Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31854 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10831/2023 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che la rappresenta e difende ope legis
– controricorrente – avverso la sentenza n. 4061/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Napoli, depositata il 28.12.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente , già impiegato presso l’RAGIONE_SOCIALE, partecipò al concorso interno per la copertura di sei posti di dirigente bandito il 13.12.2005, risultando vincitore, in quanto idoneo e collocato nella sesta posizione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria. Poiché non venne tuttavia assunto come dirigente, si rivolse al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del suo diritto all’assunzione e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (sub entrata all’RAGIONE_SOCIALE) al pagamento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni maturate dalla data di approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria (20.3.2007) alla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale.
Il Tribunale accolse in parte la domanda, accertando il diritto all’assunzione a decorrere dal 7.6.2019, data in cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva indetto un nuovo concorso per assumere altri dirigenti, due dei quali RAGIONE_SOCIALEo stesso profilo di quello cui aspirava il ricorrente.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si rivolse allora al la Corte d’Appello di Napoli, che, in accoglimento del gravame, riformò la sentenza di primo grado, rigettando la domanda del lavoratore e anche il suo appello incidentale.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia « error in iudicando (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, commi 361, 362, 362 -bis e 362 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 145/2018)».
La Corte d’Appello di Napoli ha osservato che il bando del concorso cui partecipò il ricorrente aveva specificato che l’assunzione in servizio sarebbe stata «condizionata alle limitazioni di cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti»; ha quindi analizzato le leggi e i decreti attuativi succedutisi nel tempo, per concludere che l’assunzione del ricorrente era stata impedita dai vincoli ivi posti alle pubbliche amministrazioni, in generale, e all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in particolare . La Corte ha infine ritenuto che, allorquando, nel 2019, l’ RAGIONE_SOCIALE indisse un nuovo concorso, l ‘efficacia RAGIONE_SOCIALE a graduatoria del concorso del 2005 (nel quale il ricorrente era risultato vincitore) era ormai scaduta.
Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe errato a negare il diritto all’assunzione solo in ragione del lungo tempo trascorso tra l’approvazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria del concorso bandito nel 2005 e il momento in cui l’amministrazione scelse di indire un nuovo concorso. Il ricorrente sostiene, infatti, che il termine di efficacia di una graduatoria riguardi soltanto i concorrenti risultati idonei, ma non vincitori, e non anche, invece, i vincitori del concorso, che, in quanto tali, maturano un diritto soggettivo all’assunzione. Per questo, il ricorrente ribadisce il proprio diritto di essere assunto a decorrere dal 20.3.2007 o, in subordine, dal 7.6.2019, come statuito nella sentenza di primo grado.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, non confrontandosi con il fondamentale rilievo RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello che «l’art. 11 del bando, rubricato ‘Assunzione in servizio’ prevedeva espressamente che ‘l’assunzione in servizio è condizionata alle limitazioni di cui alle le ggi finanziarie nel tempo vigenti’».
Fatta questa premessa, la Corte territoriale ha accertato che l’assunzione del ricorrente era stata appunto impedita da vincoli normativi e ha quindi ritenuto la mancata assunzione conforme alla condizione posta nel bando.
È principio consolidato che il bando contiene e detta la lex specialis del concorso (Cass. nn. 31422/2021; 9107/2015), sicché, in una prospettiva prettamente civilistica, rappresenta un’offerta al pubblico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1336 c.c. (Cass. nn. 34544/2019; 18685/2015; 14397/2015; 14275/2014), che deve intendersi vincolante per l’offerente, ma nei termini in cui essa è formulata. La condizione esplicita di compatibilità con le «limitazioni di cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti» è sicuramente valida, perché non meramente potestativa (v., a contrario , Cass. n. 20735/2014). Inoltre, quella condizione si riferisce a qualsiasi impedimento di carattere normativo e non soltanto all’eventuale ius superveniens , il quale determinerebbe di per sé -ovverosia anche in mancanza di una clausola del bando -il sorgere del « potere-dovere [RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione] di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima RAGIONE_SOCIALEa modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. » (Cass. nn. 30238/2017; 12697/2016).
Il ricorrente insiste sulla indiscutibile natura di diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEa posizione del vincitore del concorso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, la quale non ha alcun potere discrezionale, dovendosi limitare a dare esecuzione all’offerta con tenuta nel bando. Ma ciò non basta per formulare una pertinente censura alla sentenza impugnata. Infatti, una cosa è la natura RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva (che determina la giurisdizione del giudice ordinario, correttamente affermata anche in questo processo, fin dal primo grado); altra cosa è la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, che deve essere accertata in concreto, anche e innanzitutto sulla base del tenore RAGIONE_SOCIALEa lex specialis contenuta nel bando.
Il secondo motivo di ricorso denuncia « error in iudicando (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 d.l. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013)».
Il ricorrente censura, con questo motivo, la parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in cui la Corte d’Appello ha affermato che il concorso bandito dall’RAGIONE_SOCIALE e la relativa graduatoria non sarebbero opponibili all’RAGIONE_SOCIALE, essendo questo un ente di nuova istituzione, obbligato ad assumere soltanto i dipendenti già in forza alla preesistente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . L’illustrazione del motivo ripercorre il contenuto RAGIONE_SOCIALEa normativa legislativa e regolamentare sulla istituzione RAGIONE_SOCIALEe autorità di RAGIONE_SOCIALE distrettuali, per concludere esprimendo l’opinione che l’attuale controricorrente è subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, RAGIONE_SOCIALEa cessata RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché non viene censurata, nella sentenza impugnata, l’autonoma ratio decidendi basata sulla sopravvenuta inefficacia RAGIONE_SOCIALEa graduatoria approvata all’esito del concorso bandito nel 2005 (su ll’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione che censura una sola tra più autonome rationes decidendi , v., ex multis , Cass. nn. 5102/2024; 10815/2019; 6985/2019; 7838/2015).
La Corte d’Appello ha affermato che «la graduatoria del 2007 non era vigente né era stata formata per la medesima amministrazione». È evidente che l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa oggettiva cessata vigenza RAGIONE_SOCIALEa graduatoria è da sola sufficiente a determinare il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda del lavoratore. Pertanto, è vano censurare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa sola seconda affermazione (relativa ai limiti soggettivi RAGIONE_SOCIALEa vigenza ormai comunque cessata), perché tale critica -quand’anche fondata sarebbe del tutto inidonea a rimettere in discussione la conformità al diritto del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Dichiarato inammissibile il ricorso, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese legali relative al presente giudizio di legittimità, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito contrastante nei due gradi di merito e RAGIONE_SOCIALEa particolare situazione di incertezza in cui si è trovato il ricorrente, senza sua colpa, all’esito del concorso .
Si dà atto che, in base all’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa