in cui si assume essere ancora ignota la circostanza della mancata ricezione del telegramma relativo da parte della Di Paolo) e indipendentemente dal momento in cui
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era intervenuta da parte della AUSL ricorrente la conoscenza del disguido, tanto più che l’evenienza si è verificata a soli tre giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro con la Moi; che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo per genericità della censura, non dando conto la AUSL ricorrente, in contrasto con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 9646/2022 citata nello stesso ricorso), delle ragioni fondanti la pretesa avanzata di rilevanza ai fini dell’aliunde perceptum dei redditi prodotti dalla COGNOME NOME recati dalla documentazione contabile prodotta, ben potendo trattarsi di redditi compatibili con l’impiego ospedaliero; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 20 febbraio 2025.
La Presidente (NOME COGNOME)