Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34198 Anno 2025
Civile Sent. Sez. U Num. 34198 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
Civile della S.C. ha rimesso gli atti alla Prima Presidente. Ha motivato la rimessione argomentando sul la non condivisibilità dell’approdo esegetico al quale erano pervenute precedenti decisioni della Corte di legittimità (concernenti il tema, analogo a quello in oggetto, del diritto dei figli superstiti non a carico della vittima del dovere al beneficio -fra gli altridell’assegno vitalizio ex art – 2 della legge n. 407 del 1998 di cui all’art. , fra l’altro ) le q uali, a partire da Cass. n. 11181 del 2022, seguita da numerose altre conformi, avevano escluso che la
previsione di cui all’art. 2 , comma 105 della legge n. 244 del 2007, di estensione alle vittime del dovere e familiari superstiti dei benefici di cui al comma 3 dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 dell’art. 2 della l egge n. 244 del 2007, comportasse anche la modifica soggettiva della platea dei destinatari nel senso di ricomprendervi anche i figli maggiorenni non a carico della vittima ; ha evidenziato il carattere di massima particolare importanza connotante la questione controversa.
La Prima Presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 37 4,comma 2 c.p.c. .
In relazione alla odierna udienza parte ricorrente ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Il PG ha comunicato memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c .p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 466 del 1980, degli artt. 1 e 2 della legge n. 407 del 1998, dell’art. 82, commi 1 e 4, della legge nr. 388 del 2000 nonché nullità della sentenza.
1.1. Il ricorrente assume l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto, sulla base di un’errata esegesi della normativa di riferimento, che il beneficio «dell’assegno vitalizio» ex l art. 2 della legge n. 407 del 1998 spettasse esclusivamente ai figli a carico, al momento del decesso della vittima di criminalità organizzata, condizione, invece, che assume non più richiesta all’esito degli interventi di modifica resi, in ultimo, dall’art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007.
Il motivo è fondato.
2.1. Preliminarmente il Collegio dà atto che non risulta investita da censura la affermazione della Corte di merito secondo la quale la decisione di primo grado era stata impugnata unicamente nella parte in cui era stata disattesa la domanda di assegno vit alizio ai sensi dell’art. 2 della legge n. 407 del 1998 per difetto dei presupposti per l’affermazione del diritto per i figli superstiti, oltre che in ordine alla compensazione delle spese di lite ( sentenza, pag. 3, primo capoverso); non
ha pregio quindi la affermazione del procuratore della parte privata che nel corso della discussione orale ha sostenuto essere attualmente in controversia anche benefici ulteriori rispetto a quello ex art. 2 della legge n. 407 del 1998.
2.2. Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che costituisce presupposto di fatto della decisione impugnata- incontestato tra le partiche l’odierno ricorrente, figlio superstite di vittima della criminalità organizzata, in presenza di coniuge superstite, non fosse a carico della vittima al momento del decesso.
2.3. Nel merito si osserva che la questione dell’individuazione dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata, destinatari, tra l’altro, dell’assegno vitalizio stabilito dall’art. 2 della legge n. 407 del 1998 (assegno mensile nella misura rivalutata, all’attualità, di euro 50 0,00 mensili) non risulta mai essere stata affrontata dal giudice di legittimità.
2.4. La Corte si è piuttosto occupata dei figli superstiti delle vittime del dovere e, a partire dalla pronuncia n. 11181 del 2022, seguita da numerose conformi pronunce della Sezione VI Lavoro (Cass., n. 30330 del 2022, Cass., n. 30347 del 2022, Cass., n. 30349 del 2022, Cass., n. 31102 del 2022), ha ritenuto che il riconoscimento in favore delle vittime del dovere e relativi superstiti dello assegno vitalizio ex lege n. 407 del 1998, inizialmente riconosciuto in favore delle vittime del terrorismo, non implicava una modifica della categoria dei superstiti delle vittime del dovere rispetto alla previsione dell’art. 6 della legge n. 466/1980, nel senso di una sua ricomprensione anche dei figli maggiorenni non conviventi, a prescindere dall’esistenza in vita del coniuge.
2.5. Il principio di diritto affermato è stato espresso in questi termini: «I superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo – in virtù di quanto disposto dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105, – al beneficio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, come modificato dal citato art. 2, comma 106, sono quelli individuati dalla L. n. 466 del 1980, art. 6, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all’epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio
subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita».
2.6. Gli argomenti che sorreggono tale indirizzo sono destinati a valere anche con riferimento alla categoria dei figli superstiti delle vittime della criminalità organizzata , di cui all’articolo 1 della legge n. 302 del 1990, e vocata nell’ambito del medesimo contesto normativo definito dal comma 105 dell ‘art. 2 della legge n. 244 del 2007, oggetto dell’approdo ermeneutico che la ordinanza remittente ha inteso porre in discussione.
2.7. Tanto premesso, al fine dell’inquadramento giuridico della fattispecie in esame occorre innanzitutto osservare che nella Carta costituzionale non si rinvengono specifiche previsioni di tutela in favore della categoria delle ‘vittime’ cioè di soggetti che hanno subito ripercussioni negative per effetto del loro collegamento, occasionale o organico, con una vicenda che ha coinvolto lo Stato nel senso di Stato apparato, oppure di Stato nel senso di comunità indifferenziata dei soggetti, in relazione a determinati eventi ritenuti di particolare allarme sociale; nella Carta costituzionale il termine ‘vittima’ non compare; tanto neppure in relazione a soggetti che subiscano conseguenze pregiudizievoli connesse a fattispecie di rilievo penale. Quest’ultima categoria di soggetti è, viceversa, contemplata a livello comunitario che ha considerato essenzialmente la posizione della vittima nell’ambito del procedimento penale (si veda ad es. Direttiva 2012/29/Ue in tema di norme minime «in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato»), ambito privo di diretto rilievo ai nostri fini.
2.8. Quanto ora osservato comporta che la soluzione della questione oggetto del motivo in esame debba essere ricercata in via prioritaria sulla base della interpretazione della legge ordinaria.
2.9. In relazione al livello di normazione primaria è comune affermazione che la disciplina sul tema si connoti per la pluralità e disorganicità degli interventi in favore di soggetti (e relativi superstiti) considerati ‘vittime’ di determinati eventi ed in quanto tali ritenuti in una determinata contingenza storica meritevoli di speciale protezione, realizzata attraverso un ventaglio articolato di misure, non solo a contenuto economico. Il legislatore ha, infatti, in
linea di principio dimostrato di considerare, pur talvolta assimilandoli in relazione a specifici benefici, ambiti separati di regolazione quelli concernenti le singole categorie di vittime quali normativamente definit e, riconducibili all’ambito delle ‘vittime del dovere’, delle ‘vittime del terrorismo’ e delle ‘vittime della criminalità organizzata’, fermo restando che la stessa nozione di ‘vittima’ in riferimento a ciascun ambito non è unitaria ma destinata ad assumere un contenuto mutevole in ragione de ll’evento considerato ed in funzione del tipo di specifica situazione che si intende tutelare.
2.10. Le ragioni di tale disorganicità sono generalmente ascritte all’occasionalità dell’intervento normativo a favore delle ‘vittime’, intervento di regola originato dall’intento del legislatore di offrire una risposta tempestiva, in termini di tutela, a situazioni avvertite, nella specifica contingenza storica, come in tal senso immediatamente meritevoli (si pensi alle disposizioni in tema di benefici a favore delle vittime del terrorismo, poi estese a quelle delle vittime di criminalità organizzata, che sono in diretta correlazione con la stagione del terrorismo che ha attraversato l’Italia negli anni ‘ 70/ ‘ 80 del secolo scorso); di qui una pluralità di norme, di regola innestate in provvedimenti legislativi di contenuto eterogeneo, che, come sottolineato da alcune voci di dottrina, rendono difficile all’interprete ricondurre la congerie di interventi legisl ativi ad un indirizzo politico unitario costringendolo a ripercorrere l’ iter logico non tanto della legge nel suo complesso, quanto delle singole sue norme al fine di ricostruirne nei termini più esatti possibili la relativa portata. Alla disorganicità di interventi normativi è verosimile inoltre che abbiano concorso considerazioni connesse alla necessità di contenimento della spesa pubblica a fronte di erogazioni non agevolmente determinabili a priori nella loro complessiva portata.
2.11. Tale frammentazione di interventi normativi non è stata ad oggi ricondotta ad una disciplina organica destinata a regolare in maniera omogenea le misure di tutela a protezione di soggetti (e loro superstiti) ai quali è riconosciuto, in connessione a determinati eventi lesivi, lo status di ‘vittima’ ; ciò nonostante che il legislatore, già con la legge finanziaria 2006, vale a dire la legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 562, avesse manifestato esplicitamente l’intento “estendere progressivamente i benefici già previsti in favore delle
vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le ‘ vittime del dovere”, autorizzando un limite massimo di spesa.
2.12. Ai fini di causa non è necessario dare conto in senso cronologico di tutti gli interventi normativi che si sono succeduti nei diversi ambiti di regolazione apparendo sufficiente nella esposizione delle ragioni che sorreggono la decisione, fare di volta in volta riferimento alle disposizioni che possono più direttamente orientare ai fini della corretta esegesi del combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2006 ( recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), che in questa sede si è chiamati ad interpretare.
2.13. A riguardo il Collegio conviene con l’ordinanza remittente sul fatto che il comma 105 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 ‘non brilli per estrema chiarezza’. Esso così recita: A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106. . Il comma 106 cit., strettamente connesso al precedente, statuisce a sua volta che: Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 2, le parole: “calcolata in base all’ultima retribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari all’ultima retribuzione”; b) all’articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”; c) all’articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all’articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203”; d) all’articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi
all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento. ‘ .
2.14. Nel procedere, in conformità dell’art. 12 Preleggi, che impone di attribuire alla proposizione normativa da interpretare il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore, viene in rilievo innanzitutto l’elemento testuale, rappresentato, per quel che qui specificamente rileva, dal riferimento contenuto nel comma 105 cit., ai familiari superstiti delle vittime; sempre sul piano letterale viene in rilievo il fatto che la ‘estensione’ alle categorie delle vittime della criminalità organizzata di cui alla legge n. 302 del 1990 (ed alle vittime del dovere) delle erogazioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 stabilite in favore delle vittime del terrorismo , concerne i benefici vale a dire provvidenze che risultano prima facie evocate esclusivamente nella loro dimensione oggettiva; nulla infatti è esplicitamente detto in punto di applicazione, quanto ai familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata così come di quelle del dovere della peculiare disciplina relativa ai figli superstiti delle vittime del terrorismo dettata dall’art. 5 comma 3 della legge n. 206 del 2004, richiamato dal comma 105 cit. .
2.15. In relazione al primo profilo, il fatto che il legislatore si limiti a richiamare la categoria dei familiari superstiti , senza ulteriori specificazioni o indicazioni idonee a identificarne i componenti, induce a ritenere, salvo quanto si specificherà in prosieguo, che tale espressione sia stata utilizzata nel significato normativo già definito dall’ordinamento ed in particolare dall’art. 6 della legge n. 466 del 1980 ( Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), che individua i superstiti beneficiari della speciale elargizioni di cui alla presente legge ( vale a dire speciale elargizione di 100 milioni di lire) ed alle altre in essa richiamate secondo il seguente ordine : 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 2) genitori; 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
2.16. Tale nozione, secondo anche quanto chiarito dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22753 del 2018 intervenuta in fattispecie
concernente il tema della individuazione della categorie dei superstiti delle vittime del dovere, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto delle sorelle non conviventi, né a carico, del militare di leva comandato in missione di lancio con paracadute, rimasto vittima della sciagura aerea avvenuta nel tratto di mare della Meloria (Livorno) il 9 novembre 1971, al momento della sua morte, quali superstiti di vittima del dovere, ad essere inserite nell’apposito elenco di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 243 del 2006, ha valenza generale nel senso che I superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall’art. 6 della l. n. 466 del 1980 (Cass. Sez. Un. n. 22753/2018 cit.).
2.17. L’attitudine dell’art. 6 della legge n. 466 del 1980 a costituire il parametro di riferimento normativo in relazione ai superstiti delle ‘vittime’ in generale trova conferma nella circostanza che il legislatore ha fatto ad esso riferimento in relazione a benefici riconosciuti in favore di varie categorie di vittime, (si vedano in particolare, l’art. 4 , comma 1 della legge n. 302 del 1990 ( Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) in tema di elargizioni complessiva della somma di lire 150 milioni, l’art. 2 comma 2 della legge n. 407 del 1998 ( Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) , in relazione all’assegno vitalizio mensile di originarie lire 500.000) e che anche quando ha ritenuto di estendere la platea dei superstiti rispetto alle categorie individuate dall’art. 6 cit. ha comunque mostrato di considerare tale previsione quale ‘norma base’ sulla quale modulare eventuali modifiche (v. comma 2 art. 4 della legge n. 392 del 1990, secondo il quale L’elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all’uopo posti, nell’ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico
.
2.18. In relazione al secondo profilo, il fatto che il legislatore si limiti a richiamare le erogazioni dei benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, senza nulla precisare in relazione alla platea dei destinatari superstiti della vittima del dovere, pone all’interprete il problema di
verificare se l’elemento letterale, che depone nel senso del carattere meramente ‘oggettivo’ della estensione operata dal comma 105 cit., debba ritenersi vincolante oppure se, anche considerata la imperfetta formulazione tecnica della disposizione in esame, risulti comunque superabile alla luce della lettura coordinata di tale disposizione con il comma 106 cit. e delle modifiche dallo stesso operate sul contenuto normativo del comma 3 dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004.
2.19. Giudica il Collegio che tale lettura coordinata imponga in punto di disciplina applicabile ai figli maggiorenni superstiti non conviventi al momento del decesso della ‘vittima della criminalità organizzata’, il riconoscimento del solo diritto all’assegno ex lege n. 407 del 1998 e non anche dello speciale assegn o di euro 1033,00 mensili, questione quest’ultima comunque estranea alla materia del contendere.
2.20. E’ opportuno premettere che il comma 3 dell’art. 5 della legge n. 206 del 2004 ( Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ), nel testo vigente al momento della modifica operata dal comma 106 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 ), così recitava: A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , e successive modificazioni. … Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l’anno 2004, di 8.474.834 euro per l’anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall’anno 2006 . .
2.21. La modifica operata dal comma 106 cit., per quel che qui rileva, è consistita, come visto, nell’aggiungere all’articolo 5, comma 3, n. 206 del 2004 in fine , il seguente periodo Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni . .
2.22. Da tanto si evince, in maniera piana, che la modifica operata del comma 106 cit. sul testo originario dell’art. 5, comma 3 della legge n. 206 del 2004 , ha interessato solo l’assegno mensile ex lege n. 407 del 1998 (vale a dire quello di originarie lire cinquecentomila), attribuito a decorrere dal 26 agosto 2004 ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico ; essa, viceversa, non ha in alcun modo inciso sulla disciplina relativa allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensil i già contemplato dal ridetto comma 3 dell’art. 5 cit. .
2.22. Il rilievo di cui sopra consente di sciogliere il nodo interpretativo connesso al significato da attribuire, in relazione alla individuazione della platea dei figli superstiti della vittima del dovere e della criminalità organizzata, al rinvio operato dal comma 105 cit. ai benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 come modificato dal comma 106 . Se si considera, infatti, che l’assegno vitalizio non reversibile ex art. 2 della legge n. 407 del 1998, all’epoca della entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, era già stato riconosciuto in favore delle vittime della criminalità organizzata e relativi superstiti per effetto dell’art. 82 (comma 9) della legge n. 388 del 2000 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ) e , a decorrere dall’anno 2006, in favore delle vittime del dovere e relativi s uperstiti per effetto dell’art. 4 (lett. b) del d.P.R. n. 243 del 2006 ( Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ), la previsione del comma 105 cit. diverrebbe del tutto priva di contenuto normativo ove interpretata nel senso di un’estensione limitata all’ambito oggettivo del beneficio in esame, trattandosi di provvidenza già in precedenza riconosciuta alle medesime categorie di vittime e relativi superstiti; viceversa, laddove si consider a che nell’attribuire anche alle vittime del terrorismo e relativi superstiti l’ assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407 del 1998
il legislatore ha dettato una disciplina apposita per i figli superstiti, precisando, in implicita deroga all’ordine dei familiari aventi diritto delineato dalla ‘norma base’ dell’ art. 6 della legge n. 406 del 1980, che, con la decorrenza indicata, esso spettava Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, allora il significato normativo del riferimento nel comma 105 alla modifica operata dal comma 106, pur nella imprecisa formulazione tecnica utilizzata, si chiarisce nel senso che in tal modo il legislatore ha mostrato di voler riconoscere il beneficio in questione, con la decorrenza indicata, anche ai figli superstiti non a carico delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, categoria prima pacificamente esclusa, in presenza di coniuge superstite, alla stregua dell’ordine stabilito dall’art. 6 della legge n. 466 del 1980.
2.23. Tale approdo ermeneutico si pone in linea con l’auspicio di realizzare una maggiore omogeneità di disciplina, fra le varie categorie di vittime, esigenza che il legislatore ha mostrato di voler recepire in via programmatica con la legge finanziaria 2006, vale a dire la legge n. 266 del 2005, nei termini di cui all’ art. 1, comma 562, manifestando esplicitamente l’intento di estendere progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le ‘vitti me del dovere” , autorizzando un limite massimo di spesa.
2.24. Quanto al tema della corretta individuazione del significato della espressione figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima, utilizzata dal comma 106 cit. nel designare i figli superstiti della vittima del terrorismo aventi diritto alla provvidenza dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, non appare revocabile in dubbio che essa sia stata utilizzata dal legislatore per definire i figli non a carico della vittima al momento del decesso.
2.25. La ricostruzione del significato normativo della espressione figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima postula necessariamente il confronto con l’ordine dei beneficiari superstiti della vittima della criminalità organizzata posto dall’art. 6 della legge n. 406 del 1980, norma espressamente evocata dall’art. 4 della legge n. 302 del 1990 nell’individuare i beneficiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Come è noto tale
ordine è delineato nei seguenti termini : 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 2) genitori; 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
2.26. Il legislatore, in coerenza con il carattere assistenziale dei benefici attribuiti alle vittime della criminalità organizzata, ha mostrato quindi, con riferimento ai figli superstiti di riconoscere valenza scriminate ai fini dell’accesso al beneficio in presenza di coniuge superstite, alla condizione della vivenza a carico, vale a dire, a lla stregua dell’indicazione ricavabile dall’art. 13, comma 3, d. P.R. n. 510 del 1999, alla condizione di familiare non in grado, al momento dell’evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.
2.27. Ciò posto, se è vero che da un punto di vista puramente terminologico la espressione figli maggiorenni superstiti, non è sovrapponibile a quella di figli non a carico, dal punto di vista contenutistico l’unico plausibile significato alla stessa ascrivibile nell’ambito del contesto normativo del comma 5 dell’art. 3 della legge della legge n. 206 del 2004 come modificato dal comma 106 è quello di individuare, sia pure con formula tecnicamente imprecisa, i figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico; diversamente la locuzione ancorché non conviventi con la vittima – risulterebbe incomprensibile a fronte d ella previsione di cui al punto 1 dell’art. 6 della legge n. 406 del 1980 240 che, in presenza del coniuge superstite della vittima, individua fra gli aventi diritto, i figli a carico , con espressione che, per la sua genericità e la voluta assenza di precise indicazioni (che si ritrovano, invece, a proposito dei fratelli e delle sorelle), sarebbe di per sé idonea a ricomprendere, nel suo perimetro, tanto i figli conviventi quanto quelli non conviventi, a prescindere dall’età anagrafica, purché finanziariamente non autonomi. In definitiva, l’unico possibile significato riferito all’espressione figli maggiorenni ancorché non conviventi non può che essere letto in contrapposizione alla nozione di figli a carico adottata, in presenza del coniuge superstite, dall’art. 6 cit., quale generale criterio selettivo nella individuazione progressiva dei superstiti aventi diritto.
In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, il motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra corte di
merito che si individua nella Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione
Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione, alla quale demanda per il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME