Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 26464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2449-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1061/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 313/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Avviamento categorie protette
R.G.N. 2449/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/09/2024
CC
Rilevato che:
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, iscritto negli elenchi delle categorie protette, volta ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE all’assunzione e al risarcimento del danno.
La Corte territoriale ha premesso che il regolamento dell’RAGIONE_SOCIALE appellata, contenente ‘criteri e modalità per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi’, adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 (ora articolo 19, comma 2, decreto legislativo n. 175 del 2016), contempla (art. 6) tra i requisiti di assunzione il ‘non aver subito condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva’; ha accert ato che il signor COGNOME aveva precedenti penali ostativi all’assunzione ed ha quindi ritenuto legittimo il rifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE ad assumerlo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con sei motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la sentenza d’appello giudicato legittima l’esclusione del ricorrente dall’avviamento obbligatorio a causa delle condanne penali dallo stesso riportate, senza in alcun modo valutare la sua idoneità a
svolgere i compiti connessi alle mansioni cui doveva essere adibito.
Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1 delle preleggi, dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 333 del 2000, per avere la sentenza impugnata ignorato che il regolamento non può derogare alla legge e per non aver fatto corretta applicazione della disciplina dell’avviamento obbligatorio per gli orfani di caduti in servizio, che attribuisce ai medesimi una quota di riserva senza alcuna preclusione legata a eventuali precedenti penali. Il ricorrente rileva, inoltre, che la contrattazione collettiva di settore (c.c.n.l. per i dipendenti di RAGIONE_SOCIALE) non contiene alcuna previsione che possa legittimare la sua mancata assunzione in quanto non vieta l’avviamento al lavoro di soggetti che abbiano riportato condanne penali e che neppure si comprende come la commissione dei reati di lesioni personali gravi e di danneggiamento possa aver leso la ‘figura morale’ del lavoratore (v. art. 21, comma 7, c.c.n.l.).
Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 20 della legge n. 482 del 1968. Si assume che questa norma si riferisce ad una fattispecie diversa da quella oggetto di causa, vale a dire all’ipotesi in cui il grado e la natura dell’invalidità del lavoratore avviato possano arrecare pregiudizio ai compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 27 della legge n. 494 del 1987; degli artt. 1, 12, 27 e 32 del d.P.R. 487 del 1994; dell’art. 6 del dpcm n. 392 del 1987; dell’art. 6 de l dpcm 27.12.1988, assumendosi che la Commissione
esaminatrice avrebbe dovuto sottoporre il ricorrente a prove selettive coerenti con le mansioni da assegnare, quelle di ‘addetto allo spazzamento’ e che se il ricorrente avesse partecipato, com’era suo diritto, alla selezione per l’avviamento obbligatorio sarebbe, con ogni probabilità, stato assunto alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e degli artt. 27 e 28 del d.P.R. n. 487 del 1994, per non avere la sentenza considerato che il lavoratore avviato ha un diritto soggettivo all’assunzione e che gli uffici competenti sono chiamati a svolgere una mera attività di certazione, che non comporta l’esercizio di una vera e propria discrezionalità amministrativa; che il rifiuto dell’assunzione può ritenersi giustificato solo se il datore di lavoro dimostra l’impossibilità di un utile collocamento del lavoratore nella propria struttura o se il soggetto avviato non ha attitudini corrispondenti alla categoria professionale indicata dal datore; che nel caso di specie l’RAGIONE_SOCIALE non ha fornito alcuna allegazione e prova atta a dimostrare il mancato possesso, da parte del ricorrente, delle attitudini richieste in relazione alla categoria professionale indicata dal datore di lavoro.
Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., per non avere la sentenza d’appello statuito sulla richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente.
Premesso che la richiesta di avvio per l’assunzione è datata 18.4.2016 è utile riportare le fonti normative richiamate nei motivi di ricorso.
12. L’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 stabilisce che: ‘In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione’.
13. L’art. 7 della legge 68/1999, al comma 1, prevede che: ‘Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro’; al comma 2, contempla distinte ipotesi di assunzione per le pubbliche amministrazioni, che tengono conto
delle diverse modalità di reclutamento disciplinate dall’art. 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, poi trasfuso nell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. n. 12441 del 2016).
14. In linea generale, sul reclutamento del personale delle società pubbliche, l’art. 18, decreto -legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha dettato la seguente disciplina: ‘1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo ((alla data di entrata)) in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo ((30 marzo 2001, n. 165)). 2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati’.
15. Ai sensi del successivo d.lgs. n. 175/2016, art. 19 comma 2, ‘Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decret o legislativo 30 marzo 2001, n. 165’.
16. Il secondo motivo di ricorso, salvo ogni giudizio su eventuali profili di inammissibilità, pone una questione di diritto concernente la legittimità della introduzione, ad opera del regolamento concernente ‘criteri e modalità per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi’, adottato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 cit., di requisiti di assunzione non previsti dalla legge n. 68 del 1999 e neanche dal c.c.n.l. applicato.
17. In riferimento alla disciplina dettata dalla previgente legge n. 482 del 1968, la S.C. (Cass. n. 3120 del 1991) ha enunciato il seguente principio: ‘La legge 2 aprile 1968 n. 482 in materia di avviamento obbligatorio dei lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette, assoggettando i medesimi al normale trattamento giuridico e normativo (art. 10) e prevedendo (art. 12), quanto alle amministrazioni, aziende ed enti pubblici, il possesso, nei lavoratori loro avviati, dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, riconosce alle imprese di tipo pubblicistico, destinatarie dell’avviamento, il diritto di non assumere lavoratori avviati che non siano in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti come necessari ai fini dell’assunzione e della permanenza nel posto di lavoro, senza che l’indagine riguardo al possesso dei medesimi – quali (nella specie ai sensi dell’art. 8 della legge comunale e provinciale) la mancanza di determinati precedenti penali (requisito non confondibile con quello della buona condotta di cui alla legge n. 732 del 1984) – possa ritenersi vietata dall’art. 8 della legge n. 300 del 1970’.
18. Il rilievo nomofilattico della questione posta dal ricorso in esame impone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza per il rilievo nomofilattico della questione. Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 settembre 2024