Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18231 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
o r d i n a n z a
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2020 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , CF e P_IVA, difesa e rappresentata dall’AVV_NOTAIO con ufficio in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni al NUMERO_TELEFONO./fax: NUMERO_TELEFONO o all’indirizzo pec , con elezione di domicilio in
INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
COGNOME NOME , nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, ed ivi residente, in INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE, nella qualità di mandatario speciale dei seguenti 705 cittadini/utenti: (pratiche anno aprile 2000) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (tre pratiche), COGNOME NOME; (pratiche anno maggio 2000) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME INDIRIZZO, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno giugno 2000) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Annunziata, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno luglio 2000) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME (tre pratiche), COGNOME NOMENOME NOME (due pratiche), COGNOME
NOMENOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME (due pratiche). COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME: (pratiche anno agosto 2000) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME: (pratiche anno settembre 2000) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno ottobre 2000) COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno novembre 2000) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno dicembre 2000) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche). COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno gennaio 2001) COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME; (pratiche anno febbraio 2001) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche): (pratiche anno marzo 2001) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME; (pratiche anno aprile 2001) COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno maggio 2001) COGNOME NOME. COGNOME NOME COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno giugno 2001) COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno luglio 2001) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno agosto 2001) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME; (pratiche anno settembre 2001) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, (pratiche anno ottobre, 2001) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME (quattro pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno novembre 2001) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno dicembre 2001), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME (pratiche anno gennaio 2002), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno febbraio 2002), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno marzo 2002), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno aprile 2002): COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; (pratiche anno maggio 2002), COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOMENOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (tre pratiche), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (due
pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOMENOME pratiche), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOME (due pratiche), COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME Ministeri COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, del RAGIONE_SOCIALE, con studio in Favara (AG), in INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE, iscritto nell’albo speciale RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione in data 20.02.2003, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo pec EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo n° 507 depositata il 1° aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con sentenza n° 507 del 1° aprile 2020 la Corte d’appello di Palermo accoglieva l’appello di NOME COGNOME, qualificatosi mandatario dei soggetti indicati in intestazione, e, in totale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE, condannava l’RAGIONE_SOCIALE di
quella città a pagare all’appellante euro 106.839,08, oltre interessi legali dRAGIONE_SOCIALE domanda, a titolo di rimborso delle spese di fisiokinesiterapia sostenute dai mandanti presso la RAGIONE_SOCIALE, che le aveva eseguite.
Spese dei due gradi secondo soccombenza.
2 .- Per quello che qui ancora rileva, riteneva la corte territoriale di non poter condividere l’interpretazione data dal tribunale all’art. 3, lettera a), RAGIONE_SOCIALE Legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 12 agosto 1980 n° 80, come interpretato autenticamente dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE Legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 12 novembre 1996 n° 42.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, infatti, era evidente già dRAGIONE_SOCIALE lettera RAGIONE_SOCIALE norma che il ricorso a strutture private per l’erogazione di prestazioni sanitarie era legittimo ove nel territorio comunale di residenza del richiedente non fossero presenti strutture pubbliche.
Secondo il principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova, spettava, dunque, all’RAGIONE_SOCIALE, che peraltro aveva sollevato eccezione in tal senso, dimostrare la presenza di tali strutture nel territorio comunale di residenza di ciascun singolo richiedente.
Non avendo fornito tale prova, l’RAGIONE_SOCIALE andava condannata a pagare al mandatario la somma indicata al precedente paragrafo n° 1.
3 .-Ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidando il ricorso a due motivi.
Resiste il COGNOME, sempre nella qualità di mandatario, concludendo per l’inammissibilità del gravame e, comunque, per la
sua reiezione.
Il COGNOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo, e secondo un primo profilo, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, lettera a), RAGIONE_SOCIALE Legge RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE 12 agosto 1980 n° 88, come interpretato dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE Legge RAGIONE_SOCIALE medesima regione 12 novembre 1996 n° 42.
Dalle norme che regolano il servizio sanitario (Legge n° 595/85; Dlgs n° 502/92; Dlgs n° 517/93; Legge n° 419/98 e Dlgs n° 229/1999) si desumerebbe il principio di libera scelta del luogo di cura da parte degli assistiti, sempreché vi sia un accreditamento RAGIONE_SOCIALE struttura scelta dal paziente.
Con un secondo profilo, la ricorrente assume che le norme regionali sopra citate consentirebbero l’assistenza RAGIONE_SOCIALE indiretta presso strutture site in Comuni diversi da quello del richiedente solo in caso mancanza sia di strutture pubbliche che di strutture private nel comune di residenza.
Con un secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo da parte RAGIONE_SOCIALE corte territoriale, ossia la totale pretermissione RAGIONE_SOCIALE documentazione amministrativa prodotta nel giudizio di merito, consistente nella Direttiva n° IN 9/501 del 7 marzo 1997 dell’RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE Direttiva prot. n° 27908 del 4 ottobre 2001 del
Direttore generale dellRAGIONE_SOCIALE; dei chiarimenti di cui RAGIONE_SOCIALE nota prot. 9792 del 26 ottobre 2001 dell’RAGIONE_SOCIALE, distretto di COGNOMEcattì.
5 .- Il primo motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.
Anche dando per pacifica la mancanza di accreditamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (circostanza fattuale nemmeno esplicitamente predicata in ricorso), rileva il Collegio che le prestazioni sono state tutte eseguite entro il giugno 2002 (circostanza non contestata inter partes ), ossia quando era ancora in vigore la disciplina normativa RAGIONE_SOCIALE anteriore all’abolizione del sistema di rimborso delle prestazioni sanitarie in forma indiretta, sancita dall’ art. 8septies del Dlgs n° 502/1993.
Infatti, il termine previsto dall’art. 8 -septies , primo comma, del Dlgs n° 502/1993, allo scadere del quale era ‘ abolita l’assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza ‘ (diciotto mesi dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n° 229/1999) venne prorogato al 31 dicembre 2001 con legge dello Stato 23 dicembre 2000 n° 388 (art. 92, sedicesimo comma) e quindi, limitatamente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al 30 giugno 2002 con legge di tale RAGIONE_SOCIALE n° 2 del 26 marzo 2002 (come, del resto, riconosce la stessa ricorrente a pagina 10 del ricorso).
Ora, stando RAGIONE_SOCIALE legislazione RAGIONE_SOCIALE applicabile ratione temporis , qui denunciata come violata (art. 3, lettera a], legge RAGIONE_SOCIALE n° 88/1980, come interpretato dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n° 42/1996), l’assistenza specialistica indiretta è erogata nel caso di
impossibilità di fruire, nell’ambito del Comune di residenza o domicilio, delle prestazioni di assistenza diretta per mancanza di presidi pubblici o privati convenzionati.
La corte d’appello ha ritenuto che fosse l’RAGIONE_SOCIALE a dover provare la presenza di strutture pubbliche ostative RAGIONE_SOCIALE praticabilità dell’assistenza indiretta e tale profilo non è stato né espressamente, né implicitamente sottoposto a censura dRAGIONE_SOCIALE ricorrente, la quale, infatti, si è doluta RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norma citata (art. 3 legge RAGIONE_SOCIALE), ma non RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE norma che disciplina l’onere probatorio (art. 2697 cod. civ.).
Sicché, dovendosi ritenere assenti tali presidi nei singoli Comuni di residenza o domicilio dei mandanti, il motivo si rileva inammissibile, non consentendo nemmeno in astratto RAGIONE_SOCIALE Corte di aderire all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge favorita dall’Asp.
Va poi aggiunto che la tesi su cui si fonda il motivo in esame (secondo la quale non si potrebbe accedere a strutture di assistenza indiretta extracomunali se nel comune di residenza o domicilio vi sono tali strutture) non sembra avere base normativa, né fattuale, e men che meno è riferibile RAGIONE_SOCIALE posizione di ciascun singolo attore assistito.
6 .- Il secondo motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.
La ricorrente non chiarisce con esattezza quale sia stato il fatto decisivo omesso e nemmeno il luogo processuale nel quale venne
trattato.
In ogni modo, ed a tutto concedere, il motivo non riporta il testo dei documenti amministrativi decisivi ai fini dell’accoglimento del mezzo, ma chiede nella sostanza RAGIONE_SOCIALE Corte di procedere ad un esame diretto di tali documenti.
7 .- Alla soccombenza RAGIONE_SOCIALE ricorrente segue la sua condanna RAGIONE_SOCIALE rifusione delle spese del presente grado in favore del COGNOME, per la cui liquidazione -fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore RAGIONE_SOCIALE controversia (euro 106,8 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va inoltre dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente, nella sua qualità, le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. D à atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2024, nella camera di