Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22632 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22632 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11310/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA- , in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t, rappres. e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia n. 3422/2020 pubblicata in data 30/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.06.2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE società agricola di RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Padova l’Agenzia veneta per il pagamento di contributi comunitari chiedendone la condanna, previa disapplicazione del decreto del dirigente AVEPA del 13.5.2010, alla corresponsione del premio speciale bovini maschi per l’anno 2004, come calcola to dalla stessa convenuta in euro 117.057,88.
Con sentenza del 2017, Il Tribunale rigettava la domanda.
Con sentenza del 30.12.2020, la Corte territoriale accoglieva l’appello dell’Asolat e, in riforma della sentenza impugnata, accertava e dichiarava, previa disapplicazione del suddetto decreto dirigenziale, il diritto dell’appellante all’erogazione del premio speciale predetto, come quantificato dall’Avepa, condannando quest’ultima al relativo pagamento in favore dell’appellante.
Al riguardo, la Corte territoriale osservava che il diritto della società attrice era fondato sui vari contratti di comodato, scritti e registrati, di terreni effettivamente util izzati per l’allevamento dei bovini, essendo la stessa in buona fede circa le contestazioni dei proprietari dei terreni relative alla mancanza di legittimazione del soggetto che aveva concesso in godimento i terreni, ignoranza ritenuta scusabile (come accertato in sede penale).
L’ AVEPA ricorre in cassazione , avverso la suddetta sentenza d’appello, con tre motivi , illustrati da memoria. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 44 e 41 del considerando del Regolamento CE n. 2419/2001 , per aver la Corte d’appello ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE fosse esente da colpa in ordine alla questione della disponibilità giuridica dei terreni oggetto di comodato (e sulla legittimazione dei soggetti che avevano concluso i contratti).
Al riguardo, il ricorrente lamenta che: la Corte territoriale non abbia ritenuto che gravasse sulla società comodataria l’onere di provare d i aver agito senza colpa, avendo invece affermato che la società appellata fosse esente da colpa, peraltro senza considerare che l’unico comodato rilevante era quello stipulato con il RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale il contributo riconosciuto era stato calcolato interamente; la Corte di merito non ha tenuto conto che la colpa in cui era incorsa la società era specifica ed in re ipsa , ex art. 43, c.1, c.p.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 75 dpr 445/2000, per aver la Corte d’appello affermato che si potessero conseguire le sovvenzioni richieste, pur sulla base di una falsa dichiarazione del legale rappresentante dell’Asolat ‘ di essere legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni ‘, in quanto non rispondente al vero, essendo emerso che il soggetto che aveva stipulato il comodato non era il proprietario.
Il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione ex art. 132, c.2, cpc, per non aver la Corte territoriale ritenuto necessario, al fine di valutare la colpa dell’impresa agricola, l’accertamento della legittimazione a disporre, da parte del comodante, di ciascun terreno oggetto del contratto, anche considerando il loro eccessivo numero.
Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato denunzia violazione degli artt. 1803 e 2697, cc, per erronea interpretazione delle norme sulla validità ed efficacia del contratto di comodato di terreni in zona montana,
considerando che ai fini della validità di tali contratti è sufficiente che il comodante abbia la disponibilità materiale del bene.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 99 e 112 cpc e 1421 cc per aver la Corte d’appello, nel rigettare il quinto motivo d’appello, affermato di potersi pronunciare sulla nullità del comodato stipulato con il Bonora pur in mancanza di una domanda riconvenzionale.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
Al riguardo, l’art. 41 del considerando del regolamento CE 2419/2001 dispone che: ‘ In linea generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni se l’imprenditore ha presentato un’informazione effettivamente corretta o se può dimostrare che è esente da colpa ‘.
Va osservato che la Corte d’appello , richiamando anche gli esiti di un processo penale, ha ritenuto dimostrata l’assenza di colpa – e dunque la buona fede dell’impresa agricola in ordine alla stipula dei contratti di comodato, con la conseguente esclusione di ogni responsabilità circa l’asserita non veridicità di quanto dichiarato dal comodatario sulla validità ed efficacia dei contratti, poiché stipulati con soggetto non legittimato.
Pertanto, la doglianza non coglie la ratio della decisione impugnata, essendo incentrata sul dato oggettivo della stipula dei comodati da parte di soggetto non legittimato, e tendendo in sostanza a suscitare un diverso apprezzamento circa l’esame dello stato soggettivo del comodatario, cioè la consapevolezza, da parte della controricorrente, di stipulare i comodati con soggetto non legittimato, ritenuto decisivo ai fini del diritto ai contributi.
Inoltre, è stato affermato che l’illecito amministrativo di cui all’art. 3 della legge n. 898 del 1986 secondo cui è punito con una sanzione amministrativa, indipendentemente dall’applicabilità anche di una sanzione penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o
altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di orientamento – costituisce un illecito di danno; ne consegue che per la integrazione di tale illecito non è sufficiente una dichiarazione falsa, essendo necessario che detta falsità – che non può comunque essere ravvisata in enunciati esecutivi, quali una promessa, che può essere sincera o ingannevole, ma non vera o falsa – produca anche un danno comunitario (Cass., n. 3125/2005).
Nella specie, infatti, giova rilevare che il suddetto regolamento subordina gli aiuti comunitari all’allevamento di un certo numero di bovini registrati, situazione che l’Agenzia ricorrente non ha mai messo in discussione.
Il secondo motivo denuncia la falsità delle dichiarazioni, ma se non è provata la colpa da parte della società comodataria, il motivo è da ritenere assorbito. Infine, il terzo motivo denunzia una motivazione apparente del tutto insussistente, avendo la Corte d’appello ampiamente e congruamente motivato i propri assunti decisori.
Dichiarandosi di conseguenza inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale, in quanto condizionato, resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della controricorrente (come richiesto nella memoria illustrativa).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 9.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione civile il 17 giugno 2025.