Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33058 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
Oggetto
Contributi previdenziali, associazione in partecipazione, art. 2549 c.c. come modificato dall’art. 1, comma 28, l. n. 92/2012
R.G.N.6198/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2024
CC
sul ricorso 6198-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 569/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 135/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata l’8.8.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento di differenze contributive ri venienti dall’impiego di associati in partecipazione in numero superiore a tre, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2549 c.c. come modificato dall’art. 1, comma 28, l. n. 92/2012;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2549 c.c., nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 1, comma 28, l. n. 92/2012, per avere la Corte di merito ritenuto che il limite dei tre associati di cui alla norma cit. dovesse riferirsi a ciascuna unità produttiva e non all’impresa nel suo complesso;
che, in punto di fatto, è incontroverso che l’odierna controricorrente, all’epoca dei fatti per cui è causa (luglio 2012 -ottobre 2013), oltre ad occuparsi RAGIONE_SOCIALE‘acquisto, produzione,
commercializzazione, gestione, manutenzione, montaggio, noleggio e prestito di apparecchi di intrattenimento ex art. 110 T.U.L.P.S., gestiva sul territorio nazionale n. 73 sale giochi, la cui conduzione e gestione era affidata a n. 183 associati in partecipazione;
che, con decorrenza dal 18.7.2012, l’art.1, comma 28, l. n. 92/2012, nell’aggiungere un secondo comma all’art. 2549 c.c., ha stabilito che ‘qualora l’apporto RAGIONE_SOCIALE‘associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità ent ro il secondo’, precisando che ‘in caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato’;
che i giudici di merito, accogliendo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘odierna controricorrente, hanno ritenuto, per quanto rileva in questa sede, che l’inciso ‘in una medesima attività’ andasse riferito alle singole unità produttive in cui l’attività imprenditoriale concernente le sale giochi è in concreto articolata ed esercitata e, constatato che il numero degli associati in ciascuna sala giochi non aveva superato il limite legale, hanno accolto l’opposizione;
che trattasi, ad avviso del Collegio, di interpretazione non condivisibile;
che, sul piano letterale, va rilevato che il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2549 c.c. riferisce il limite dei tre associati il cui apporto consista ‘anche in una prestazione di lavoro’ alla ‘medesima
attività’, il che, avuto riguardo alla disposizione di cui al comma precedente (che, com’è noto, definisce l’associazione in partecipazione come il contratto con cui ‘l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili RAGIONE_SOCIALEa sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto’), permette di individuare quest’ultima o in un singolo ‘affare’ ovvero in qualcuna RAGIONE_SOCIALEe attività produttive che possono essere proprie RAGIONE_SOCIALE”impresa’ complessivamente considerata; che, per contro, la nozione di ‘unità produttiva’ designa ogni articolazione autonoma RAGIONE_SOCIALE‘azienda che abbia idoneità, sotto il profilo funzionale e finalistico, ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa medesima, RAGIONE_SOCIALEa quale costituisca u na componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione RAGIONE_SOCIALE‘attività produttiva aziendale (così, tra le più recenti, Cass. n. 20600 del 2014);
che l’interpretazione anzidetta appare coerente con la ratio restrittiva che ha ispirato dapprima l’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che -al dichiarato fine di ‘evitare fenomeni elusivi RAGIONE_SOCIALEa disciplina di legge e contratto collettivo’ ha previsto, in funzione integrativa RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘associazione in partecipazione, che ove tali rapporti fossero ‘resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora’, si applicassero all’associato le più favorevoli disposizioni previste per il lavoratore dipendente (cfr. Cass. n. 2371 del 2015), e da ultimo la riscrittura del comma 2° RAGIONE_SOCIALE‘art. 2549 c.c. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, d.lgs. n. 81/2015, che ha drasticamente previsto che ‘nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’appor to di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro’;
che, d’altra parte, l’anzidetta interpretazione non appare revocabile in dubbio nemmeno in relazione ai sospetti d’incostituzionalità sollevati da parte controricorrente, ove si osservi che rimane nella discrezionalità del legislatore l’individuazione del necessario bilanciamento tra la libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. e la tutela del lavoro ‘in tutte le sue forme e applicazioni’ (art. 35 Cost.) e che il c.d. principio di indisponibilità del tipo contrattuale non può considerarsi d’os tacolo alla conversione del rapporto di associazione in partecipazione in rapporto di lavoro subordinato, traendo quest’ultima origine da una condotta datoriale violativa di norme imperative ed essendo semmai coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (cfr. in tal senso Cass. n. 9471 del 2019);
che del pari rimane affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta se differire l’entrata in vigore del nuovo regime con una qualche disposizione transitoria (come accaduto con l’art. 53, d.lgs. n. 81/2015, cit., che al comma 2 ha previsto che ‘i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto RAGIONE_SOCIALE‘associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazio ne’) ovvero stabilirne l’immediata applicazione rispetto a tutti i destinatari che versino nella situazione oggetto RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina (così già Cass. n. 7092 del 1995);
che il ricorso va conseguentemente accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: ‘l’art. 2549, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 28, l. n. 92/2012, si interpreta nel senso che il limite di tre associati in partecipazione, il
superamento del quale determina la trasformazione di tutti i rapporti di associazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, va riferito non già alla singola unità produttiva in cui sia eventualmente articolata l’attività d’impresa, ma a ciascun affare o a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe attività produttive proprie RAGIONE_SOCIALE‘impresa, indipendentemente dal fatto che ognuna di esse sia a sua volta articolata in una pluralità di unità produttive’;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.9.2024.