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Assicurazione per conto altrui: la clausola che esclude

La Corte di Cassazione interviene su un caso di assicurazione per conto altrui, stabilendo la nullità della clausola che attribuisce il diritto all’indennizzo esclusivamente al contraente (conduttore dell’immobile) a discapito dell’assicurato (proprietario). A seguito di un incendio, la compagnia assicurativa aveva liquidato il danno al conduttore. La Corte ha chiarito che il diritto all’indennizzo spetta al titolare dell’interesse assicurato, ovvero il proprietario, rendendo la sua esclusione contrattualmente invalida. La sentenza affronta anche la legittimazione ad agire e l’interruzione della prescrizione.

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Pubblicato il 7 settembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Assicurazione per conto altrui: nullo escludere il proprietario dall’indennizzo

In una recente e significativa sentenza, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale in materia di assicurazione per conto altrui, stabilendo un principio fondamentale a tutela del soggetto effettivamente danneggiato. La Corte ha dichiarato nulla la clausola contrattuale che riserva il diritto di agire per l’indennizzo al solo contraente della polizza, escludendo l’assicurato, ossia il vero titolare dell’interesse protetto. Questa decisione chiarisce la distribuzione dei diritti e dei doveri in una delle forme contrattuali più diffuse nei rapporti commerciali.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine da un contratto di affitto d’azienda relativo a un’attività di ristorazione. La società conduttrice, in adempimento di un obbligo contrattuale, aveva stipulato una polizza “multirischi” con una nota compagnia assicurativa. La polizza copriva, tra le altre cose, i danni materiali e diretti causati da incendio all’immobile, di proprietà di una persona fisica terza rispetto al contratto assicurativo.

Nel 2014, un incendio danneggiava gravemente l’immobile e i beni in esso contenuti. La società conduttrice chiedeva e otteneva dalla compagnia assicurativa il pagamento di una parte dell’indennizzo. Successivamente, il proprietario dell’immobile e la società a lui riconducibile agivano in giudizio contro l’assicurazione per ottenere il pagamento dell’intero danno subito dal fabbricato.

La compagnia assicurativa si opponeva, eccependo che, in base a una specifica clausola delle condizioni generali di polizza (la clausola 2.10), le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto potevano essere esercitati esclusivamente dal contraente (la società conduttrice), escludendo quindi l’assicurato (il proprietario) da ogni pretesa.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, riformando la decisione dei giudici di merito, ha emesso una sentenza complessa con tre distinti esiti:

1. Cassa senza rinvio la sentenza d’appello nella parte relativa alla domanda di una delle società ricorrenti, per difetto di legitimatio ad causam (mancanza di titolarità del diritto di agire).
2. Rigetta il motivo principale del ricorso dell’assicurazione, confermando che il proprietario dell’immobile è il creditore dell’indennizzo per i danni al fabbricato.
3. Accoglie il motivo relativo alla prescrizione e cassa con rinvio la sentenza, incaricando la Corte d’Appello di riesaminare se gli atti interruttivi posti in essere dal conduttore potessero avere effetto anche per il credito del proprietario.

Il Principio Fondamentale nell’Assicurazione per conto altrui

Il cuore della decisione riguarda la validità della clausola che esclude i diritti dell’assicurato. La Corte ha stabilito che tale clausola è nulla. Il ragionamento si fonda sul principio indennitario, cardine dell’assicurazione contro i danni (art. 1904 c.c.). Secondo questo principio, l’indennizzo serve a ristorare il pregiudizio patito dall’assicurato, senza arricchirlo. La qualità di assicurato, e quindi di creditore dell’indennizzo, non deriva da una libera designazione delle parti, ma dalla titolarità dell’interesse esposto al rischio. Nel caso di danni a un immobile, il titolare dell’interesse è il proprietario.

Separare il diritto all’indennizzo dalla titolarità dell’interesse snaturerebbe il contratto di assicurazione, trasformandolo in una scommessa, operazione vietata dalla legge (art. 1895 c.c.).

La Derogabilità dell’Art. 1891 c.c.

La difesa dell’assicurazione sosteneva che la clausola fosse valida in quanto l’art. 1891 c.c. (che attribuisce i diritti all’assicurato) non è incluso nell’elenco delle norme inderogabili a sfavore dell’assicurato (art. 1932 c.c.). La Cassazione ha respinto questa tesi con due argomenti:

* L’elenco dell’art. 1932 c.c. non è esaustivo di tutte le ipotesi di nullità.
* Negare all’assicurato il diritto di agire in giudizio equivale a negargli il diritto stesso all’indennizzo, poiché un diritto non esercitabile è un diritto inesistente. Una clausola del genere viola la causa stessa del contratto di assicurazione.

Le Motivazioni

La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che, nell’assicurazione contro i danni per conto altrui, la clausola che attribuisce al solo contraente la facoltà di partecipare alla stima del danno e di agire in giudizio per il pagamento è nulla. Questo perché priva l’assicurato, titolare del diritto sostanziale, degli strumenti indispensabili per la sua tutela. L’assicurazione ha quindi errato nel liquidare l’indennizzo per i danni al fabbricato a un soggetto (il conduttore) che non era il titolare dell’interesse assicurato per quella specifica partita di danno.
Per quanto riguarda la prescrizione, la Corte ha rilevato che la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato perché gli atti compiuti dal conduttore, che si affermava unico creditore, potessero interrompere la prescrizione del diverso credito spettante al proprietario. Sarà quindi necessario un nuovo giudizio per valutare questo specifico punto, applicando il principio secondo cui l’interruzione del credito non è validamente effettuata da chi si dichiara creditore senza esserlo.

Conclusioni

Questa sentenza rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza sull’assicurazione per conto altrui. Le sue implicazioni pratiche sono notevoli:

1. Tutela rafforzata per l’assicurato: Il proprietario di un bene, anche se non è il contraente della polizza, è il vero titolare del diritto all’indennizzo e non può esserne privato da clausole contrattuali.
2. Dovere di diligenza per gli assicuratori: Le compagnie assicurative devono identificare con precisione il titolare dell’interesse assicurato per ogni specifico rischio coperto prima di procedere alla liquidazione, per evitare di pagare al soggetto sbagliato e rimanere esposte a ulteriori richieste.
3. Redazione dei contratti: Le clausole che limitano i diritti dell’assicurato devono essere redatte con estrema cautela, poiché, se intaccano il nucleo del diritto all’indennizzo, saranno considerate nulle.

In un’assicurazione per conto altrui, è valida la clausola che riserva il diritto di agire per l’indennizzo solo a chi ha stipulato la polizza, escludendo il proprietario del bene?
No, secondo la Corte di Cassazione tale clausola è nulla. Il diritto all’indennizzo per i danni al bene spetta al titolare dell’interesse assicurato, ovvero il proprietario, e non può essere contrattualmente escluso, poiché ciò violerebbe la causa stessa del contratto di assicurazione e il principio indennitario.

Chi è il vero “assicurato” in una polizza danni su un immobile stipulata dal conduttore?
Per i danni che colpiscono la struttura dell’immobile (il “fabbricato”), l’assicurato è il proprietario, in quanto è lui il titolare dell’interesse alla conservazione del bene e colui che subisce il pregiudizio patrimoniale diretto. Il conduttore può essere titolare di altri interessi assicurati, come quelli relativi al contenuto di sua proprietà o alla responsabilità civile, ma non per il danno alla proprietà altrui.

L’atto con cui un soggetto si dichiara creditore può interrompere la prescrizione di un credito che in realtà spetta a un’altra persona?
No, la sentenza stabilisce il principio per cui l’interruzione del credito non è validamente interrotta da chi si costituisce in mora dichiarandosi creditore senza esserlo. Pertanto, gli atti interruttivi compiuti dal conduttore (che si riteneva erroneamente creditore per i danni al fabbricato) non sono efficaci per interrompere la prescrizione del credito spettante al proprietario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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