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Assicurazione per conto altrui: chi può agire?

La Corte di Cassazione chiarisce i principi dell’assicurazione per conto altrui, come la polizza RC “del capofamiglia”. In un caso di danni da infiltrazioni causati dal conduttore di un immobile, la Corte ha stabilito che solo quest’ultimo, in qualità di assicurato-beneficiario, ha il diritto di chiedere l’indennizzo alla compagnia assicurativa. La moglie, pur essendo la contraente della polizza, non ha la legittimazione ad agire. L’appello è stato dichiarato inammissibile anche perché la domanda di garanzia era stata tardivamente proposta solo in secondo grado.

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Pubblicato il 2 settembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Assicurazione per conto altrui: chi ha diritto all’indennizzo?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla disciplina dell’assicurazione per conto altrui, un meccanismo contrattuale molto diffuso, soprattutto nelle polizze di responsabilità civile cosiddette “del capofamiglia”. La decisione sottolinea una distinzione fondamentale: quella tra il contraente della polizza e l’assicurato effettivo, specificando chi tra i due ha il diritto di chiedere l’indennizzo alla compagnia assicurativa. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.

I fatti del caso

La controversia nasce da un episodio di infiltrazioni d’acqua. Un appartamento, condotto in locazione da un uomo, subisce un guasto a un accessorio del bagno, provocando un allagamento che danneggia il locale sottostante, di proprietà della moglie del conduttore e locato a una società.

La società danneggiata cita in giudizio sia il proprietario dell’appartamento da cui è partita la perdita sia il conduttore. Il Tribunale, in prima istanza, riconosce la responsabilità esclusiva del conduttore, in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., poiché il guasto riguardava un elemento mobile e controllabile da lui.

Nel corso del giudizio, la moglie del conduttore, proprietaria dell’immobile danneggiato, interviene e chiede di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa. La signora aveva infatti stipulato una polizza RC “del capofamiglia” che copriva la responsabilità civile sua e dei componenti del suo nucleo familiare, incluso il marito. La sua richiesta di garanzia viene però respinta sia in primo grado sia in appello.

La decisione della Corte di Cassazione

La coppia ricorre in Cassazione, lamentando l’errato rigetto della domanda di garanzia. A loro avviso, sussistevano tutti i presupposti per l’attivazione della polizza: il responsabile del danno (il marito) era un membro del nucleo familiare dell’assicurata, e il danno era stato causato mentre egli dimorava nell’immobile in qualità di conduttore.

La Suprema Corte, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito sulla base di due ragioni processuali e sostanziali molto nette.

L’assicurazione per conto altrui e la titolarità del diritto

Il punto centrale della decisione ruota attorno alla natura del contratto stipulato, qualificabile come assicurazione per conto altrui ai sensi dell’art. 1891 c.c. In questo tipo di polizza, il soggetto che stipula il contratto (il contraente) è diverso dal soggetto il cui interesse è protetto (l’assicurato).

Il ruolo del Contraente

La moglie, in questo caso, era la contraente. Aveva firmato e pagato la polizza, ma non era lei la persona la cui responsabilità civile era in gioco. Poiché non era stata ritenuta responsabile del danno, non aveva subito alcun pregiudizio economico da cui la polizza dovesse proteggerla.

Il diritto dell’Assicurato-Beneficiario

Il marito, invece, era l’effettivo assicurato o beneficiario. La sua responsabilità civile era coperta dalla polizza stipulata dalla moglie. Di conseguenza, secondo la legge, il diritto all’indennizzo spettava esclusivamente a lui, in quanto soggetto responsabile del danno e, quindi, titolare dell’interesse protetto dal contratto.

Le motivazioni

La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione evidenziando due errori cruciali commessi dai ricorrenti. In primo luogo, la domanda di garanzia nei confronti dell’assicurazione era stata proposta in giudizio dalla moglie, la quale, essendo solo la contraente e non la responsabile del danno, non aveva la legitimatio ad causam, ovvero la titolarità giuridica per avanzare tale pretesa. Il diritto a essere tenuto indenne apparteneva unicamente al marito. In secondo luogo, il marito, pur essendo il titolare di tale diritto, non aveva mai formulato una tempestiva domanda di garanzia nel primo grado di giudizio. Lo aveva fatto solo in appello, ma tale domanda è stata considerata inammissibile perché tardiva. La legge processuale, infatti, impone che determinate domande, come quella di garanzia, siano formulate fin dalle prime fasi del processo.

Le conclusioni

Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia assicurativa: nell’assicurazione per conto altrui, il diritto all’indennizzo spetta all’assicurato (il beneficiario della copertura), non a chi ha materialmente stipulato il contratto (il contraente). Inoltre, evidenzia l’importanza di agire correttamente e tempestivamente nel processo. Il titolare del diritto deve esercitarlo personalmente e nei termini previsti dalla legge, altrimenti rischia di perderlo. Per i titolari di polizze “del capofamiglia”, è quindi essenziale comprendere che, se un familiare causa un danno, sarà quest’ultimo a dover attivare la garanzia assicurativa nei modi e nei tempi corretti.

In una polizza RC ‘del capofamiglia’, chi può chiedere il risarcimento all’assicurazione se il danno è causato da un familiare?
Secondo la sentenza, il diritto di chiedere l’indennizzo spetta esclusivamente al familiare che ha causato il danno e la cui responsabilità è coperta dalla polizza, in quanto è lui l’assicurato-beneficiario del contratto.

Il contraente della polizza può agire in giudizio per conto del familiare assicurato che ha causato il danno?
No. Il contraente, se non è anche il soggetto responsabile del danno, non ha la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) per chiedere l’indennizzo. Il diritto è personale dell’assicurato.

Cosa succede se la richiesta di indennizzo all’assicurazione (domanda di garanzia) viene presentata per la prima volta in appello?
La domanda viene considerata tardiva e, di conseguenza, inammissibile. Le richieste di garanzia devono essere formulate nel primo grado di giudizio, nel rispetto dei termini processuali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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