Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16960 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 27473/21 proposto da:
-) COGNOME NOME e NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
-) COGNOME Maurizio; Intesa San Paolo Assicura s.p.a.RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 2 agosto 2021 n. 3034; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2013 la società RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Napoli (nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c.) NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponendo che:
-) NOME COGNOME era proprietario d’un appartamento sito a Napoli, INDIRIZZO concesso in locazione a NOME COGNOME;
-) nel 2011 dal suddetto appartamento percolarono infiltrazioni di acqua che danneggiarono il sottostante locale e le apparecchiature ivi contenute, di proprietà di NOME COGNOME e concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE
Chiese perciò la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
Ambedue i convenuti si costituirono negando la propria responsabilità.
Oggetto: assicurazione r.c. polizza c.d. ‘del capofamiglia’ -natura -assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. -conseguenze sulla legitimatio ad causam .
Nel giudizio intervenne volontariamente NOME COGNOME moglie di NOME COGNOME e come s’è detto – proprietaria dell’immobile concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE
Allegò che unico responsabile del danno doveva ritenersi NOME COGNOME e chiese di chiamare in causa la società Intesa Sanpaolo Assicura s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, ‘la ISA’) , con la quale aveva stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile propria e dei componenti il proprio nucleo familiare.
La ISA si costituì eccependo l’inoperatività della polizza.
Con ordinanza 23.12.2015 il Tribunale di Napoli:
-) accolse la domanda della WPS nei confronti del solo NOME COGNOME sul presupposto che l’allagamento era stato causato dal malfunzionamento d’un accessorio (c.d. ‘San itrit ‘ secondo la Corte d’appello; ‘Sanatrix’ secondo il Tribunale) ‘esterno’ alla struttura muraria, come tale controllabile dal conduttore e del cui malfunzionamento doveva perciò rispondere quest’ultimo, no il proprietario ;
-) rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della ISA.
L’ordinanza fu appellata da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con sentenza 2.8.2021 n. 3034 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che:
-) correttamente era stata affermata dal Tribunale la responsabilità del solo NOME COGNOME; l’allagamento infatti era stato causato dal malfunzionamento d’un accessorio destinato a convogliare gli scarichi dei servizi igienici verso la colonna fecale condominiale, guasto che a sua volta aveva determinato il riempimento ed il rigurgito del water ; di tale danno, pertanto, doveva rispondere il conduttore dell’appartamento, quale custode, ex art. 2051 c.c.;
-) la domanda di garanzia proposta da NOME COGNOME nei confronti della ISA era infondata; NOME COGNOME aveva, infatti, stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile scaturente dalla proprietà dell’appartamento sito a Napoli, INDIRIZZO; l’appartamento da cui provenne il danno, invece, si trovava a Napoli, INDIRIZZO
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME e da NOME COGNOME con ricorso unitario fondato su due motivi.
Nessuna delle altre parti si è difesa.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I due motivi, pur prospettando vizi diversi (omesso esame d’un fatto decisivo il primo; violazione di legge il secondo), nella sostanza contengono un’identica censura, rivolta contro il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di garanzia proposta nei confronti della ISA.
Nell’illustrazione di ambo i motivi i ricorrenti sostengono che:
-) NOME COGNOME stipulò con la ISA una polizza multirischio, che copriva sia la responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’immobile indicato nella polizza (sito a Napoli, INDIRIZZO, sia la responsabilità civile derivante da qualsiasi altra attività lavorativa o non lavorativa, ivi compresa la ‘ conduzione di immobili in cui l’ass icurato dimora abitualmente o saltuariamente ‘ ;
-) la polizza copriva sia la responsabilità della contraente NOME COGNOME sia quella dei componenti il suo nucleo familiare, tra i quali NOME COGNOME
-) nel caso di specie la responsabilità di NOME COGNOME era stata affermata in quanto conduttore d’un immobile e, dunque, ricorrevano tutti i presupposti perché la ISA lo tenesse indenne dalle pretese risarcitorie della WPS : il responsabile era infatti membro del nucleo familiare dell’assicurata; aveva causato il danno in quanto conduttore d’un immobile; dimorava in quell’immobile.
1.1. La censura è inammissibile.
Il giudice di merito ha attribuito la responsabilità dell’accaduto a NOME COGNOME
NOME COGNOME in questa sede si duole del rigetto della domanda di garanzia da lui proposta contro la ISA, assumendo che erroneamente è stata esclusa la sua qualità di ‘assicurato’.
Ma NOME COGNOME non risulta mai avere proposto tale domanda nel primo grado di giudizio.
1.2. NOME COGNOME quando si costituì nel giudizio ex art. 702bis c.p.c. promosso dalla WPS, non formulò domanda alcuna di garanzia nei confronti della ISA.
La comparsa di costituzione depositata da NOME COGNOME in primo grado si conclude infatti con le seguenti richieste:
‘ 1) rigettare ogni richiesta ex adverso avanzata essendo assolutamente inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. COGNOME COGNOME nella sua dichiarata veste di conduttore dell’immobile sito in Napoli al INDIRIZZO
Con vittoria di spese, diritti e competenze di giudizio ‘ .
Né nel ricorso per cassazione in violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 3, c.p.c. – si dà conto se ed in quale atto tale domanda sia mai stata formulata da NOME COGNOME
La suddetta domanda di garanzia risulta proposta da NOME COGNOME solo con l’appello e, dunque, inammissibilmente.
1.3. Né rileva che una domanda nei confronti della ISA sia stata formulata da NOME COGNOME
La polizza stipulata da NOME COGNOME copriva vari rischi: tra questi, il rischio di responsabilità per danni causati a terzi nell’esercizio di qualsiasi attività extralavorativa dalla stessa contraente o dai componenti del suo nucleo familiare (c.d. polizza della r.c. ‘ del capofamiglia ‘ ).
Nella parte in cui copriva il rischio della responsabilità civile di persone diverse dalla contraente la polizza era dunque una assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c..
Nell’assicurazione per conto altrui il diritto all’indennizzo può essere esercitato solo dal beneficiario, non dal contraente. Pertanto:
NOME COGNOME che aveva la veste di soggetto assicurato contro il rischio di responsabilità civile derivante dalla qualità di conduttore dell’immobile, non ha formulato alcuna tempestiva domanda di garanzia;
NOME COGNOME in quanto contraente della polizza ma non già responsabile del danno, non aveva titolo per formulare domande di sorta nei confronti della ISA.
Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste intimate le controparti.
P. q. m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile