Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31854 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31854 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10831/2023 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
AUTORITÀ DI COGNOME DISTRETTUALE DELL ‘ APPENNINO MERIDIONALE , in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l ‘ Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4061/2022 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 28.12.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente , già impiegato presso l’Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, partecipò al concorso interno per la copertura di sei posti di dirigente bandito il 13.12.2005, risultando vincitore, in quanto idoneo e collocato nella sesta posizione della graduatoria. Poiché non venne tuttavia assunto come dirigente, si rivolse al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del suo diritto all’assunzione e la condanna dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale (sub entrata all’Autorità di Bacino dei fiumi Liri -Garigliano e Volturno) al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di approvazione della graduatoria (20.3.2007) alla data della domanda giudiziale.
Il Tribunale accolse in parte la domanda, accertando il diritto all’assunzione a decorrere dal 7.6.2019, data in cui l’Autorità di bacino aveva indetto un nuovo concorso per assumere altri dirigenti, due dei quali dello stesso profilo di quello cui aspirava il ricorrente.
L ‘Autorità di bacino si rivolse allora al la Corte d’Appello di Napoli, che, in accoglimento del gravame, riformò la sentenza di primo grado, rigettando la domanda del lavoratore e anche il suo appello incidentale.
Contro la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
L ‘Autorità di Bacino si è difesa con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia « error in iudicando (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, commi 361, 362, 362 -bis e 362 -ter della legge n. 145/2018)».
La Corte d’Appello di Napoli ha osservato che il bando del concorso cui partecipò il ricorrente aveva specificato che l’assunzione in servizio sarebbe stata «condizionata alle limitazioni di cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti»; ha quindi analizzato le leggi e i decreti attuativi succedutisi nel tempo, per concludere che l’assunzione del ricorrente era stata impedita dai vincoli ivi posti alle pubbliche amministrazioni, in generale, e all’Autorità di bacino, in particolare . La Corte ha infine ritenuto che, allorquando, nel 2019, l’ Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale indisse un nuovo concorso, l ‘efficacia dell a graduatoria del concorso del 2005 (nel quale il ricorrente era risultato vincitore) era ormai scaduta.
Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe errato a negare il diritto all’assunzione solo in ragione del lungo tempo trascorso tra l’approvazione della graduatoria del concorso bandito nel 2005 e il momento in cui l’amministrazione scelse di indire un nuovo concorso. Il ricorrente sostiene, infatti, che il termine di efficacia di una graduatoria riguardi soltanto i concorrenti risultati idonei, ma non vincitori, e non anche, invece, i vincitori del concorso, che, in quanto tali, maturano un diritto soggettivo all’assunzione. Per questo, il ricorrente ribadisce il proprio diritto di essere assunto a decorrere dal 20.3.2007 o, in subordine, dal 7.6.2019, come statuito nella sentenza di primo grado.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, non confrontandosi con il fondamentale rilievo della Corte d’Appello che «l’art. 11 del bando, rubricato ‘Assunzione in servizio’ prevedeva espressamente che ‘l’assunzione in servizio è condizionata alle limitazioni di cui alle le ggi finanziarie nel tempo vigenti’».
Fatta questa premessa, la Corte territoriale ha accertato che l’assunzione del ricorrente era stata appunto impedita da vincoli normativi e ha quindi ritenuto la mancata assunzione conforme alla condizione posta nel bando.
È principio consolidato che il bando contiene e detta la lex specialis del concorso (Cass. nn. 31422/2021; 9107/2015), sicché, in una prospettiva prettamente civilistica, rappresenta un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. (Cass. nn. 34544/2019; 18685/2015; 14397/2015; 14275/2014), che deve intendersi vincolante per l’offerente, ma nei termini in cui essa è formulata. La condizione esplicita di compatibilità con le «limitazioni di cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti» è sicuramente valida, perché non meramente potestativa (v., a contrario , Cass. n. 20735/2014). Inoltre, quella condizione si riferisce a qualsiasi impedimento di carattere normativo e non soltanto all’eventuale ius superveniens , il quale determinerebbe di per sé -ovverosia anche in mancanza di una clausola del bando -il sorgere del « potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. » (Cass. nn. 30238/2017; 12697/2016).
Il ricorrente insiste sulla indiscutibile natura di diritto soggettivo della posizione del vincitore del concorso nei confronti della pubblica amministrazione, la quale non ha alcun potere discrezionale, dovendosi limitare a dare esecuzione all’offerta con tenuta nel bando. Ma ciò non basta per formulare una pertinente censura alla sentenza impugnata. Infatti, una cosa è la natura della posizione soggettiva (che determina la giurisdizione del giudice ordinario, correttamente affermata anche in questo processo, fin dal primo grado); altra cosa è la fondatezza della domanda, che deve essere accertata in concreto, anche e innanzitutto sulla base del tenore della lex specialis contenuta nel bando.
Il secondo motivo di ricorso denuncia « error in iudicando (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 d.l. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013)».
Il ricorrente censura, con questo motivo, la parte della motivazione della sentenza in cui la Corte d’Appello ha affermato che il concorso bandito dall’Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e la relativa graduatoria non sarebbero opponibili all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, essendo questo un ente di nuova istituzione, obbligato ad assumere soltanto i dipendenti già in forza alla preesistente Autorità di bacino . L’illustrazione del motivo ripercorre il contenuto della normativa legislativa e regolamentare sulla istituzione delle autorità di bacino distrettuali, per concludere esprimendo l’opinione che l’attuale controricorrente è subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, della cessata Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché non viene censurata, nella sentenza impugnata, l’autonoma ratio decidendi basata sulla sopravvenuta inefficacia della graduatoria approvata all’esito del concorso bandito nel 2005 (su ll’inammissibilità dell’impugnazione che censura una sola tra più autonome rationes decidendi , v., ex multis , Cass. nn. 5102/2024; 10815/2019; 6985/2019; 7838/2015).
La Corte d’Appello ha affermato che «la graduatoria del 2007 non era vigente né era stata formata per la medesima amministrazione». È evidente che l’affermazione della oggettiva cessata vigenza della graduatoria è da sola sufficiente a determinare il rigetto della domanda del lavoratore. Pertanto, è vano censurare la fondatezza della sola seconda affermazione (relativa ai limiti soggettivi della vigenza ormai comunque cessata), perché tale critica -quand’anche fondata sarebbe del tutto inidonea a rimettere in discussione la conformità al diritto del dispositivo della sentenza impugnata.
Dichiarato inammissibile il ricorso, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese legali relative al presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’esito contrastante nei due gradi di merito e della particolare situazione di incertezza in cui si è trovato il ricorrente, senza sua colpa, all’esito del concorso .
Si dà atto che, in base all’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della