Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5972 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
sul ricorso 18481/2018 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE METROPOLITANA MILANO, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 5232/2017 depositata il 14/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME si duole di quanto statuito in suo danno dalla Corte d’Appello di Milano che, con la sentenza riportata in epigrafe, ne ha rigettato l’appello avverso la decisione che in primo grado aveva disconosciuto il diritto dello stesso, cittadino italiano iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, a fruire delle prestazioni sanitarie erogate in favore della generalità dei residenti dal RAGIONE_SOCIALE oltre il limite temporale di novanta giorni previsto dall’art. 2 d.m. 1° febbraio 1996, liquidando le spese ed applicando il raddoppio del contributo unificato in ossequio alla pronunciata soccombenza e condannando altresì l’impugnante per abuso del processo a mente del’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
In particolare, il giudice distrettuale, nel rigettare nel merito il proposto atto di gravame, ha inteso, tra l’altro, in replica all’eccezione della parte, pure rigettare la questione di costituzionalità della norma richiamata, condividendo e facendo proprie le considerazioni a questo fine già svolte, a fronte di analoga prospettazione, da questa Corte con sentenza 17594/2004. Ha motivato poi la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. considerando che nel caso in esame non solo era rilevabile la soccombenza dell’impugnante, «ma è anche ravvisabile la temerarietà dell’iniziativa processuale, riconducibile a malafede (da intendersi come consapevolezza delle infondatezza del ricorso al giudice) per avere l’appellante omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che ben avrebbero potuto consentirgli di avvertire l’infondatezza della propria pretesa e quindi di evitare la mera reiterazione incolore degli argomenti già sviluppati innanzi al
tribunale -non accolti in modo logico, coerente e ben motivato -nel relativo grado di giudizio».
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dal soccombente con un ricorso affidato a due motivi seguiti da memoria e resistiti dall’intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso insiste perché la Corte promuova l’incidente di costituzionalità riguardo alle norme applicate dal decidente, attesone il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. per il fatto di discriminare nell’accesso ai servizi erogati dal SSN i cittadini italiani iscritti all’RAGIONE_SOCIALE a seconda se abbiano o meno un rapporto di lavoro regolato dalla legge italiana e per il fatto, ancora, che sono ammessi a fruire dei servizi in parola gli stranieri residenti in Italia, ma non i cittadini italiani iscritti all’RAGIONE_SOCIALE; si lamenta, inoltre, che la decisione impugnata avrebbe falsamente applicato l’art. 2, comma 2, d.m. 1° febbraio 1996 riguardando esso i cittadini italiani residenti all’estero titolari di una pensione italiana.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. per aver sortito, l’applicazione fattane dal decidente, un esito contrario all’esercizio del diritto di difesa, nonché il difetto di motivazione riguardo alla pronunciata condanna alle spese del processo e all’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Le questioni poste con il primo motivo rendono opportuno rinviare la trattazione della controversia alla pubblica udienza della I Sezione civile.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza della I Sezione civile.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 15.11.2023.
Il AVV_NOTAIO COGNOME