Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 36503 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 36503 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24647/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
e sul ricorso successivo proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
BENIGNI NOME
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3643/2017 depositata il 07/09/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-L ‘articolata vicenda in esame prende origine dalla domanda di concordato preventivo presentata nel 2011 da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che prevedeva la cessione di tutti i beni al terzo RAGIONE_SOCIALE a fronte della sua assunzione dell’onere concordatario, fino a concorrenza di euro 4.500.000,00, a titolo di accollo liberatorio, con garanzia fideiussoria prestata da RAGIONE_SOCIALE; il tutto subordinatamente all’omologazione del concordato, poi intervenuta nel 2014 con sentenza di secondo grado definitiva.
1.1. -Poiché l ‘assuntore NOME, sebbene diffidato, non aveva adempiuto all’obbligo di rendersi acquirente del complesso aziendale di RAGIONE_SOCIALE, che già conduceva in locazione, i Commissari giudiziali avevano agito per l ‘ esecuzione del piano concordatario chiedendo ad NOME il versamento della somma prevista di euro 4.500.000,00 e, in subordine, la condanna al pagamento del medesimo importo da parte del fideiussore COGNOME.
1.2. -L’adito Tribunale di Benevento aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei Commissari ed aveva respinto anche le domande proposte dai creditori concordatari intervenuti volontariamente (tra cui RAGIONE_SOCIALE) interpretando il loro intervento come intervento meramente adesivo ad un giudizio promosso da soggetti non legittimati.
1.3. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE, avendo fatto valere sia il proprio titolo giudiziale (decreto ingiuntivo definitivo) che l’obbligo dell’assuntore al pagamento del proprio credito di euro 244.788,34 (nella misura falcidiata del 6,5%), avesse spiegato intervento litisconsortile o adesivo autonomo, tale da resistere alla invece corretta dichiarazione del difetto di legittimazione attiva dei Commissari giudiziali, in quanto meri organi ausiliari del giudice, incaricati di sorvegliare l’esecuzione del concordato omologato,
ormai chiuso (senza che potesse applicarsi ratione temporis la novella del 2015 che, modificando l’art. 185 l.f all., aveva attribuito al commissario giudiziale poteri sostituivi del debitore inerte).
Ha quindi accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, condannando NOME -e, in caso di suo inadempimento, NOMEal pagamento del credito di euro 244.788,34, mentre ha rigettato l’appello incidentale proposto dai Commissari giudiziali di RAGIONE_SOCIALE contro la declaratoria del loro difetto di legittimazione attiva.
1.4. -Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26/10/2017 e depositato il 02/11/2017, da qualificarsi principale, seguìto dal ricorso di COGNOME, da qualificarsi incidentale, entrambi resistiti da RAGIONE_SOCIALE con controricorso; gli intimati Commissari giudiziali non hanno svolto difese.
1.5. -Sono sopravvenute dapprima la rinuncia al ricorso di COGNOME con compensazione delle spese, accettata da RAGIONE_SOCIALE, e poi la comunicazione, in data 03/11/2023, della dichiarazione di Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, risalente al 14/12/2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va preliminarmente dichiarata l’estinzione parziale del giudizio, stante la rinuncia al ricorso di COGNOME, accettata da COGNOME, a spese compensate, in applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c.
2.1. -Non trova applicazione in tal caso l’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cd. raddoppio del contributo unificato), trattandosi di misura riferibile ai soli casi in cui l’impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
-Sempre preliminarmente va dato atto che nel giudizio di cassazione sono irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti, non essendo ipotizzabili gli adempimenti di cui all’art. 302 c.p.c., che prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo ( ex multis , Cass. 3630/2021).
3.1. -Né trova qui applicazione il principio per cui, in tema di accertamento di un credito nei confronti del fallimento ed in forza della sua devoluzione alla competenza esclusiva del giudice fallimentare, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., l’azione eventualmente proposta nel giudizio ordinario di cognizione deve essere dichiarata d’ufficio inammissibile o improcedibile -a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio -trattandosi di una questione litis ingressum impediens (salvo i limiti del giudicato interno e del giudicato implicito), e ciò in ogni stato e grado, e dunque anche nel giudizio di cassazione (Cass. 5562/2010, 17327/2012, 24156/2018, 16048/2023).
3.2. -Si verte infatti nella diversa ipotesi in cui, prima dell’apertura del fallimento , sia stata pronunciata sentenza di accertamento del credito (anche negativo: Cass. 11362/2018, 11741/2021), nel qual caso la “vis attractiva” della procedura concorsuale ex art. 52 l.fall. resta derogata dalla regola fissata nell’art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., per cui il curatore è onerato di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza medesima, se non ancora passata in giudicato (Cass. 2949/2021; cfr. Cass. 12606/1991, ove, in fattispecie analoga ex art. 95, comma 3, l.fall. ante riforma del 2005, si afferma che, «sopraggiunto il fallimento del ricorrente in pendenza del ricorso per cassazione, ove la sentenza sia cassata in sede di giudizio rescindente, la controversia, ai fini di cui alla succitata norma, deve essere decisa non dal tribunale fallimentare, bensì nel successivo giudizio di rinvio, costituente la fase rescissoria»). Di qui il principio per cui «nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all’esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l’azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell’art. 96 l.fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione (Cass. 14768/2019, 12948/2022, 27163/2023).
-Vengono ora all’ esame i motivi del ricorso principale.
4.1. -Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 160, 181, 182, 184 l.fall. e degli artt. 1321, 1329, 1362, 1362 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto pacifici l’intervenuta omologazione del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE, il ruolo di assuntore di RAGIONE_SOCIALE e la condizione di creditore chirografario di COGNOME, mentre il decreto di omologazione del concordato, avendo natura meramente dichiarativa, non sarebbe idoneo a fare stato nelle questioni controverse tra la società concordataria e i terzi, con la conseguenza che l’intento e la volontà espressa dalle parti negli atti allegati alla procedura dovrebbero essere interpretati alla stregua delle previsioni di cui agli articoli 1362 e s. c.c.
Su queste premesse, la tesi del ricorrente -che informa anche i motivi successivi -è che, « in base al tenore letterale delle previsioni contrattuali e della proposta irrevocabile del 21/02/2012, l’obbligazione di pagamento di NOME era subordinata al perfezionamento della cessione dell’azienda », tanto che « il pagamento delle somme di denaro doveva avvenire ratealmente per un biennio a far tempo dalla data della stipula del rogito, con la conseguenza che, in assenza della cessione dell’azienda, nulla può ritenersi dovuto », tanto più che il decreto di omologa demandava al giudice delegato « la determinazione delle concrete modalità di pagamento dei creditori e della consequenziale cessione dell’azienda »; pertanto, non essendosi potuto perfezionare il trasferimento dell’azienda da RAGIONE_SOCIALE ad NOME, per inadempimento della prima, l’obbligo d ella seconda di pagare i creditori concordatari sarebbe privo di causa, e quindi nullo.
4.2. -Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 1273, 1418, 1346, 1348 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto conclamato il ruolo di assuntore di RAGIONE_SOCIALE e la liberazione di RAGIONE_SOCIALE, sebbene la proposta irrevocabile di acquisto -tanto nel contratto di affitto di azienda quanto nella modifica del 21/02/2012 -fosse sospensivamente condizionata al decreto di omologa del concordato e richiedesse un accordo successivo tra le parti; pur dando atto che nella modifica del contratto di affitto del 21/02/2012 si utilizza la locuzione « rendersi assuntrice e quindi ad accollarsi a titolo liberatorio le obbligazioni concordatarie », il
ricorrente assume che questa locuzione « tradisce piuttosto la volontà di un eventuale riaccollo interno solutionis causa e dunque a titolo di corrispettivo della eventuale cessione di azienda ».
4.3. -Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 160, 182, 184 l.fall. e dell’art. 1987 c.c. , sempre nella parte in cui i giudici di merito hanno accertato la qualifica di assuntore in capo ad RAGIONE_SOCIALE e il verificarsi della condizione di cui all’art 186 l.fall. per la liberazione del debitore concordatario.
4.4. -Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 160 e 182 l.fall., per avere la corte d’appello ritenuto che il verificarsi della condizione dell’omologa del concordato preventivo avesse determinato il trasferimento dell’azienda e delle obbligazioni concordatarie, con liberazione del debitore, quando in realtà ad essere sospensivamente condizionata all’omologa del concordato era solo la proposta irrevocabile di acquisto, che, pur produttiva di effetti, non era stata seguita dalla effettiva cessione dell’azienda a causa dell’ inadempimento di RAGIONE_SOCIALE allo smaltimento dei rifiuti tossici, che aveva fatto venir meno l’impegno di RAGIONE_SOCIALE.
4.5. -Il quinto mezzo lamenta violazione degli artt. 12731362 e ss. e 1460 c.c., poiché, una volta acclarato il mancato trasferimento dell’azienda ad RAGIONE_SOCIALE per l’ inadempimento degli obblighi contrattuali di RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stato legittimo il mancato pagamento delle obbligazioni concordatarie da parte della prima.
4.6. -Il sesto denunzia violazione degli artt. 1321-13251421 e 1454 c.c., sul rilievo che nei primi mesi dell’anno 2013 NOME aveva contestato a RAGIONE_SOCIALE l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 5.5 del contratto di affitto (smaltimento dei rifiuti tossici), assegnando un termine per adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., il cui inutile spirare aveva determinato la risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda, e quindi anche la caducazione della proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda , stante il collegamento negoziale esistente tra i due atti.
4.7. -Il settimo mezzo prospetta la violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., poiché, a fronte della ricostruzione della vicenda in termini antitetici da parte di NOME e NOME da una parte, ed
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dall’altra, la corte d’appello avrebbe omesso di motivare sulle diverse prospettazioni.
4.8. -L’ottavo ed ultimo motivo allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. , per avere la c orte d’appello omesso di pronunciarsi sulle domande di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva chiesto accertarsi che si trattava di un acquisto di azienda e non di assunzione, che vi era stato inadempimento di RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di smaltimento dei rifiuti tossici e che pertanto RAGIONE_SOCIALE aveva legittimamente revocato ogni impegno assunto, restituendo l’azienda nel 2013.
-Tutti i motivi, esaminabili congiuntamente perché avvinti da un unico filo conduttore (e cioè il preteso inadempimento di RAGIONE_SOCIALE alle obbligazioni assunte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, tale da far venire meno gli impegni assunti da quest’ultima in sede concordataria) s ono inammissibili, poiché, sotto l’apparente denuncia di errores in iudicando o in procedendo o di vizi motivazionali, mirano in realtà alla completa rivisitazione del merito della causa, sulla base del materiale istruttorio acquisito -peraltro scrutinato con esito conforme dai giudici di entrambi i gradi di merito -così trasformando surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).
5.1. -Al riguardo occorre rammentare che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa; del resto, ammettere in sede di legittimità un sindacato in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
5.2. -Pertanto, la parte ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre alle valutazioni e interpretazioni dei giudici di merito la propria diversa valutazione o interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti,
ovvero una diversa lettura delle risultanze processuali ( ex plurimis , Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), poiché il compito di questa Corte non è quello di condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, 3267/2008).
5.3. -Vero è che i giudici di merito hanno interpretato il provvedimento di omologazione, secondo il loro prudente apprezzamento, come il titolo che già costituiva l’assuntore quale acquirente dell’azienda, così rendendo esigibile la sua obbligazione di pagamento e giustificando appieno, in caso di inadempimento, il giudizio di responsabilità promosso dal creditore, dopo che anche la posizione soggettiva di quest’ultimo era stata oggetto di accertamento, così come l’omologa e le obbligazioni assunte.
Compete sicuramente al giudice dell’omologa l’ interpretazione del patto di assunzione, che non risulta nemmeno contestato secondo il sistema proprio delle impugnazioni concordatizie.
Peraltro la decisione impugnata, laddove ha ritenuto pacifici sia l’intervenuta omologazione del concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE -con pronuncia divenuta definitiva il 28/11/2014, e cioè in epoca successiva al preteso inadempimento da cui sarebbe scaturito il venir meno degli obblighi di RAGIONE_SOCIALE -sia il ruolo di assuntore svolto da quest’ultima, sia l’effetto liberatorio determinatosi per la debitrice concordataria ai sensi dell’art. 186, comma 3, l.fall., sia infine la qualifica di creditore concordatario chirografario di COGNOME, trova riscontro finanche nei brani del provvedimento di omologa, del contratto di affitto di azienda, della proposta irrevocabile di acquisto e della sua modifica del 21/02/2012 trascritti in ricorso dalla stessa RAGIONE_SOCIALE.
5.4. -E’ appena il caso di aggiungere che l’inattitudine del decreto di omologazione del concordato preventivo ad acquistare autorità di giudicato è stata sempre circoscritta da questa Corte a
esistenza, entità e rango dei crediti fatti valere nella procedura (Cass. 18903/2023, 208/2019, 12265/2016, 20298/2014), mentre è pacifica, al contrario, l’idoneità al giudicato del decreto di omologazione del concordato (cd. decisorietà), anche ai fini della proponibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 l.fall. (v. Cass. Sez. U, 27073/2016; cfr. Cass. Sez. U, 9146/2017; Cass. 16862/2018, 30201/2019), trattandosi della conseguenza della natura contenziosa del giudizio di omologazione ex art. 180 l.fall., da tempo riconosciuta da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (Cass. Sez. U, 26989/2016).
5.5. -Quanto poi alla censura motivazionale svolta con il settimo motivo, la stessa è formulata in modo approssimativo e in spregio dei canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il “fatto storico” -e non già questioni, argomentazioni o prospettazioni delle parti (Cass. 2268/2022) -il cui esame sia stato omesso, nonché il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez.U, 8503/2014; conf. ex plurimis , Cass. 27415/2018, Cass. 3110/2022).
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio limitatamente a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con spese compensate.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna il ricorrente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE, liquidate in Euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza nei confronti del ricorrente incidentale, ed invece della sussistenza nei confronti del ricorrente principale dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/11/2023.