Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16212 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 16212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 5936/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quest ‘ ultima in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 31 gennaio 2022 n. 206;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Oggetto: assicurazione danni – polizza stipulata dal conduttore a copertura dei danni all ‘ immobile – natura assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. -conseguenze – clausola che esclude l ‘ assicurato da ‘ragioni e diritti’ derivanti dal contratto – nullità.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l ‘ Avvocato NOME COGNOME e per la parte controricorrente l ‘ avv. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME era proprietario di un immobile sito a San Donà di Piave. In quell ‘ immobile la società ‘RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ (la quale in seguito si trasformerà in società in accomandita semplice; d ‘ ora, innanzi, per brevità, ‘la TTC’) esercitava l’ attività di ristorazione. Nel 2014 la TTC affittò la propria azienda commerciale alla società RAGIONE_SOCIALE (nella sentenza impugnata, ripetutamente, ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) .
La società RAGIONE_SOCIALE stipulò con la società RAGIONE_SOCIALE, in adempimento d ‘ un obbligo previsto nel contratto di affitto d ‘ azienda, un contratto di assicurazione denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE per il commercio ‘. Il contratto copriva – per quanto qui ancora rileva -:
‘ i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste all ‘ indirizzo riportato nella scheda di polizza, da incendio ‘ (clausola 3.1 delle condizioni generali), con patto ‘valore intero e a nuovo’ ;
il danno ai beni contenuti nell ‘ immobile sede di esercizio dell ‘ attività commerciale;
i c.d. ‘danni indiretti’ ;
la responsabilità civile verso i terzi per i danni causati dall’incendio, eccezion fatta per i danni a cose che la RAGIONE_SOCIALE detenesse ‘ a qualsiasi titolo’ .
Il 30.9.2014 l ‘ immobile e i beni in esso contenuti furono danneggiati da un incendio.
RAGIONE_SOCIALE chiese alla UnipolSai il pagamento dell ‘ indennizzo (il ricorso non precisa per quali voci di danno).
Le parti non si accordarono sulla misura dell ‘ indennizzo e, all ‘ esito d ‘ un arbitrato irrituale, il collegio peritale con lodo del 12.7.2018 stimò l ‘ ammontare di cinque partite di danni: 1) danni al fabbricato; 2) danni al
contenuto; 3) spese di sgombero delle macerie; 4) danni indiretti; 5) perdita delle pigioni.
Quel collegio valutò in euro 95.591,79 il danno al fabbricato ed in euro 202.132,52 il danno complessivo.
Accertò che la UnipolSai aveva già versato alla Alca sRAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE euro 148.066,44, e concluse per l ‘ esistenza d ‘ un residuo credito per indennizzo (senza distinzione tra le varie poste di danno ) di euro 54.060.
A settembre del 2018 NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, quest ‘ ultima dichiarando agire ‘ per quanto occorra’ (così nel ricorso monitorio, p. 1), chiesero al Tribunale di Venezia di ingiungere alla UnipolSai il pagamento della somma di euro 202.132,52, pari al danno complessivo accertato dagli arbitri irrituali.
Il Tribunale di Venezia con decreto 8.11.2018 n. 2869 accolse il ricorso per la minor somma di euro 54.060, pari come s ‘ è detto alla differenza tra il danno totale stimato dagli arbitri, e l ‘ importo già pagato dalla UnipolSai alla Alca s.r.l.. Ingiunse il pagamento ‘ alla parte ricorrente’ , senza ulteriori precisazioni.
La UnipolSai propose opposizione al decreto ingiuntivo.
Nell ‘ atto di opposizione dedusse che:
-) la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE costituivano schermi societari dietro i quali si celava la medesima famiglia ed i medesimi interessi: i soci della RAGIONE_SOCIALE erano infatti NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, e NOME COGNOME, socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE;
-) l ‘ avvocato NOME COGNOME in violazione di doveri anche deontologici, nella fase stragiudiziale aveva preteso il pagamento integrale dell ‘ indennizzo a favore della RAGIONE_SOCIALE, mentre in questo processo aveva iniziato a sostenere l ‘ esatto contrario, ovvero che l ‘ indennizzo spettasse a NOME COGNOME;
-) in ogni caso, unica creditrice dell ‘ indennizzo era la società RAGIONE_SOCIALE in quanto la clausola 2.10 delle condizioni generali di polizza stabiliva che ‘ la polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche
nell ‘ interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società (…). L ‘ Indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell ‘ interesse assicurato ‘ .
Nel giudizio fu chiamato in causa su istanza dell ‘ opponente il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, che si costituì ritualmente.
Con sentenza 3.10.2019 n. 2104 il Tribunale di Venezia accolse in parte l ‘ opposizione.
Il Tribunale motivò la propria decisione con più rationes decidendi, e cioè:
né NOME COGNOME né la RAGIONE_SOCIALE erano legittimati a pretendere l ‘ indennizzo, perché la clausola 2.10 delle condizioni generali di contratto attribuiva l ‘ esercizio del relativo diritto esclusivamente al contraente, cioè la RAGIONE_SOCIALE;
il contratto di assicurazione non indicava né NOME COGNOME né la RAGIONE_SOCIALE come ‘assicurati’ ;
il titolare dell ‘ interesse assicurato era la RAGIONE_SOCIALE perché questa aveva stipulato il contratto in nome proprio, si era garantita contro il rischio locativo ed aveva sopportato i costi di ripristino;
NOME COGNOME, proprietario dell ‘ immobile, aveva condotto la trattativa con la UnipolSai per il pagamento dell ‘ indennizzo ed aveva preso parte alla procedura arbitrale; era, dunque, ben consapevole che l ‘ indennizzo era stato richiesto dalla Alca s.r.l., sicché la sua acquiescenza acquistava il valore di un consenso espresso – ex art. 1891, secondo comma, c.c. – affinché quest ‘ ultima società esercitasse i diritti scaturenti dal contratto;
in ogni caso il credito era prescritto, in quanto NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE non avevano mai interrotto la prescrizione, né la UnipolSai aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti di essi.
La sentenza fu appellata da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza 31.1.2022 n. 206 la Corte d ‘ appello di Venezia ha accolto il gravame e rigettato l ‘ opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte d ‘ appello, dopo avere individuato il thema decidendum nella ‘ legittimazione negoziale della RAGIONE_SOCIALE (definita ‘ proprietaria e locatrice dell ‘immobile’ ) ad incassare l ‘ indennizzo assicurativo, ha motivato l ‘ accoglimento del gravame come segue:
-) il contratto di assicurazione copriva il rischio dei danni causati dall ‘ incendio all ‘ immobile; poiché l ‘ immobile non era di proprietà della contraente Alca, andava qualificato come assicurazione per conto altrui;
-) di conseguenza, l ‘ assicurato – e creditore dell ‘ indennizzo per i danni alle strutture murarie – era il proprietario dell ‘ immobile;
-) l ‘ indennizzo per i danni al fabbricato era stato pagato dalla UnipolSai alla Alca, senza il consenso espresso dell ‘ assicurato;
-) l ‘ eccezione di prescrizione sollevata dalla UnipolSai era infondata, in quanto il termine di prescrizione era stato validamente interrotto.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione dalla UnipolSai con ricorso fondato su tre motivi.
Hanno resistito con controricorso il fallimento della RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Il fallimento della RAGIONE_SOCIALE nel proprio controricorso, ha chiesto adesivamente che fosse accolto il ricorso principale.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sulla forma sociale della TTC.
Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto (anche) dalla società RAGIONE_SOCIALE Carlo RAGIONE_SOCIALE ; mentre la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE Carlo RAGIONE_SOCIALE
Tuttavia, nessuna delle parti ha mai contestato che la seconda fosse un successore della prima (il fallimento Alca lo ha ammesso nella comparsa di
costituzione in appello; la UnipolSai nell ‘ atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, p. 1).
2. Sulla legittimazione processuale della TTC.
La sentenza va cassata senza rinvio nella parte in cui ha dichiarato di ‘conferma re ‘ il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia ‘ a favore di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE Carlo RAGIONE_SOCIALE
Nel presente giudizio, infatti – connotato, per quanto si dirà, da singolare superficialità di parti, difensori e giudicante d ‘ appello – si è verificata la seguente fattispecie processuale:
nel ricorso per decreto ingiuntivo, NOME COGNOME ha dedotto di essere proprietario dell ‘ immobile incendiato e di avere per tale ragione diritto all ‘ indennizzo contrattualmente pattuito a favore del proprietario; la TTC nulla ha chiarito sul fondamento della propria pretesa;
nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la TTC nulla ha chiarito sulla propria legittimazione;
l ‘ appello è stato proposto da NOME COGNOME in proprio e dalla TTC, ed anche nell ‘ atto d ‘ appello quest ‘ ultima nulla ha chiarito sulla propria legittimazione processuale;
la Corte d ‘ appello:
d ‘ ) a p. 1 della sentenza ha indicato quale parte appellante la sola TTC;
d ” ) a p. 2 ha indicato che l ‘appello è stato proposto da ‘NOME COGNOME e dalla TTC’;
d ”’ ) a p. 3 ha indicato che l ‘ appello è stato proposto dalla sola TTC;
d ”” ) a p. 4, secondo rigo, ha affermato che la TTC era ‘ proprietaria e locatrice ‘ dell’ immobile incendiato:
d ) a p. 4, , ha affermato che NOME COGNOME era ‘ proprietario e affittante’ dell ‘ immobile.
2.1. A parte le confuse contraddizioni appena elencate sub (d) (non rilevanti in questa sede, in quanto nessuna delle parti ha impugnato la sentenza per
insanabile contraddittorietà della motivazione), quel che rileva è che la Corte d ‘ appello ha giudicato ed accolto le domande di una parte (la TTC) che per sua stessa ammissione non era proprietaria dell ‘ immobile danneggiato; che non risulta avere mai allegato di avere altri diritti reali sull ‘ immobile; che non risulta avere mai allegato di essere titolare di un interesse coperto dall ‘ assicurazione.
La sentenza impugnata dunque ha giudicato ed accolto la domanda d ‘ una parte che, per sua stessa ammissione, non era titolare del diritto fatto valere in giudizio.
2.2. Si tratta di una ipotesi di scuola di difetto di legittimazione (processuale) attiva, per come definita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951.
2.3. Le condizioni dell ‘ azione – secondo un insegnamento dottrinario tradizionale e condiviso – sono tre: interesse ad agire, possibilità giuridica della domanda; legitimatio ad causam attiva e passiva. (salva la formazione del giudicato interno, qui non ravvisabile) e comporta la , Cass. Sez. 3,
La mancanza anche d ‘ una sola tra esse è rilevabile ex officio cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ( ex multis 03/12/2024, n. 30981).
Nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha agito in via monitoria chiedendo il pagamento d ‘ un indennizzo assicurativo, ma ammettendo nei propri atti di non essere né il contraente della polizza, né il cessionario del credito indennitario e, soprattutto, senza indicare altre ragioni per le quali dovrebbe avere o il diritto al pagamento dell ‘ indennizzo, o un interesse purchessia all ‘ esito della lite.
Di qui la cassazione senza rinvio della sentenza d ‘ appello nella parte in cui ha confermato l ‘ accoglimento della domanda proposta in via monitoria dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto con riferimento a quella domanda il giudizio non poteva essere proposto fin dall’origine, per difetto della legitimatio ad causam .
3. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo la UnipolSai denuncia la violazione degli artt. 1891 e 1932 c.c..
Deduce in sostanza che NOME COGNOME, proprietario dell ‘ immobile distrutto dall ‘ incendio, non è creditore della UnipolSai che pure aveva garantito il rischio da incendio, perché la clausola 2.10 delle condizioni generali di polizza, derogando all ‘ art. 1891, comma secondo, c.c., attribuiva il diritto di agire per il pagamento dell ‘ indennizzo alla sola parte contraente (RAGIONE_SOCIALE).
La clausola, infatti, stabiliva che ‘ le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società ‘ ed aggiungeva che l ‘ entità del credito indennitario accertato tra assicuratore e contraente vincolava l ‘assicurato, ‘ restando esclusa ogni sua impugnativa’ . Aggiunge la ricorrente che tale previsione è valida e lecita, in quanto l ‘ art. 1891 c.c. non rientra tra le norme dichiarate inderogabili dall ‘ art. 1932 c.c..
3.1. I contrapposti orientamenti.
L ‘ interpretazione di clausole come quella invocata dalla società ricorrente ha visto dividersi la giurisprudenza di questa Corte, circostanza che ha giustificato la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza.
Lo stabilire se, nell ‘ assicurazione per contro altrui, il contraente e l ‘ assicuratore possano escludere la legittimazione processuale dell ‘ assicurato, è problema che ha generato ben quattro diversi orientamenti.
3.2. Un primo orientamento ritiene che l ‘ art. 1891, secondo comma, c.c. sia ‘derogabile’ dalle parti, perché non compreso nell ‘ elenco di previsioni che l ‘ art. 1932 c.c. proclama inderogabili se non a favore dell ‘ assicurato.
La sentenza capostipite di questo orientamento fu Cass. sez. 1, 21/01/1995, n. 709, il richiamo alla quale rappresentò negli anni successivi l ‘ unica e scarna motivazione di tutte le decisioni che condivisero il principio (Sez. 3, Sentenza n. 25822 del 10.12.2009; Sez. 3, Sentenza n. 22599 del 1.12.2004; Sez. 3, Sentenza n. 13359 del 19.7.2004).
Quella sentenza di trent ‘ anni fa aveva ad oggetto un caso in cui la richiesta di indennizzo fu formulata dal depositario di merce altrui, il quale aveva stipulato un ‘ assicurazione contro il furto a beneficio del proprietario, ma aveva però convenuto in giudizio l ‘ assicuratore chiedendone la condanna al pagamento dell ‘ indennizzo e dichiarando di agire in nome proprio.
A fronte dell ‘ impugnazione dell ‘ assicuratore, che in quel caso rifiutava di pagare il contraente, la sentenza 709/95 si limitò a rilevare che l ‘ art. 1891 c.c. non è ricompreso tra le norme inderogabili ex art. 1932 c.c., e tanto bastasse per ‘ escludere che la deroga all ‘ art. 1891 c.c. potesse ritenersi preclusa in virtù del principio che di regola l ‘ esercizio del diritto all ‘ indennizzo compete al titolare di questo stesso ‘ .
In questo orientamento può inscriversi anche l ‘ isolata decisione di Sez. 3, Sentenza n. 1362 del 31.1.2012, la quale pure richiamò il principio sopra trascritto, per trarne la conclusione che il proprietario d ‘ un immobile, assicurato contro l ‘ incendio per effetto di polizza stipulata da un terzo, non fosse legittimato ad agire contro l ‘ assicuratore. Nella motivazione di questa sentenza, tuttavia, non sono trascritti i patti contrattuali, sicché è impossibile stabilire se questi contemplassero una clausola analoga a quella oggi in esame.
3.3. Un secondo orientamento ha ritenuto che la clausola la quale neghi all ‘ assicurato l ‘ esercizio di ‘ azioni, ragioni e diritti nascenti dalla polizza’ , se interpretata alla lettera, sarebbe nulla: essa deve perciò interpretarsi nel senso che quella clausola riservi al contraente la sola ‘attività amministrativa’ e, cioè, quella consistente nelle operazioni di gestione del sinistro, ferma restando la titolarità del credito indennitario in capo all ‘ assicurato (Sez. 3, Sentenza n. 17447 del 14.7.2017; sostanzialmente conforme è Sez. 3, Sentenza n. 19409 del 30.9.2016). Secondo questa interpretazione, pertanto, in presenza della suddetta clausola l ‘ assicurato potrebbe convenire l ‘ assicuratore in giudizio per domandarne la condanna al pagamento dell ‘ indennizzo, ma non per domandare l ‘ accertamento del proprio credito.
3.4. Un terzo orientamento ha ritenuto non condivisibile l ‘ affermazione secondo cui l ‘ art. 1891, secondo comma, c.c. sarebbe derogabile dalle parti, osservando che ‘ tale asserto, sino ad oggi affermato solo in via ipotetica in alcune pronunce, non si coordina però con le norme di sistema, perché non tiene conto del fatto che l ‘ art. 1891, comma 2, cod. civ. configura un ‘ ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell ‘ avente diritto che, quanto all ‘ incasso, può avere ad oggetto sia i crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l ‘ esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza ‘.
Da questa premessa si è tratta la conclusione che la sottoscrizione d ‘ una clausola come quella di cui si discorre non consenta di ritenere che l ‘assicurato abbia dato il proprio ‘consenso espresso’ a che il contraente esercitasse i diritti nascenti dalla polizza (Sez. 3, Ordinanza n. 4923 del 2.3.2018).
Questo orientamento, dunque, si è limitato a negare la legittimazione del contraente che non avesse ottenuto il consenso dell ‘ assicurato, ma non si è pronunciato espressamente sul diverso problema della legittimazione dell ‘ assicurato.
3.5. Un quarto orientamento , anch ‘ esso sorto con riferimento all ‘ ipotesi in cui il conduttore d ‘ un immobile lo assicuri contro il rischio di incendio, ha ritenuto che il contraente fosse legittimato a domandare l ‘ indennizzo non perché il contratto contenesse una clausola di deroga all ‘ art. 1891, secondo comma, c.c., ma sul diverso presupposto che il contratto di locazione addossava al conduttore la responsabilità del perimento della cosa locata, e che tanto bastasse per ritenere che anche il conduttore fosse un ‘ soggetto assicurato ‘ (Cass. Sez. 3, 03/10/2007, n. 20751).
4. Il giudizio della Corte.
Ritiene il Collegio che l ‘ art 1891, secondo comma, c.c. sia inderogabile; che, con riferimento al caso in esame, la clausola 2.10 del contratto oggetto del presente giudizio sia nulla nella parte in cui sottrae all ‘ assicurato il diritto di
convenire l ‘ assicuratore per domandare il pagamento dell ‘ indennizzo, e che di conseguenza il motivo di ricorso sia infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta.
4.1. L ‘ assicurazione contro i danni è un contratto indennitario: può ristorare il pregiudizio patito dall ‘ assicurato, ma mai arricchirlo.
Per garantire il rispetto del principio indennitario la legge eleva ad elemento costitutivo del contratto, richiesto a pena di nullità, l ‘ indissolubile connubio tra la titolarità dell ‘ interesse contrario all ‘ avverarsi del rischio e la qualità di ‘assicurato’ ( art. 1904 c.c.).
Mentre, dunque, negli altri contratti la qualità di creditore dipende dalla libera contrattazione delle parti, nell ‘ assicurazione contro i danni la qualità di creditore ha un presupposto di fatto che precede l ‘ accordo delle parti e non è da queste disponibile: la titolarità del suddetto interesse.
L ‘ assicurato è il creditore del diritto all ‘ indennizzo non perché designato dalle parti, ma per la intrinseca natura dell ‘ operazione assicurativa. Scisso il vincolo tra interesse e rischio, l ‘ assicurazione si trasformerebbe in una scommessa.
4.2. Il contratto di assicurazione può consentire all ‘ assicurato di cedere, dare in pegno o vincolare a beneficio di terzi il proprio diritto all ‘ indennizzo.
Queste pattuizioni, tuttavia, non derogano al principio indennitario. Esse assolvono solo una funzione circolatoria a posteriori d ‘ un credito già sorto in capo all ‘ assicurato.
Non potrebbe invece un contratto di assicurazione contro i danni prevedere che il credito indennitario non sorga affatto in capo all ‘ assicurato. Una pattuizione di questo tipo costituirebbe una degenerazione causale del contratto di assicurazione, perché trasferirebbe le conseguenze del rischio in capo ad un soggetto diverso dal titolare dell ‘ interesse.
In definitiva, trasformerebbe il contratto di assicurazione in altro tipo contrattuale: ma un contratto (definito) di assicurazione che non attribuisse il diritto all ‘ indennizzo al titolare dell ‘ interesse esposto al rischio sarebbe nullo ai sensi dell ‘ art. 1895 c.c., né potrebbe convertirsi in un contratto
diverso (ad es., fideiussio indemnitatis ), dal momento che all ‘ assicuratore è vietato stipulare contratti non assicurativi, salve le sole eccezioni tassativamente previste dalla legge ex art. 11, comma 2, cod. ass. (Cass. ord. 6.3.2025 n. 5990).
4.3. Questi princìpi restano immutati anche nell ‘ assicurazione per conto altrui (che ha la funzione di consentire la copertura dei rischi senza osservare le formalità della rappresentanza negoziale) e nell ‘ assicurazione per conto di chi spetta (che ha la funzione di consentire la circolazione della copertura senza osservare le formalità della cessione del contratto).
Anche in queste ipotesi la qualità di ‘assicurato’ va ravvisata nel soggetto titolare dell ‘ interesse contrario all ‘ avverarsi del rischio.
4.4. Nel caso di specie la società ricorrente non nega che il contratto da essa stipulato fosse un ‘ assicurazione contro i danni; non nega che il rischio coperto fosse (anche) quello dell ‘ incendio ad un immobile; non nega che l ‘ immobile fosse di proprietà di NOME COGNOME.
Nega, tuttavia, che NOME COGNOME potesse convenirla in giudizio, invocando il patto contrattuale in virtù del quale ‘ le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società ‘.
Osserva in contrario questa Corte che negare l ‘esercizio di ‘ ragioni, azioni e diritti’ nascenti dal contratto significa tout court negare il diritto all ‘ indennizzo.
Un diritto non esercitabile mai è un diritto inesistente: e il diritto di credito si esercita riscuotendolo. Dunque, una clausola che nega ‘ l ‘ esercizio del diritto di credito ‘ incondizionatamente e senza limiti di tempo è una clausola che nega il credito.
Né è sostenibile che la clausola in esame neghi all ‘ assicurato soltanto la legittimazione a domandare l ‘ accertamento del proprio credito, ma non quella ad esigerne il pagamento.
Estromettere l ‘ assicurato dalla partecipazione alle operazioni di stima del danno e dell ‘ indennizzo, per ammetterlo ad esigere il pagamento
dell ‘ indennizzo, è infatti conclusione contraddittoria. A condividerla, si perverrebbe all ‘ aporia per cui l ‘ assicurato diverrebbe titolare d ‘ un credito del quale non potrebbe chiedere in giudizio l ‘ accertamento. Ma poiché ogni azione di condanna presuppone di necessità un accertamento, ecco che l ‘ orientamento in esame finirebbe per scindere condanna e accertamento, e sottrarre all ‘ assicurato una delle facoltà tipiche dei crediti di valore: domandarne l ‘ accertamento.
Anche sul piano fattuale, poi, la scissione tra il diritto di domandare l ‘ indennizzo e quello di farlo accertare provocherebbe effetti paradossali: all ‘ assicurato infatti verrebbe impedito un tempestivo accesso alle fonti di prova e si lascerebbe al contraente (e cioè colui che paga il premio, la cui entità può dipendere anche dagli indennizzi pagati) la titolarità esclusiva di contestare o prestare acquiescenza all ‘ accertamento di un credito che non è suo.
4.5. L ‘ argomento speso (in modo apodittico) dall ‘ orientamento che fa leva sulla pretesa ‘derogabilità’ dell’ art. 1891, secondo comma, c.c., perché non compreso nell ‘ art. 1932 c.c., è insostenibile per due ragioni.
4.5.1. In primo luogo, l ‘ art. 1932 c.c. non esaurisce tutte le ipotesi di nullità in materia assicurativa.
Anche l ‘ art. 1895 c.c., ad es., non compare tra le norme dichiarate ‘inderogabili’ dall’ art. 1932 c.c.: e certo nessuno vorrà sostenere che sia derogabile dalle parti la norma che esige l ‘ esistenza del rischio per la validità del contratto.
4.5.2. In secondo luogo, l ‘ art. 1932 c.c. prende in esame, per dichiararle inderogabili in pejus rispetto all ‘ assicurato, soltanto previsioni di legge che disciplinano il compimento di dichiarazioni contrattuali (artt. 1892, 1893, 1897, 1898), oppure gli effetti del contratto nel tempo (art. 1901 c.c.) o la misura dell ‘ indennizzo (art. 1917 c.c.).
L ‘ art. 1932 c.c. non richiama invece le norme che disciplinano la causa e l ‘ oggetto del contratto: di prevedere l ‘ inderogabilità di tali norme infatti non
v ‘ era bisogno, per la semplice ragione che derogare agli artt. 1882 o 1904 c.c. comma primo, c.c., significherebbe stipulare un contratto che non è più un ‘ assicurazione contro i danni .
4.6. Va da sé che anche le ragioni della praticità e della speditezza nei rapporti commerciali hanno il loro rilievo e che, specie nell ‘ assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l ‘ assicuratore potrebbe trovarsi nella oggettiva impossibilità di individuare l ‘ assicurato (ipotesi comunque non ricorrente nel nostro caso).
Per fronteggiare tali inconvenienti non sarebbe vietato alle parti attribuire al contraente una rappresentanza gestoria dell ‘ assicurato nelle trattative con l ‘ assicuratore, ad instar dell ‘ art. 2028 c.c.; quel che invece deve escludersi è che per soddisfare un ‘ esigenza di tipo pratico possano concludersi accordi sostanzialmente espropriativi di larga parte delle facoltà spettanti al titolare d ‘ un diritto di credito.
Il contraente d ‘ una assicurazione per conto altrui, pertanto, può in teoria assumere la veste di delegato o mandatario dell ‘ assicurato, se sia quest ‘ ultimo a conferirgli tale potere, ed è legittimato a compiere gli atti negoziali che non potrebbero essere compiuti se non da lui personalmente (pagamento del premio, denuncia di sinistro, denuncia di aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c.); non è invece legittimato – salva l ‘ ipotesi residuale della negotiorum gestio a pretendere dall ‘ assicuratore il pagamento dell ‘ indennizzo, né a convenirlo in giudizio, se questo potere non gli sia conferito dall ‘ assicurato.
4.7. Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto:
‘ nell ‘ assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisca al solo contraente, e non anche all ‘ assicurato, la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell ‘ indennizzo, ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, negando all ‘ assicurato tale facoltà ‘ .
5. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo la UnipolSai denuncia la violazione dell ‘ art. 1904 c.c..
Sostiene che la RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi il soggetto ‘assicurato’ ; che quindi il pagamento ad essa destinato fu ben eseguito; che null ‘ altro l ‘ assicuratore sarebbe tenuto a pagare al proprietario dell ‘ immobile danneggiato dall ‘ incendio.
Giustifica tale conclusione coi seguenti argomenti:
-) la Alca era il soggetto ‘assicurato’ perché , per effetto del contratto di affitto di azienda, aveva ‘ assunto contrattualmente il rischio connesso all ‘ uso del fabbricato e dell ‘ azienda ‘;
-) la COGNOME aveva sostenuto le spese di ripristino dell ‘ immobile;
-) l ‘ interesse di cui all ‘ art. 1904 c.c. che legittima la pretesa al pagamento dell ‘indennizzo ‘ è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso ‘ ;
-) se si ravvisasse il soggetto assicurato nel proprietario dell ‘ immobile, quest ‘ ultimo si arricchirebbe ingiustamente: egli, infatti, incasserebbe l ‘ indennizzo nonostante il danno all ‘ immobile fosse stato risarcito in forma specifica dal conduttore.
5.1. Il motivo è infondato.
Per stabilire se la UnipolSai abbia correttamente individuato nella Alca il creditore del diritto all ‘ indennizzo contrattualmente dovuto per i danni al fabbricato, ovvero se creditore di tale indennizzo fosse il proprietario dell ‘ immobile NOME COGNOME occorreva:
stabilire quale fosse il contenuto del contratto (per come accertato dal giudice di merito);
b) individuare i princìpi di diritto da applicare nel caso in cui in cui il conduttore d ‘ un immobile lo assicuri in nome proprio contro il rischio di danni alla proprietà .
6. Il contenuto oggettivo del contratto.
RAGIONE_SOCIALE stipulò con la UnipolSai la polizza n. 1/2534/87/101394441, a copertura dei rischi inerenti alle attività commerciali da essa svolte in due differenti immobili, siti ambedue nel Comune di San Dona ‘ di Piave: l ‘ uno in INDIRIZZO l ‘ altro in INDIRIZZO
Con riferimento all ‘ attività svolta nell ‘ immobile di INDIRIZZO di proprietà di NOME COGNOME, il contratto copriva – per quanto qui interessa – i seguenti danni, se causati da incendio:
‘ i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste all ‘ indirizzo riportato nella scheda di polizza, da incendio ‘ (clausola 3.1 delle condizioni generali), con patto ‘valore intero e a nuovo’;
i danni al contenuto del fabbricato, con patto ‘ valore intero e a nuovo ‘;
i danni consistiti nelle ‘spese di demolizione e sgombero’ ;
il rischio ‘ ricorso terzi ‘, definito come ‘ le somme che l ‘ assicurato sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi ‘ , con esclusione delle cose che l ‘assicurato ‘ abbia in consegna o custodia o detenga a qualunque titolo’ (clausola 3.6.4).
6.1. Il contratto copriva dunque rischi eterogenei.
Il rischio sub (a) è un rischio incombente sulla proprietà del fabbricato: il titolare dell ‘ interesse rispetto ad esso è pertanto il solo proprietario.
Il rischio sub (b) è un rischio incombente anch ‘ esso sulla proprietà: il titolare dell ‘ interesse rispetto ad esso è pertanto il solo proprietario delle cose contenute nell ‘ immobile attinto dal fuoco.
Il rischio sub (c) è un rischio di perdite pecuniarie: il titolare dell ‘ interesse rispetto ad esso è pertanto il soggetto che ha sostenuto o che deve sostenere, per legge o per contratto, le spese di rimozione.
Il rischio sub (d), infine (c.d. ‘ ricorso terzi’ , già previsto dall ‘ art. 445 cod. comm. del 1882), forma oggetto d ‘ una tipica copertura della responsabilità civile: e cioè il rischio che l ‘ incendio possa arrecare danni a terzi (diversi dal
proprietario della cosa assicurata), dei quali il custode dell ‘ immobile debba rispondere.
6.2. La Unipol, pertanto, nel corrispondere l ‘ indennizzo dovuto per i danni al fabbricato a persona diversa dal proprietario, ha indennizzato un soggetto che non era il titolare dell ‘ interesse esposto al rischio.
7. Assicurazione di cose oggetto di interessi eterogenei.
È irrilevante, ai fini dell ‘ accoglimento del ricorso, che anche la RAGIONE_SOCIALE avesse un interesse concreto alla conservazione dell ‘ immobile.
Per stabilire chi abbia diritto all ‘ indennizzo previsto da un ‘ assicurazione contro i danni, infatti, è sbagliato cercare a posteriori chi per effetto del sinistro abbia sofferto un danno. È necessario invece stabilire a priori quale fosse l ‘ interesse assicurato per come descritto nel contratto.
7.1. L ‘ ‘interesse’ di cui all’ art. 1904 c.c. è il vincolo che lega un soggetto di diritto ad una cosa (per l ‘ appunto dal latino intersum
, cioè stare in mezzo). Su un bene possono radicarsi interessi plurimi. La conservazione di un bene immobile soddisfa l ‘ interesse del proprietario e del conduttore, così come quello del promittente venditore e del promissario acquirente, od ancora del venditore sotto condizione sospensiva e della controparte; la conservazione della merce trasportata è interesse tanto del vettore quanto del destinatario; l ‘ integrità del bene depositato è interesse del depositante e del depositario.
Dunque, il medesimo rischio in astratto (cioè, la possibilità d ‘ un evento avverso) può nuocere a più interessi convergenti sul medesimo bene.
Tutti questi interessi possono formare oggetto d ‘ una assicurazione contro i danni. Ma ciò non vuol dire che, assicurato un interesse, la polizza automaticamente copra per ciò solo tutti gli altri .
Infatti, la già ricordata implicazione reciproca tra rischio ed interesse ( supra , § 4.1) comporta che la veste di ‘assicurato’ vada ravvisata in capo non al titolare d ‘ un interesse purchessia, ma in capo al titolare di quello specifico
interesse esposto a quello specifico rischio descritto nel contratto e dedotto quale suo specifico oggetto.
Lo stabilire quale sia il rischio assicurato, e chi il titolare dell ‘ interesse esposto a quel rischio, come accennato non sono questioni risolvibili a posteriori, argomentando che ‘ siccome il rischio ha causato danno al conduttore, il conduttore è assicurato ‘. Sono questioni che vanno risolte a priori , accertando il contenuto oggettivo del singolo contratto.
Un ‘ assicurazione contro i danni, infatti, non è un usbergo bon à tout faire , idoneo a coprire qualsiasi interesse che qualunque persona possa avere alla conservazione della cosa esposta al rischio. Un ‘ assicurazione contro i danni può garantire solo:
i rischi in essa descritti, a condizione che
nuocciano agli interessi in essa indicati.
Se dunque è assicurato contro l ‘ incendio un immobile in quanto tale, ed in assenza di ulteriori patti contrattuali, l ‘ interesse esposto al rischio può essere solo quello del proprietario, e nulla rileva che altre persone (ad es., il conduttore, il comodatario, il detentore, il titolare d ‘ una servitù attiva) abbiano un diverso interesse all ‘ integrità dell ‘ immobile.
Allo stesso modo, ad es., se il vettore stipulasse per conto altrui un ‘ assicurazione contro il rischio di perimento della merce trasportata, l ‘ interesse protetto è quello del destinatario (coperto dall ‘ assicurazione danni) e il vettore non potrebbe pretendere, in virtù di quel contratto, che l ‘ assicuratore lo tenga indenne dalle richieste risarcitorie del destinatario (interesse coperto dall ‘ assicurazione di responsabilità civile).
7.2. La contraria opinione risale ormai a tempi remoti, allorché si riteneva che dell ‘ assicurazione per conto di chi spetta potesse avvantaggiarsi chiunque avesse, al momento del sinistro, un interesse qualsiasi alla conservazione del valore della cosa (Cass. Sez. 3, 13/10/1976, n. 3425).
Questo orientamento è stato da tempo abbandonato.
L ‘ avverarsi del rischio può nuocere a più interessi concorrenti, ma non per questo tutti i titolari di interessi compromessi dall ‘ avverarsi del rischio
potranno pretendere di essere indennizzati (così già Cass. Sez. 3, 04/04/1991, n. 3485).
Nel contratto di assicurazione contro i danni la probabilità del rischio incide sul premio e la misura del premio incide sull ‘ indennizzo (potendo essere stipulata a valore pieno, oppure a valore parziale). Rischio, interesse e valore costituiscono perciò un unicum indissolubile: se muta il rischio, muta l ‘ oggetto del contratto.
Ma il rischio cui è esposto il proprietario di un immobile assicurato contro l ‘ incendio è ben diverso per fonte, oggetto ed entità dal rischio cui è esposto il conduttore del medesimo immobile.
Il primo è un rischio di danno alla cosa, che va coperto con un ‘ assicurazione danni; il secondo è un rischio di perdita patrimoniale, che va coperto con un ‘ assicurazione di responsabilità civile (se si paventa di dover risarcire il proprietario od i terzi), oppure con un ‘ assicurazione c.d. ‘ interruzione di attività’ (se si paventa di dover interrompere l ‘ attività d ‘ impresa per effetto dell ‘ inagibilità dell ‘ immobile).
7.3. Nel caso oggi in esame la RAGIONE_SOCIALE, come già detto ( supra , § 6), stipulò un contratto che copriva:
il rischio di danni all ‘ immobile causati da incendio;
il rischio di danni al contenuto dell ‘ immobile;
il rischio di ‘ ricorso dei terzi ‘, vale a dire il rischio che in conseguenza dell ‘ incendio ricorso che la Alca fosse ritenuta responsabile (ad es., ex art. 2051 c.c.) di danni causati a terzi diversi dal proprietario (ad es., i proprietari di immobili confinanti attinti dal fuoco).
Il perimento d ‘ un immobile causato da un incendio è un danno per il proprietario. Per il conduttore di quell ‘ immobile il danno non è la perdita dell ‘ immobile (che non rientra nel suo patrimonio), ma la perdita del diritto di godimento e degli utili che quel godimento procacciava.
Ma diritto di proprietà e diritto di godimento sono ben diversi, e l ‘ assicurazione del primo non può estendersi di per sé sola a coprire il rischio di nocumento al secondo.
8. Infondatezza degli argomenti sostenuti dalla ricorrente principale.
Nessuno degli argomenti spesi dalla ricorrente è idoneo a confutare i princìpi appena esposti.
8.1. È irrilevante che la RAGIONE_SOCIALE, nel contratto di affitto di azienda stipulato con la TTC, si fosse accollata nei confronti del locatore i rischi di danni all ‘ immobile, per due ragioni.
In primo luogo, perché quel patto aveva lo scopo di garantire il proprietario, non di privarlo della qualità di ‘assicurato’. Infatti , tale qualità non si perde sol perché il titolare dell ‘ interesse esposto al rischio possa giovarsi di ulteriori garanzie. L ‘ assicurazione del credito, ad es., non viene meno sol perché l ‘ assicurato abbia un fideiussore.
In secondo luogo, perché la RAGIONE_SOCIALE, garantendo il locatore, si era assunta una responsabilità: e l ‘ assunzione di responsabilità è un rischio che si sarebbe dovuto garantire con una assicurazione di r.c. (stipulata dalla RAGIONE_SOCIALE solo rispetto ai terzi, non rispetto al proprietario), non con un ‘ assicurazione danni.
8.2. È irrilevante, ai fini dell ‘ individuazione del soggetto assicurato , che la RAGIONE_SOCIALE avesse sostenuto le spese di ripristino all ‘ immobile.
In primo luogo, perché, come già detto, il soggetto titolare dell ‘ interesse assicurato va individuato a priori in base ai patti contrattuali, non a posteriori in base alle conseguenze del sinistro.
In secondo luogo, perché l ‘ eliminazione, ad opera di terzi, del danno patito dall ‘ assicurato è questione che nulla ha a che vedere con l ‘ art. 1904 c.c. e l ‘ individuazione del soggetto assicurato. Essa riguarda invece l ‘ esistenza e l ‘ ammontare del credito indennitario vantato dall ‘ assicurato ed i princìpi della compensatio.
8.2.1. Se il danno patito dall ‘ assicurato venga risarcito da un terzo, si estingue il diritto dell ‘ assicurato al pagamento dell ‘ indennizzo, per effetto della compensatio lucri cum damno (Sez. U, Sentenza n. 12565 del
22.5.2018), ma non per questo il terzo che ha risarcito il danno diventa ‘l’assicurato’.
Il risarcimento del danno da parte di un terzo può comportarne il subentro nella posizione dell ‘ assicurato soltanto se quest ‘ ultimo lo surroghi a sé, cedendogli il proprio credito verso l ‘ assicuratore.
Nel caso di specie, tuttavia:
l ‘ assicuratore non ha mai sollevato nei gradi di merito l ‘ eccezione di compensatio lucri cum damno (ovvero non ne dà conto nel ricorso, sicché la questione non può essere presa in esame: art. 366, n. 3, c.p.c.);
la RAGIONE_SOCIALE non ha mai dedotto di essere divenuta cessionaria dei crediti di NOME COGNOME verso l ‘ assicuratore.
8.3. È erronea in diritto, in terzo luogo, l ‘ affermazione secondo cui l ‘ interesse di cui all ‘ art. 1904 c.c. che legittima la pretesa al pagamento dell ‘indennizzo ‘ è ravvisabile non solo con riguardo al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso ‘ .
È vero piuttosto l ‘ esatto contrario: il contratto di assicurazione non può garantire interessi che emergano ‘ a sorpresa’ a sinistro avvenuto, per le considerazioni già svolte supra , § 7.2; può garantire solo gli interessi descritti nella polizza.
Non giovano alla società ricorrente i precedenti di questa Corte da essa invocati nel ricorso.
8.3.1. Quanto alla decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17.6.2013, essa aveva ad oggetto una domanda di surrogazione proposta dall ‘ assicuratore del mittente, che aveva assicurato la merce trasportata in nome proprio e per conto proprio, nei confronti del vettore ritenuto responsabile della perdita del carico.
In quel caso il vettore (ed il suo assicuratore della r.c.) avevano contrastato la domanda sostenendo che il mittente, al momento della perdita della merce, non ne era più il proprietario, ex art. 1510 c.c., e che quindi
l ‘ assicuratore surrogante avesse pagato male. Questa eccezione fu rigettata dalla sentenza sopra indicata affermando che anche chi non sia proprietario del bene assicurato può essere comunque titolare d ‘ un interesse assicurabile: del che nessuno mai ha dubitato.
Una decisione dunque che smentisce, piuttosto che confermare, gli assunti della ricorrente: è vero che chiunque abbia un interesse alla conservazione d ‘ un bene può assicurare tale interesse. Non è men vero, tuttavia, che l ‘ interesse garantito dall ‘ assicuratore può essere solo quello descritto nel contratto.
Se dunque il conduttore d ‘ un immobile assicura i rischi contro i danni al fabbricato, ha stipulato un ‘ assicurazione per conto altrui a beneficio del proprietario. Se volesse garantirsi contro il rischio di forzosa interruzione dell ‘ attività esercitata nell ‘ immobile è questo rischio che deve descrivere nel contratto.
Non basta infatti avere un interesse leso dal sinistro per chiamarsi ‘assicurato’; occorre anche che quell’ interesse sia stato espressamente contemplato nel contratto di assicurazione ed in esso dedotto.
8.3.2. Quanto alla decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 20751 del 3.10.2007, essa aveva ad oggetto la domanda di pagamento dell ‘ indennizzo formulata dal conduttore di un opificio industriale, rigettata dal giudice di merito sul presupposto che il contratto di assicurazione fosse stato stipulato per conto altrui ex art. 1891 c.c., a beneficio del proprietario.
Ebbene, in primo luogo quel ricorso fu accolto da questa Corte non già sul presupposto che un ‘ assicurazione contro i danni all ‘ immobile copra necessariamente anche l ‘ interesse del conduttore, ma perché si ritenne erronea l ‘ interpretazione del contratto data dal giudice di merito in termini di ‘assicurazione per conto’, per violazione dell’ art. 1362 c.c..
In secondo luogo, come già esposto supra , § 3.5, quella decisione si occupò della legittimazione ad agire, non della titolarità del diritto all ‘ indennizzo.
In terzo luogo, è vero che quella sentenza, con statuizione non richiesta e non necessaria, ritenne di aggiungere, con un mero obiter dictum , che, se si
ritenesse il conduttore privo di ‘ interesse ‘ alla stipula dell ‘ assicurazione, ex art. 1904 c.c., ‘ il contratto sarebbe nullo per difetto di causa’ .
Ma a questa affermazione, irrilevante ai fini della decisione di quel giudizio, non si può dare continuità, non potendosene condividere le premesse.
Nell ‘ assicurazione per conto altrui, infatti, l ‘ unico interesse che viene in rilievo a fini della validità del contratto è quello dell ‘ assicurato, non del contraente (al contrario di quanto previsto dall ‘ art. 1411 c.c. per il contratto a favore di terzi). Come già detto, l ‘ assicurazione per conto altrui ha lo scopo di facilitare la stipula della polizza, per le esigenze di speditezza dei traffici commerciali, senza ricorrere alle formalità richieste per la rappresentanza, e va da sé che a nessuno verrebbe in mente di pretendere dal rappresentante un ‘interesse’ ad agire per conto del rappresentato.
8.4. Non decisivo, infine, è l ‘ argomento secondo cui se si ravvisasse il soggetto assicurato nel proprietario dell ‘ immobile, quest ‘ ultimo si arricchirebbe ingiustamente.
È infatti contrario a diritto, per evitare un ingiustificato arricchimento, forzare il contenuto dei contratti. Nel caso di specie il titolare dell ‘ interesse alla integrità del fabbricato era il suo proprietario; se il proprietario fosse stato già risarcito in forma specifica dalla Alca, questa era una circostanza che avrebbe legittimato la UnipolSai a rifiutare l ‘ indennizzo, non a pagarlo a soggetto che assicurato, per quel tipo di rischio, non era.
Un assicuratore diligente avrebbe distinto le partite di danno, e dato a NOME quel che era di Cesare: l ‘ indennizzo per i danni all ‘ immobile al proprietario; l ‘ indennizzo per i restanti rischi al conduttore.
8.5. Il secondo motivo di ricorso va dunque rigettato in base ai seguenti princìpi di diritto:
‘ (a) l ‘ assicurazione contro i danni ad una cosa, stipulata da chi non ne sia il proprietario, è necessariamente un ‘ assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., a beneficio del proprietario’.
‘ (b) Se un immobile venga assicurato contro il rischio di ‘danni al fabbricato’, senza altre precisazioni, tale garanzia non copre il danno patito
dal conduttore e consistito nella forzosa rinuncia alla disponibilità dell ‘ immobile, né quello consistito nella necessità di risarcire il proprietario. Tali pregiudizi possono essere assicurati solo pattuendo la copertura per i danni da interruzione di attività nel primo caso, e per i danni da responsabilità civile nel secondo caso’.
‘ (c) La circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell ‘ assicurato all ‘ indennizzo, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno ; tale questione, tuttavia, non può esser prospettata, né rilevata d ‘ ufficio, per la prima volta in sede di legittimità’.
5. Il terzo motivo.
Col terzo motivo è denunciata (formalmente) la violazione degli artt. 1310 e 2943 c.c..
La censura è rivolta contro il capo di sentenza col quale è stata rigettata l ‘ eccezione di prescrizione, formulata dalla UnipolSai in via subordinata, nell ‘ ipotesi in cui titolare del diritto all ‘ indennizzo fosse stato ritenuto NOME COGNOME
La ricorrente non contesta che di avere effettivamente ricevuto i cinque atti ritenuti dalla Corte d ‘ appello (p. 6, § 12) interruttivi della prescrizione del diritto all ‘ indennizzo. Deduce, tuttavia, che:
quegli atti provenivano tutti dalla COGNOME (ovvero dal suo difensore);
in essi la RAGIONE_SOCIALE non ha mai dichiarato di agire in nome o per conto di NOME COGNOME; al contrario, aveva sempre invocato per sé qualsiasi indennizzo dovuto a termini di polizza;
la prescrizione del credito vantato da NOME COGNOME verso la UnipolSai non poteva, pertanto, essere interrotta da un atto compiuto dalla Alca in nome proprio, per conto proprio e sul presupposto che solo essa fosse creditrice del diritto all ‘ indennizzo;
d) tale centrale questione (ovvero l ‘ imputazione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione) non era stata ‘ minimamente considerata’ dalla Corte d ‘ appello.
5.1. Il motivo è fondato in ambedue le censure in cui si articola.
È fondato, in primo luogo, nella parte in cui lamenta che la Corte d ‘ appello non abbia ‘ minimamente considerato’ il tema dell ‘ imputazione soggettiva degli effetti degli atti di interruzione della prescrizione.
L ‘ eccezione di prescrizione, infatti, in primo grado rimase assorbita (il Tribunale la esaminò solo ad abundantiam ed in via ipotetica: ‘ qualora si volesse ritenere, ecc.’ : cfr. la sentenza di primo grado, p. 9).
L ‘ eccezione di prescrizione fu ritualmente riproposta dalla UnipolSai in appello, ribadendo che, essendo il credito di indennizzo disputato tra NOME COGNOME e la Alca, tra le due pretese esisteva una condizione di alternatività e non di solidarietà (comparsa UnipolSai in grado di appello, p. 7).
Tale questione è stata ignorata dalla Corte d ‘ appello, la quale ha accolto la domanda di NOME COGNOME senza spiegare per quale ragione la prescrizione d ‘ un credito possa essere validamente interrotta da un atto compiuto da chi se ne affermi titolare senza esserlo.
5.2. Il motivo è fondato anche nel secondo profilo in cui si articola: sia perché la RAGIONE_SOCIALE non risulta essere mandataria, né rappresentante di NOME COGNOME; sia perché – è quel che più rileva – nei cinque atti interruttivi elencati dalla sentenza impugnata a p. 6 la RAGIONE_SOCIALE non ha mai speso il nome di NOME COGNOME, né dichiarato di essere sua mandataria. Al contrario, ha sempre dichiarato di essere essa stessa creditrice dell ‘ indennizzo.
5.3. La sentenza impugnata va dunque cassata su questo punto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale provvederà:
(a) a prendere in esame l’eccezione, sollevata dalla UnipolSai, di inefficacia degli atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla Alca rispetto al credito vantato da NOME COGNOME;
(b) a decidere la suddetta eccezione applicando il principio per cui l’interruzione del credito non è validamente interrotta da chi costituisca in mora il debitore dichiarandosi creditore senza esserlo.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio, ivi comprese quelle del giudizio incidentale di sospensione dell ‘ esecutività della sentenza impugnata.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha giudicato sulla domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE
(-) rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed i corrispondenti motivi del ricorso incidentale adesivo;
(-) accoglie il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d ‘ appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile