Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8256 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8256 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 18453/21 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE dell ‘ immobile sito a INDIRIZZO, denominato “RAGIONE_SOCIALE” , in persona dall ‘ amministratore pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale nonché
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché
-) Comune di Nocera Inferiore;
– intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, 30 marzo 2021 n. 418; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Oggetto: assicurazione della r.c. -spese legali dovute all ‘ assicurato -distinzione -fattispecie.
Il RAGIONE_SOCIALE del fabbricato sito a Nocera Inferiore, denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (d ‘ora innanzi, ‘il RAGIONE_SOCIALE‘ ), nel 2010 convenne dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il Comune di Nocera Inferiore e NOME COGNOME, esponendo che:
-) tra i beni condominiali rientrava una serie di box garages, realizzati su due livelli interrati;
-) al di sopra di tali box nel 2006 la società RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato un campo sportivo, progettato dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, e ceduto al Comune di Nocera Inferiore in virtù di una convenzione urbanistica tra la società costruttrice e l ‘ amministrazione comunale;
-) la struttura realizzata dalla RAGIONE_SOCIALE presentava vari vizi costruttivi, che avevano provocato copiose infiltrazioni di acqua piovana all ‘ interno dei box, danneggiandoli.
Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Ambedue i convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda. NOME COGNOME chiamò in causa, per essere tenuto indenne in caso di soccombenza, il proprio assicuratore della r.c., la RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 11.7.2017 n. 865 il Tribunale di Nocera Inferiore accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento del danno. Condannò poi la RAGIONE_SOCIALE:
a tenere indenne NOME COGNOME del 90% delle somme che avesse dovuto pagare al RAGIONE_SOCIALE;
a rifondere a NOME COGNOME le spese di soccombenza dovute al condominio;
a rifondere a NOME COGNOME le spese di resistenza, sostenute per chiamare in causa l ‘ assicuratore. La sentenza fu appellata dal Comune di Nocera Inferiore, da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d ‘ appello di Salerno, con sentenza 30.3.2021 n. 418 accolse in parte il gravame e – per quanto in questa sede ancora rileva – così provvide:
-) rigettò la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME , ‘ con conseguente riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha previsto la manleva da parte di RAGIONE_SOCIALE ‘ ;
-) rigettò la domanda, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, di restituzione delle somme pagate al RAGIONE_SOCIALE ed a NOME COGNOME in esecuzione della sentenza di primo grado, per difetto di prova dell ‘ avvenuto pagamento.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria, nonché in via incidentale dal RAGIONE_SOCIALE, con ricorso fondato su un motivo. NOME COGNOME ha resistito con separati controricorsi, illustrati da memoria (puramente formale), sia al ricorso principale che a quello incidentale.
Il Comune di Nocera Inferiore è rimato intimato.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo la società RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell ‘ art. 115 c.p.c..
Sostiene di avere dedotto in grado di appello di avere dato esecuzione alla sentenza di primo grado e che tale allegazione non fu contestata da alcuna delle parti. Di conseguenza, nessuna ulteriore prova essa era tenuta a dare dell ‘ avvenuto pagamento.
1.1. Il motivo è parzialmente fondato, nella parte in cui investe il rigetto della domanda di restituzione delle somme versate a NOME COGNOME; nella parte restante il motivo è, invece, infondato, ma la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE assume di avere versato a NOME COGNOME, in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma di euro 9.390,66, senza ulteriori precisazioni.
Dalla sentenza di primo grado risulta che la RAGIONE_SOCIALE fu condannata a pagare a NOME COGNOME tre ordini di spese:
le spese sostenute da NOME COGNOME per chiamare in causa il proprio assicuratore, quantificate dal Tribunale in euro 3.000 oltre accessori;
le spese di resistenza (cioè quelle sostenute da NOME COGNOME per remunerare il proprio avvocato, al fine di contrastare la domanda del condominio), non quantificate direttamente dal Tribunale, ma indicate in misura pari ai ‘valori medi’ previsti dalla tabella di legge;
le spese di soccombenza (cioè quelle che NOME COGNOME, soccombente, fu condannato a pagare al condominio ex art. 91 c.p.c.), quantificate dal Tribunale in euro 2.600 più accessori.
1.2.1. Le spese sostenute da NOME COGNOME per chiamare in causa l ‘ assicuratore e coltivare la domanda di garanzia non costituiscono né conseguenza del rischio assicurato, né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18076 del 31/08/2020, Rv. 658762 – 01).
L ‘ assicuratore della rRAGIONE_SOCIALE. che venisse chiamato in causa dal proprio assicurato, e soccombesse nella lite rispetto a questi, è tenuto a rifondergli le spese di chiamata in causa non in esecuzione d ‘ una obbligazione contrattuale, ma in virtù del principio della soccombenza di cui all ‘ art. 91 c.p.c..
Il diritto al rimborso di quelle spese, pertanto, nel caso di specie non è venuto meno per effetto del rigetto in appello della domanda proposta dal condominio nei confronti di NOME COGNOME.
Per rimuovere quella condanna, dunque, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto impugnarla con un motivo ad hoc , tuttavia mai proposto.
1.2.2. Le spese di resistenza sono dovute dall ‘ assicuratore all ‘ assicurato ex contractu (art. 1917 c.c.) anche quando la domanda del terzo danneggiato sia rigettata ( ex multis , Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24409 del 03/11/2020, Rv. 659911 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5300 del 28/02/2008, Rv. 601854 – 01). Di esse pertanto l ‘ assicuratore non ha titolo per pretendere la restituzione, sicché il rigetto della relativa domanda da parte della Corte d ‘ appello è conforme a diritto, e la motivazione deve essere soltanto corretta nei termini appena esposti.
1.2.3. Con riferimento alle spese di soccombenza il ricorso è invece fondato.
Venuta meno, per effetto della sentenza d ‘ appello, l ‘ affermazione di responsabilità dell ‘ assicurato, è caduta ex art. 336 c.p.c. la condanna di questi a rifondere le spese di lite sostenute dal RAGIONE_SOCIALE.
Sicché, venuto meno il debito dell ‘ assicurato verso il terzo, il pagamento dell ‘ assicuratore è divenuto sine causa ed andava restituito.
Ciò posto sul piano sostanziale, sul piano processuale fondata è la doglianza della RAGIONE_SOCIALE: infatti NOME COGNOME in appello non risulta avere contestato di avere percepito la somma che l ‘ assicuratore ha dichiarato di avere pagato. Quegli non solo nulla obiettò rispetto alla domanda di restituzione, ma a p. 4 del controricorso ammette che ‘ la società RAGIONE_SOCIALE provvedeva alla manleva nei confronti del loro assicurato effettuando il pagamento di tutte le somme liquidate in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE NOME e poste a carico dell ‘ ingegner COGNOME .
1.3. Fondata è altresì l ‘ impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del condominio.
Quest ‘ ultimo, infatti, in grado di appello sia nella comparsa di costituzione, sia nella comparsa conclusionale, così concluse:
‘ Rigettare l ‘ appello così come proposto dal Comune di Nocera Inferiore, ad eccezione del motivo riguardante l ‘ errata valutazione della responsabilità dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
Per l ‘ effetto confermare la sentenza n. 965/2017 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore; in subordine riformare la stessa soltanto sul punto riguardante la responsabilità dell ‘ AVV_NOTAIO;
Condannare l ‘ appellante Comune di Nocera Inferiore alle spese del doppio grado di giudizio ‘ .
Nulla, dunque, osservò il RAGIONE_SOCIALE sulla domanda di restituzione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE. Questa assenza di contestazioni ha prodotto gli effetti di cui all ‘ art. 115 c.p.c., sicché la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere indimostrata la corresponsione, da parte della RAGIONE_SOCIALE ed in favore del condominio, delle somme indicate nell ‘ atto d ‘ appello.
2. Il ricorso incidentale.
Con l ‘ unico motivo del ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE censura la regolazione delle spese di lite compiuta dalla Corte d ‘ appello.
Espone che:
-) la Corte d ‘ appello ha condannato il RAGIONE_SOCIALE, in solido col Comune di Nocera Inferiore, a rifondere le spese del doppio grado di giudizio tanto a NOME COGNOME, quanto alla RAGIONE_SOCIALE;
-) ha liquidato tali spese, per ciascuna delle due parti vittoriose, in euro 15.000 per il primo grado e in euro 9.500 per l ‘ appello;
-) tale liquidazione viola i parametri stabiliti dal d.m. 55/14. Infatti, la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME era stata accolta solo nel limitato importo di euro 10.875, e dunque rispetto a tale valore si sarebbero dovute parametrare le spese di soccombenza.
2.1. Nei confronti di NOME COGNOME il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza d ‘ appello è stata infatti notificata al difensore del RAGIONE_SOCIALE il 28.4.2021; il termine per impugnarla è scaduto il 27.6.2021, mentre il ricorso incidentale è stato proposto il 3.9.2021. Né può il condominio invocare l ‘ art. 334 c.p.c.. L ‘ impugnazione incidentale tardiva è infatti consentita:
sempre, se rivolta contro l ‘ impugnante principale;
sempre, se proposta da un litisconsorte necessario contro qualunque altra parte;
se invece è rivolta contro una parte diversa dall ‘ impugnante principale, e non vi è litisconsorzio necessario tra l ‘ impugnante tardivo e le altre parti, l ‘ impugnazione incidentale tardiva è consentita solo se l ‘ interesse a proporla è sorto dall ‘ impugnazione principale (così le due decisioni delle SS.UU. di questa Corte, Sez. U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989 e Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, ribadite da ultimo da Sez. 3 – , Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022).
2.1.1. Applicando i suddetti criteri al caso di specie ne risulta che:
-) NOME COGNOME non ha impugnato la sentenza d ‘ appello nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, né tra NOME COGNOME e il condominio vi è litisconsorzio necessario rispetto all ‘ impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE , per l’evidente scindibilità delle cause, conclamata per la diversità dei titoli di responsabilità: non ricorrono dunque le due ipotesi previste dall ‘ art. 334, comma primo, c.p.c.;
-) l ‘ interesse del RAGIONE_SOCIALE ad impugnare la regolazione delle spese nei rapporti con NOME non è sorta dall ‘ impugnazione principale; infatti, l ‘ accoglimento o il rigetto di essa non avrebbe modificato l ‘ assetto dei rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, per come regolati dalla sentenza d ‘ appello.
2.2. Nei confronti della RAGIONE_SOCIALE il ricorso incidentale resta invece assorbito. Infatti, dovendo il giudice di rinvio esaminare ex novo i rapporti di creditodebito tra il condominio e la RAGIONE_SOCIALE, dovrà per ciò solo provvedere ad una nuova regolazione delle spese tra queste due parti.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d ‘ appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale del condominio proposto nei confronti di NOME COGNOME;
(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale del condominio proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della