Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31475 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31475 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8722/2021 r.g., proposto
da
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME, titolare dell’impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE” , elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 518/2020 pubblicata in data 28/01/2021, n.r.g. 204/2020, notificata in data 01/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME aveva intrattenuto con NOME COGNOME un rapporto sentimentale ed aveva con lei convissuto da primavera dell’anno 2006 fino ad agosto 2016. Deduceva di avere lavorato alle dipendenze della COGNOME nel periodo dall’08/12/2005 all’01/09/2016, inizialmente presso la RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, INDIRIZZO, e poi dal 2012 presso il nuovo
OGGETTO:
RAGIONE_SOCIALE
in
RAGIONE_SOCIALE – domanda
di
accertamento
della
subordinazione probatorio
–
onere
negozio nella INDIRIZZO nella stessa città. Precisava di avere svolto mansioni di elevato contenuto intellettuale e creativo, proprie del livello 3^/A del RAGIONE_SOCIALE; di avere osservato nel primo periodo l’orario 07 -21 e a partire dal 2012 un orario medio di 15 ore giornaliere, tutti i giorni della settimana tranne il giovedì ed il sabato, in cui iniziava alle 10 e terminava alle 24.
Allegava che il rapporto era stato formalizzato in termini di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE limitatamente al periodo dal 22/03/2013 al 31/07/2016.
Deduceva che con missiva del 04/08/2016 la COGNOME aveva riconosciuto il proprio debito retributivo, tanto che il Tribunale, con ordinanza del 26/04/2017, aveva autorizzato il sequestro conservativo sui beni della COGNOME fino a concorrenza della somma di euro 140.000,00.
Adìva pertanto il Tribunale di Alessandria per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la COGNOME dall’08/12/2005 all’01/09/2016, con diritto all’inquadramento nel livello 3^/A RAGIONE_SOCIALE e la condanna della COGNOME a pagare in suo favore la complessiva somma di euro 205.133,50 a titolo di differenze retributive e di t.f.r., nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali omessi.
2.- Costituitosi il contraddittorio, la COGNOME contestava che la sua lettera del 04/08/2016 contenesse il riconoscimento del debito, tanto è vero che, con ordinanza del 22/06/2017, il Tribunale collegiale, in sede di reclamo, aveva revocato il provvedimento di sequestro conservativo ottenuto dal COGNOME.
3.Tentata invano la conciliazione delle parti, escussi i testimoni ammessi, il Tribunale rigettava le domande.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal COGNOME
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
va condiviso il convincimento del Tribunale, che ha escluso che nelle missive del 04 e del 10 agosto 2016 possa individuarsi un riconoscimento di debito oppure una valenza confessoria della natura subordinata del rapporto di lavoro, posto che comunque quelle missive vanno valutate nel contesto della fine del rapporto di collaborazione ed affettivo fra le parti;
il doc. 16 del COGNOME è costituito dalla comunicazione della cessazione in data 31/07/2016 del rapporto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE intercorso dal 22/03/2013; al riguardo il Tribunale ha osservato che la controversia non verteva sulla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, co. 30, L. n. 92/2012 per ritenere effettiva l’RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE; il RAGIONE_SOCIALE non ha impugnato con specifica censura questa affermazione, sicché sul punto il motivo di gravame è inammissibile;
in ogni caso il motivo è infondato, posto che l’interpretazione data dal Tribunale all’atto introduttivo del giudizio del COGNOME è corretta e va condivisa, considerato che dei 55 capitoli di prova in due soltanto compare il riferimento al contratto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna deduzione sulla mancanza degli elementi qualificanti, anzi deducendosi espressamente che quel contratto non era stato neppure sottoscritto dalla COGNOME, sicché il COGNOME chiedeva soltanto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti, senza porre a fondamento della domanda l’eventuale invalidità dell’RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE; peraltro tale domanda riguardava un periodo dal 2005 al 2016 quindi ben più ampio di quello dell’RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE dal 2013 al 2016;
ne consegue che è nuova, e quindi inammissibile ex art. 437 c.p.c., la domanda formulata in questo grado dal COGNOME di invalidità dell’RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE per violazione dell’art. 1, co. 30, L. n. 92/2012 per mancanza delle condizioni ivi previste;
il complessivo quadro probatorio acquisito nel primo grado non consente di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul COGNOME -relativo alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, sia pure con riferimento ai soli indici sussidiari;
le circostanze eccepite dalla COGNOME in primo grado non sono state in alcun modo contestate dal COGNOME né nella prima udienza dopo la costituzione della COGNOME, né nel corso del giudizio di primo grado e neppure nelle note autorizzate dell’11/09/2019, sicché devono ritenersi provate anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c.;
trattasi di circostanze incompatibili con l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti;
inoltre la stessa documentazione versata dal COGNOME dimostra che egli si qualificava con i clienti del locale come ‘contitolare’ dell’attività, agiva in tale veste e così veniva considerato dai terzi, mentre la COGNOME interveniva solo a ‘mettere la firma’ in quanto unica titolare della ditta, e talora come segretaria del COGNOME;
l’istruttoria orale non ha offerto conferma alla tesi del COGNOME, neppure quanto agli indici cc.dd. sussidiari, posto che non risulta dimostrato che egli percepisse un compenso fisso, anzi risulta che aveva convissuto con la COGNOME in un appartamento sopra il negozio e con la figlia della COGNOME, dando luogo ad una famiglia di fatto, che viveva con i proventi della RAGIONE_SOCIALE; non risulta dimostrato che ricevesse direttive dalla COGNOME; risulta provato che avesse la disponibilità della firma degli assegni tratti sul conto corrente della ditta intestata alla COGNOME; che si assentasse anche per vari giorni per andare a trovare la propria madre in Liguria.
5.Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
6.- COGNOME NOME, titolare dell’impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE” ha resistito con controricorso.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’appellante non avesse investito di specifica censura quella parte della sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale aveva ritenuto che le parti non avessero fatto alcuna questione circa la sussistenza o l’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, co. 30, L. n. 92/2012 per l’effettiva RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare che egli aveva allegato l’esistenza del
contratto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
I due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione -sono inammissibili per varie ragioni.
In primo luogo difettano di autosufficienza, poiché il ricorrente avrebbe dovuto riportare il contenuto del suo ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, oppure le sue parti salienti, per dimostrare che oggetto di controversia fosse anche la questione della sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, co. 30, L. n. 92/2012 per l’effettiva RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE. Invece egli si è limitato a dedurre che nell’atto introduttivo era stato ‘ evidenziato la sussistenza di un contratto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE dal 2013 al 2016, producendo anche un documento ‘ (v. ricorso per cassazione, p. 9), insufficiente a rappresentare la causa petendi ed il petitum come pretesi dal COGNOME, ossia tali da includere anche quella questione.
Inoltre va considerato che l’interpretazione degli atti processuali di parte (nella specie del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica negoziale (art. 1362 ss. c.c.). In più occasioni, anche in sede nomofilattica, questa Corte ha già affermato che in tema di interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 ss. c.c., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (Cass. ord. n. 25826/2022; Cass. n. 4205/2014; Cass. sez. un. n. 11501/2008); nel caso in esame il ricorrente non si è doluto di alcuna violazione di tali regole ermeneutiche.
Invece, l’interpretazione delle sentenze (nella specie di primo grado) va condotta alla stregua dei criteri di interpretazione degli atti normativi (art. 12 ss. disp.prel.c.c.). In più occasioni, anche in sede nomofilattica, questa Corte ha già affermato che in tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve farsi applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 ss. disp.prel.c.c., in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi (Cass. ord. n. 25826/2022; Cass. n. 4205/2014; Cass. sez. un. n. 11501/2008). Nel caso in esame il ricorrente non si è doluto di alcuna violazione di tali regole
ermeneutiche.
Ferma dunque l’interpretazione del ricorso di primo grado e della sentenza del Tribunale, come ricostruiti dalla Corte territoriale, non adeguatamente censurata dal ricorrente, la sentenza impugnata si rivela conforme al principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunziato anche in appello.
Tale conclusione è vieppiù avvalorata dal rilievo -specificamente compiuto dai Giudici d’appello -secondo cui la domanda verteva sull’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro iniziato fin dall’anno 2005, sicché nell’ambito di questa causa petendi , la sopravvenuta stipula di un contratto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2013 era circostanza priva di rilievo. Ed infatti, questa sarebbe stata la conclusione qualora il COGNOME avesse assolto l’onere probatorio di dimostrare l’esistenza della subordinazione dall’anno 2005, come da lui richiesto.
2.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame della ‘… questione giuridica della conversione del contratto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, che in base all’art. 1, co. 30, L. n. 92/2012, si presume …’ (v. ricorso per cassazione, p. 12).
Il motivo è inammissibile per due ragioni: esso è precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, penult. co., c.p.c.), né il ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016); l’omesso esame deve riguardare un ‘fatto storico decisivo’ e tale non è una ‘questione giuridica’ come quella rappresentata.
3.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile e comunque rigettato il secondo motivo di appello relativo all’RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato in conseguenza dell’inammissibilità dei primi tre.
4.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e della legge n. 92/2012 per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare sulla validità del contratto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto dei motivi che precedono. La Corte territoriale ha condiviso l’interpretazione della domanda data dal Tribunale, secondo cui essa era fondata sull’accertamento in concreto della subordinazione e non sulla conversione del contratto associativo, del quale mai si era introdotta la questione della sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, co. 30, L. n. 92/2012 per l’effettiva RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE. Una volta circoscritto in tal modo la domanda e, quindi, l’ambito della cognizione e del conseguente potere -dovere di decisione, in modo conforme a diritto e al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato (art. 112 c.p.c.) la Corte territoriale non ha pronunziato su quella questione, in quanto rimasta estranea al giudizio.
5.Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2697, 2728, 2094 c.c., 1, co. 30, L. n. 92/2012 per avere la Corte territoriale errato nel porre l’onere della prova della subordinazione in capo ad esso appellante, laddove il legislatore prevede invece una presunzione legale assoluta di subordinazione.
Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del quinto, avendo circoscritto la controversia in termini di domanda di accertamento della subordinazione dal 2005 fino alla fine del rapporto di lavoro.
La presunzione legale invocata in questa sede dal ricorrente rappresenta un novum , in quanto tale inammissibile, perché -con decisione conforme a diritto ed immune da censure -la Corte territoriale, condividendo sul punto la decisione del Tribunale, ha ritenuto quella questione estranea al thema decidendum in quanto non oggetto di domanda. Sicché proprio il principio della necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunziato imponeva alla Corte territoriale di non occuparsi di quella questione relativa alla sussistenza o insussistenza delle condizioni di un’effettiva e valida RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, previste dall’art. 1, co. 30, L. n. 92/2012.
6.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 14/10/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME