Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18532 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24696-2019 proposto da:
NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
Oggetto
Avviamento alla
selezione –
Assunzione a
termine –
Stabilizzazione.
R.G.N. 24696/2019 CC 07/06/2024
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18/02/2019 R.G.N. 374/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. i lavoratori in epigrafe indicati chiedevano di essere assunti dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche RAGIONE_SOCIALE) con contratto a tempo determinato o, in via subordinata, a tempo indeterminato, sul presupposto di essere stati utilmente inseriti nelle graduatorie definiti ve formate dall’RAGIONE_SOCIALE nel giugno del 2005, a seguito di avviamento alla selezione di circa sessanta dipendenti richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE in data 14.6.2004 per la copertura di n. 30 posti di commesso.
1.1. Rappresentavano di non essere stati assunti, nonostante i numerosi solleciti rivolti all’RAGIONE_SOCIALE, avendo quest’ultima comunicato alle organizzazioni sindacali che, nelle more della procedura di avviamento, era intervenuta la l.r. n. 15 del 2004 che aveva modificato, per le categorie di appartenenza dei lavoratori, i presupposti per l’assunzione, divenuta, quindi, impossibile .
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, rigettando l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE (volto a negare il diritto all’assunzione con contratto a termine dei lavoratori stante il blocco delle
assunzioni del quale si ribadiva l’applicabilità anche al caso in esame) e quello incidentale dei lavoratori (volto a sollecitare, per converso, l’accoglimento della domanda di assunzione a tempo indeterminato), confermava la sentenza di primo grado del Tribunale della medesima città che, accertato che i ricorrenti ex art. 414 c.p.c. erano stati utilmente collocati nella graduatoria pubblicata dal 6.6.2005 al 24.6.2005, riconosceva loro il diritto soggettivo all’avviamento della selezione ai sensi dell’art. 16 della l. n. 56 del 1987, ritenute inapplicabili al caso di specie la l.r. n. 15/49 e la legge finanziaria n. 244 del 2007 che, modificando l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, aveva limitato la facoltà dell’RAGIONE_SOCIALE di assumere con contratti a termine.
2.1. Nella sentenza di appello si evidenziava al riguardo che il blocco delle assunzioni a termine aveva avuto decorso solo a far tempo dall’anno 2006, a differenza di quello per le assunzioni a tempo indeterminato che, invece, era già in essere a far tempo dall’anno 2005.
2.1.1. La Corte territoriale, conseguentemente, come già anticipato, confermava la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di un triennio, alle condizioni giuridiche ed economiche previste dall’avviso di selezione, rigettata, invece, la domanda di assunzione a tempo indeterminato dal momento che la l. n. 244 del 2007 rimetteva alla discrezionalità delle Aziende Sanitarie la predisposizione di piani di stabilizzazione del personale a tempo determinato,
in possesso di determinati requisiti e -in ogni caso -non avendo i lavoratori specificato in forza di quali presupposti e dati normativi avrebbero avuto diritto all ‘assunzione a tempo indeterminato.
I lavoratori indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Si difende con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti in cassazione depositano altresì memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Considerato che
Preliminarmente va dato atto che all’avvocato COGNOME , difensore dell’RAGIONE_SOCIALE , veniva comunicata la data della trattazione dell’udienza in camera di consiglio con esito negativo, risultando la casella di posta ‘inibita’; seguiva comunicazione della data di trattazione dell’udienza camerale alla parte datoriale personalmente. L’irregolarità di cui innanzi non ha impedito la decisione della controversia, in ragione dell’esito del giudizio di cui innanzi si dirà, ritenute prevalenti, nell’ottica del la concentrazione dei tempi processuali e nel rispetto del principio costituzionale del giusto processo, le esigenze di sollecita definizione del giudizio e valutata altresì l’avvenuta comunicazione alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della data di trattazione della causa in udienza camerale.
1.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 94, l. n. 244 del 2007, dell’art. 1, commi 519 e 518, l. n. 296 del 2006, dell’art.
1, commi 93 e 98, l. n. 311 del 2004, del decreto del consiglio dei Ministri del 15.02.2006, di attuazione della l. n. 211 del 2014, dell’art. 16, comma 1, della l. n. 56 del 1987, come modificato dall’art. 4, comma 4 -bis, del d.l. n. 86 del 1988, convertito con modificazioni dalla l. n. 160 del 1988, del capo 3 del d.P.R. n. 487 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
1.2. Si argomenta che, alla luce delle norme innanzi richiamate, i ricorrenti in cassazione avrebbero dovuto essere assunti a tempo indeterminato. Si insiste che se l’RAGIONE_SOCIALE si fosse comportata in modo corretto e trasparente, assumendo i ricorrenti a tempo determinato per i tre anni successivi alla pubblicazione della graduatoria, avendo capacità ed attitudini allo svolgimento dell’attività di commessi, avrebbero avuto diritto ad essere stabilizzati, godendo l’RAGIONE_SOCIALE di adeguate disponibilità finanziarie.
Con il secondo motivo si deduce la violazione falsa applicazione dell’art. 3, comma 94, della l. n. 244 del 2007, dell’art. 1, commi 519 e 518, l. n. 296 del 2006, dell’art. 1, commi 93 e 98, l. n. 311 del 2004, del decreto del consiglio dei Ministri del 15.02.2006, di attuazione della l. n. 211 del 2014, dell’art. 16, comma 1, della l. n. 56 del 1987, come modificato dall’art. 4, comma 4 -bis, del d.l. n. 86 del 1988, convertito con modificazioni dalla l. n. 160 del 1988, del capo 3 del d.P.R. n. 487 del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
2.1. Si insiste ancora sul diritto all’assunzione a tempo indeterminato, vieppiù in ragione del rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE non
ha fornito apposita prova della violazione dei vincoli di bilancio in merito al superamento dei tetti spesa fissati.
Con il terzo mezzo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3.1. Si denunzia l’erronea applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova in relazione al superamento dei vincoli di bilancio, ribadendo il diritto all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori.
3.1. I primi tre motivi, sebbene da diversi angoli prospettici come innanzi evidenziati, sono tutti volti a denunziare l’erroneità della sentenza quanto al mancato riconoscimento del diritto dei lavoratori all’assunzione a tempo indeterminato, sicché stante la connessione possono valutarsi congiuntamente.
3.2. Al riguardo va in premessa evidenziato che le doglianze di cui innanzi non possono essere accolte, innanzi tutto, per una ragione comune che va evidenziata ad integrazione, ex art. 384 c.p.c., delle rationes decidendi poste a base della pronunzia impugnata.
3.3. Dalla lettura della sentenza di appello ( cfr. pag. 2 in fine e pag. 5) risulta che la domanda di assunzione a tempo indeterminata è stata proposta in via subordinata rispetto alla principale di assunzione a tempo determinato.
3.4. Ne consegue che in assenza di qualsivoglia deduzione in ordine all’erroneità della ricostruzione operata dalla Corte territoriale in ordine alla proposizione della domanda di assunzione a tempo indeterminato, solo in via subordinata, rispetto a quella -accolta – di assunzione a
tempo determinato e soprattutto in assenza di un motivo di ricorso per cassazione articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. che consenta al giudice di legittimità di trasformarsi in giudice del fatto processuale e di verificare la correttezza della ricostruzione della sentenza impugnata in relazione alle domande proposte ed all’effettiva subordinazione di quella di assunzione a tempo indeterminato a quella accolta di assunzione a termine, tutti e tre i motivi, già per ciò solo, non possono essere accolti.
3.4.1. Essi sono comunque tutti e tre inammissibili anche per le ragioni di seguito indicate.
3.5. Infatti deve altresì evidenziarsi che il primo motivo è altresì inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della decisione.
3.5.1. Nel dettaglio, nella sentenza di appello si evidenzia che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. difetta l’allegazione delle ragioni/presupposti in virtù dei quali essi ricorrenti avrebbero avuto diritto all’assunzione a tempo indeterminato. ‘Gli appellanti incidentali si legge nella sentenza della Corte territoriale -nel negare l’applicabilità di detta normativa sul cd. blocco delle assunzioni al loro caso, non hanno specificato, di contro, in forza di quale dato normativo, avrebbero avuto diritto ad essere assunti a tempo indeterminato, attesa peraltro la richiesta dell’ASP di avviamento a tempo determinato (cfr. pag. 10 della sentenza di appello). Detto difetto di allegazione non è evidentemente più surrogabile nel giudizio di legittimità.
3.5.1.1. A tanto va aggiunto che la prima doglianza qui in esame nemmeno utilmente aggredisce l’ulteriore affermazione contenuta in sentenza volta a negare il diritto all’assunzione ( cfr. pag. 10, primo capoverso della sentenza) ovvero che il diritto alla stabilizzazione, pur in presenza dei presupposti soggettivi, è comunque ancorato all’attivazione di scelte da parte dell’amministrazione in ragione, per un verso del rispetto dei limiti di bilancio, e, per altro verso, delle dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno.
3.5.2. Tali rilievi compiuti dal Giudice territoriale, già idonei ad escludere la sussistenza di un diritto soggettivo dei lavoratori all’assunzione a tempo indeterminato (essendo essa invece frutto, come innanzi esposto, di scelte discrezionali della P.A., sebbene da compiersi nel l’alveo dei principi innanzi indicati), non risultano in alcun modo censurati nel mezzo che dunque è altresì inammissibile anche per tale motivo.
3.6. La seconda doglianza è inammissibile, per le stesse ragioni già indicate nel primo mezzo ed altresì perché è dedotto un omesso esame ai sensi del primo comma, n. 5, dell’art. 360 c.p.c. – in presenza di doppia conforme -e senza l’osservanza dei presu pposti indicati da Cass. 5528 del 2014 (e successive conformi), quindi senza l’indicazione delle divergenze motivazionali tra la sentenza di primo e secondo grado.
3.6.1. Ed infatti il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012
n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciato, rispetto ad un appello promosso dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), com’è nel caso di specie, con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito negli stessi termini dai giudici di primo e di secondo grado ( cfr. art. 348 ter , c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014 e numerosissime successive conformi).
3.6.2. Nemmeno va sottaciuto, poi, che l’omissione dedotta nel motivo non è quella di un fatto, essendo piuttosto sollecitata una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, quanto ai tetti di spesa, e una diversa interpretazione della normativa rispetto a quella offerta dalla Corte territoriale.
3.7. Il terzo motivo, poi, è inammissibile per le stesse ragioni esposte quanto al primo motivo e, in particolare, perché non si confronta con il decisum , ancora discorrendo del superamento dei tetti di spesa, con specifico riferimento alla distribuzione degli oneri della prova, laddove, come già detto, la ragione principale di rigetto della domanda ad opera del giudice di appello risiede nella mancata allegazione delle ragioni di fatto e di diritto che avrebbero giustificato l’assunzione a tempo indetermin ato, oltre che nell’affermazione incontestata che la scelta di procedere alla stabilizzazione, pur ancorata a parametri
predeterminati, è frutto di scelte discrezionali della pubblica amministrazione, fermo restando, in ogni caso, e qui ribadito quanto già osservato ai punti 3.2., 3.3. e 3.4.
4. Con la quarta doglianza si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 1223, 2056 e 2043 c.c. con
riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4.1. Il quarto motivo si incentra sul mancato riconoscimento del risarcimento del danno.
4.2. Si rimarca che nella sentenza impugnata si assume che la mancata assunzione al termine della procedura di avviamento al lavoro non ha prodotto alcun danno risarcibile, neppure il danno cd. da chance, che può essere provato, anche per presunzioni ed in via equitativa. Si insiste ancora che il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai lavoratori è ingiusto essendo stata ritardata l’assunzione di dieci anni.
4.3. Anche quest’ultimo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione.
4.3.1. Infatti, integralmente risarcito il danno dall’assunzione a termine richiesta in via principale, negato il diritto a quella a tempo indeterminato, in difetto di altre specifiche allegazioni non si vede quale ulteriore danno avrebbe potuto essere risarcito dalla Corte territoriale, precisato altresì che la domanda di danno da perdita di chance risulta nuova e mai proposta in precedenza ( vedi sentenza di appello pag. 6 e pag. 10 ).
Il percorso motivazionale innanzi sviluppato non resta in alcun modo inciso dalla allegazione, contenuta nella memoria ex art. 378 depositata dai lavoratori, secondo
cui essi nel corso dell’anno 2021 sarebbero stati stabilizzati.
5.1. Ed infatti è inammissibile l’eccezione/deduzione contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380bis .1, c.p.c. di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni – implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, c.p.c. ( cfr. Cass. n. 21355/2022).
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7.6.2024