SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 264 2026 – N. R.G. 00000510 2024 DEPOSITO MINUTA 07 03 2026 PUBBLICAZIONE 09 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di L’Aquila
R.G. 510/2024
La Corte D’Appello di L’Aquila, in persona dei magistrati:
NOME COGNOME
Presidente Consigliere relatore Consigliere
NOME
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
in persona del legale rappresentante p.t, assistita e difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, giusta procura allegata telematicamente in calce all’atto di citazione in appello;
appellante
e
, assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato a RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, in virtù di procura speciale allegata telematicamente in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
nonché contro:
, assistita e difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Torrevecchia Teatina INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, giusta procura allegata telematicamente in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
altra appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza n° 194/24 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 23 marzo 2024, non notificata.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 194/2024 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dottor , nell’ambito del procedimento R.G. 1099/2022 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE – in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 194/2024 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dottor , nell’ambito del procedimento R.G. 1099/2022 e, facendo applicazione del principio della corretta distribuzione dell’onere della prova nei rapporti tra Assicuratore ed Assicurato, stabilire che incombeva sull’Assicurato l’onere di dimostrare non solo la sussistenza della garanzia assicurativa invocata ma anche la riconducibilità dell’evento verificatosi nel novero dei rischi inclusi ed oggetto di copertura e, dunque, non avendo assolto il dr. Avventaggiato l’onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda di manleva nei confronti della Compagnia, per l’effetto, respingere, siccome non provata, la domanda di manleva formulata nei riguardi della odierna appellante; – con vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15% e con conseguente condanna alla restituzione delle somme tutte che nelle more risultassero versate in adempimento della gravata sentenza.
NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRINCIPALE – in accoglimento in tutto o in parte del presente gravame, riformare la sentenza n. 194/2024 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dottor , nell’ambito del procedimento R.G. 1099/2022, quantomeno nella parte in cui ricomprende nella condanna a titolo
di manleva della conchiudente nei confronti del dottor , anche la ‘restituzione dei compensi’, versati dalla signora COGNOME al dottor in dipendenza dalle cure svolte, nel novero delle poste oggetto della garanzia assicurativa -per tutti gli ampi motivi esposti e, per l’effetto, respingere la ridetta domanda di manleva del dr. nei confronti della conchiudente Compagnia per tutto quanto esposto, statuendo che la somma di euro 10.001,81 oltre interessi dal dovuto al saldo (pari, alla data del 5 aprile 2024, a complessivi euro 11.367,64) percepita dall’Assicurato dottor quale compenso per l’attività di cura prestata e ritenuta censurabile all’esito della Consulenza espletata nella precedente fase del giudizio, sia dal medesimo integralmente restituita alla sig.ra COGNOME, in quanto somma di per sé non rientrante nella garanzia assicurativa invocata, non potendo, tale posta, ricadere sull’appellante Compagnia, per tutto quanto esposto; – con vittoria di spese competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15% e con conseguente condanna alla restituzione delle somme tutte che nelle more risultas-
sero versate in adempimento della gravata sentenza;
per parte appellata : Si chiede respingersi l’appello proposto e confermarsi la sentenza impugnata nella parte oggetto di appello. Con vittoria di spese del grado da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
per parte appellata Voglia la Corte d’Appello di L’Aquila, per le ragioni esposte in premessa: 1) dichiarare, in favore della Sig.ra il passaggio in giudicato della sentenza n° 194/24 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in esito al procedimento n° 1099/22 R.G.; 2) con ogni conseguenziale statuizione.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 194/2024 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 26 marzo 2024, e notificata il 22 aprile 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto la domanda proposta da nei confronti del dott. , ritenendo che i danni dalla stessa subiti fossero conseguenza dell’inadempimento del dott. al contratto d’opera professionale con questi stipulato. Ha condannato il dott. a corrisponderle € 35.430,96 per danni, oltre interessi e spese processuali, quantificate in € 10.672,00 per compensi legali, € 1.206,07 per esborsi da distrarsi ed € 976,00 per il c.t.p., ponendo altresì a suo carico le spese delle c.t.u. Ha infine condannato a manlevare il dott. COGNOME per tutte le somme dovute, incluse le spese legali quantificate in € 3.808,00 per compensi ed € 379,50 per esborsi, detratta la franchigia di € 500,00.
1.1. si è costituito in primo grado contestando integralmente le conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica svolta ante causam. Ha sostenuto che il quadro lesivo fosse stato determinato non solo dal suo operato, ma anche da pregresse particolari condizioni odontoiatriche della paziente e dagli interventi di altri professionisti cui la stessa si era rivolta. Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda, o quantomeno la riduzione del quantum, e ha domandato di essere manlevato dalla propria RAGIONE_SOCIALE assicurativa, chiedendo l’autorizzazione a chiamarla in causa.
1.2. Autorizzata la chiamata, la RAGIONE_SOCIALE si è costituita sollevando diverse eccezioni.
1.3. In primo luogo, ha contestato la violazione dell’obbligo di avviso ex art. 1915 c.c. da parte dell’assicurato. Ha sostenuto, inoltre, l’inoperatività della polizza rispetto alla pretesa di restituzione del compenso in favore della signora, la violazione dell’art. 7 del contratto assicurativo in materia di spese
legali e, ancora, l’inopponibilità della consulenza tecnica preventiva, alla quale non aveva potuto prendere parte. Ha infine censurato la richiesta di cumulare rivalutazione e interessi. La RAGIONE_SOCIALE ha quindi chiesto il rigetto della domanda di manleva o, in subordine, che l’eventuale condanna fosse contenuta entro i soli danni effettivamente provati e compatibili con le condizioni contrattuali.
1.4. Poiché la RAGIONE_SOCIALE non aveva partecipato all’istruzione preventiva, il Tribunale ha disposto una nuova consulenza tecnica d’ufficio. All’esito dell’istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
1.5. All’esito, la causa è stata decisa con l’accoglimento parziale della domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE.
1.6. La sentenza di primo grado è stata impugnata esclusivamente dalla RAGIONE_SOCIALE e solo nei confronti di , limitatamente alle domande di garanzia e manleva, lasciando dunque impregiudicati gli accertamenti sulla responsabilità professionale del medico.
1.7. La AVV_NOTAIO si è costituita evidenziando che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva già integralmente adempiuto alla condanna pecuniaria pronunciata dal Tribunale, e ha sottolineato come la sentenza dovesse considerarsi ormai passata in giudicato sul punto relativo al rapporto principale.
1.8. Si è costituito in giudizio anche l’appellato , chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
1.9. Con ordinanza del 23 ottobre 2024, il Collegio ha parzialmente accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva proposta dall’assicurazione, limitandola alla somma di € 10.000,00. La Corte ha ritenuto, infatti, che le questioni sollevate potessero, in ipotesi, condurre a una riforma -anche solo parziale -della sentenza, specialmente con riguardo all’ambito di operatività della polizza assicurativa.
1.10 L’appello risulta parzialmente fondato.
Sul primo motivo di appello: la ripartizione dell’onere della prova
Secondo l’appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ripartire l’onere probatorio, poiché avrebbe dovuto ritenere che gravasse sull’assicurato la prova non solo dell’esistenza del contratto, ma anche del verificarsi dell’evento dannoso e dell’entità del danno risarcibile.
2.1. L’assicurazione richiama, a sostegno della propria tesi, un consolidato orientamento della Cassazione (sentenze n. 4426/1997, 17/1987 e 1081/1978), secondo cui, nell’assicurazione della responsabilità civile, l’assicurato deve dimostrare che l’evento rientri nella copertura assicurativa e che da esso sia derivato un danno.
2.2. Da ciò discenderebbe che, quando l’assicuratore deduce l’esclusione della garanzia, non solleva un’eccezione in senso stretto, ma si limita a contestare la mancata prova del fatto costitutivo della pretesa, restando dunque a carico dell’assicurato ogni onere probatorio. L’appellante chiede quindi che la Corte riformi la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva, ritenendola non adeguatamente provata.
Secondo motivo: esclusione dalla garanzia dell’obbligazione di restituzione del compenso
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE assicurativa sostiene che la somma di € 10.001,81, corrispondente alla restituzione dei compensi professionali che il Tribunale ha incluso nel perimetro della manleva, non possa essere ricompresa nella garanzia assicurativa per responsabilità civile professionale.
3.1. L’appellante articola la censura su tre distinte argomentazioni:
-l’obbligazione di restituzione del compenso riguarda esclusivamente il rapporto sinallagmatico tra professionista e cliente e non integra un danno cagionato a terzi riconducibile alla condotta professionale;
-tale posta non costituisce una perdita patrimoniale né un danno materiale involontariamente cagionato a terzi nell’esercizio dell’attività professionale, ai sensi della tipica definizione contrattuale del rischio assicurato;
-l’esclusione opera ex lege, indipendentemente dal contenuto della polizza, in forza dei principi generali in materia di assicurazione della responsabilità civile professionale, come chiariti dalla Suprema Corte.
3.2. A sostegno di tale impostazione, l’appellante richiama la Cassazione civile (sentenza n. 17346/2015), che ha fissato il perimetro del rischio coperto dall’assicurazione professionale. L’appellante conclude che la mancata produzione della polizza in giudizio sia irrilevante: la natura stessa dell’obbligazione di restituzione impedirebbe in radice che essa possa essere oggetto di garanzia assicurativa.
3.3. Il primo motivo -concernente la ripartizione dell’onere della prova -è
è infondato. L’orientamento richiamato dall’appellante (Cass. civ. nn. 4426/1997, 17/1987, 1081/1978) è senz’altro condivisibile nel suo nucleo: l’assicurato deve provare che l’evento rientri nella copertura assicurativa e che da esso sia derivato un danno. Tuttavia, nel caso di specie, tale prova deve ritenersi raggiunta attraverso le risultanze della CTU collegiale, svolta sia ante causam che in corso di giudizio di merito, le cui conclusioni -rimaste sostanzialmente incontroverse nei loro aspetti tecnico-sanitari -hanno fornito dimostrazione tanto della condotta inadempiente del professionista quanto dell’entità dei pregiudizi riportati dalla paziente, mentre che la vicenda rientri nel rischio assicurativo oggetto del contratto di assicurazione stipulato dall’COGNOME si desume dalle stesse ammissioni della RAGIONE_SOCIALE, che, costituendosi in giudizio in prime cure, rileva alla pag. 7 della comparsa di
costituzione e risposta, al punto 6.2 che <>. Segue, nella seconda parte della stessa, a pag. 7 ed alla pag. 8 della comparsa, una dettagliata descrizione delle caratteristiche contrattuali e giuridiche del rapporto assicurativo. Dunque, la ha confermato espressamente la sussistenza di un rapporto assicurativo tra le parti nei termini descritti dall’assicurato dott. e poi elenca analiticamente i casi di esclusione della copertura assicurativa, fornendo una descrizione completa dell’oggetto del contratto. Il motivo pertanto è infondato, meritando sul punto conferma la decisione impugnata.
3.4. Il punto di diritto su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi è se l’obbligazione di restituzione del compenso professionale, conseguente all’accertamento giudiziale dell’inadempimento del professionista, rientri o meno nel perimetro del rischio coperto dall’assicurazione per responsabilità civile professionale.
3.5. Sul punto, è dirimente il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17346 del 18 agosto 2015, il cui passaggio motivazionale centrale è il seguente: «Il rischio assicurato, nella tipica assicurazione professionale per responsabilità civile, deve essere inteso come il danno che il professionista può cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell’esercizio dell’attività professionale o ad essa connessi; pertanto, l’obbligazione di restituzione del compenso percepito non può ritenersi coperta dall’assicurazione professionale.»
3.6. L’obbligazione restitutoria del compenso non scaturisce da un danno cagionato al cliente bensì dall’accertamento dell’inadempimento con-
trattuale e dalla conseguente risoluzione (anche solo parziale) del sinallagma. Si tratta, in altri termini, di una conseguenza del venir meno della causa del pagamento, non di un pregiudizio patrimoniale ‘cagionato’ dal professionista per effetto di un fatto colposo. Del resto, nel dispositivo della sentenza impugnata il giudice ‘ accerta e dichiara che i danni lamentati dalla sig.ra COGNOME sono conseguiti all’inadempimento da parte del dott. degli obblighi assunti con il contratto d’opera professionale concluso ‘ sicché ha implicitamente ritenuto la avvenuta risoluzione di quel contratto, con gli effetti restitutori che ne conseguono, come del resto evidenziato dallo stesso appellato, secondo cui ‘ In realtà, la ‘ratio decidendi’ del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE della condanna è da rinvenire nella risoluzione del contratto di prestazione professionale implicitamente coeva all’accertamento della grave responsabilità del sanitario nella produzione dei danni all’attrice, e non già per la sua condanna al risarcimento. Dacché, l’inammissibilità ovvero l’infondatezza del motivo .’ (cfr. comparsa di risposta d’appello). D’altro canto, l’attrice nella propria domanda, aveva chiesto la ripetizione del compenso versato (p. 10 ricorso: ‘ Sulla base di tali considerazioni si giunge alle seguenti conclusioni: La restituzione di quanto versato vista l’inutilità delle terapie praticate che non solo non hanno migliorato il quadro iniziale, ma lo hanno ulteriormente aggravato .’) .
3.7. In termini pratici, l’inclusione dell’obbligazione restitutoria nel perimetro della garanzia assicurativa avrebbe l’effetto paradossale di consentire all’assicurato di eseguire prestazioni di qualità scadente senza subire alcuna decurtazione patrimoniale, con conseguente deresponsabilizzazione e alterazione degli incentivi ad una condotta professionale diligente: profilo che, sul piano sistematico, è incompatibile con la funzione di presidio della responsabilità professionale che l’assicurazione chiamata a svolgere.
3.8. Non rileva in contrario la mancata produzione in giudizio del contratto di polizza, cui il giudicante ha conferito erronea rilevanza. Come condi-
visibilmente evidenziato dall’appellante, l’esclusione della restituzione del compenso dal perimetro della garanzia assicurativa non dipende da specifiche clausole contrattuali, bensì discende direttamente dalla struttura causale tipica del contratto di assicurazione per R.C. professionale, così come ricostruita dalla Suprema Corte. Trattandosi di una conseguenza dell’interpretazione della tipologia contrattuale e non di una deroga pattizia al regime generale, l’assenza del testo della polizza non osta all’accoglimento del motivo.
3.9. Per tali ragioni, la sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui ha condannato la RAGIONE_SOCIALE assicurativa a manlevare il dott. COGNOME anche dall’obbligazione di restituzione del compenso pari a € 10.001,81, oltre interessi. Tale importo rimane a esclusivo carico del convenuto, senza copertura assicurativa.
4.3. Quanto all’eccezione relativa alla violazione dell’art. 1915 c.c. (obbligo di avviso), il Tribunale ne ha già accertato l’infondatezza in quanto è documentato agli atti che il dott. ha comunicato alla RAGIONE_SOCIALE, in data 8 settembre 2022, l’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio. Detto accertamento non forma oggetto di specifica e motivata censura nel presente grado e deve pertanto ritenersi coperto dal giudicato interno.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, che nella presente sede va individuata tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio.
5.1. Tra attrice e convenuto: il rapporto processuale tra la paziente e l’odontoiatra rimane immutato rispetto alla sentenza di primo grado, non avendo alcuna delle due parti proposto appello su quel segmento. Le spese del grado tra questi soggetti devono pertanto essere compensate.
5.2. Tra convenuto e RAGIONE_SOCIALE assicurativa: l’appello della RAGIONE_SOCIALE è stato accolto parzialmente (secondo motivo) e rigettato quanto al primo motivo. In considerazione della reciproca parziale soccombenza, le spese del
grado di appello tra il convenuto e la RAGIONE_SOCIALE si compensano integralmente.
5.3. Deve infine rilevarsi che, avendo la AVV_NOTAIO atto, nel costituirsi, che le ha corrisposto tutte le somme per le quali è stata condannata in primo grado, avendo quest’ultima chiesto nelle conclusioni la condanna alla restituzione delle somme tutte che nelle more risultassero versate in adempimento della gravata sentenza, deve disporsi la condanna dell’COGNOME alla restituzione in favore dell’appellante della somma da questa corrisposta all’attrice a titolo di restituzione del compenso professionale (€ 10.001,81, maggiorata degli interessi legali dal pagamento all’effettivo soddisfo).
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l’appello limitatamente al secondo motivo e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l’obbligo di manleva della RAGIONE_SOCIALE assicurativa nei confronti del dott. come di seguito indicato, ferme restando nel resto le statuizioni del primo giudice;
-DICHIARA che l’obbligazione di restituzione del compenso professionale pari a € 10.001,81, maggiorata degli interessi legali dal pagamento all’effettivo soddisfo, cui il dott. è tenuto nei confronti della paziente attrice, non rientra nella copertura assicurativa e non è pertanto oggetto di manleva da parte della RAGIONE_SOCIALE appellante;
CONDANNA, pertanto, il Dott. COGNOME alla restituzione della somma ricevuta dalla COGNOME a titolo di compenso professionale, pari a € 10.001,81, maggiorata degli interessi legali dal pagamento all’effettivo soddisfo, a favore della RAGIONE_SOCIALE assicurativa avendo quest’ultima integralmente adempiuto alla condanna pecuniaria pronunciata dal Tribunale in primo grado.
-COMPENSA le spese tra tutte le parti del giudizio d’appello.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 25/02/2026.
Il Consigliere relatore/estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME