SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 374 2025 – N. R.G. 00000250 2025 DEPOSITO MINUTA 15 01 2026 PUBBLICAZIONE 17 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
Dott. NOME COGNOME Presidente rel.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d’appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 08.08.2025 iscritta al n. 250/2025 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all’udienza collegiale del
04.12.2025
d a
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Brescia, domiciliataria giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME
NOME e NOME COGNOME del foro di Brescia, domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 859 del 2025 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
OGGETTO:
licenziamento con
domanda di
reintegrazione
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 859/25 il Tribunale di Brescia, giudice del lavoro, pronunciando sull’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato a NOME ha riqualificato il recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e ha condannato la società al pagamento della somma di € 10.988,80, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
A fondamento della decisione il primo giudice, premesso che lo era stato licenziato in data 6.11.2024 per assenza ingiustificata a decorrere dal 15.10.2024 e in giudizio aveva dedotto di aver concordato con il datore di lavoro la propria collocazione in ferie, ha osservato che nessuna istanza istruttoria era stata formulata sul punto dal ricorrente; di contro la società aveva precisato di aver acconsentito alla fruizione di soli 9 giorni di ferie. Pertanto, il restante periodo non poteva che considerarsi di assenza ingiustificata.
L’assenza non poteva considerarsi giustificata neppure ai sensi dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. formulata dal lavoratore in relazione al credito dallo stesso vantato per retribuzioni, essendo emerso che lo sino al 24.10.2024 non aveva mai chiesto il pagamento integrale degli arretrati, né mai aveva comunicato che in assenza di adempimento avrebbe sospeso la prestazione lavorativa. Tale condotta si inseriva in una situazione di
flessibilità nel pagamento delle retribuzioni, attuata anche nell’interesse del lavoratore e resa possibile da rapporti personali tra le parti (il lavoratore è fratello della legale rappresentante legale della società), in forza della quale lo era solito indicare al datore di lavoro quali importi bonificare e su quali conti correnti, prassi che era proseguita sino a ottobre 2024.
Provata quindi la sussistenza del fatto disciplinare contestato, doveva escludersi la natura ritorsiva del licenziamento pure affermata dal lavoratore.
Peraltro, il licenziamento doveva essere riqualificato in licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla luce della previsione collettiva (clausola 10 del CCNL per i dipendenti addetti alle aziende metalmeccaniche private e all’installazione di impianti) in forza del quale nel caso di assenza prolungata per oltre 4 giorni consecutivi è applicabile la sanzione del licenziamento con preavviso. Ne conseguiva, il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostituiva del preavviso.
ha proposto appello chiedendo, previo accertamento della natura ritorsiva del licenziamento, la condanna della società alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento sino alla reintegra. In via subordinata, ha chiesto la condanna alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18, co. 4, Stat. lav. o, in via ulteriormente subordinata, previa risoluzione del rapporto, la condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18, co. 5, Stat.
lav.
si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello.
All’esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
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Con il primo motivo l’appellante sostiene che sarebbe stata acquisita al processo la prova del consenso del datore di lavoro al godimento delle ferie. In primo luogo, afferma che costituendosi in giudizio non aveva specificamente contestato di aver prestato il consenso alle ferie, ragione per cui il Tribunale avrebbe dovuto considerare come ammesso il consenso del datore di lavoro. In secondo luogo, sostiene che il datore di lavoro non avrebbe potuto rifiutare il consenso, atteso che il rilevante monte ore di ferie arretrate imponeva al datore di lavoro di collocarlo immediatamente in ferie (in particolare, residuavano 254 ore di ferie, pari alle ferie arretrate del 2020, 2021 e 2022 che il lavoratore aveva diritto di smaltire durante l’intero mese di ottobre 2024 e le prime due settimane di novembre). Inoltre, afferma che il datore di lavoro non ha chiarito le ragioni per cui avrebbe accordato solo 9 giorni di ferie e che onere del medesimo dimostrare la legittimità di un ulteriore differimento del godimento delle ferie, peraltro incompatibile con la salute del lavoratore, il quale da marzo 2020 non aveva goduto di un giorno di ferie.
Sostiene poi che è provata anche la natura ritorsiva del licenziamento, come emerge dal fatto che la contestazione disciplinare è stata inviata
lo stesso giorno in cui egli aveva richiesto il pagamento degli arretrati (il 24.10.2024)
Con il secondo motivo impugna il rigetto dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e sostiene che il Tribunale ha considerato solo il mancato pagamento delle retribuzioni, ignorando la questione del rilevante numero di ore di ferie arretrate e l’illegittima pretesa del datore di lavoro di continuare a esigere la prestazione lavorativa. Inoltre, afferma che prima ricevere la contestazione disciplinare non aveva ragione di sospendere la prestazione in forza dell’art. 1460 cod. civ., in quanto stava fruendo delle ferie arretrate con il consenso del datore di lavoro, ma che a decorrere dal 29.10.2024, una volta ricevuta la contestazione disciplinare, egli era autorizzato sospendere la prestazione lavorativa, stante l’importante numero di ore di ferie arretrate e l’ingente credito per retribuzioni.
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I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. Con comunicazione in data 6.11.2024 è stato licenziato per assenza ingiustificata a far data dal giorno 15.10.2024. Essendo pacifico in causa il fatto dell’assenza nella sua oggettività, il datore di lavoro non doveva provare alcunché, mentre era onere del lavoratore provare gli elementi che possono giustificare l’assenza e, in particolare, la sua dipendenza da causa a lui non imputabile (Cass. 16957/18; 2988/11).
A tal fine, lo nel ricorso di primo grado ha affermato che, visto
il rilevante numero di ore di ferie non godute e l’ingente credito per retribuzioni non pagate, aveva iniziato a fruire delle ferie arretrate « con il consenso del datore di lavoro » (così, al punto 3 della narrativa in fatto) e che era stato ammesso a fruire delle ferie arretrate « con il beneplacito del datore di lavoro » (così, nella parte in diritto del ricorso).
Tuttavia (come correttamente rilevato dal primo giudice), lo non ha formulato alcuna istanza istruttoria né depositato alcun documento volto a provare il consenso del datore di lavoro idoneo a giustificare l’assenza contestata al lavoratore. Inoltre, occorre osservare che lo non ha neppure allegato quando e con chi avrebbe concordato l’assenza per ferie, né tali circostanze possono dedursi aliunde , tenuto anche conto che il lavoratore neppure ha presentato giustificazioni avverso la contestazione disciplinare.
Ora, premesso che costituendosi in giudizio la società ha espressamente contestato tutti i fatti esposti dal ricorrente, precisando che gli stessi erano difformi da quelli esposti nella memoria di costituzione e non trovano riscontro nei documenti in atti (v. pag. 3 memoria cost. 1 grado), è evidente che nella specie non vi è spazio per l’operatività del principio di non contestazione, specie considerando che l’onere per il convenuto di prendere posizione specifica sui fatti ex adverso dedotti si coordina logicamente con l’onere dell’attore di allegazione dei fatti di causa. Ne consegue, che avendo nella specie il lavoratore allegato genericamente il « consenso » e il « beneplacito » del datore di lavoro, senza nulla
specificare in ordine alle circostanze di tempo e di luogo (ossia, le modalità) in cui il consenso sarebbe stato prestato, è chiaro che la contestazione formulata dalla società è senz’altro sufficiente per escludere l’operatività del principio di non contestazione, risultando invero impossibile formulare una contestazione circostanziata avverso un’allegazione di fatti generica.
In contrario, non vale affermare che il datore di lavoro non avrebbe potuto rifiutare il consenso, atteso che il rilevante numero di ore di ferie arretrate (pari a 6 settimane) obbligava il datore di lavoro a collocarlo in ferie per tutto il mese di ottobre e le prime due settimane di novembre. Infatti, anche ammettendo l’obbligo del datore di lavoro di far smaltire allo le ferie arretrate, ciò non prova il fatto che il datore di lavoro abbia acconsentito a collocare in ferie il lavoratore per l’intera durata del monte ore di ferie arretrate. Ed invero, l’obbligo di far godere le ferie arretrate non comporta automaticamente ( ex se) l’obbligo di porre immediatamente in ferie per l’intera durata del periodo di ferie arretrate il lavoratore, dovendo pur sempre tenersi conto, nell’ambito di un adeguato equilibrio dei contrapposti interessi, delle esigenze aziendali.
Insomma, poiché lo a fondamento e giustificazione dell’assenza ha allegato il consenso del datore di lavoro, l’esistenza di un obbligo di quest’ultimo di far godere al proprio dipendente le ferie arretrate, non prova che l’accordo sull’assenza di fatto goduta dal lavoratore.
Neppure rileva che la società solo all’udienza del 26.6.2025 ha
precisato di aver concesso allo solo 9 giorni di ferie, senza chiarire come mai, a fronte di un rilevante arretrato di ferie non godute, aveva accordato un numero così limitato di giorni di ferie. In primo luogo, va osservato che il fatto della concessione delle ferie risultava già dalla busta paga di ottobre 2024 regolarmente depositata in atti, cosicché la precisazione svolta in udienza dalla difesa della società ha solo la funzione di chiarire che le ferie concesse allo ammontavano a 9 giorni. Ciò premesso, occorre ribadire ancora una volta era onere del lavoratore provare che si era assentato per ferie con il consenso del datore di lavoro per l’intera durata dell’assenza e rispetto a tale fatto la busta paga di ottobre 2024 e il chiarimento della società prova soltanto che il consenso era stato prestato per un numero limitato di giorni, di molto inferiori a quelli oggetto della contestazione disciplinare.
Per la stessa ragione, è irrilevante anche osservare che, se l’assenza ingiustificata decorre dal 15.10.2024, vuol dire che lo in realtà aveva goduto di 10 giorni di ferie (tanti quanti erano i giorni lavorativi dall’1 al 14 ottobre 2024), periodo che però corrisponde a 80 ore e non alle 61 ore riconosciute in busta paga. Infatti, ciò non toglie che non è stata fornita la prova che il datore di lavoro aveva acconsentito a far smaltire allo l’intero monte ore di ferie arretrate, ragione per cui risulta comunque ingiustificata l’assenza a decorrere dal 15.10.2024.
Né l’assenza può ritenersi giustificata invocando l’eccezione di inadempimento e il diritto di rifiutare la prestazione lavorativa a causa
delle numerose ore di ferie arretrate e dell’ingente credito per retribuzioni.
Occorre considerare che l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, cod. civ., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario a buona fede. In tal senso, la giurisprudenza ha affermato, in primo luogo, che « l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede » (Cass. 10227/23) e, in secondo luogo, che « la valutazione della buona fede del lavoratore – che giustifica il rifiuto di rendere la prestazione ex art. 1460, comma 2, c.c. – deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto anche della gravità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto e della concreta incidenza di detto inadempimento sulle fondamentali esigenze di vita personali e familiari del prestatore » (Cass. 3008024).
Ebbene, occorre considerare che la vicenda si inserisce in un rapporto che, verosimilmente grazie al rapporto di stretta parentela tra il lavoratore e la legale rappresentante e amministratrice della società, si sviluppava con modalità del tutto peculiari. In tal senso, rileva che, come già messo in luce dal primo giudice, lo sin dal novembre 2021 era solito indicare al datore di lavoro quali importi della retribuzione spettante bonificare e su quali conti correnti e in quali date (v. ad es. mail del 10.12.2021: « il mio stipendio continua a trattenerlo, ho bisogno però che mi fai questi bonifici: 3.000 il 13/12 su crelove 4.000 il 16/12 su chebanca »; mail del 6.6.2023: « non pagarmi tutto, voglio prima confrontami con ed i commercialisti »), tanto che a volte la società era costretta a chiedere l’autorizzazione a procedere al pagamento. In tal senso, è significativa la mail 3.10.2022 inviata dalla società allo « Buongiorno chiede autorizzazione a procedere per liquidati i ferie sino al 31 agosto per ore 201 pari a € 11.055. Attendo istruzioni », alla quale il lavoratore ha risposto: « No, aspetta ».
È chiaro che le parti, palesemente anche nell’interesse del lavoratore (la società ha chiarito che lo era oggetto di pignoramenti ed era interessato a non fare apparire propri crediti di lavoro, v. mail del 20.12.2021: « avete trovato il modo di fare risultare che non ho ferie e TFR pregressi? »), avevano convenuto una gestione del rapporto del tutto peculiare che spiega e illumina sia l’ingente credito per differenze retributive che l’ammontare delle ferie arretrate. Come provato dalle mail è una prassi che è proseguita per anni,
evidentemente con reciproca soddisfazione, sino al 24.10.2024 allorquando il lavoratore, per la prima volta, ha chiesto il pagamento integrale degli arretrati.
Ora, il fatto che lo per anni abbia avallato e anzi sollecitato il pagamento non integrale delle retribuzioni e mai abbia sollevato una qualche rimostranza circa il mancato godimento di ferie arretrate o anche solo avvertito il datore di lavoro che se non avesse goduto delle ferie arretrate si sarebbe rifiutato di prestare l’attività lavorativa, dimostra che l’asserito rifiuto non potrebbe considerarsi in buona fede, alla luce del fatto che l’inadempimento del datore di lavoro perde gran parte del suo possibile significato a causa del particolare assetto dei rapporti come in concreto regolato dalle parti.
Il licenziamento (che il primo giudice ha convertito in licenziamento per giustificato motivo soggettivo in applicazione della disciplina del contratto collettivo) risulta dunque legittimo.
A questo punto, una volta provata la sussistenza dell’assenza ingiustificata e dell’illecito disciplinare, deve essere conseguentemente esclusa la natura ritorsiva del licenziamento, non potendo dirsi che lo stesso sia stato intimato esclusivamente per motivi asseritamente illeciti. È noto, infatti, che per la nullità del licenziamento il motivo ritorsivo deve essere il fattore unico e determinate del recesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418, co. 2, e degli artt. 1345 e 1324 cod. civ. (in tal senso, tra le tante, Cass. 17087/21).
In conclusione, l’appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall’art. 1, co. 17, legge 228/12, che l’appello è stato integralmente rigettato.
PQM
respinge l’appello avverso la sentenza n. del 859/25 del Tribunale di Brescia e condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500, oltre accessori come per legge.
Brescia, 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
NOME COGNOME