Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 349 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 349 Anno 2023
Presidente: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25811-2021 proposto da:
NOME COGNOME NOME, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata- avverso la sentenza n. 786/2021 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11/10/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ric. 2021 n. 25811 sez. M3 – ud. 11-10-2022 -2-
Considerato che
NOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, per la condanna al pagamento indennitario relativo al danno conseguente al furto della sua autovettura;
il procedimento penale, avviato successivamente alla denuncia del furto da parte della deducente, si concludeva con l’archiviazione per essere rimast ignoti gli autori del furto;
in séguito a denuncia della compagnia assicurativa veniva avviato nei confronti della medesima ricorrente un distinto procedimento penale conclusosi per estinzione dei reati ipotizzati in quanto prescritti;
si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa eccependo, i particolare, l’inoperatività della polizza a causa dell’omessa consegna entrambe le chiavi autentiche della vettura, indice della colpa grave de proprietaria escludente il diritto dalla stessa reclamato;
il Tribunale di Mantova rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte d’appello di Brescia, ad avviso della quale la parte attrice non ave dato prova di aver adottato misure adeguate al fine di prevenire l’event dannoso, conservando le due chiavi al sicuro da terzi e dimostrando di possederle entrambe anche dopo il furto, anzi essendo risultata incontestata l specifica circostanza per cui una delle due chiavi consegnate non era abbinata e dunque riferibile al mezzo, integrando, ciò, una condotta tale da render inoperante la polizza ai sensi delle relative condizioni generali;
avverso questa decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando due motivi;
non ha svolto difese RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’ 115 cod. proc. civ. poiché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenu non contestato il fatto della mancata consegna di entrambe le chiavi autentiche del veicolo, posto che la circostanza era logicamente desumibile dalla
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ricostruzione allegata nell’atto introduttivo e non era pertanto obliterabil Collegio giudicante;
con il secondo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione deg artt. 1218, 2697, cod. civ., nonché l’omessa e illogica motivazione d provvedimento impugnato, laddove la Corte territoriale avrebbe errato nella ripartizione dell’onere della prova atteso che la deducente assicurata doveva dimostrare e aveva dimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa, ovv l’evento ricompreso per tipo e tempo nella copertura assicurativa, e sarebbe stato invece onere della compagnia provare il fatto impeditivo dell inoperatività della polizza, come non avvenuto essendo mancata la pretesa non contestazione ed essendo contrarie le presunzioni desumibili anche dai mancati rilievi in tal senso della polizia giudiziaria che aveva proceduto al seque probatorio delle chiavi nel corso del procedimento penale;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis co proc. civ.;
Ritenuto che
il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; la Corte di merito ha indicato come non contestata la circostanza per cui una delle due chiavi del veicolo consegnate alla compagnia non era autentica; parte ricorrente afferma che la conclusione sarebbe incompatibile con l’impianto assertivo fatto proprio sin dal proprio atto introduttivo ma:
non riporta alcunché di significativo di tale atto, cui rimanda;
riferisce di aver allegato la consegna di due chiavi ma non una contestazione specifica della circostanza per cui una, di quell consegnate, si rivelò non abbinata, a nulla potendo rilevare quindi preteso silenzio della polizia giudiziaria in sede di sequestro, anch’es non dimostrato indicando il contenuto dell’atto e la localizzazion processuale del relativo documento;
sono infatti inammissibili – per violazione dell’art. 366, n. 6, civ., che costituisce ricaduta del principio di specificità del g censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il r si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ric laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del pr inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassaz al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza preci collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro ac produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., 27/12/2019, n. 344
quanto al resto, la contestazione deve tradursi in una reazione s all’allegazione assertiva avversaria: ed è stato pertanto sottolineato la generica deduzione di assenza di prova, senza puntuale negazione de storico, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all’ar proc. civ. (Cass., 27/08/2020, n. 17889);
il secondo motivo è, di conseguenza, infondato;
la Corte territoriale non ha violato il riparto dell’onere dell come ipotizzato nella censura, atteso che, in ragione della applicazione del principio di non contestazione, ha ritenuto dimos mancata consegna di entrambe le chiavi autentiche del mezzo oggetto di o meglio ha ritenuto non necessaria sul punto una prova “positiva”;
né, infine, parte ricorrente ha sollevato censura sulla configurazi suddetta mancata consegna come colpa grave dell’assicurato integrante di esclusione pattizia dell’obbligazione di pagamento dell’indennizzo;
ne deriva il rigetto del ricorso;
non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte in
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pa
dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2022.