Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23815 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Civile Ord. Sez. 3 Num. 23815 Anno 2024 Presidente: COGNOME NOME NOME: COGNOME NOME Data pubblicazione: 04/09/2024
Oggetto:
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 01/07/2024 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 30293/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 30293 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del l’ amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
FILISETTI NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE NON RICONOSCIUTA DENOMINATA ‘RAGIONE_SOCIALE (C.F.: non in- dicato), in persona di NOME COGNOME, capoRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Brescia n. 1167/2022, pubblicata in data 7 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo capoRAGIONE_SOCIALE e consigliere NOME COGNOME, nonché, di quest ‘ ultimo personalmente, per ottenere il risarcimento dei danni che assume subiti in conseguenza della diffamazione posta in essere in proprio danno, mediante comunicazioni su più testate giornalistiche locali, radiofoniche e in siti web .
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Bergamo.
La Corte d’a ppello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata .
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ RAGIONE_SOCIALE intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « (violazione della norma di cui all’ art. 112 c.p.c. e derivante nullità della sentenza; Art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.): violazione del disposto di cui all’ art. 112 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata manda assolti dalla domanda sia l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE sia il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO personalmente, in accoglimento del primo motivo d’appello sebbene esso recasse una eccezione di carenza di legittimazione passiva riferita unicamente alla prima e non anche al secondo ». Il motivo è infondato.
Nella decisione impugnata non è riscontrabile né omissione di pronuncia né extra petizione, a giudizio di questa Corte: benché la motivazione del provvedimento appaia effettivamente molto sintetica, è possibile ricostruire agevolmente, sulla base di una complessiva lettura di esso, l’oggetto e l e ragioni della decisione, che risultano del tutto conformi a diritto e coerenti con l’oggetto dell’impugnazione .
1.1 La corte d’appello ha dapprima precisato, nella parte della sentenza dedicata allo ‘ svolgimento del processo ‘, che « Con la sentenza impugnata, il Tribunale, condannava in solido il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e COGNOME, quale capoRAGIONE_SOCIALE ».
Successivamente, nella motivazione, ha osservato quanto segue:
« Esaminando la domanda, emerge chiaramente che la domanda dell’attrice è rivolta ad un’RAGIONE_SOCIALE che porta quel nome e a colui che ne fa parte poiché è proprio contro una tale RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato le pretese risarcitorie ».
In altri termini, la corte d’appello, per quanto emerge da lla lettura complessiva della decisione impugnata, ha affermato che la domanda dalla società attrice era stata bensì proposta sia nei confronti della (pretesa) RAGIONE_SOCIALE che del COGNOME in proprio, ma quest’ultimo era stato evocato in giudizio esclusivamente quale dirigente e/o rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE e, comunque, quale esponente della medesima: era stata, quindi, fatta valere la responsabilità su di lui gravante quale associato o dirigente della RAGIONE_SOCIALE medesima, mentre non era stata proposta alcuna azione nei suoi confronti per specifiche conAVV_NOTAIOe da lui poste in essere a titolo meramente personale.
1.2 D’altra parte, nel ricorso non è richiamato, in violazione, dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., lo specifico contenuto
dell’atto introduttivo del giudizio , che potrebbe eventualmente indurre a ritenere che l’interpretazione di esso fatta propria dalla corte d’appello non sia corretta ; e non vi è dubbio che la società attrice avesse chiesto la condanna di COGNOME quale capoRAGIONE_SOCIALE, rappresentante o, comunque, esponente della pretesa RAGIONE_SOCIALE, senza che emergano e, tanto meno, risultino indicate nel ricorso specifiche conAVV_NOTAIOe diffamatorie da lui eventualmente poste in essere a titolo personale.
1.3 È, in ogni caso, assorbente, in proposito, il rilievo che (anche a prescindere dalla precisa ricostruzione del l’oggetto e d el titolo dell’originaria domanda di condanna del COGNOME in proprio) la sentenza di primo grado, nel dispositivo, così si esprime: « Condanna in via solidale il RAGIONE_SOCIALE – in qualità di autore e NOME COGNOME. – in qualità di capoRAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni … ».
Non vi è, quindi, già nella decisione di primo grado, alcuna espressa condanna del COGNOME in proprio, per conAVV_NOTAIOe poste in essere a titolo personale: la condanna al risarcimento nei suoi confronti risulta pronunciata esclusivamente in virtù della sua posizione di capoRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE ritenuta (esistente e) responsabile della diffamazione.
D’altronde , la circostanza di fatto che le conAVV_NOTAIOe diffamatorie attribuite all’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE siano state materialmente (in tutto o in parte) poste eventualmente in essere personalmente proprio dal COGNOME non emerge da nessun espresso accertamento effettuato dai giudici del merito.
Anzi, il tribunale risulta avere condannato al risarcimento l’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE ‘ in qualità di autore ‘ e d il COGNOME solo ‘ in qualità di capoRAGIONE_SOCIALE ‘ : il giudice di primo grado non ha, cioè, affatto condannato quest’ultimo in proprio, quale autore delle conAVV_NOTAIOe diffamatorie, ma solo quale responsabile delle conAVV_NOTAIOe attribuite (quale ‘ autore ‘) all’ente impersonale
di cui lo stesso era esponente (segnatamente ‘ capoRAGIONE_SOCIALE ‘) ; e la società attrice non ha proposto appello sul punto.
Di conseguenza, la censura di extra petizione, cioè quella avanzata con il motivo di ricorso in esame, deve ritenersi senz’altro infondata.
Posto, infatti, che con la decisione di primo grado era stata pronunciata la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE quale ‘ autrice della diffamazione ‘ e del COGNOME (non in proprio, ma) solo quale suo esponente (‘ capoRAGIONE_SOCIALE ‘) , cioè in virtù della sua posizione di associato/rappresentante dell’ente , ne discende:
a) che il motivo di appello proposto dallo stesso COGNOME, nel contestare la stessa esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE , non poteva che ritenersi volto ad impugnare tale condanna nel suo complesso, cioè, sia nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che nei confronti del suo preteso ‘capoRAGIONE_SOCIALE‘, cioè del suo preteso esponente/rappresentante, in quanto tale, non essendo stata pronunciata alcuna condanna a suo carico per conAVV_NOTAIOe illecite poste in essere a titolo personale;
b) che la corte d’appello, avendo certamente condiviso tale impostazione, non ha omesso alcuna pronuncia; in particolare, non ha omesso la pronuncia su una domanda di condanna del COGNOME in proprio, per conAVV_NOTAIOe diffamatorie poste in essere da lui a titolo personale: ha, invece, ritenuto che una siffatta domanda non fosse stata proposta;
c) che, in ogni caso, anche se fosse stata in origine proposta, una siffatta domanda non era più in discussione nel giudizio di appello, non essendo stata accolta in primo grado, per essere la sentenza di condanna di primo grado riferita solo all’RAGIONE_SOCIALE e al suo capoRAGIONE_SOCIALE, senza che vi fosse stato appello di parte attrice sul punto;
d) che la corte d’appello non ha affatto pronunciato al di là dell’oggetto dell’impugnazione, avendo correttamente ritenuto l’appello riferibile alla contestazione dell’esistenza
dell’RAGIONE_SOCIALE convenuta e, quindi , tanto alla possibilità di condannare tale pretesa RAGIONE_SOCIALE quanto alla possibilità di condannare il suo preteso associato/rappresentante, ed avendola integralmente accolta proprio sotto tale assorbente profilo.
Con il secondo motivo si denunzia « (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.): vizio di motivazione, nella parte in cui la corte d’appello, esaminando la questione della carenza di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha concluso per l’inesistenza del soggetto giuridico, senza adeguata giustificazione ».
Con il terzo motivo si denunzia « (violazione di legge ex art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.): violazione del disposto di cui all’ art. 36 c.c. e di cui all’ art. 38, comma 2, del d. lgs. nr. 267 del 2000 , nella parte in cui la corte d’appello nega la legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e così riforma il giudizio espresso dal tribunale, pur enumerando le medesime circostanze di fatto ricordate nella sentenza di primo grado, atte ad integrare la prova del l’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE ».
Il secondo ed il terzo motivo -aventi ad oggetto la prova dell’effettiva esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE evocata in giudizio dalla società attrice -sono logicamente e giuridicamente connessi e, come tali, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono inammissibili, prima ancora che infondati.
Le contestazioni avanzate con tali motivi di ricorso hanno, infatti, ad oggetto accertamenti di fatto svolti dalla corte d’appello, nonché la valutazione delle prove in ordine all’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE evocata in giudizio dalla società attrice e, segnatamente, degli elementi essenziali necessari per l’esistenza di un siffatto ente giuridico impersonale (in particolare: gli associati ed il contratto associativo tra gli stessi
stipulato; lo statuto; il fondo comune; la stabile organizzazione).
Si tratta di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
Le contestazioni di cui ai motivi di ricorso in esame si risolvono, dunque, nella inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, in proposito, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
La decisione impugnata, nella parte in cui esclude la sussistenza della prova dell’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE evocata in giudizio dalla società attrice, risulta, del resto, del tutto conforme a diritto nell’individuazione degli elementi essenziali a tal fine necessari.
3. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ric. n. 30293/2022 – Sez. 3 – Ad. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al
competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-